Sentenza breve 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 22/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2024, proposto da
SC di VO NC & C. s.a.s., NL OL, NN RF, GU RF e NO NO BE, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Granara, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;
contro
Regione IA, in persona del Presidente facente funzione della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bozzini e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
nei confronti
Arpal - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
del Decreto n. 5518 del 21.08.2024, del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile - Direzione Generale Ambiente della Regione IA, avente ad oggetto “D.D. n. 315 del 23/01/2023: “Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto volto alla chiusura e riqualificazione ambientale della cava di marmo rosso Levanto e serpentino denominata La Sfinge sita nel Comune di Deiva Marina (SP). Proponente: SC di VO NC & C. s.a.s. - Brugnato (SP). Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali” - Dichiarazione di inefficacia”;
nonché per l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e, in particolare:
- della sconosciuta nota Prot-2024-1238261 del 2.08.2024 del Settore Regionale Politiche della Natura e delle Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità;
- della relazione ARPAL prot-2024-0074219 in data 22.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, proprietari dei terreni sui quali insiste la cava di marmo e serpentino denominata “La Sfinge”, sita nel Comune di Deiva Marina, avevano incaricato la SC s.a.s. di elaborare un progetto mirato alla cessazione dell’attività estrattiva e al recupero ambientale dell’area.
Con istanza del 3 agosto 2022, la Società incaricata chiedeva che il progetto, comportante il riempimento e mascheramento della cava, fosse sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.
Con provvedimento del 23 gennaio 2023, la Regione IA stabiliva che il progetto non sarebbe stato sottoposto a VIA a condizione che gli approfondimenti successivamente svolti all’Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) non avessero confermato le esigenze conservative relative alla significativa presenza di chirotteri, a suo tempo segnalata dalla stessa Agenzia, potenzialmente tali da “ rendere necessaria l’inibizione dell’area ad attività che non siano quelle di conservazione ”.
Con successivo decreto dirigenziale del 21 agosto 2024, alla luce degli elementi medio tempore accertati dall’Arpal in ordine alla significativa presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico (8 specie di chirotteri, 4 specie di anfibi e rettili, 3 specie di uccelli tra cui il gufo reale nidificante), la Regione ha dichiarato l’inefficacia del precedente provvedimento.
I proprietari dei terreni e la SC s.a.s. hanno impugnato quest’ultimo atto, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, della Convenzione di Berna, dell’accordo Eurobats e della Dir. 2009/147/CE “Uccelli”. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Perplessità”.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, della Convenzione di Berna, dell’accordo Eurobats e della Dir. 2009/147/CE “Uccelli”. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed irrazionalità manifeste”.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, della Convenzione di Berna, dell’accordo Eurobats e della Dir. 2009/147/CE “Uccelli”. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Ulteriore profilo. Perplessità”.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, della Convenzione di Berna, dell’accordo Eurobats e della Dir. 2009/147/CE “Uccelli”. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Perplessità. Omesso bilanciamento degli interessi coinvolti”.
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, della Convenzione di Berna, dell’accordo Eurobats e della Dir. 2009/147/CE “Uccelli”. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, istruttoria e di motivazione. Violazione del divieto di aggravamento del procedimento. Nullità”.
I ricorrenti chiedono anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, quantificati in misura non inferiore a 10 milioni di euro, cagionati dal provvedimento impugnato e dal conseguente ritardo nella realizzazione del progetto.
Costituitasi in resistenza, la Regione IA eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di valutazione ambientale del 23 gennaio 2023; nel merito, l’Amministrazione resistente argomenta per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 11 dicembre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dai ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale, ad avviso della quale il pregiudizio lamentato dai ricorrenti non discenderebbe dal gravato provvedimento del 21 agosto 2024, bensì dal precedente atto del 23 gennaio 2023 che, avendo subordinato la propria efficacia alle risultanze dei monitoraggi dell’Arpal, impediva la realizzazione del progetto di recupero dell’area di cava e, pertanto, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
Tale prospettazione non persuade in quanto, sebbene l’apposizione della condizione sospensiva suddetta risultasse immediatamente lesiva, essa non valeva a definire l’esito del procedimento in itinere : l’impugnazione dell’atto intermedio, pertanto, costituiva semplicemente una facoltà e non un onere per i soggetti interessati dalla sua applicazione.
Né vale obiettare che il pregiudizio si sarebbe concretizzato alla data di pubblicazione della relazione finale dell’Arpal la quale, pur avendo un contenuto inequivocabilmente sfavorevole per i ricorrenti, costituiva pur sempre un atto endoprocedimentale non vincolante.
Può dunque procedersi allo scrutinio del ricorso nel merito.
Con il primo motivo, gli esponenti denunciano il difetto di motivazione e di istruttoria, posto che il parere del Settore regionale Politiche della natura, richiamato nel provvedimento impugnato, non è stato pubblicato e i suoi contenuti non sono stati riprodotti nel medesimo provvedimento conclusivo; sotto altro profilo, essi rilevano che la presenza di elementi faunistici di interesse conservativo era stata segnalata dalla stessa proponente, anche indicando le prescrizioni da apporre per la loro tutela, sicché non si comprenderebbero le ragioni per cui l’Amministrazione, avendo già vagliato positivamente tali indicazioni, si è successivamente determinata in senso contrario.
Tali doglianze non sono fondate.
Infatti, il provvedimento finale non si limita a richiamare il menzionato parere interno, che riportava le risultanze emergenti dalla accurata relazione dell’Arpal, ma lo trascrive quasi interamente, sicché non si ravvisa la denunciata carenza motivazionale.
In secondo luogo, l’esito del procedimento non rivela alcuna contraddittorietà dell’azione amministrativa, trattandosi di logica conseguenza degli elementi rilevati dall’Agenzia regionale sulla base di una specifica attività di monitoraggio del sito, certamente più dettagliati di quelli forniti dalla proponente, e delle conclusioni ivi rassegnate.
Parte ricorrente deduce, quindi, che gli accertamenti dell’Arpal sarebbero inattendibili in quanto compiuti in un lasso temporale di 8 mesi, in luogo dei 12 mesi previsti dal primo provvedimento di valutazione ambientale, e basati su un ridotto numero di sopralluoghi.
Neppure questi rilievi possono ricevere una valutazione favorevole, poiché l’individuazione delle modalità e della durata delle indagini occorrenti per acquisire un compiuto quadro conoscitivo del sito di interesse deve ritenersi riservata all’organo dotato della necessaria competenza sul piano tecnico-scientifico.
Peraltro, l’arco temporale durante il quale si sono protratti i monitoraggi non può considerarsi insufficiente né risulta palesemente inadeguato il numero di 8 sopralluoghi compiuti.
Come dedotto con il terzo motivo di gravame, le conclusioni dell’Arpal sarebbero inattendibili anche perché “ contraddistinte da espressioni dubitative e opinioni non supportate da alcun dato concreto e realmente rilevato in sede di monitoraggio ”.
Questi rilievi sono smentiti per tabulas , atteso che la più volte citata relazione contiene dati alquanto precisi e dettagliati, frutto di plurimi rilievi effettuati in orario diurno e serale, sulla base dei quali si afferma conclusivamente che “ la cava oggetto di studio risulta essere un sito ad elevato valore biologico ed ecologico ”.
Le ulteriori critiche intese ad evidenziare la pretesa erroneità delle valutazioni dell’Arpal nonché l’idoneità delle opere di mitigazione proposte dai ricorrenti sfuggono al sindacato del giudice amministrativo in quanto relative all’ambito dell’apprezzamento tecnico-scientifico.
Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la mancata valutazione degli aspetti socio-economici del progetto che, a fronte di un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, comporterebbe ricadute positive di varia natura, tra cui il miglioramento della sicurezza idrogeologica di tutta l’area.
A prescindere dalla scarsa plausibilità della suddetta previsione di spesa, la censura non è fondata in quanto nell’ambito del c.d. procedimento di screening , autonomo ed eventualmente preliminare alla procedura di VIA, l’incidenza negativa del progetto sull’ambiente deve essere valutata in un’ottica di precauzione e prevenzione.
Laddove fattori obiettivamente esternati portino ad ipotizzare significativi impatti negativi, quindi, la logica di tutela dell’ambiente cui è improntato tale procedimento comporta la necessità di cautelare la collettività attraverso l’approfondimento proprio della VIA (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379).
È quanto si è verificato nel caso in esame ove, emergendo fattori di oggettiva pericolosità per le specie faunistiche tutelate, la sottoposizione a VIA scaturiva da una doverosa scelta di cautela, risultando conseguentemente immune dal vizio denunciato.
Infine, i ricorrenti deducono, in via subordinata rispetto ai precedenti motivi, che l’atto impugnato sarebbe nullo in quanto, dichiarando l’inefficacia del precedente provvedimento di valutazione ambientale, l’Amministrazione avrebbe esercitato un potere non previsto dall’ordinamento che contempla solamente l’annullamento in autotutela e la revoca.
Tale censura postula una valutazione di atipicità del provvedimento a monte con cui, stabilendo di apporre la più volte citata condizione sospensiva, l’Amministrazione si sarebbe sostanzialmente sottratta al dovere di decidere se il progetto dovesse essere assoggettato o meno alla procedura di VIA.
Essa è infondata in quanto la giurisprudenza amministrativa ammette l’apposizione di elementi accidentali al provvedimento amministrativo, fatta eccezione per le ipotesi, evidentemente non ricorrenti nella fattispecie, in cui ciò determini una violazione del principio di legalità ovvero una distorsione della finalità per la quale il potere è stato attribuito alla pubblica amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869).
Risultando infondati tutti i motivi di ricorso, la domanda di annullamento deve essere respinta e, con essa, anche quella risarcitoria, non emergendo alcun agere amministrativo illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della Regione IA nell’importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO