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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, all'udienza del 24 giugno 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 234/2023, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Corso Tacito 49, presso lo studio dell'avvocato
Silvia Natali che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Trento, viale San Francesco d'Assisi
n.8, presso lo studio dell'avvocato Marco Pegoraro, giusta procura in atti
-resistente
in persona del procuratore speciale, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti dall'avvocato. CP_3
con studio sito in Civitanova Marche (MC) Via San Luigi
[...]
Versiglia n. 46 ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo
PEC Email_1 terza chiamata , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro
Il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti repertorio rilasciata il 22.3.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Terni, Via Persona_1
Bramante, n. 13.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2023, adiva il Parte_1 tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, accertato il grave inadempimento del Datore di lavoro CP_1 per i motivi di cui in narrativa, ed accertata la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, condanni la
[...] al pagamento in favore dell'istante dell'importo trattenuto a titolo CP_1 di indennità di mancato preavviso per € 1383,68 oltre accessori di legge;
piaccia inoltre riconoscere all'istante il diritto a percepire la diaria prevista dal Protocollo aggiuntivo per i venditori dal CCNL di riferimento nella misura di € 11.199,00 con decorrenza dalla assunzione e sino alle dimissioni ovvero in subordine nell'indennità di trasferta come prevista e quantificata dal CCNL detratte le spese rimborsate, per lo stesso importo, ovvero nelle somme che saranno ritenute di giustizia, come da allegati conteggi che si depositano, somme dovute quale compenso per il disagio subito per le frequenti trasferte, richieste dal Datore di Lavoro, senza preavviso. Piaccia inoltre riconoscere al ricorrente la retribuzione dovuta per gli straordinari effettuati dal 1 agosto 2020 al 11 luglio 2022 per circa 6 ore a settimana, maturati per le trasferte effettuate a Siena e Grosseto il mercoledì ed il
Giovedì di ogni settimana (detratte ferie, malattia e riposi) come da conteggi allegati per € 5.836,00 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre accessori di legge. Piaccia conseguentemente accertare che il Datore di lavoro è tenuto ad integrare la contribuzione dovuta sul maggior reddito imponibile con ricostruzione della carriera pensionistica con eventuale chiamata in causa dell' anche ex art 102 cpc. CP_5
Piaccia infine accertare l'Ill.mo G.L. che il Sig. ha subito un Parte_1 aggravamento delle sue condizioni di salute conseguente alle mansioni più gravose affidategli dal Datore di lavoro con decorrenza 1 agosto 2020 e sino al luglio 2022, senza previo accertamento della sua idoneità a tali mansioni, con un conseguente danno biologico da aggravamento pari complessivamente al 8% del danno biologico per l'aggravamento ( danno biologico complessivo pari al 35%) nonché del danno ulteriore per le vessazioni subite pari ad un danno biologico del 6% come da perizia medico legale di parte in atti ( doc n 19 ), ovvero in subordine comunque incidente sulla personalizzazione del danno, e conseguentemente condannare il Datore di lavoro a riconoscergli il danno differenziale per l'aggravamento subito per complessivi € 52.711,99 comprensivi di personalizzazione del danno morale , già detratto quanto presumibilmente avrebbe percepito dall' CP_6
(doc n 25), oltre accessori di legge, oltre al danno psichico del 6% del danno biologico complessivo danno da quantificarsi nella somma maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia Con vittoria di spese”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della quale operatore di vendita e di essersi CP_1 dimesso per giusta causa dal contratto di lavoro in data 11 luglio 2022 a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute legate dovute al peggioramento delle condizioni lavorative imposte dalla convenuta nonché a causa del mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle diarie dovute e degli straordinari maturati e alle vessazioni subite durante i periodi di ferie e malattia, nei quali il datore di lavoro pretendeva comunque lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Deduceva di essere stato assunto presso la (cfr. all 3 e 6 Parte_2 al ricorso) con contratto a tempo indeterminato, full time, in data 20 gennaio
2020 con mansioni di venditore (sales executive) applicazione del CCNL
Commercio e Terziario, e assegnazione del livello III previsto da tale contratto;
che nel contratto non era prevista una specifica zona assegnata;
che non gli veniva riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, e gli veniva messa a disposizione un'auto aziendale, una scheda carburante e buoni pasto del valore dichiarato di € 7,80 giornalieri, da utilizzarsi nei soli giorni lavorativi;
che non veniva previsto da contratto alcun rimborso per pernottamenti e nessuna diaria né indennità di trasferta, come si evince anche dalle buste paga in atti;
che inizialmente era addetto alle sole zone di Terni, Rieti e Viterbo, e successivamente dal 1 agosto 2020 oltre alle zone già di competenza, Terni, Rieti e Viterbo, gli venivano assegnate anche le zone di Siena e Grosseto dal 1 agosto 2020; che, quindi, egli era costretto a recarsi per lavoro anche a Siena e Grosseto almeno due volte a settimana, con tempi di percorrenza di circa 2 ore e 50 minuti per andare e 2 ore 50 per tornare;
che egli rientrava a Terni ben oltre le 17 del pomeriggio atteso che necessitava di circa sei ore di viaggio (tra andata e ritorno) e di un'ora prevista da contratto per il pasto e che gli sarebbero rimaste solo una - due ore per vistare i clienti (oltre quaranta); che era costretto a effettuare straordinario per circa due giorni a settimana di circa 2 ore e 50 di viaggio, a causa dei tempi di viaggio, che per gli operatori di vendita rientrano nel normale orario di lavoro;
che per gli esiti di un grave incidente stradale subito nel 2010, le più gravose mansioni assegnate avevano sensibilmente aggravato le sue condizioni di salute costringendolo alle dimissioni;
che parte datoriale non aveva mai provveduto a versargli né la diaria, o le trasferte, né gli straordinari maturati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, né ad accertare la sua idoneità alle mansioni assegnate.
Assumeva che durante la malattia il datore di lavoro gli richiedeva comunque di evadere ordini e contattare la clientela;
che non gli venivano corrisposte né le diarie previste dal CCNL applicabile né rimborsi a piè di lista, come invece previsto dal protocollo per gli operatori di vendita allegato al CCNL Commercio e terziario a lui applicato, e applicabile ai venditori dal 1995, che prevede che la retribuzione del venditore sia comprensiva anche di una diaria giornaliera (cfr. art 11 protocollo allegato al CCNL – cfr. all. 16 al ricorso); che, dal maggio – giugno 2022, il datore di lavoro aveva introdotto un programma di viaggio ( che analizza Parte_3 il percorso ideale per ogni venditore e che, in precedenza, era tenuto a comunicare al datore di lavoro i suoi programmi di viaggio con dei planning settimanali che inoltrava preventivamente al suo supervisore Persona_2 come risulta documentato dai messaggi whats app che venivano scambiati
(cfr. all.26 al ricorso); che la. era quindi certamente al corrente CP_1 che egli faceva ritorno alla propria abitazione a Terni quando si recava a
Siena ed a Grosseto per lavoro, poiché i venditori erano tenuti a comunicare preventivamente i programmi di viaggio al datore di lavoro.
Lamentava che, in seguito delle dimissioni, si era visto detrarre l'indennità di preavviso dall'ultima busta paga per € 1373,78 (cfr. all. n 11 al ricorso) somma di cui aveva diritto, poiché le dimissioni erano sorrette da giusta causa.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Deduceva che le dimissioni non erano sorrette da giusta causa e che quindi il preavviso era stato legittimamente detratto dalla busta paga;
che, contrariamente da quanto dedotto in ricorso, il lavoratore aveva accettato di buon grado la decisione aziendale di ampliare la zona assegnatagli con l'aggiunta delle province di Siena e Grosseto;
che alcuno straordinario era stato posto in essere e che la decisione di non fermarsi in zona Grosseto/Siena al termine della giornata lavorativa (con relativo pernottamento) era sempre stata assunta in via esclusiva dal ricorrente.
Assumeva che le ore di straordinario richieste erano sproporzionate e non provate, e che la diaria non era dovuta in quanto al lavoratore erano state rimborsate le spese affrontate essendo stato il ricorrente dotato di una macchina Volskwagen, di una carta carburante, e di buoni pasto nella misura di uno al giorno per € 7,00 da utilizzarsi dal lunedì al venerdì; che, quanto ai pernottamenti la si faceva carico delle spese ogni qual CP_1 volta richiesto dal venditore in missione e che, in generale, gli era stata corrisposta una retribuzione maggiore rispetto a quella prevista dal protocollo per gli operatori di vendita, e quindi nulla era dovuto.
Deduceva che molti altri operatori di vendita avevano presentato la richiesta di rimborsi comprensivi di vitto e di alloggio tra il 2021 e il 2022 e che questa possibilità era stata fatta presente anche all' il quale, invece, Pt_1 aveva preferito tornare a Terni in serata perché “voleva tornare a casa dagli amici “; che il DVR non prevedeva per la mansione specifica alcun rischio, poiché le vibrazioni alle quali era sottoposto l'operatore alla guida del mezzo, non erano tra quelle attestate a rischio e che, comunque, era assegnata al ricorrente in uso era una Wolkswagen Golf di ultima generazione (VII serie).
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza veniva integrato il contraddittorio nei confronti CP_ dell' che costituendosi in giudizio chiedeva l'accertamento del l'obbligo del versamento dei contributi e la condanna del convenuto al pagamento in favore dell' dell'importo dei contributi relativi al periodo CP_5
e alle somme rivendicate in ricorso, nei limiti dei termini di prescrizione anche in via di condanna generica, oltre sanzioni civili ed interessi come per legge
L'istruttoria si articolava mediante produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica medico legale e all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 cpc.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 20 gennaio 2020, con mansioni di sales executive e inquadramento nel terzo livello del CCNL del Terziario.
Le mansioni del ricorrente consistevano nel visitare le tabaccherie situate all'interno del territorio assegnato (inizialmente, Terni, Rieti e Viterbo, come già precisato in sede di lettera di impegno all'assunzione, cfr. all. 6 fascicolo ricorrente) al fine di procurare nuova clientela ovvero di raccogliere nuovi ordinativi di merce da parte della clientela già esistente.
L'orario di lavoro prevedeva lo svolgimento delle mansioni tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 13 e le ore 17 tranne il sabato e la domenica. Inizialmente
l'azienda lo comandava alle zone di Terni, Rieti e Viterbo, successivamente, con mail del 31 luglio 2020, oltre alle zone già di competenza, vennero assegnate anche nelle zone di Siena e Grosseto a decorrere dal 1 agosto
2020, zone che visitava, come dedotto in ricorso, almeno due volte a settimana, con tempi di percorrenza di circa 2 ore e 50 minuti per andare e
2 ore e 50 per tornare, viaggi che per due giorni a settimana lo obbligavano a percorrere oltre 1000 Km e tornare a Terni, da qualificarsi come dipendenza dell'azienda e sede di lavoro.
Il contratto di lavoro prevedeva il riconoscimento di una provvigione lorda pari al 2% del fatturato sviluppato nella zona assegnata;
al ricorrente vennero assegnate in dotazione una Volkswagen golf 1.6 TDI targata
FP627YE a titolo di fringe benefit;
una carta carburante n.
710200150667000181, una sim telecom, un telepass, un cellulare Marca
Samsung Modello A30S e una card Ticket Restaurant n 00032 Endered.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore per differenze retributive, in particolare € 11.199,00 per diarie di cui all'art. 11 del protocollo aggiuntivo per operatori di vendita di cui al CCNL applicato e € 5.836,00 per straordinari calcolati su due giorni alla settimana dal 1.8.2020.
Come è noto, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario svolto, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser sostituita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 4076 del 20/02/2018; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2144 del 3/2/2005).
Sul tema, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16150 del 19/06/2018). In termini generali, l'affermazione secondo cui spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. Alla stregua di tale impostazione, la Suprema Corte ha ribadito il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3714 del
16/2/2009).
Circa lo svolgimento di lavoro straordinario, è pacifico che l'onere della prova ricada sul lavoratore ricorrente in modo rigoroso. Infatti, egli è tenuto a dimostrare non soltanto la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario normale di lavoro pattuito, ma deve altresì provare il numero di ore in cui la sua prestazione lavorativa ha ecceduto il tempo predeterminato nel contratto individuale o nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
L'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, afferma che ricade sul lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per il lavoro asseritamente svolto in eccedenza ai limiti legali o contrattuali l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Inoltre, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro
Ciò premesso in diritto, va rilevato in fatto che parte ricorrente ha prodotto, al fine di documentare lo straordinario effettuato, i report scritti su moduli predisposti dal datore di lavoro, che l' era tenuto a trasmettere via Pt_1 mail al suo superiore, sia in via preventiva, quale programma di lavoro, sia in via successiva come reportazione del lavoro eseguito tutte le settimane. I report contenevano sia il nominativo dei clienti visitati, l'orario nel quale era stata effettuata le visita e i giorni della settimana nei quali il ricorrente era stato in missione per lavoro nelle zone di Terni, Viterbo, Rieti, Grosseto e
Siena e venivano trasmessi dal ricorrente al proprio superiore.
A seguito di ordine di esibizione, la convenuta ha depositato report relativi ai primi mesi di lavoro in trasferta a Siena e Grosseto, ovvero i mesi di agosto, settembre e novembre 2020, deducendo di non aver rinvenuto nella propria documentazione report per i periodi successivi.
Deduce il ricorrente, e parte convenuta non ha specificamente contestato, che la gli forniva l'elenco di quaranta diversi esercizi Parte_4 commerciali tra Siena, Grosseto e provincia, che egli visitava con una frequenza di circa una - due volte a settimana ciascuno o quanto meno almeno una volta al mese.
Sul punto dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste escusso all'udienza del 24 gennaio 2024, ha Testimone_1 dichiarato, dopo aver affermato di essere proprietario di una tabaccheria a
Colle Val d'Elsa, che negli anni 2020-2022 il ricorrente passava presso la sua tabaccheria una volta al mese, quasi sempre il pomeriggio dopo le
16.30. ha dichiarato che il ricorrente si recava presso la sua Testimone_2 tabaccheria un giorno a settimana, “non era un giorno specifico, il pomeriggio verso le 16.00/16.30 e si fermava di solito mezz'ora a volte un'ora se doveva mostrarle nuovi prodotti.
proprietaria di una tabaccheria a Grosseto ha affermato che il Persona_3 ricorrente si recava presso il suo esercizio commerciale una volta a settimana, dalle 15,30 in poi. “A volte è capitato che sia venuto alle
16,30/17,00. ADR Si tratteneva per circa mezz'ora/quaranta minuti. ADR so che aveva altre tabaccherie a Grosseto, ad esempio all'inizio accanto al bar
717 di fronte alla Questura”. Alla luce delle emergenze processuali è da ritenersi provato lo svolgimento di circa sei ore di straordinario a settimana nel periodo dal 1 agosto 2020 al mese di maggio 2022, considerando due giorni a settimana di media in missione a Grosseto e Siena, calcolando le ore necessarie per i tempi di viaggio, di rientro del venditore presso la sede di Terni con l'automezzo aziendale, posto che dalle prove è emerso che si fermava presso i clienti almeno fino alle 17,00, di tal chè egli non poteva rientrare a Terni per le ore
17,00.
Parte resistente va, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma € 5.836,00 a titolo di straordinario, maturato e non pagato, oltre accessori dalla singola maturazione al saldo, somma sulla quale andrà operata la trattenuta minima del 20% essendo da tempo definito il rapporto di lavoro, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente che appaiono immuni da vizi logici e parametrati sul CCNL di riferimento e come tali possono essere posti a base della decisione.
Lamenta, poi, il ricorrente la violazione del CCNL Commercio, protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita (cfr. all. 16 al ricorso) nella parte, in cui, all'art 11 prevede, in aggiunta alla retribuzione, una diaria fissa facente parte integrante della retribuzione o, in alternativa, la corresponsione di un rimborso a piè di lista di tutte le spese di vitto, alloggio, viaggio ovvero un rimborso forfettario nei limiti della normalità, da determinarsi tramite accordo sindacale.
L'art. 11 del protocollo aggiuntivo per operatori di vendita prevede la seguente disciplina: “La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all'Operatore di
Vendita quando è in sede a disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente: a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di
2/5 della diaria;
b) se invece l'Operatore di Vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui all'art.
2. Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale di cui al Titolo V, Sezione prima, del presente C.C.N.L. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda”.
Come noto la caratteristica propria della trasferta è la temporaneità dello spostamento del lavoratore, rispetto alla sede abituale cui è addetto, “con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli” (C. App, Genova, sez. lav., 4 febbraio 2021, n. 7,
Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14380; Cass. civ., sez. lav., 14 agosto
1998, n. 8004). In particolare, “ai fini dell'insorgenza del diritto, non è rilevante che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore stesso siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, stante che tali luoghi non sono rilevanti per l'identificazione di una trasferta in senso tecnico” (così, C. App. Torino, sez. lav., 17 ottobre 2022, n. 513).
Ciò in quanto “l'istituto della trasferta risponde ad una ratio ben precisa: compensare il lavoratore per le prestazioni, di regola occasionali, svolte al di fuori della propria sede ordinaria in quanto l'allontanamento dalla propria sede ordinaria comporta, di per sé, una fatica maggiore nella resa della prestazione lavorativa”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “la sede
"utile" al fine di attribuire, o negare, il diritto alla trasferta, deve quindi essere individuata avendo riguardo all'effettività della prestazione, e non al luogo ove viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, ovvero a quello che risulta dal contratto come "sede", nel caso di specie evidentemente solo formale” (così, C. App. Milano, 19 ottobre 2018, n.
1567).
E ancora, con specifico riferimento alla indennità di trasferta, la Suprema
Corte ha statuito che “il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del sorgere di tale diritto, non rilevando la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione (principio affermato in controversia concernente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità di trasferta)” (Cass. Civ. sez. Lav, n. 8136/2008).
Ciò posto, occorre altresì sin da ora precisare che, per quanto attiene propriamente la trasferta, esistono modalità differenti di compensazione della relativa attività, rappresentate dal rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore, ovvero dalla corresponsione di un'indennità costituita da un importo forfettario, ovvero dalla corresponsione di un'indennità forfettaria cui si aggiunge un rimborso analitico (cd. regime misto).
Nel caso di specie, ha dedotto e provato che in luogo della diaria CP_1 prevedeva il rimborso delle spese di vitto e alloggio, di aver dotato il dipendente di autovettura aziendale (Volgswagen Golf), di carta carburante, di telefono e sim aziendale, di telepass e di tessera buoni pasto (cfr. all 2 alla memoria di costituzione).
Deduce la convenuta di aver sempre rappresentato al ricorrente la possibilità di dormire fuori sede, circostanza confermata dalla produzione documentale e dai testi escussi. In particolare, i testi e hanno Per_2 Tes_3 entrambi dichiarato di aver più volte comunicato al ricorrente che la società si sarebbe fatta carico delle spese di albergo per il pernottamento ogniqualvolta il lavoratore si fosse trovato nelle nuove zone assegnate, e ciò sia per evitargli di percorrere molti chilometri per rientrare su Terni
(Comune di sua residenza) sia per consentirgli di ottimizzare il giro di visite presso i clienti delle nuove zone.
Va poi osservato che è lo stesso ricorrente ad aver dedotto di aver pernottato fuori sede in una sola occasione e di aver percepito il relativo rimborso spese, atteso che le diarie costituiscono un rimborso “forfettario” delle spese di vitto e alloggio, il ricorrente, in disparte la dotazione di auto, carta carburante, sim e buoni pasto, non ha provato di averle dovute sostenere proprio perché non ha mai pernottato fuori sede salvo in un'unica occasione.
I testi escussi, poi, hanno confermato che la società aveva previsto la possibilità per i propri dipendenti di un rimborso delle spese di albergo -di cui peraltro ha fornito la prova che il ricorrente ha fruito per una volta nel
2022-, sul punto il teste responsabile area Sud, ha Testimone_4 dichiarato all'udienza del 19 marzo 2024 “Si tratta del modulo rimborso spese dei venditori sul pernotto, parcheggio. Per quanto riguarda la benzina e il vitto, hanno buoni pasto e carta carburante. Il modulo di rimborso viene presentato con la nota spese in azienda. Hanno tutti in dotazione la Easy
Park.”
Lamenta, poi, il ricorrente di aver subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute conseguenti alle più gravose mansioni affidategli dal datore di lavoro con decorrenza I agosto 2020 e sino al luglio 2022, senza previo accertamento della sua idoneità a tali mansioni, con un conseguente danno biologico da aggravamento che quantifica nel 8% del danno biologico per l'aggravamento (danno biologico complessivo pari al 35%).
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il ricorrente aveva in dotazione l'autoveicolo aziendale (VW GOLF 1.6 TDI immatricolata nel
2018).
Deduce parte resistente, e la circostanza è stata confermata dal perito medico legale nominato, l'assenza di rischi atteso che la Volkswagen Golf ha una fonte di vibrazioni del tutto irrilevanti (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione).
Il perito, dott. sul punto ha evidenziato che Persona_4
l'autovettura “all'epoca risultava di recente immatricolazione e quindi in presumibile buono stato, con vibrazioni di entità limitata e su percorsi stradali in buone condizioni (superstrada e strade statali).” (cfr. relazione medico legale, in atti).
Emerge dalla relazione medico legale che “il periodo in cui è stato esposto per motivi lavorativi a tali rischi è limitato al periodo compreso dal luglio
2020 al luglio 2022. Il periodo di esposizione risulta molto ridotto per la produzione di danni all'apparato osteoarticolare anche in caso di utilizzo di mezzi di dimensioni maggiori (vedi descrizione desunta dalla letteratura specialistica) rispetto all'autovettura aziendale in concreto impiegata”.
Osserva il perito che “L'obiettività clinica riscontrata all'atto della visita medica effettuata in occasione dell'inizio delle operazioni peritali risulta del tutto negativa. ….. Si sottolinea, inoltre, che le manifestazioni artrosiche non sono esclusive dei soggetti anziani… Quindi le “manifestazioni” di artrosi cervicale e dorsale refertate nell'esame RX del 15/02/2023 possono essere verosimilmente in relazione con la naturale degenerazione dei tratti esaminati e, a livello dorsale in particolare, condizionati appunto dalla deformazione del soma di D3, esito dell'infortunio subito dall' nel Pt_1
2010. Si tratta comunque di elementi di modesta entità che non hanno alcun riflesso funzionale a carico della colonna vertebrale”. Si legge ancora nella relazione “D'altra parte non si può escludere la possibilità che i fattori lavorativi invocati dal ricorrente possano aver determinato una condizione di dolore lombare (low back pain nella terminologia anglosassone) che, pur senza aver precluso l'espletamento della propria attività lavorativa, ne abbia resa più difficoltosa l'esecuzione.
Tale condizione potrebbe essere considerata come inabilità temporanea biologica nella misura del 20% che avrebbe interessato il periodo lavorativo in cui l' ha lavorato anche nelle province di Siena e Grosseto (luglio Pt_1
2020 - luglio 2022). In definitiva, in rapporto al quesito posto dal Giudice, si può affermare che la patologia da cui risulta affetto il ricorrente NON si
è nel tempo aggravata in relazione causalmente ovvero concausalmente riconducibile all'attività lavorativa espletata presso la convenuta”.
Il ctu, dunque, ha accertato che l'attività lavorativa espletata presso la convenuta non ha causalmente o concausalmente aggravato la patologia da cui è affetto il ricorrente, atteso che il periodo di esposizione risulta molto ridotto per la produzione di danni all'apparato osteoarticolare anche in caso di utilizzo di mezzi di dimensioni maggiori rispetto all'autovettura aziendale in concreto impiegati e che gli spostamenti a Siena e Grosseto venivano effettuati al massimo per due giorni a settimana e comprendevano degli intermezzi prolungati che garantivano al venditore “tutto il tempo per un opportuno ristoro articolare in grado di limitare notevolmente i danni dall'eventuale esposizione a vibrazioni al corpo intero e dal mantenimento di posture incongrue in relazione e alla guida dell'autoveicolo aziendale”.
In risposta ai rilievi del consulente di parte ricorrente ha osservato che
“l''ipotesi formulata dal CT di parte che le posture incongrue possano aver provocato l'aggravamento invocato dal ricorrente, contrasta con l'obiettività clinica riscontrata e con la documentazione radiologica depositata in atti, che non evidenziano limitazioni funzionali e/o patologie della colonna lombare da considerare come peggioramento di quanto provocato dall'infortunio del 09/10/2010; a livello dorsale, invece, quanto rilevato radiologicamente (pur di modica entità) può essere considerato come
“fisiologica” evoluzione degli esiti fratturativi del pregresso infortunio stradale;
• le relazioni testimoniali rese nel corso della causa, risultano molto generiche e non forniscono elementi utili al giudizio medico legale;
…”.
Esclusa una inabilità permanente, il ctu ha riconosciuto una inabilità temporanea nella misura del 20% per il periodo lavorativo in cui l' ha Pt_1 lavorato anche nelle province di Siena e Grosseto (luglio 2020 - luglio
2022) rappresenta una condizione (“dolorosa”) temporanea, e non permanente, che verosimilmente si è verificata in relazione alla guida dell'autoveicolo aziendale in un soggetto con patologia preesistente favorente, e che normalmente si giova del riposo e di adeguate terapie farmacologiche.
Non va sottaciuto che parte convenuta ha dedotto che l' mai aveva Pt_1 comunicato ai superiori l'esistenza di una patologia preesistente al rapporto di lavoro causata da un sinistro stradale occorso nel 2010. Circostanza confermata dal teste di parte resistente, area manager del Persona_2 ricorrente, che all'udienza di data 24 gennaio 2024 ha dichiarato: “il ricorrente non mi ha mai riferito nulla in ordine a una sua patologia alla schiena o a un incidente stradale del 2010”, neppure è emerso che il ricorrente abbia mai lamentato fastidi fisici derivanti dall'uso dell'autovettura o problemi riguardo le distanze percorse.
Parte convenuta ha poi provato che l'ampliamento della zona, che avrebbe comportato trasferte più lunghe, era stata con soddisfazione accettato dal ricorrente (cfr. all. 8 alla memoria di costituzione).
Sul punto, il teste ha confermato che: “Il ricorrente era Persona_2 contento”. E che, anche successivamente all'ampliamento della zona: “Il ricorrente non mi ha mai chiesto una riduzione della zona assegnata;
ciò neppure dopo il 1 agosto 2020.” Neppure va sottaciuto che dai messaggi allegati dalla convenuta emerge, poi, che il ricorrente giustificava l'assenza segnalando patologie del tutto diverse, in particolare, Covid, come dai messaggi di data 20.03.2022 (cfr. cfr. all 27 alla memoria di costituzione); influenza,( come dai messaggi di data 22.2.22 (cfr. all. 28 alla memoria di costituzione) e problemi intestinali, come dai messaggi di data 11.5.2021,
(cfr. all. 29 alla memoria di costituzione).
Parte resistente ha dato prova mediante escussione testimoniale e documentale che solo nel giugno 2022, l' ha lamentato problemi alla Pt_1 schiena, ma senza mai fare riferimento a patologie pregresse (messaggi di data 22.6.22 e 24.6.22, cfr. all.. 30-31 alla memoria di costituzione).
Deduce poi correttamente la resistente che anche un eventuale pernottamento nella zona di attività avrebbe permesso all' di evitare Pt_1
e/o diminuire il lamentato peggioramento della patologia.
Parte ricorrente ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno asseritamente subito durante la malattia per aver evaso ordini o contattato la clientela. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (all. 22 alla memoria di costituzione - dialoghi di whatsapp integrali) si evince che non solo Per_2
area manager del ricorrente, si preoccupava per lo stato di salute, ma
[...] si occupava di eseguire le mansioni dell' come risulta dai messaggi Pt_1
Whatsapp di data 20.3.2022, 21.3.2022, 22.3.2022, 23.3.2022, 28.3.2022
(cfr. all.22 alla memoria di costituzione), 10.6.2022 (cfr. all. 23 alla memoria di costituzione), 23.6.2022 (cfr. all. 24 alla memoria di costituzione) e 16.8.2021 (cfr. all. 25 alla memoria di costituzione).
È emerso poi dalle dichiarazioni rese dal teste che il ricorrente, Per_2 durante la malattia, si era limitato ad inoltrare gli ordini ricevuti atteso che le operazioni di caricamento venivano effettuate, per come dallo stesso dichiarato, da o da alcuni colleghi (“se l' era in Persona_2 Pt_1 malattia provvedevo io;
li giravo all' per conoscenza solo perché era Pt_1 il venditore e doveva conoscerli, ma li digitavo io quando stava male”.
La sostituzione del superiore al ricorrente, quando egli era assente, è documentalmente provata anche dai messaggi scambiati tra i due su
Whatsapp (cfr. all. 22-23-24-25 alla memoria di costituzione).
Neppure è emersa costrizione alcuna da parte dell'azienda in ordine alla nuova assegnazione in ordine alla decisione aziendale di ampliare la zona assegnata al ricorrente con l'aggiunta delle province di Siena e Grosseto.
Sul punto parte resistente ha prodotto email del ricorrente in risposta email Cont in data 31.7.2020 inviatagli dall'allora CEO di dal Testimone_5 cui contenuto emerge ancora una volta che il ricorrente aveva accolto con entusiasmo la nuova zona assegnatagli (“Ciao come sicuramente ti Pt_1 avrà già comunicato abbiamo deciso di allargare la tua zona di Per_2 competenza aggiungendo da domani primo agosto 2020 le seguenti province: Grosseto e Siena. Certo che farai un ottimo lavoro e con l'augurio di vederci presto porgo cordiali saluti”, l' replicava con email di pari Pt_1 data: “Si mi è stato fornita anche la lista dei clienti che comincerò a Tes_5 visitare da lunedì! Grazie per la fiducia, ce la metterò tutta per dimostrare di meritarlo!” (cfr. cfr. all. 8 al ricorso).
Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che le sofferenze psicologiche che il ricorrente lamenta di aver sofferto non solo non siano state in alcun modo provate ma eppure emerge che le stesse siano in qualche misura imputabili alla condotta del datore di lavoro, di tal chè la domanda andrà sul punto rigettata. Parte ricorrente ha poi richiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di 1383,68 euro, trattenuta dalla convenuta a titolo di indennità di mancato preavviso, attesa la giusta causa che sorregge le dimissioni.
Secondo l'orientamento della Suprema corte, il lavoratore può rassegnare le dimissioni quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Le ipotesi di giusta causa fanno riferimento a gravi inadempimenti del datore nell'ambito del rapporto di lavoro, tra i quali rientra sicuramente l'omessa corresponsione della retribuzione.
In tal caso, proprio perché il recesso è stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nel caso si versi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Risulta provata nel caso di specie la giusta causa delle dimissioni atteso il mancato pagamento dello straordinario continuativamente effettuato per come sopra evidenziato e attesa l'invalidità, sebbene temporanea accertata dal ctu come probabilmente riconducibile alle condizioni lavorative del ricorrente.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate per un terzo mentre vanno poste a carico di parte convenuta nella misura del restante terzo.
Possono essere integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Vanno poste a carico di e di in ragione di metà Parte_1 CP_1 ciascuno le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella Parte_1 causa iscritta al n. 234/2023 R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: 1)condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1383,68, oltre interessi legali;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5.836,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3)condanna parte resistente alla regolarizzazione contribuita dovuta sulle predette somme;
4)rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa per un terzo le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
e condanna al pagamento dei restanti 2/3 in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida per detta frazione in euro 2700,00; CP_ 6)compensa integralmente le spese di lite tra parte e CP_1
7) compensa integralmente le spese di lite tra e CP_1 [...]
CP_2
8) pone a carico di e di in ragione di metà Parte_1 CP_1 ciascuno il pagamento delle spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Terni, 24 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, all'udienza del 24 giugno 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 234/2023, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Corso Tacito 49, presso lo studio dell'avvocato
Silvia Natali che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Trento, viale San Francesco d'Assisi
n.8, presso lo studio dell'avvocato Marco Pegoraro, giusta procura in atti
-resistente
in persona del procuratore speciale, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti dall'avvocato. CP_3
con studio sito in Civitanova Marche (MC) Via San Luigi
[...]
Versiglia n. 46 ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo
PEC Email_1 terza chiamata , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro
Il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti repertorio rilasciata il 22.3.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Terni, Via Persona_1
Bramante, n. 13.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2023, adiva il Parte_1 tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, accertato il grave inadempimento del Datore di lavoro CP_1 per i motivi di cui in narrativa, ed accertata la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, condanni la
[...] al pagamento in favore dell'istante dell'importo trattenuto a titolo CP_1 di indennità di mancato preavviso per € 1383,68 oltre accessori di legge;
piaccia inoltre riconoscere all'istante il diritto a percepire la diaria prevista dal Protocollo aggiuntivo per i venditori dal CCNL di riferimento nella misura di € 11.199,00 con decorrenza dalla assunzione e sino alle dimissioni ovvero in subordine nell'indennità di trasferta come prevista e quantificata dal CCNL detratte le spese rimborsate, per lo stesso importo, ovvero nelle somme che saranno ritenute di giustizia, come da allegati conteggi che si depositano, somme dovute quale compenso per il disagio subito per le frequenti trasferte, richieste dal Datore di Lavoro, senza preavviso. Piaccia inoltre riconoscere al ricorrente la retribuzione dovuta per gli straordinari effettuati dal 1 agosto 2020 al 11 luglio 2022 per circa 6 ore a settimana, maturati per le trasferte effettuate a Siena e Grosseto il mercoledì ed il
Giovedì di ogni settimana (detratte ferie, malattia e riposi) come da conteggi allegati per € 5.836,00 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre accessori di legge. Piaccia conseguentemente accertare che il Datore di lavoro è tenuto ad integrare la contribuzione dovuta sul maggior reddito imponibile con ricostruzione della carriera pensionistica con eventuale chiamata in causa dell' anche ex art 102 cpc. CP_5
Piaccia infine accertare l'Ill.mo G.L. che il Sig. ha subito un Parte_1 aggravamento delle sue condizioni di salute conseguente alle mansioni più gravose affidategli dal Datore di lavoro con decorrenza 1 agosto 2020 e sino al luglio 2022, senza previo accertamento della sua idoneità a tali mansioni, con un conseguente danno biologico da aggravamento pari complessivamente al 8% del danno biologico per l'aggravamento ( danno biologico complessivo pari al 35%) nonché del danno ulteriore per le vessazioni subite pari ad un danno biologico del 6% come da perizia medico legale di parte in atti ( doc n 19 ), ovvero in subordine comunque incidente sulla personalizzazione del danno, e conseguentemente condannare il Datore di lavoro a riconoscergli il danno differenziale per l'aggravamento subito per complessivi € 52.711,99 comprensivi di personalizzazione del danno morale , già detratto quanto presumibilmente avrebbe percepito dall' CP_6
(doc n 25), oltre accessori di legge, oltre al danno psichico del 6% del danno biologico complessivo danno da quantificarsi nella somma maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia Con vittoria di spese”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della quale operatore di vendita e di essersi CP_1 dimesso per giusta causa dal contratto di lavoro in data 11 luglio 2022 a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute legate dovute al peggioramento delle condizioni lavorative imposte dalla convenuta nonché a causa del mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle diarie dovute e degli straordinari maturati e alle vessazioni subite durante i periodi di ferie e malattia, nei quali il datore di lavoro pretendeva comunque lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Deduceva di essere stato assunto presso la (cfr. all 3 e 6 Parte_2 al ricorso) con contratto a tempo indeterminato, full time, in data 20 gennaio
2020 con mansioni di venditore (sales executive) applicazione del CCNL
Commercio e Terziario, e assegnazione del livello III previsto da tale contratto;
che nel contratto non era prevista una specifica zona assegnata;
che non gli veniva riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, e gli veniva messa a disposizione un'auto aziendale, una scheda carburante e buoni pasto del valore dichiarato di € 7,80 giornalieri, da utilizzarsi nei soli giorni lavorativi;
che non veniva previsto da contratto alcun rimborso per pernottamenti e nessuna diaria né indennità di trasferta, come si evince anche dalle buste paga in atti;
che inizialmente era addetto alle sole zone di Terni, Rieti e Viterbo, e successivamente dal 1 agosto 2020 oltre alle zone già di competenza, Terni, Rieti e Viterbo, gli venivano assegnate anche le zone di Siena e Grosseto dal 1 agosto 2020; che, quindi, egli era costretto a recarsi per lavoro anche a Siena e Grosseto almeno due volte a settimana, con tempi di percorrenza di circa 2 ore e 50 minuti per andare e 2 ore 50 per tornare;
che egli rientrava a Terni ben oltre le 17 del pomeriggio atteso che necessitava di circa sei ore di viaggio (tra andata e ritorno) e di un'ora prevista da contratto per il pasto e che gli sarebbero rimaste solo una - due ore per vistare i clienti (oltre quaranta); che era costretto a effettuare straordinario per circa due giorni a settimana di circa 2 ore e 50 di viaggio, a causa dei tempi di viaggio, che per gli operatori di vendita rientrano nel normale orario di lavoro;
che per gli esiti di un grave incidente stradale subito nel 2010, le più gravose mansioni assegnate avevano sensibilmente aggravato le sue condizioni di salute costringendolo alle dimissioni;
che parte datoriale non aveva mai provveduto a versargli né la diaria, o le trasferte, né gli straordinari maturati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, né ad accertare la sua idoneità alle mansioni assegnate.
Assumeva che durante la malattia il datore di lavoro gli richiedeva comunque di evadere ordini e contattare la clientela;
che non gli venivano corrisposte né le diarie previste dal CCNL applicabile né rimborsi a piè di lista, come invece previsto dal protocollo per gli operatori di vendita allegato al CCNL Commercio e terziario a lui applicato, e applicabile ai venditori dal 1995, che prevede che la retribuzione del venditore sia comprensiva anche di una diaria giornaliera (cfr. art 11 protocollo allegato al CCNL – cfr. all. 16 al ricorso); che, dal maggio – giugno 2022, il datore di lavoro aveva introdotto un programma di viaggio ( che analizza Parte_3 il percorso ideale per ogni venditore e che, in precedenza, era tenuto a comunicare al datore di lavoro i suoi programmi di viaggio con dei planning settimanali che inoltrava preventivamente al suo supervisore Persona_2 come risulta documentato dai messaggi whats app che venivano scambiati
(cfr. all.26 al ricorso); che la. era quindi certamente al corrente CP_1 che egli faceva ritorno alla propria abitazione a Terni quando si recava a
Siena ed a Grosseto per lavoro, poiché i venditori erano tenuti a comunicare preventivamente i programmi di viaggio al datore di lavoro.
Lamentava che, in seguito delle dimissioni, si era visto detrarre l'indennità di preavviso dall'ultima busta paga per € 1373,78 (cfr. all. n 11 al ricorso) somma di cui aveva diritto, poiché le dimissioni erano sorrette da giusta causa.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Deduceva che le dimissioni non erano sorrette da giusta causa e che quindi il preavviso era stato legittimamente detratto dalla busta paga;
che, contrariamente da quanto dedotto in ricorso, il lavoratore aveva accettato di buon grado la decisione aziendale di ampliare la zona assegnatagli con l'aggiunta delle province di Siena e Grosseto;
che alcuno straordinario era stato posto in essere e che la decisione di non fermarsi in zona Grosseto/Siena al termine della giornata lavorativa (con relativo pernottamento) era sempre stata assunta in via esclusiva dal ricorrente.
Assumeva che le ore di straordinario richieste erano sproporzionate e non provate, e che la diaria non era dovuta in quanto al lavoratore erano state rimborsate le spese affrontate essendo stato il ricorrente dotato di una macchina Volskwagen, di una carta carburante, e di buoni pasto nella misura di uno al giorno per € 7,00 da utilizzarsi dal lunedì al venerdì; che, quanto ai pernottamenti la si faceva carico delle spese ogni qual CP_1 volta richiesto dal venditore in missione e che, in generale, gli era stata corrisposta una retribuzione maggiore rispetto a quella prevista dal protocollo per gli operatori di vendita, e quindi nulla era dovuto.
Deduceva che molti altri operatori di vendita avevano presentato la richiesta di rimborsi comprensivi di vitto e di alloggio tra il 2021 e il 2022 e che questa possibilità era stata fatta presente anche all' il quale, invece, Pt_1 aveva preferito tornare a Terni in serata perché “voleva tornare a casa dagli amici “; che il DVR non prevedeva per la mansione specifica alcun rischio, poiché le vibrazioni alle quali era sottoposto l'operatore alla guida del mezzo, non erano tra quelle attestate a rischio e che, comunque, era assegnata al ricorrente in uso era una Wolkswagen Golf di ultima generazione (VII serie).
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza veniva integrato il contraddittorio nei confronti CP_ dell' che costituendosi in giudizio chiedeva l'accertamento del l'obbligo del versamento dei contributi e la condanna del convenuto al pagamento in favore dell' dell'importo dei contributi relativi al periodo CP_5
e alle somme rivendicate in ricorso, nei limiti dei termini di prescrizione anche in via di condanna generica, oltre sanzioni civili ed interessi come per legge
L'istruttoria si articolava mediante produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica medico legale e all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 cpc.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 20 gennaio 2020, con mansioni di sales executive e inquadramento nel terzo livello del CCNL del Terziario.
Le mansioni del ricorrente consistevano nel visitare le tabaccherie situate all'interno del territorio assegnato (inizialmente, Terni, Rieti e Viterbo, come già precisato in sede di lettera di impegno all'assunzione, cfr. all. 6 fascicolo ricorrente) al fine di procurare nuova clientela ovvero di raccogliere nuovi ordinativi di merce da parte della clientela già esistente.
L'orario di lavoro prevedeva lo svolgimento delle mansioni tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 13 e le ore 17 tranne il sabato e la domenica. Inizialmente
l'azienda lo comandava alle zone di Terni, Rieti e Viterbo, successivamente, con mail del 31 luglio 2020, oltre alle zone già di competenza, vennero assegnate anche nelle zone di Siena e Grosseto a decorrere dal 1 agosto
2020, zone che visitava, come dedotto in ricorso, almeno due volte a settimana, con tempi di percorrenza di circa 2 ore e 50 minuti per andare e
2 ore e 50 per tornare, viaggi che per due giorni a settimana lo obbligavano a percorrere oltre 1000 Km e tornare a Terni, da qualificarsi come dipendenza dell'azienda e sede di lavoro.
Il contratto di lavoro prevedeva il riconoscimento di una provvigione lorda pari al 2% del fatturato sviluppato nella zona assegnata;
al ricorrente vennero assegnate in dotazione una Volkswagen golf 1.6 TDI targata
FP627YE a titolo di fringe benefit;
una carta carburante n.
710200150667000181, una sim telecom, un telepass, un cellulare Marca
Samsung Modello A30S e una card Ticket Restaurant n 00032 Endered.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore per differenze retributive, in particolare € 11.199,00 per diarie di cui all'art. 11 del protocollo aggiuntivo per operatori di vendita di cui al CCNL applicato e € 5.836,00 per straordinari calcolati su due giorni alla settimana dal 1.8.2020.
Come è noto, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario svolto, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser sostituita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 4076 del 20/02/2018; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2144 del 3/2/2005).
Sul tema, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16150 del 19/06/2018). In termini generali, l'affermazione secondo cui spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. Alla stregua di tale impostazione, la Suprema Corte ha ribadito il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3714 del
16/2/2009).
Circa lo svolgimento di lavoro straordinario, è pacifico che l'onere della prova ricada sul lavoratore ricorrente in modo rigoroso. Infatti, egli è tenuto a dimostrare non soltanto la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario normale di lavoro pattuito, ma deve altresì provare il numero di ore in cui la sua prestazione lavorativa ha ecceduto il tempo predeterminato nel contratto individuale o nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
L'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, afferma che ricade sul lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per il lavoro asseritamente svolto in eccedenza ai limiti legali o contrattuali l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Inoltre, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro
Ciò premesso in diritto, va rilevato in fatto che parte ricorrente ha prodotto, al fine di documentare lo straordinario effettuato, i report scritti su moduli predisposti dal datore di lavoro, che l' era tenuto a trasmettere via Pt_1 mail al suo superiore, sia in via preventiva, quale programma di lavoro, sia in via successiva come reportazione del lavoro eseguito tutte le settimane. I report contenevano sia il nominativo dei clienti visitati, l'orario nel quale era stata effettuata le visita e i giorni della settimana nei quali il ricorrente era stato in missione per lavoro nelle zone di Terni, Viterbo, Rieti, Grosseto e
Siena e venivano trasmessi dal ricorrente al proprio superiore.
A seguito di ordine di esibizione, la convenuta ha depositato report relativi ai primi mesi di lavoro in trasferta a Siena e Grosseto, ovvero i mesi di agosto, settembre e novembre 2020, deducendo di non aver rinvenuto nella propria documentazione report per i periodi successivi.
Deduce il ricorrente, e parte convenuta non ha specificamente contestato, che la gli forniva l'elenco di quaranta diversi esercizi Parte_4 commerciali tra Siena, Grosseto e provincia, che egli visitava con una frequenza di circa una - due volte a settimana ciascuno o quanto meno almeno una volta al mese.
Sul punto dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Il teste escusso all'udienza del 24 gennaio 2024, ha Testimone_1 dichiarato, dopo aver affermato di essere proprietario di una tabaccheria a
Colle Val d'Elsa, che negli anni 2020-2022 il ricorrente passava presso la sua tabaccheria una volta al mese, quasi sempre il pomeriggio dopo le
16.30. ha dichiarato che il ricorrente si recava presso la sua Testimone_2 tabaccheria un giorno a settimana, “non era un giorno specifico, il pomeriggio verso le 16.00/16.30 e si fermava di solito mezz'ora a volte un'ora se doveva mostrarle nuovi prodotti.
proprietaria di una tabaccheria a Grosseto ha affermato che il Persona_3 ricorrente si recava presso il suo esercizio commerciale una volta a settimana, dalle 15,30 in poi. “A volte è capitato che sia venuto alle
16,30/17,00. ADR Si tratteneva per circa mezz'ora/quaranta minuti. ADR so che aveva altre tabaccherie a Grosseto, ad esempio all'inizio accanto al bar
717 di fronte alla Questura”. Alla luce delle emergenze processuali è da ritenersi provato lo svolgimento di circa sei ore di straordinario a settimana nel periodo dal 1 agosto 2020 al mese di maggio 2022, considerando due giorni a settimana di media in missione a Grosseto e Siena, calcolando le ore necessarie per i tempi di viaggio, di rientro del venditore presso la sede di Terni con l'automezzo aziendale, posto che dalle prove è emerso che si fermava presso i clienti almeno fino alle 17,00, di tal chè egli non poteva rientrare a Terni per le ore
17,00.
Parte resistente va, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma € 5.836,00 a titolo di straordinario, maturato e non pagato, oltre accessori dalla singola maturazione al saldo, somma sulla quale andrà operata la trattenuta minima del 20% essendo da tempo definito il rapporto di lavoro, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente che appaiono immuni da vizi logici e parametrati sul CCNL di riferimento e come tali possono essere posti a base della decisione.
Lamenta, poi, il ricorrente la violazione del CCNL Commercio, protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita (cfr. all. 16 al ricorso) nella parte, in cui, all'art 11 prevede, in aggiunta alla retribuzione, una diaria fissa facente parte integrante della retribuzione o, in alternativa, la corresponsione di un rimborso a piè di lista di tutte le spese di vitto, alloggio, viaggio ovvero un rimborso forfettario nei limiti della normalità, da determinarsi tramite accordo sindacale.
L'art. 11 del protocollo aggiuntivo per operatori di vendita prevede la seguente disciplina: “La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all'Operatore di
Vendita quando è in sede a disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente: a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di
2/5 della diaria;
b) se invece l'Operatore di Vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui all'art.
2. Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale di cui al Titolo V, Sezione prima, del presente C.C.N.L. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda”.
Come noto la caratteristica propria della trasferta è la temporaneità dello spostamento del lavoratore, rispetto alla sede abituale cui è addetto, “con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli” (C. App, Genova, sez. lav., 4 febbraio 2021, n. 7,
Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14380; Cass. civ., sez. lav., 14 agosto
1998, n. 8004). In particolare, “ai fini dell'insorgenza del diritto, non è rilevante che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore stesso siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, stante che tali luoghi non sono rilevanti per l'identificazione di una trasferta in senso tecnico” (così, C. App. Torino, sez. lav., 17 ottobre 2022, n. 513).
Ciò in quanto “l'istituto della trasferta risponde ad una ratio ben precisa: compensare il lavoratore per le prestazioni, di regola occasionali, svolte al di fuori della propria sede ordinaria in quanto l'allontanamento dalla propria sede ordinaria comporta, di per sé, una fatica maggiore nella resa della prestazione lavorativa”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “la sede
"utile" al fine di attribuire, o negare, il diritto alla trasferta, deve quindi essere individuata avendo riguardo all'effettività della prestazione, e non al luogo ove viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, ovvero a quello che risulta dal contratto come "sede", nel caso di specie evidentemente solo formale” (così, C. App. Milano, 19 ottobre 2018, n.
1567).
E ancora, con specifico riferimento alla indennità di trasferta, la Suprema
Corte ha statuito che “il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del sorgere di tale diritto, non rilevando la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione (principio affermato in controversia concernente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità di trasferta)” (Cass. Civ. sez. Lav, n. 8136/2008).
Ciò posto, occorre altresì sin da ora precisare che, per quanto attiene propriamente la trasferta, esistono modalità differenti di compensazione della relativa attività, rappresentate dal rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore, ovvero dalla corresponsione di un'indennità costituita da un importo forfettario, ovvero dalla corresponsione di un'indennità forfettaria cui si aggiunge un rimborso analitico (cd. regime misto).
Nel caso di specie, ha dedotto e provato che in luogo della diaria CP_1 prevedeva il rimborso delle spese di vitto e alloggio, di aver dotato il dipendente di autovettura aziendale (Volgswagen Golf), di carta carburante, di telefono e sim aziendale, di telepass e di tessera buoni pasto (cfr. all 2 alla memoria di costituzione).
Deduce la convenuta di aver sempre rappresentato al ricorrente la possibilità di dormire fuori sede, circostanza confermata dalla produzione documentale e dai testi escussi. In particolare, i testi e hanno Per_2 Tes_3 entrambi dichiarato di aver più volte comunicato al ricorrente che la società si sarebbe fatta carico delle spese di albergo per il pernottamento ogniqualvolta il lavoratore si fosse trovato nelle nuove zone assegnate, e ciò sia per evitargli di percorrere molti chilometri per rientrare su Terni
(Comune di sua residenza) sia per consentirgli di ottimizzare il giro di visite presso i clienti delle nuove zone.
Va poi osservato che è lo stesso ricorrente ad aver dedotto di aver pernottato fuori sede in una sola occasione e di aver percepito il relativo rimborso spese, atteso che le diarie costituiscono un rimborso “forfettario” delle spese di vitto e alloggio, il ricorrente, in disparte la dotazione di auto, carta carburante, sim e buoni pasto, non ha provato di averle dovute sostenere proprio perché non ha mai pernottato fuori sede salvo in un'unica occasione.
I testi escussi, poi, hanno confermato che la società aveva previsto la possibilità per i propri dipendenti di un rimborso delle spese di albergo -di cui peraltro ha fornito la prova che il ricorrente ha fruito per una volta nel
2022-, sul punto il teste responsabile area Sud, ha Testimone_4 dichiarato all'udienza del 19 marzo 2024 “Si tratta del modulo rimborso spese dei venditori sul pernotto, parcheggio. Per quanto riguarda la benzina e il vitto, hanno buoni pasto e carta carburante. Il modulo di rimborso viene presentato con la nota spese in azienda. Hanno tutti in dotazione la Easy
Park.”
Lamenta, poi, il ricorrente di aver subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute conseguenti alle più gravose mansioni affidategli dal datore di lavoro con decorrenza I agosto 2020 e sino al luglio 2022, senza previo accertamento della sua idoneità a tali mansioni, con un conseguente danno biologico da aggravamento che quantifica nel 8% del danno biologico per l'aggravamento (danno biologico complessivo pari al 35%).
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il ricorrente aveva in dotazione l'autoveicolo aziendale (VW GOLF 1.6 TDI immatricolata nel
2018).
Deduce parte resistente, e la circostanza è stata confermata dal perito medico legale nominato, l'assenza di rischi atteso che la Volkswagen Golf ha una fonte di vibrazioni del tutto irrilevanti (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione).
Il perito, dott. sul punto ha evidenziato che Persona_4
l'autovettura “all'epoca risultava di recente immatricolazione e quindi in presumibile buono stato, con vibrazioni di entità limitata e su percorsi stradali in buone condizioni (superstrada e strade statali).” (cfr. relazione medico legale, in atti).
Emerge dalla relazione medico legale che “il periodo in cui è stato esposto per motivi lavorativi a tali rischi è limitato al periodo compreso dal luglio
2020 al luglio 2022. Il periodo di esposizione risulta molto ridotto per la produzione di danni all'apparato osteoarticolare anche in caso di utilizzo di mezzi di dimensioni maggiori (vedi descrizione desunta dalla letteratura specialistica) rispetto all'autovettura aziendale in concreto impiegata”.
Osserva il perito che “L'obiettività clinica riscontrata all'atto della visita medica effettuata in occasione dell'inizio delle operazioni peritali risulta del tutto negativa. ….. Si sottolinea, inoltre, che le manifestazioni artrosiche non sono esclusive dei soggetti anziani… Quindi le “manifestazioni” di artrosi cervicale e dorsale refertate nell'esame RX del 15/02/2023 possono essere verosimilmente in relazione con la naturale degenerazione dei tratti esaminati e, a livello dorsale in particolare, condizionati appunto dalla deformazione del soma di D3, esito dell'infortunio subito dall' nel Pt_1
2010. Si tratta comunque di elementi di modesta entità che non hanno alcun riflesso funzionale a carico della colonna vertebrale”. Si legge ancora nella relazione “D'altra parte non si può escludere la possibilità che i fattori lavorativi invocati dal ricorrente possano aver determinato una condizione di dolore lombare (low back pain nella terminologia anglosassone) che, pur senza aver precluso l'espletamento della propria attività lavorativa, ne abbia resa più difficoltosa l'esecuzione.
Tale condizione potrebbe essere considerata come inabilità temporanea biologica nella misura del 20% che avrebbe interessato il periodo lavorativo in cui l' ha lavorato anche nelle province di Siena e Grosseto (luglio Pt_1
2020 - luglio 2022). In definitiva, in rapporto al quesito posto dal Giudice, si può affermare che la patologia da cui risulta affetto il ricorrente NON si
è nel tempo aggravata in relazione causalmente ovvero concausalmente riconducibile all'attività lavorativa espletata presso la convenuta”.
Il ctu, dunque, ha accertato che l'attività lavorativa espletata presso la convenuta non ha causalmente o concausalmente aggravato la patologia da cui è affetto il ricorrente, atteso che il periodo di esposizione risulta molto ridotto per la produzione di danni all'apparato osteoarticolare anche in caso di utilizzo di mezzi di dimensioni maggiori rispetto all'autovettura aziendale in concreto impiegati e che gli spostamenti a Siena e Grosseto venivano effettuati al massimo per due giorni a settimana e comprendevano degli intermezzi prolungati che garantivano al venditore “tutto il tempo per un opportuno ristoro articolare in grado di limitare notevolmente i danni dall'eventuale esposizione a vibrazioni al corpo intero e dal mantenimento di posture incongrue in relazione e alla guida dell'autoveicolo aziendale”.
In risposta ai rilievi del consulente di parte ricorrente ha osservato che
“l''ipotesi formulata dal CT di parte che le posture incongrue possano aver provocato l'aggravamento invocato dal ricorrente, contrasta con l'obiettività clinica riscontrata e con la documentazione radiologica depositata in atti, che non evidenziano limitazioni funzionali e/o patologie della colonna lombare da considerare come peggioramento di quanto provocato dall'infortunio del 09/10/2010; a livello dorsale, invece, quanto rilevato radiologicamente (pur di modica entità) può essere considerato come
“fisiologica” evoluzione degli esiti fratturativi del pregresso infortunio stradale;
• le relazioni testimoniali rese nel corso della causa, risultano molto generiche e non forniscono elementi utili al giudizio medico legale;
…”.
Esclusa una inabilità permanente, il ctu ha riconosciuto una inabilità temporanea nella misura del 20% per il periodo lavorativo in cui l' ha Pt_1 lavorato anche nelle province di Siena e Grosseto (luglio 2020 - luglio
2022) rappresenta una condizione (“dolorosa”) temporanea, e non permanente, che verosimilmente si è verificata in relazione alla guida dell'autoveicolo aziendale in un soggetto con patologia preesistente favorente, e che normalmente si giova del riposo e di adeguate terapie farmacologiche.
Non va sottaciuto che parte convenuta ha dedotto che l' mai aveva Pt_1 comunicato ai superiori l'esistenza di una patologia preesistente al rapporto di lavoro causata da un sinistro stradale occorso nel 2010. Circostanza confermata dal teste di parte resistente, area manager del Persona_2 ricorrente, che all'udienza di data 24 gennaio 2024 ha dichiarato: “il ricorrente non mi ha mai riferito nulla in ordine a una sua patologia alla schiena o a un incidente stradale del 2010”, neppure è emerso che il ricorrente abbia mai lamentato fastidi fisici derivanti dall'uso dell'autovettura o problemi riguardo le distanze percorse.
Parte convenuta ha poi provato che l'ampliamento della zona, che avrebbe comportato trasferte più lunghe, era stata con soddisfazione accettato dal ricorrente (cfr. all. 8 alla memoria di costituzione).
Sul punto, il teste ha confermato che: “Il ricorrente era Persona_2 contento”. E che, anche successivamente all'ampliamento della zona: “Il ricorrente non mi ha mai chiesto una riduzione della zona assegnata;
ciò neppure dopo il 1 agosto 2020.” Neppure va sottaciuto che dai messaggi allegati dalla convenuta emerge, poi, che il ricorrente giustificava l'assenza segnalando patologie del tutto diverse, in particolare, Covid, come dai messaggi di data 20.03.2022 (cfr. cfr. all 27 alla memoria di costituzione); influenza,( come dai messaggi di data 22.2.22 (cfr. all. 28 alla memoria di costituzione) e problemi intestinali, come dai messaggi di data 11.5.2021,
(cfr. all. 29 alla memoria di costituzione).
Parte resistente ha dato prova mediante escussione testimoniale e documentale che solo nel giugno 2022, l' ha lamentato problemi alla Pt_1 schiena, ma senza mai fare riferimento a patologie pregresse (messaggi di data 22.6.22 e 24.6.22, cfr. all.. 30-31 alla memoria di costituzione).
Deduce poi correttamente la resistente che anche un eventuale pernottamento nella zona di attività avrebbe permesso all' di evitare Pt_1
e/o diminuire il lamentato peggioramento della patologia.
Parte ricorrente ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno asseritamente subito durante la malattia per aver evaso ordini o contattato la clientela. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (all. 22 alla memoria di costituzione - dialoghi di whatsapp integrali) si evince che non solo Per_2
area manager del ricorrente, si preoccupava per lo stato di salute, ma
[...] si occupava di eseguire le mansioni dell' come risulta dai messaggi Pt_1
Whatsapp di data 20.3.2022, 21.3.2022, 22.3.2022, 23.3.2022, 28.3.2022
(cfr. all.22 alla memoria di costituzione), 10.6.2022 (cfr. all. 23 alla memoria di costituzione), 23.6.2022 (cfr. all. 24 alla memoria di costituzione) e 16.8.2021 (cfr. all. 25 alla memoria di costituzione).
È emerso poi dalle dichiarazioni rese dal teste che il ricorrente, Per_2 durante la malattia, si era limitato ad inoltrare gli ordini ricevuti atteso che le operazioni di caricamento venivano effettuate, per come dallo stesso dichiarato, da o da alcuni colleghi (“se l' era in Persona_2 Pt_1 malattia provvedevo io;
li giravo all' per conoscenza solo perché era Pt_1 il venditore e doveva conoscerli, ma li digitavo io quando stava male”.
La sostituzione del superiore al ricorrente, quando egli era assente, è documentalmente provata anche dai messaggi scambiati tra i due su
Whatsapp (cfr. all. 22-23-24-25 alla memoria di costituzione).
Neppure è emersa costrizione alcuna da parte dell'azienda in ordine alla nuova assegnazione in ordine alla decisione aziendale di ampliare la zona assegnata al ricorrente con l'aggiunta delle province di Siena e Grosseto.
Sul punto parte resistente ha prodotto email del ricorrente in risposta email Cont in data 31.7.2020 inviatagli dall'allora CEO di dal Testimone_5 cui contenuto emerge ancora una volta che il ricorrente aveva accolto con entusiasmo la nuova zona assegnatagli (“Ciao come sicuramente ti Pt_1 avrà già comunicato abbiamo deciso di allargare la tua zona di Per_2 competenza aggiungendo da domani primo agosto 2020 le seguenti province: Grosseto e Siena. Certo che farai un ottimo lavoro e con l'augurio di vederci presto porgo cordiali saluti”, l' replicava con email di pari Pt_1 data: “Si mi è stato fornita anche la lista dei clienti che comincerò a Tes_5 visitare da lunedì! Grazie per la fiducia, ce la metterò tutta per dimostrare di meritarlo!” (cfr. cfr. all. 8 al ricorso).
Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che le sofferenze psicologiche che il ricorrente lamenta di aver sofferto non solo non siano state in alcun modo provate ma eppure emerge che le stesse siano in qualche misura imputabili alla condotta del datore di lavoro, di tal chè la domanda andrà sul punto rigettata. Parte ricorrente ha poi richiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di 1383,68 euro, trattenuta dalla convenuta a titolo di indennità di mancato preavviso, attesa la giusta causa che sorregge le dimissioni.
Secondo l'orientamento della Suprema corte, il lavoratore può rassegnare le dimissioni quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Le ipotesi di giusta causa fanno riferimento a gravi inadempimenti del datore nell'ambito del rapporto di lavoro, tra i quali rientra sicuramente l'omessa corresponsione della retribuzione.
In tal caso, proprio perché il recesso è stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nel caso si versi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Risulta provata nel caso di specie la giusta causa delle dimissioni atteso il mancato pagamento dello straordinario continuativamente effettuato per come sopra evidenziato e attesa l'invalidità, sebbene temporanea accertata dal ctu come probabilmente riconducibile alle condizioni lavorative del ricorrente.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate per un terzo mentre vanno poste a carico di parte convenuta nella misura del restante terzo.
Possono essere integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Vanno poste a carico di e di in ragione di metà Parte_1 CP_1 ciascuno le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella Parte_1 causa iscritta al n. 234/2023 R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: 1)condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1383,68, oltre interessi legali;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5.836,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3)condanna parte resistente alla regolarizzazione contribuita dovuta sulle predette somme;
4)rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa per un terzo le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
e condanna al pagamento dei restanti 2/3 in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida per detta frazione in euro 2700,00; CP_ 6)compensa integralmente le spese di lite tra parte e CP_1
7) compensa integralmente le spese di lite tra e CP_1 [...]
CP_2
8) pone a carico di e di in ragione di metà Parte_1 CP_1 ciascuno il pagamento delle spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Terni, 24 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi