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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/09/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 413/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAGARAGGIA IA (C.F. ), e C.F._2 Parte_2
) giusta procura in atti C.F._3
E
pagina1 di 6 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
PERUZZO SILVIA (C.F. ), giusta procura in atti C.F._5
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: le parti intendono chiedere una pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio nei termini seguenti:
1. Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, a propria cura e spese potrà prendere e riportare a casa della madre il figlio e Per_1 quindi vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: - durante le vacanze estive, dal 30 giugno al 30 agosto di ogni anno;
- 8 giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di
Natale con quello di Capodanno;
si precisa che ha trascorso il Per_1
Natale 2024 col papà; per cui quest'anno (2025) lo trascorrerà con la mamma e così via;
- per tutto il corso delle vacanze pasquali;
tuttavia, ove al signor non siano riconosciute le ferie pasquali, egli potrà Pt_1
pagina2 di 6 stare con nel primo ponte successivo utile, previo preavviso alla Per_1 madre da dare 10 giorni prima delle festività pasquali.
2. Il signor provvederà a corrispondere alla signora , a Pt_1 Pt_3 titolo di contributo ordinario nel mantenimento del figlio, la somma mensile di 500,00 euro, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal mese di marzo 2026, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora . Pt_3
3. I genitori provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie del figlio, nella misura del 50% ciascuno, distinguendo tra:
- Spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori, quali: spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche e terapeutiche non coperte dal SSN, su prescrizione medica, tasse e costi di iscrizione alla scuola pubblica, corredo di cancelleria di inizio anno, trasporto da e per la scuola, gite scolastiche che non comportino pernotto, un primo sport con relativa attrezzatura, costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
- Spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, quali: cure omeopatiche e assimilate, imposte e rette di scuole private, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario, quali ippica, tennis, sci, lezioni di musica, ripetizioni scolastiche, gite con pernotto, centri estivi, acquisto di p.c. e altri mezzi richiesti dalla scuola, studi universitari che comportino il soggiorno dello studente fuori casa. Ai fini della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che intenda sostenere la spesa straordinaria per il figlio dovrà inoltrare previamente all'altro genitore la richiesta a mezzo email, messaggio telefonico o altro mezzo idoneo, chiedendo specificatamente di motivare il proprio pagina3 di 6 dissenso entro sette giorni dall'invio della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
4. Le spese straordinarie potranno essere anticipate da uno dei genitori e, in tal caso, la relativa quota di spettanza dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro 5 giorni dall'esibizione della ricevuta di spesa. Le parti concordano che, laddove la spesa complessiva da sostenere sia superiore a 40,00 euro, sia anticipata la metà della somma su semplice richiesta motivata del genitore che si è impegnato a provvedere al pagamento.
5. L'Assegno Unico Universale versato dall'INPS per sarà percepito Per_1 integralmente dalla signora . Pt_3
6. Nell'ambito della definizione dei propri rapporti economici, il signor rinuncia al credito nei confronti della signora a titolo di Pt_1 Pt_3 rimborso delle spese e competenze legali per lo scioglimento del matrimonio anticipate dal signor per conto della signora Pt_1
. Pt_3
7. Rimane fermo, per il resto, quanto previsto in sentenza di divorzio.
8. Le spese del presente procedimento rimarranno a carico del sig.
, mentre rimangono compensate fra le parti le competenze Parte_1 legali dei rispettivi legali, con rinuncia alla solidarietà professionale
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data
10/5/25
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
pagina4 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere favorevole;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi del figlio;
ritenuto che le spese vadano regolate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_3
), come in epigrafe riportato;
C.F._4
2. Dispone le spese come da accordi;
pagina5 di 6 Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
19/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 413/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAGARAGGIA IA (C.F. ), e C.F._2 Parte_2
) giusta procura in atti C.F._3
E
pagina1 di 6 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
PERUZZO SILVIA (C.F. ), giusta procura in atti C.F._5
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: le parti intendono chiedere una pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio nei termini seguenti:
1. Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, a propria cura e spese potrà prendere e riportare a casa della madre il figlio e Per_1 quindi vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: - durante le vacanze estive, dal 30 giugno al 30 agosto di ogni anno;
- 8 giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di
Natale con quello di Capodanno;
si precisa che ha trascorso il Per_1
Natale 2024 col papà; per cui quest'anno (2025) lo trascorrerà con la mamma e così via;
- per tutto il corso delle vacanze pasquali;
tuttavia, ove al signor non siano riconosciute le ferie pasquali, egli potrà Pt_1
pagina2 di 6 stare con nel primo ponte successivo utile, previo preavviso alla Per_1 madre da dare 10 giorni prima delle festività pasquali.
2. Il signor provvederà a corrispondere alla signora , a Pt_1 Pt_3 titolo di contributo ordinario nel mantenimento del figlio, la somma mensile di 500,00 euro, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal mese di marzo 2026, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora . Pt_3
3. I genitori provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie del figlio, nella misura del 50% ciascuno, distinguendo tra:
- Spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori, quali: spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche e terapeutiche non coperte dal SSN, su prescrizione medica, tasse e costi di iscrizione alla scuola pubblica, corredo di cancelleria di inizio anno, trasporto da e per la scuola, gite scolastiche che non comportino pernotto, un primo sport con relativa attrezzatura, costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
- Spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, quali: cure omeopatiche e assimilate, imposte e rette di scuole private, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario, quali ippica, tennis, sci, lezioni di musica, ripetizioni scolastiche, gite con pernotto, centri estivi, acquisto di p.c. e altri mezzi richiesti dalla scuola, studi universitari che comportino il soggiorno dello studente fuori casa. Ai fini della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che intenda sostenere la spesa straordinaria per il figlio dovrà inoltrare previamente all'altro genitore la richiesta a mezzo email, messaggio telefonico o altro mezzo idoneo, chiedendo specificatamente di motivare il proprio pagina3 di 6 dissenso entro sette giorni dall'invio della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
4. Le spese straordinarie potranno essere anticipate da uno dei genitori e, in tal caso, la relativa quota di spettanza dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro 5 giorni dall'esibizione della ricevuta di spesa. Le parti concordano che, laddove la spesa complessiva da sostenere sia superiore a 40,00 euro, sia anticipata la metà della somma su semplice richiesta motivata del genitore che si è impegnato a provvedere al pagamento.
5. L'Assegno Unico Universale versato dall'INPS per sarà percepito Per_1 integralmente dalla signora . Pt_3
6. Nell'ambito della definizione dei propri rapporti economici, il signor rinuncia al credito nei confronti della signora a titolo di Pt_1 Pt_3 rimborso delle spese e competenze legali per lo scioglimento del matrimonio anticipate dal signor per conto della signora Pt_1
. Pt_3
7. Rimane fermo, per il resto, quanto previsto in sentenza di divorzio.
8. Le spese del presente procedimento rimarranno a carico del sig.
, mentre rimangono compensate fra le parti le competenze Parte_1 legali dei rispettivi legali, con rinuncia alla solidarietà professionale
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data
10/5/25
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
pagina4 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere favorevole;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi del figlio;
ritenuto che le spese vadano regolate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_3
), come in epigrafe riportato;
C.F._4
2. Dispone le spese come da accordi;
pagina5 di 6 Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
19/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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