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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI CC, Presidente
ATANASIO CC, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1817/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EK00683/2022 RITENUTE DIVID 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EK00683/2022 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EK00683/2022 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2025 depositato il
28/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
IN PRINCIPALITA' 1) Accertata la mancata emissione del PVC, in contrapposizione con la motivazione espressa in sentenza non rilevandosi nel caso di specie gli elementi caratterizzanti gli accertamenti “a tavolino”, decretare l'annullamento dell'atto di accertamento n. T9K03EK00683/2022 2) Accertata
l'assenza di motivazione sul rilievo di maggiore reddito di euro 10.000,00 annullare la pretesa impositiva dell'ufficio su tale importo;
3) Appurare la particolare situazione in cui è avvenuta la cessione dell'immobile aziendale in nessun modo considerata nelle motivazioni in sentenza e dichiarare la nullità e l'infondatezza della pretesa impositiva dell'Ufficio rispetto al maggior redditi di euro 185.000,00;
IN VIA SUBORDINATA disporre l'annullamento del rilievo espresso in accertamento per la mancata applicazione e versamento di ritenute su maggiori utili mai conseguiti
IN OGNI CASO Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse oltre oneri e accessori
Appellato:
Chiede a codesta onorevole Corte di giustizia tributaria il rigetto dell'appello e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.6.24 la società Ricorrente_1 srl unipersonale ha proposto appello avverso la sentenza n. 338, depositata in data 5.12.23 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 SRL avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T9K03EK00683/2022, relativo all'anno d'imposta 2018.
La Ricorrente_1 esercita l'attività di “Locazione immobiliare di beni propri” ed ha avuto come socio unico: Nominativo_1 fino al 22/07/2018; Rappresentante_1 (figlio di Nominativo_1), dal 23/07/2018 al 08/06/2020; Nominativo_2 (moglie di Rappresentante_1), dal 09/06/2020 in poi.
La società contribuente, al 31/12/2017, risultava proprietaria di un immobile sito nel Comune di Cernobbio, Indirizzo_1, Dati_catastali_1:
a) sub. 6, appartamento di 6 vani al secondo piano;
b) sub. 5, appartamento di 11 vani al primo piano, oltre ripostiglio e giardino al piano terra;
c) sub. 4, box;
d) sub. 3, box.
Gli immobili suddetti limitatamente ai sub. 6, sub. 5 e sub. 3 venivano concessi in locazione a Rappresentante_1 Rappresentante_1 dal 01/02/2012 al 30/04/2018, a fronte di un canone annuo fissato in € 30.000,00.
La società era altresì proprietaria di altro immobile sito nel Comune di Como, Indirizzo_2 consistente in un magazzino;
ed un box.
L'avviso di accertamento aveva ad oggetto:
1.l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 10.000;
2.la indeducibilità di costi per euro 10.748,25 perché non inerenti all'attività commerciale;
3.l'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi per euro 185.000;
4.l'omesso versamento di ritenute.
La Corte di Giustizia ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla contestazione della misura dell'aliquota della ritenuta da applicare alla distribuzione di utili in natura, nella misura del 26 invece che del 27%.
Il Collegio di prime cure ha preliminarmente respinto l'eccezione di violazione del contraddittorio preventivo per il mancato invio del PVC.
Infatti, il primo giudice aveva rilevato che l'agenzia delle entrate si era avvalsa della procedura di accertamento a tavolino ed aveva provveduto all'invio di questionari;
sicchè era stato consentito al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa in maniera compiuta, per mezzo delle risposte ai questionari stessi;
peraltro, secondo i giudici, non vi era nemmeno un obbligo specifico di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Per quanto attiene alla omessa contabilizzazione di ricavi, la Corte di Giustizia aveva dato atto che l'Ufficio aveva provveduto ad annullare in via di autotutela il primo rilievo (come si ricava del resto dal doc. prodotto sub 3) dall'Ufficio già nel corso del primo giudizio).
Quanto alla indeducibilità dei costi per l'importo di euro 10.748,25, il primo giudice li aveva considerati non inerenti condividendo la tesi dell'ufficio per la quale il compendio immobiliare di proprietà della Ricorrente_1 sito nel Comune di Cernobbio Indirizzo_1 era nella esclusiva disponibilità del nucleo familiare di Rappresentante_1 e quindi quei beni erano privi del requisito dell'inerenza in quanto estranei all'attività di impresa.
Aveva poi ritenuto corretta la scelta dell'ufficio di recuperare a tassazione l'importo di euro 185.000 quale differenziale tra il valore di mercato (valutato dall'ufficio nella misura di euro 485.000) e la vendita per il valore di euro 300.000 in favore di Rappresentante_1 e Nominativo_3.
Per quanto attiene invece all'omesso versamento di ritenute, i Giudici avevano accolto i rilievi del contribuente applicando la ritenuta del 26% prevista per i residenti in Italia invece che del 27% applicata ai residenti all'estero.
Il contribuente ha impugnato facendo i seguenti rilievi.
Per quanto riguarda la indebita deduzione dei costi per 10.748,25 € eccepisce che nulla è stato detto in merito ai costi relativi agli immobili siti in Como e considerati come indeducibili (per complessivi euro
971,43 ed euro 1.830,16)
Per quanto riguarda la omessa contabilizzazione dei ricavi per euro 10.000 si è già detto circa l'avvenuto annullamento da parte dell'Ufficio, in via di autotutela.
Con riferimento alla omessa contabilizzazione per € 185.000 il contribuente lamenta che la Corte di Giustizia ha richiamato l'elaborato peritale dello studio Studio_1 del maggio 2018, studio incaricato dall'Istituto bancario e non dal contribuente.
Rileva poi che La Corte di Giustizia di prime cure non ha valutato che la cessione dell'immobile è avvenuta in occasione della conversione di pignoramento nella procedura di esecuzione immobiliare davanti al tribunale di Como;
e quindi il valore di base era di euro 410.625, laddove l'offerta minima sarebbe stata pari ad euro 308.000, pari a circa un quarto del valore di mercato, come da prassi del
Tribunale di Como;
non era possibile pertanto prendere in considerazione il valore di mercato;
e quindi non si può prendere in considerazione la situazione decisamente non normale che può giustificare indicazioni di valore in euro 300.000
Ha concluso chiedendo pertanto la riforma della sentenza con vittoria di spese.
L'Ufficio ha ribadito quanto già rilevato con la precedente memoria;
ha tuttavia specificato che la sentenza deve ritenersi essere passata in giudicato, quanto al rilievo di disconoscimento di costi per € 10.748,25, non avendo il contribuente eccepito nulla in merito.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato
1.Si deve considerare con non c'è stata alcuna acquiescenza da parte del contribuente alla questione del disconoscimento dei costi per € 10.748,25 avendo invece il contribuente fatto eccezioni specifiche con riferimento agli immobili di Como Indirizzo_3, per complessivi euro 971,43 ed euro 1.830,16.
E quindi quella eccezione del contribuente deve essere accolta (nulla avendo dedotto l'Ufficio riguardo a quegli immobili ed alle ragioni per le quali non avrebbero dovuto essere considerati deducibili i relativi costi).
Invece l'appello deve essere respinto per il resto, vale a dire con riferimento alla indeducibilità dei costi relativamente agli immobili del Comune di Cernobbio Indirizzo_1 che erano nella esclusiva disponibilità del nucleo familiare di Rappresentante_1.
2. Quanto alla questione dell'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi per euro 185.000, l'immobile è stato correttamente valutato dall'Ufficio.
La perizia dello studio Studio_1 è una perizia di parte Rappresentante_1.
L'Ing. Nominativo_5 ha redatto la perizia, su incarico del Tribunale di Como, Sezione fallimentare, che individuava il valore in € 485.000,00,
L'UTAPSR ha individuato il valore dell'immobile fra € 477.360,00 ed € 519.300,00 con un valore medio di
€ 498.000,00.
Peraltro, gli immobili erano stati acquistati con contratto del 7/11/2005 al prezzo dichiarato di
€ 500.000,00 poi venduti da Rappresentante_1 a Nominativo_3 in data 29/06/2022 ad un prezzo pari ad € 590.000,00.
Il valore di € 485.000 si deve considerare pertanto correttamente elaborato.
3. con riferimento alla omessa contabilizzazione di ricavi per euro 10.000, pacificamente l'Ufficio ha proceduto all'annullamento d'ufficio l'accertamento relativo all'omessa contabilizzazione dei ricavi.
Sicchè l'appello va accolto, solo con riferimento al disconoscimento dei costi, limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_3.
Compensato un quarto delle spese di entrambi i gradi di giudizio l'appellante va condannato a rimborsare gli altri tre quarti delle spese che liquida in € 4.500 oltre accessori (quanto al primo grado di giudizio) e in
€ 3.800 oltre accessori (quanto al secondo grado).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, con riferimento al disconoscimento dei costi, limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_3; rigetta nel resto;
compensato un quarto delle spese di entrambi i gradi di giudizio condanna l'appellante a rimborsare gli altri tre quarti delle spese che liquida (in € 4.500 oltre accessori quanto al primo grado di giudizio) e in € 3.800 oltre accessori quanto al secondo grado.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI CC, Presidente
ATANASIO CC, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1817/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EK00683/2022 RITENUTE DIVID 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EK00683/2022 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03EK00683/2022 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2025 depositato il
28/05/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
IN PRINCIPALITA' 1) Accertata la mancata emissione del PVC, in contrapposizione con la motivazione espressa in sentenza non rilevandosi nel caso di specie gli elementi caratterizzanti gli accertamenti “a tavolino”, decretare l'annullamento dell'atto di accertamento n. T9K03EK00683/2022 2) Accertata
l'assenza di motivazione sul rilievo di maggiore reddito di euro 10.000,00 annullare la pretesa impositiva dell'ufficio su tale importo;
3) Appurare la particolare situazione in cui è avvenuta la cessione dell'immobile aziendale in nessun modo considerata nelle motivazioni in sentenza e dichiarare la nullità e l'infondatezza della pretesa impositiva dell'Ufficio rispetto al maggior redditi di euro 185.000,00;
IN VIA SUBORDINATA disporre l'annullamento del rilievo espresso in accertamento per la mancata applicazione e versamento di ritenute su maggiori utili mai conseguiti
IN OGNI CASO Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse oltre oneri e accessori
Appellato:
Chiede a codesta onorevole Corte di giustizia tributaria il rigetto dell'appello e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.6.24 la società Ricorrente_1 srl unipersonale ha proposto appello avverso la sentenza n. 338, depositata in data 5.12.23 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 SRL avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T9K03EK00683/2022, relativo all'anno d'imposta 2018.
La Ricorrente_1 esercita l'attività di “Locazione immobiliare di beni propri” ed ha avuto come socio unico: Nominativo_1 fino al 22/07/2018; Rappresentante_1 (figlio di Nominativo_1), dal 23/07/2018 al 08/06/2020; Nominativo_2 (moglie di Rappresentante_1), dal 09/06/2020 in poi.
La società contribuente, al 31/12/2017, risultava proprietaria di un immobile sito nel Comune di Cernobbio, Indirizzo_1, Dati_catastali_1:
a) sub. 6, appartamento di 6 vani al secondo piano;
b) sub. 5, appartamento di 11 vani al primo piano, oltre ripostiglio e giardino al piano terra;
c) sub. 4, box;
d) sub. 3, box.
Gli immobili suddetti limitatamente ai sub. 6, sub. 5 e sub. 3 venivano concessi in locazione a Rappresentante_1 Rappresentante_1 dal 01/02/2012 al 30/04/2018, a fronte di un canone annuo fissato in € 30.000,00.
La società era altresì proprietaria di altro immobile sito nel Comune di Como, Indirizzo_2 consistente in un magazzino;
ed un box.
L'avviso di accertamento aveva ad oggetto:
1.l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 10.000;
2.la indeducibilità di costi per euro 10.748,25 perché non inerenti all'attività commerciale;
3.l'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi per euro 185.000;
4.l'omesso versamento di ritenute.
La Corte di Giustizia ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla contestazione della misura dell'aliquota della ritenuta da applicare alla distribuzione di utili in natura, nella misura del 26 invece che del 27%.
Il Collegio di prime cure ha preliminarmente respinto l'eccezione di violazione del contraddittorio preventivo per il mancato invio del PVC.
Infatti, il primo giudice aveva rilevato che l'agenzia delle entrate si era avvalsa della procedura di accertamento a tavolino ed aveva provveduto all'invio di questionari;
sicchè era stato consentito al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa in maniera compiuta, per mezzo delle risposte ai questionari stessi;
peraltro, secondo i giudici, non vi era nemmeno un obbligo specifico di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Per quanto attiene alla omessa contabilizzazione di ricavi, la Corte di Giustizia aveva dato atto che l'Ufficio aveva provveduto ad annullare in via di autotutela il primo rilievo (come si ricava del resto dal doc. prodotto sub 3) dall'Ufficio già nel corso del primo giudizio).
Quanto alla indeducibilità dei costi per l'importo di euro 10.748,25, il primo giudice li aveva considerati non inerenti condividendo la tesi dell'ufficio per la quale il compendio immobiliare di proprietà della Ricorrente_1 sito nel Comune di Cernobbio Indirizzo_1 era nella esclusiva disponibilità del nucleo familiare di Rappresentante_1 e quindi quei beni erano privi del requisito dell'inerenza in quanto estranei all'attività di impresa.
Aveva poi ritenuto corretta la scelta dell'ufficio di recuperare a tassazione l'importo di euro 185.000 quale differenziale tra il valore di mercato (valutato dall'ufficio nella misura di euro 485.000) e la vendita per il valore di euro 300.000 in favore di Rappresentante_1 e Nominativo_3.
Per quanto attiene invece all'omesso versamento di ritenute, i Giudici avevano accolto i rilievi del contribuente applicando la ritenuta del 26% prevista per i residenti in Italia invece che del 27% applicata ai residenti all'estero.
Il contribuente ha impugnato facendo i seguenti rilievi.
Per quanto riguarda la indebita deduzione dei costi per 10.748,25 € eccepisce che nulla è stato detto in merito ai costi relativi agli immobili siti in Como e considerati come indeducibili (per complessivi euro
971,43 ed euro 1.830,16)
Per quanto riguarda la omessa contabilizzazione dei ricavi per euro 10.000 si è già detto circa l'avvenuto annullamento da parte dell'Ufficio, in via di autotutela.
Con riferimento alla omessa contabilizzazione per € 185.000 il contribuente lamenta che la Corte di Giustizia ha richiamato l'elaborato peritale dello studio Studio_1 del maggio 2018, studio incaricato dall'Istituto bancario e non dal contribuente.
Rileva poi che La Corte di Giustizia di prime cure non ha valutato che la cessione dell'immobile è avvenuta in occasione della conversione di pignoramento nella procedura di esecuzione immobiliare davanti al tribunale di Como;
e quindi il valore di base era di euro 410.625, laddove l'offerta minima sarebbe stata pari ad euro 308.000, pari a circa un quarto del valore di mercato, come da prassi del
Tribunale di Como;
non era possibile pertanto prendere in considerazione il valore di mercato;
e quindi non si può prendere in considerazione la situazione decisamente non normale che può giustificare indicazioni di valore in euro 300.000
Ha concluso chiedendo pertanto la riforma della sentenza con vittoria di spese.
L'Ufficio ha ribadito quanto già rilevato con la precedente memoria;
ha tuttavia specificato che la sentenza deve ritenersi essere passata in giudicato, quanto al rilievo di disconoscimento di costi per € 10.748,25, non avendo il contribuente eccepito nulla in merito.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato
1.Si deve considerare con non c'è stata alcuna acquiescenza da parte del contribuente alla questione del disconoscimento dei costi per € 10.748,25 avendo invece il contribuente fatto eccezioni specifiche con riferimento agli immobili di Como Indirizzo_3, per complessivi euro 971,43 ed euro 1.830,16.
E quindi quella eccezione del contribuente deve essere accolta (nulla avendo dedotto l'Ufficio riguardo a quegli immobili ed alle ragioni per le quali non avrebbero dovuto essere considerati deducibili i relativi costi).
Invece l'appello deve essere respinto per il resto, vale a dire con riferimento alla indeducibilità dei costi relativamente agli immobili del Comune di Cernobbio Indirizzo_1 che erano nella esclusiva disponibilità del nucleo familiare di Rappresentante_1.
2. Quanto alla questione dell'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi per euro 185.000, l'immobile è stato correttamente valutato dall'Ufficio.
La perizia dello studio Studio_1 è una perizia di parte Rappresentante_1.
L'Ing. Nominativo_5 ha redatto la perizia, su incarico del Tribunale di Como, Sezione fallimentare, che individuava il valore in € 485.000,00,
L'UTAPSR ha individuato il valore dell'immobile fra € 477.360,00 ed € 519.300,00 con un valore medio di
€ 498.000,00.
Peraltro, gli immobili erano stati acquistati con contratto del 7/11/2005 al prezzo dichiarato di
€ 500.000,00 poi venduti da Rappresentante_1 a Nominativo_3 in data 29/06/2022 ad un prezzo pari ad € 590.000,00.
Il valore di € 485.000 si deve considerare pertanto correttamente elaborato.
3. con riferimento alla omessa contabilizzazione di ricavi per euro 10.000, pacificamente l'Ufficio ha proceduto all'annullamento d'ufficio l'accertamento relativo all'omessa contabilizzazione dei ricavi.
Sicchè l'appello va accolto, solo con riferimento al disconoscimento dei costi, limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_3.
Compensato un quarto delle spese di entrambi i gradi di giudizio l'appellante va condannato a rimborsare gli altri tre quarti delle spese che liquida in € 4.500 oltre accessori (quanto al primo grado di giudizio) e in
€ 3.800 oltre accessori (quanto al secondo grado).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello, con riferimento al disconoscimento dei costi, limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_3; rigetta nel resto;
compensato un quarto delle spese di entrambi i gradi di giudizio condanna l'appellante a rimborsare gli altri tre quarti delle spese che liquida (in € 4.500 oltre accessori quanto al primo grado di giudizio) e in € 3.800 oltre accessori quanto al secondo grado.