CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 22/2023 R.G.L., vertente TRA
Parte_1
C.F , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per C.F._1 Notaio da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta, fax n. 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Argine Dx Calopinace n. 20 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Zagari, CF , C.F._3 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione, fax 0965/618007, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 21/09/2020, adiva il Tribunale di Reggio CP_1
Calabria, esponendo che da oltre 20 anni svolgeva attività lavorativa come “pescatore”, dal 1999 lavorando giornalmente per 12-14 ore al giorno. Nell'esercizio delle sue mansioni era sottoposto a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori durante la movimentazione manuale di carichi (cassette di pesce dal peso anche gravoso), posizione eretta di tipo statico-dinamico ed atteggiamenti posturali particolari, che coinvolgevano l'apparato muscolo-scheletrico, specie la colonna vertebrale, gli arti superiori ed inferiori con movimenti ripetuti degli arti superiori e di flesso-estensione del tronco. In data 11.04.2018 aveva effettuato denuncia all' , al fine di essere sottoposto a Pt_1 visita medica ed ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia di spondilodiscopatie del tratto lombare. L'istituto aveva respinto la domanda. 2
Rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale, accertare e dichiarare, che a seguito dell'attività lavorativa svolta, la patologia di cui era affetto era di natura professionale, ovvero riconducibile al lavoro svolto, in quanto contratta nell'esercizio e a causa dell'attività e delle mansioni alle quali era adibito e che, quindi, era derivata una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 24%, o in misura risultante dall'istruttoria (in via gradata misura compresa tra il 16% e il 24% o in via ancor più gradata misura compresa tra il 6% e il 15%) anche a seguito di consulenza tecnica, con conseguente diritto a rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita nonché da ulteriore quota in rendita per le conseguenze patrimoniali di cui al D.lgs. 38/2000, oltre al pagamento dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, con decorrenza dalla presentazione della denuncia di malattia professionale del 11.04.2018. Per l'effetto, in caso di riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura compresa tra il 16% e il 24%, condannare l alla corresponsione, sin dalla Pt_1 data della denuncia o di legge di una rendita direttam composta da un indennizzo del danno biologico in rendita nonché da una ulteriore quota in rendita per le conseguenze patrimoniali di cui al D.lgs.38/2000, oltre al pagamento dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale e, previa corresponsione dei ratei arretrati maturati, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria oltre ulteriori interessi ex art.1283 c.c., con decorrenza dalla presentazione della denuncia di malattia professionale del 11.04.2018. L' costituitosi, eccepiva che dagli accertamenti medico-legali svolti, la malattia Pt_1 denunciata non era stata riscontrata. Quanto all'indennità giornaliera per inabilità assoluta, la richiesta era improponibile, improcedibile e inammissibile in quanto non preceduta da domanda amministrativa ed è altresì nulla, in quanto generica. Non venivano nemmeno allegati i fatti posti a fondamento della pretesa e gli accertamenti effettuati nel periodo, nemmeno specificato. La domanda era inammissibile in quanto rivolta ad ottenere il riconoscimento d'indennità per inabilità temporanea relativa, prestazione non prevista dalla legge. Era assente l'esposizione a rischio morbigeno e il ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione atta a provare l'esistenza del rischio lavorativo negli ambienti in cui aveva lavorato. Non aveva fornito prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte, né dimostrato in alcun modo la natura tecnopatica delle affezioni lamentate e i rischi dell'attività lavorativa svolta alla cui costante esposizione sarebbe da ricondurre la menomazione di cui chiedeva il riconoscimento. La menomazione permanente richiesta da controparte risultava generica, spropositata, non provata e non riferita ai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti (allegate al D. Lgs 38/2000). Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1574/22, pubblicata il 20.09.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, così provvedeva: “Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l all'erogazione al ricorrente dell'indennizzo in capitale - per la Pt_1 malattia professionale di cui in motivazione - nella misura del 12 % oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa (per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei (per i successivi ) fino al soddisfo. Rigetta nel resto. Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1500,00 Euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, ed oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratasi antistataria”. 3
Osservava il Tribunale, quanto all'indennità temporanea assoluta e parziale, che era onere della parte ricorrente provare la domanda amministrativa di quella assoluta;
inoltre in ricorso nulla era stato detto per quale periodo era stata formulata la domanda e, pertanto, non ne era consentito l'accoglimento. In merito a quella parziale, non sussisteva il diritto perché non prevista dalla legge a carico dell' . Pt_1 In ordine alla patologia professionale ed alla conseguente rendita per danno biologico, occorreva accertare il nesso con l'attività di pescatore, contestata dall' in sede Pt_1 amministrativa, ma non risultavano offerti elementi per corroborare una accertamento negativo sulla attività di lavoro dedotta dal ricorrente, il quale aveva prodotto estratto contributivo da cui si evincevano rapporti di lavoro come marittimo. Doveva, dunque, ritenersi comprovata l'attività di lavoro dedotta. Il c.t.u., dr. , aveva concluso che il ricorrente era affetto da Per_2 spondilodiscoartropatie - ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, aggiungendo: “Mi preme sottolineare che nel settore della pesca a causa dell'attività della movimentazione manuale dei carichi esiste il rischio da sovraccarico biomeccanico che si può attribuire prevalentemente a numerosi momenti della giornata lavorativa del pescatore. Principalmente non solo al trasporto del pescato dallo specchio di poppa alla cella frigorifera posta a prua che viene ripetuta più volte nella giornata durante i vari cicli di pesca ,ma anche da tutta l'attività fisica effettuata al rientro in porto con la movimentazione dell'intero pescato sistemato in cassette dalla cella frigorifera alla banchina (… ) Esiste pertanto una elevata probabilità che tale movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante la giornata lavorativa sia causa delle patologie articolari sofferte dal ricorrente. (…) Si conferma altrettanto un danno biologico permanente non inferiore al 12% (dodici per cento) secondo le tabelle del D.M. 38/2000 – cod.213 con Pt_1 decorrenza dalla presentazione dalla denuncia della malattia professionale dell'11.04.2018”. La domanda, in esito al parere peritale che aveva dato compiuta descrizione e analisi della fattispecie, andava accolta nella minor misura accertata, che consentiva solo l'indennizzo in capitale.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che, con il primo motivo, Pt_1 affermava che il Tribunale aveva errato nel riconoscere l'origine professionale della patologia, multifattoriale ed extralavorativa, omettendo di considerare che nessuna prova era stata raggiunta con riguardo all'esposizione del lavoratore a rischio individuale qualificato. Il giudice prime cure non aveva esaminato i profili di diritto sottoposti al suo giudizio, rimettendosi alle conclusioni del c.t.u., cui era stato devoluto il compito di ricercare il rischio sulla base del dichiarato dallo stesso ricorrente e di desumere la connessione causale. Pur in presenza di specifiche contestazioni sulla natura non tabellare della patologia denunciata e sull'assenza integrale di allegazioni e di prova, il Tribunale si era limitato ad ammettere una c.t.u. esplorativa. In assenza di istruttoria sulla ricostruzione del rischio morbigeno, era stato sufficiente per il ricorrente allegare l'estratto contributivo e riferire al c.t.u. di un'attività lavorativa in nessun modo provata e il Tribunale aveva assunto quale unica fonte di convincimento l'estratto contributivo, imputando all' una non specifica contestazione e un omesso Pt_1 accertamento negativo sull'attività solo dedotta dalla parte, con conseguente inversione dell'onere della prova. La decisione impugnata era stata, quindi, resa in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, dell'art. 2729 c.c. e del principio di diritto vivente in materia di tutela delle malattie professionali, secondo cui per le malattie ad eziologia multifattoriale il nesso 4
di causalità non poteva essere oggetto di presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessitava di una concreta e specifica dimostrazione. La sentenza, che aveva di fatto introdotto una presunzione legale di origine per patologia nemmeno ricompresa in tabella, era illegittima e andava riformata. Con il secondo motivo lamentava l'errore nella valutazione del danno e nella decorrenza assegnata. Dai riscontri oggettivi depositati emergeva l'assenza di lesione connettivale dei dischi intervertebrali;
nessun debordamento patologico del disco era stato documentato dalla diagnostica per immagini. Non essendo emersa alcuna lesione discale era errata l'assegnazione di menomazione nella misura massima (12%) prevista dalla tabella di legge. Il danno accordato non trovava riscontro nelle tabelle dell' che, anche in sede di chiarimenti, il Pt_1 CTU non aveva considerato. Chiedeva la riforma della sentenza anche sul punto, così come sull'assegnata decorrenza dell'indennizzo, fatto risalire alla data della domanda amministrativa, pur a fronte di documentata assenza di lesione (cfr. referto RMN 18 gennaio 2018 allegato al fascicolo di I grado). Pt_1 Con il terzo motivo affermava l'illegittimità della sentenza che aveva disposto la condanna dell' alle spese di giudizio, compensate per ½, posto che la domanda, per i Pt_1 motivi esposti, andava rigettata. Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Osservava che l'appellante nulla aveva provato per contrastare le risultanze peritali ed aveva sollevato valutazioni e considerazioni del tutto prive di fondamento. Egli aveva dimostrato di essere stato esposto per lungo tempo ai rischi connessi alla sua attività, posto che dall'estratto contributivo (all.8 del fascicolo di parte del primo grado) emergeva che da oltre 20 anni aveva svolto attività lavorativa di pescatore/marittimo, lavorando giornalmente per 12-14 ore al giorno;
nello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'esercizio delle mansioni era sottoposto a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori durante la movimentazione manuale di carichi (cassette di pesce dal peso anche gravoso). In merito alla contestazione circa la presunzione di origine in malattia non tabellata, l'evoluzione della normativa aveva dato luogo alla circolare n.81 del 27 Pt_1 Pt_1 dicembre 2000, nella quale si leggeva che i dati della letteratura e i casi pervenuti a seguito della circolare 35/92 e 80/97 evidenziavano una non trascurabile incidenza di patologie lombari da sollecitazioni biomeccaniche in alcune categorie di lavoratori. Le attività lavorative più interessate erano comprese tra quelle che comportavano movimentazione manuale dei carichi, e in tale fattispecie ricadeva la posizione di esso ricorrente/appellato. Infondate erano le avverse deduzioni, in punto di erroneità della menomazione permanente, non riferita ai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti (D. Lgs 38/2000) e smentita dalla stessa certificazione medica dalla quale emergeva l'assenza di menomazione (vedasi referto di RMN del gennaio 2018 allegata al fascicolo di I° grado). Quanto sopra non rispondeva al vero perché all'epoca della domanda (anno 2018) la patologia vertebrale dell'istante era caratterizzata da “ alterazioni disidratative dei dischi intervertebrali con lassità del ligamento posteriore tra L4-L5 e L5-S1 con impronta sul ligamento longitudinale e conseguente radicolopatia con disturbi trofico-sensitivi documentati” e dopo meno di 1 anno una nuova RMN del tratto lombo-sacrale aveva messo in evidenza ernia discale e protrusioni discali lombari, che altro non erano che l'evoluzione della patologia discale precedentemente sofferta. Dalla lettura della consulenza si ricavava che l'attività lavorativa per le sue connotazioni e modalità era assurta a causa efficiente determinante, di per sé sola sufficiente, nonché compatibile con i dati di inquadramento lavorativo dell'appellato. 5
La tecnopatia era tabellata dall' (tabelle pubblicate il 25.7.2000 Supplemento Pt_1 ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 172) al n. 193 (patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque frequente nei tratti cervicale e lombare) con I.P. fino al 25%. Inoltre, la tecnopatia era tabellata al n. 77, Ernia discale lombare (M51.E), delle nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, G.U. 169 del 21.7.2008: b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Il c.t.u. aveva risposto in maniera precisa, puntuale e motivata ai quesiti, provando tanto l'esposizione a rischio morbigeno, quanto la sussistenza di una malattia tabellata, nonché la sua origine professionale. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. Ove ritenuto necessario, insisteva in tutte le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del primo grado, relativamente all'espletamento delle prove testimoniali con i capitoli di prova e i testi ivi indicati. Con ordinanza del 06.11.2024, la Corte ammetteva la prova testimoniale richiesta dal ricorrente/appellato. Assolto l'incombente istruttorio, veniva fissata l'udienza di discussione da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In esito alla prova testimoniale, richiesta dal sin con il ricorso introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado ed assunta in questo grado di giudizio, l'appello si rivela infondato. L'appellante ha censurato la sentenza, osservando che nessuna prova era stata raggiunta, con riguardo all'esposizione del lavoratore a rischio individuale qualificato e che il c.t.u. aveva proceduto sulla base del dichiarato del ricorrente ed aveva desunto la connessione causale, non essendo state provate specifiche caratteristiche e concrete modalità di svolgimento dell'attività, occorrendo, invece, che il richiedente offrisse la prova che la malattia era stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte. I temi controversi devoluti con l'appello sono stati accertati, come detto, a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, avendo tutti i testi assunti confermato le modalità usuranti dell'attività di pescatore svolta dal ricorrente. Il teste - fratello del ricorrente, che aveva lavorato con lui dal 1999 Testimone_1 e fino all'anno 2024 unitamente agli altri fratelli, essendo la barca di proprietà della famiglia
– ha riferito che l'attività lavorativa poteva protrarsi anche per 12/14 ore al giorno, a seconda della condizioni atmosferiche. Ha spiegato che l'attività di pescatore implicava continui movimenti e veniva svolta sempre in piedi o chinati per raccogliere il pescato, riporlo nelle cassette e scaricarlo a terra. Era faticoso buttare la rete in mare e tirare l'argano, che richiedeva l'ausilio di più persone, così come la sistemazione delle reti, in specie quando intralciata dal movimento del mare. Anche se la barca era munita, da circa 5/10 anni, di strumenti meccanici: la ruota per tirare la rete e il verricello, era sempre necessaria l'attività di lavoro dell'uomo per sistemare la rete e questo lavoro era impegnativo, poiché la rete con il pescato era pesante. Analogamente ha riferito il teste , che sin dall'età giovanile aveva Testimone_2 lavorato con il fratello , con la barca di famiglia. La giornata lavorativa mediamente CP_1 iniziava alle 06:00 e si protraeva fino al tramonto;
veniva svolta sempre in piedi e ciascun lavoratore si trovava nella sua postazione di lavoro. 6
Ha spiegato: “Oggi buttare la rete non è difficile, ma nel momento in cui insorge qualche problema o per le correnti o per anomalia meccanica quando scende la rete dobbiamo intervenire noi manualmente e lì è davvero pesante”. La barca da pochi anni era dotata di un verricello che aiutava a tirare la rete, mentre l'attività di sistemazione della stessa all'interno della barca era esclusivamente manuale. Era solo manuale l'attività di carico e scarico delle cassette del pescato. In passato, la famiglia aveva posseduto anche una spadara, cioè una barca per la pesca del pescespada ed anche su questa avevano lavorato i fratelli. Tale attività era faticosa, perché svolta senza l'ausilio di mezzi meccanici ed era stata praticata fino al 1998. Il teste , che aveva lavorato con dal 2000 e per Testimone_3 CP_1 circa dieci anni, ha riferito che l'attività lavorativa non aveva orari rigidamente predeterminati: si iniziava alle 05.00 per rientrare in porto alle 18:00/19:00. L'attività implicava il mantenimento della stazione eretta per avvistare il pesce, per controllare e movimentare la rete buttata in mare. Veniva praticata la pesca a circuizione e l'attività di tiraggio delle reti veniva svolta dal tre/quattro persone. Precisava che la barca era munita di una “gru” - un congegno a ruota, per tirare le reti dal mare -, ma esclusivamente manuale era l'attività di sistemazione delle reti all'interno della barca, attività che doveva essere svolta da quattro/cinque persone. Il teste , che aveva svolto attività di pescatore con Testimone_4 CP_1 sulla barca della famiglia di quest'ultimo per circa sette anni dal 2016 al 2022, ha riferito che il ricorrente sin dalla tenera età aveva iniziato ad aiutare i familiari. L'orario di lavoro non era fisso: di norma iniziava alle 06:00 e durava, mediamente, 13/14 ore al giorno;
talora per la pesca con la lampara, si lavorava di notte, uscendo con la barca alle 03:00. “Confermo che il sig. , nello svolgimento del proprio lavoro, CP_1 doveva sempre mantenere la posizione eretta, perché il pesce andava controllato. Praticavamo la pesca a circuizione, facevano una calata e dopo mezz'ora tiravamo le reti, tutto variava anche in relazione alle correnti”. “Per il tiraggio delle reti c'era l'argano, ma noi dovevamo sistemarle manualmente. Ci volevano circa 3 o 4 persone, anche perché la rete bagnata pesava molto di più e c'era anche il peso del pescato. Il , unitamente CP_1 ai suoi fratelli provvedeva anche alla manutenzione delle barche ed al carico/scarico delle cassette di pesce…”. Tutti i testi hanno confermato che il lamentava dolori alla schiena e doveva CP_1 fare ricorso all'assunzione di farmaci.
5. Tali essendo le risultanze dell'attività istruttoria, deve prendersi atto che il ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante. Dalla descrizione del tipo di attività svolte, della ripetitività delle stesse, delle posture assunte dal lavoratore e mantenute nel tempo è risultato provato che l'attività lavorativa fosse stata svolta con modalità usuranti, idonee a costituire eziogenesi delle patologie lamentate, come già ritenuto dal c.t.u.. Ai fini della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia è stata raggiunta la prova della costante reiterazione, nel corso delle giornate lavorative, di movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico e che l'attività lavorativa svolta, sostanziandosi nell'espletamento di mansioni pesanti costantemente reiterate usuranti, ha in concreto esposto il lavoratore a sovraccarico biomeccanico costituente causa delle patologie riportate. Si rivelano corrette, pertanto, le considerazioni espresse dal c.t.u. che, dopo aver accertato che è affetto da spondilodiscoartropatie, ernia discale del tratto CP_1 lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti,ha sottolineato che “nel settore della pesca a causa dell'attività della movimentazione manuale dei carichi esiste il rischio da sovraccarico biomeccanico che si può attribuire prevalentemente a numerosi momenti della 7
giornata lavorativa del pescatore. Principalmente non solo al trasporto del pescato dallo specchio di poppa alla cella frigorifera posta a prua che viene ripetuta più volte nella giornata durante i vari cicli di pesca, ma anche da tutta l'attività fisica effettuata al rientro in porto con la movimentazione dell'intero pescato sistemato in cassette dalla cella frigorifera alla banchina. Si precisa inoltre che, nella valutazione dell'indice di rischio, bisogna anche tenere conto dei parametri peggiorativi riconducibili all'instabilità del piano su cui viene effettuata la movimentazione delle cassette col pescato, imputabile al moto ondoso del mare, alle condizioni microclimatiche severe a causa della differenza di temperatura tra ambiente esterno e cella frigorifera, oltre che delle condizioni meteo esterne. A tutto questo vanno pure aggiunte tutte le ulteriori operazioni di calata e ritiro delle reti con tutte le posture incongrue durante queste manovre o nella cernita del pescato. Esiste pertanto una elevata probabilità che tale movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante la giornata lavorativa sia causa delle patologie articolari sofferte dal ricorrente. Le considerazioni sopra riportate ci permettono di rispondere anche alla seconda domanda in quanto l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa non sussistendo nell'anamnesi, la concomitanza di altri fattori extra lavorativi. Nel caso specifico, il quadro clinico del ricorrente dimostra che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della malattia professionale. Dalla documentazione sanitaria esibita risulta che il Signor è affetto CP_1 da “Ernia postero laterale sinistra del disco L4-L5 e protrusioni discali L3-L4 e L5-S1”, patologie manifestatesi a causa di particolari atteggiamenti posturali antiergonomici che hanno coinvolto l'apparato muscolo-scheletrico ed in specie la colonna vertebrale per i movimenti ripetuti degli arti superiori e di flesso-estensione del tronco. Il quadro clinico del ricorrente, per quanto concerne la colonna vertebrale, è caratterizzato dal dolore durante i movimenti del tronco, nonché per la continua movimentazione manuale di pesi e per sforzi connessi alla sua attività di pescatore che in un arco temporale di oltre 20 anni, hanno determinato l'insorgenza di una patologia degenerativa a carico della detta colonna con danneggiamento delle cartilagini articolari e dei dischi intervertebrali e con conseguente evoluzione in ernia e protusioni discali. (…) Si conferma altrettanto un danno biologico permanente non inferiore al 12% (dodici per cento) secondo le tabelle del D.M. 38/2000 – cod.213 con decorrenza dalla Pt_1 presentazione dalla denuncia della malattia professionale dell'11.04.2018”. Infondate sono le censure articolate dall'appellante con gli altri motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'errore nella valutazione del danno. Non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle, congruamente motivate, conclusioni rassegnate dal c.t.u. L'elaborato è ben motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il collegio di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, rinnovando l'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative 8
censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice . Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento, in favore del difensore antistatario dell'appellato che ne ha fatto richiesta, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 76,46 per esborsi e € 2.906,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
, avverso la sentenza n. 1574/2022 emessa dal Tribunale di Reggio CP_1 Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 20.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 76,46 per esborsi e €
2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 22/2023 R.G.L., vertente TRA
Parte_1
C.F , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per C.F._1 Notaio da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta, fax n. 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Argine Dx Calopinace n. 20 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Zagari, CF , C.F._3 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione, fax 0965/618007, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 21/09/2020, adiva il Tribunale di Reggio CP_1
Calabria, esponendo che da oltre 20 anni svolgeva attività lavorativa come “pescatore”, dal 1999 lavorando giornalmente per 12-14 ore al giorno. Nell'esercizio delle sue mansioni era sottoposto a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori durante la movimentazione manuale di carichi (cassette di pesce dal peso anche gravoso), posizione eretta di tipo statico-dinamico ed atteggiamenti posturali particolari, che coinvolgevano l'apparato muscolo-scheletrico, specie la colonna vertebrale, gli arti superiori ed inferiori con movimenti ripetuti degli arti superiori e di flesso-estensione del tronco. In data 11.04.2018 aveva effettuato denuncia all' , al fine di essere sottoposto a Pt_1 visita medica ed ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia di spondilodiscopatie del tratto lombare. L'istituto aveva respinto la domanda. 2
Rassegnava le seguenti conclusioni: In via principale, accertare e dichiarare, che a seguito dell'attività lavorativa svolta, la patologia di cui era affetto era di natura professionale, ovvero riconducibile al lavoro svolto, in quanto contratta nell'esercizio e a causa dell'attività e delle mansioni alle quali era adibito e che, quindi, era derivata una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 24%, o in misura risultante dall'istruttoria (in via gradata misura compresa tra il 16% e il 24% o in via ancor più gradata misura compresa tra il 6% e il 15%) anche a seguito di consulenza tecnica, con conseguente diritto a rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita nonché da ulteriore quota in rendita per le conseguenze patrimoniali di cui al D.lgs. 38/2000, oltre al pagamento dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, con decorrenza dalla presentazione della denuncia di malattia professionale del 11.04.2018. Per l'effetto, in caso di riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura compresa tra il 16% e il 24%, condannare l alla corresponsione, sin dalla Pt_1 data della denuncia o di legge di una rendita direttam composta da un indennizzo del danno biologico in rendita nonché da una ulteriore quota in rendita per le conseguenze patrimoniali di cui al D.lgs.38/2000, oltre al pagamento dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale e, previa corresponsione dei ratei arretrati maturati, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria oltre ulteriori interessi ex art.1283 c.c., con decorrenza dalla presentazione della denuncia di malattia professionale del 11.04.2018. L' costituitosi, eccepiva che dagli accertamenti medico-legali svolti, la malattia Pt_1 denunciata non era stata riscontrata. Quanto all'indennità giornaliera per inabilità assoluta, la richiesta era improponibile, improcedibile e inammissibile in quanto non preceduta da domanda amministrativa ed è altresì nulla, in quanto generica. Non venivano nemmeno allegati i fatti posti a fondamento della pretesa e gli accertamenti effettuati nel periodo, nemmeno specificato. La domanda era inammissibile in quanto rivolta ad ottenere il riconoscimento d'indennità per inabilità temporanea relativa, prestazione non prevista dalla legge. Era assente l'esposizione a rischio morbigeno e il ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione atta a provare l'esistenza del rischio lavorativo negli ambienti in cui aveva lavorato. Non aveva fornito prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte, né dimostrato in alcun modo la natura tecnopatica delle affezioni lamentate e i rischi dell'attività lavorativa svolta alla cui costante esposizione sarebbe da ricondurre la menomazione di cui chiedeva il riconoscimento. La menomazione permanente richiesta da controparte risultava generica, spropositata, non provata e non riferita ai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti (allegate al D. Lgs 38/2000). Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1574/22, pubblicata il 20.09.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, così provvedeva: “Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l all'erogazione al ricorrente dell'indennizzo in capitale - per la Pt_1 malattia professionale di cui in motivazione - nella misura del 12 % oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa (per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei (per i successivi ) fino al soddisfo. Rigetta nel resto. Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1500,00 Euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, ed oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratasi antistataria”. 3
Osservava il Tribunale, quanto all'indennità temporanea assoluta e parziale, che era onere della parte ricorrente provare la domanda amministrativa di quella assoluta;
inoltre in ricorso nulla era stato detto per quale periodo era stata formulata la domanda e, pertanto, non ne era consentito l'accoglimento. In merito a quella parziale, non sussisteva il diritto perché non prevista dalla legge a carico dell' . Pt_1 In ordine alla patologia professionale ed alla conseguente rendita per danno biologico, occorreva accertare il nesso con l'attività di pescatore, contestata dall' in sede Pt_1 amministrativa, ma non risultavano offerti elementi per corroborare una accertamento negativo sulla attività di lavoro dedotta dal ricorrente, il quale aveva prodotto estratto contributivo da cui si evincevano rapporti di lavoro come marittimo. Doveva, dunque, ritenersi comprovata l'attività di lavoro dedotta. Il c.t.u., dr. , aveva concluso che il ricorrente era affetto da Per_2 spondilodiscoartropatie - ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, aggiungendo: “Mi preme sottolineare che nel settore della pesca a causa dell'attività della movimentazione manuale dei carichi esiste il rischio da sovraccarico biomeccanico che si può attribuire prevalentemente a numerosi momenti della giornata lavorativa del pescatore. Principalmente non solo al trasporto del pescato dallo specchio di poppa alla cella frigorifera posta a prua che viene ripetuta più volte nella giornata durante i vari cicli di pesca ,ma anche da tutta l'attività fisica effettuata al rientro in porto con la movimentazione dell'intero pescato sistemato in cassette dalla cella frigorifera alla banchina (… ) Esiste pertanto una elevata probabilità che tale movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante la giornata lavorativa sia causa delle patologie articolari sofferte dal ricorrente. (…) Si conferma altrettanto un danno biologico permanente non inferiore al 12% (dodici per cento) secondo le tabelle del D.M. 38/2000 – cod.213 con Pt_1 decorrenza dalla presentazione dalla denuncia della malattia professionale dell'11.04.2018”. La domanda, in esito al parere peritale che aveva dato compiuta descrizione e analisi della fattispecie, andava accolta nella minor misura accertata, che consentiva solo l'indennizzo in capitale.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che, con il primo motivo, Pt_1 affermava che il Tribunale aveva errato nel riconoscere l'origine professionale della patologia, multifattoriale ed extralavorativa, omettendo di considerare che nessuna prova era stata raggiunta con riguardo all'esposizione del lavoratore a rischio individuale qualificato. Il giudice prime cure non aveva esaminato i profili di diritto sottoposti al suo giudizio, rimettendosi alle conclusioni del c.t.u., cui era stato devoluto il compito di ricercare il rischio sulla base del dichiarato dallo stesso ricorrente e di desumere la connessione causale. Pur in presenza di specifiche contestazioni sulla natura non tabellare della patologia denunciata e sull'assenza integrale di allegazioni e di prova, il Tribunale si era limitato ad ammettere una c.t.u. esplorativa. In assenza di istruttoria sulla ricostruzione del rischio morbigeno, era stato sufficiente per il ricorrente allegare l'estratto contributivo e riferire al c.t.u. di un'attività lavorativa in nessun modo provata e il Tribunale aveva assunto quale unica fonte di convincimento l'estratto contributivo, imputando all' una non specifica contestazione e un omesso Pt_1 accertamento negativo sull'attività solo dedotta dalla parte, con conseguente inversione dell'onere della prova. La decisione impugnata era stata, quindi, resa in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, dell'art. 2729 c.c. e del principio di diritto vivente in materia di tutela delle malattie professionali, secondo cui per le malattie ad eziologia multifattoriale il nesso 4
di causalità non poteva essere oggetto di presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessitava di una concreta e specifica dimostrazione. La sentenza, che aveva di fatto introdotto una presunzione legale di origine per patologia nemmeno ricompresa in tabella, era illegittima e andava riformata. Con il secondo motivo lamentava l'errore nella valutazione del danno e nella decorrenza assegnata. Dai riscontri oggettivi depositati emergeva l'assenza di lesione connettivale dei dischi intervertebrali;
nessun debordamento patologico del disco era stato documentato dalla diagnostica per immagini. Non essendo emersa alcuna lesione discale era errata l'assegnazione di menomazione nella misura massima (12%) prevista dalla tabella di legge. Il danno accordato non trovava riscontro nelle tabelle dell' che, anche in sede di chiarimenti, il Pt_1 CTU non aveva considerato. Chiedeva la riforma della sentenza anche sul punto, così come sull'assegnata decorrenza dell'indennizzo, fatto risalire alla data della domanda amministrativa, pur a fronte di documentata assenza di lesione (cfr. referto RMN 18 gennaio 2018 allegato al fascicolo di I grado). Pt_1 Con il terzo motivo affermava l'illegittimità della sentenza che aveva disposto la condanna dell' alle spese di giudizio, compensate per ½, posto che la domanda, per i Pt_1 motivi esposti, andava rigettata. Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Osservava che l'appellante nulla aveva provato per contrastare le risultanze peritali ed aveva sollevato valutazioni e considerazioni del tutto prive di fondamento. Egli aveva dimostrato di essere stato esposto per lungo tempo ai rischi connessi alla sua attività, posto che dall'estratto contributivo (all.8 del fascicolo di parte del primo grado) emergeva che da oltre 20 anni aveva svolto attività lavorativa di pescatore/marittimo, lavorando giornalmente per 12-14 ore al giorno;
nello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'esercizio delle mansioni era sottoposto a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori durante la movimentazione manuale di carichi (cassette di pesce dal peso anche gravoso). In merito alla contestazione circa la presunzione di origine in malattia non tabellata, l'evoluzione della normativa aveva dato luogo alla circolare n.81 del 27 Pt_1 Pt_1 dicembre 2000, nella quale si leggeva che i dati della letteratura e i casi pervenuti a seguito della circolare 35/92 e 80/97 evidenziavano una non trascurabile incidenza di patologie lombari da sollecitazioni biomeccaniche in alcune categorie di lavoratori. Le attività lavorative più interessate erano comprese tra quelle che comportavano movimentazione manuale dei carichi, e in tale fattispecie ricadeva la posizione di esso ricorrente/appellato. Infondate erano le avverse deduzioni, in punto di erroneità della menomazione permanente, non riferita ai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti (D. Lgs 38/2000) e smentita dalla stessa certificazione medica dalla quale emergeva l'assenza di menomazione (vedasi referto di RMN del gennaio 2018 allegata al fascicolo di I° grado). Quanto sopra non rispondeva al vero perché all'epoca della domanda (anno 2018) la patologia vertebrale dell'istante era caratterizzata da “ alterazioni disidratative dei dischi intervertebrali con lassità del ligamento posteriore tra L4-L5 e L5-S1 con impronta sul ligamento longitudinale e conseguente radicolopatia con disturbi trofico-sensitivi documentati” e dopo meno di 1 anno una nuova RMN del tratto lombo-sacrale aveva messo in evidenza ernia discale e protrusioni discali lombari, che altro non erano che l'evoluzione della patologia discale precedentemente sofferta. Dalla lettura della consulenza si ricavava che l'attività lavorativa per le sue connotazioni e modalità era assurta a causa efficiente determinante, di per sé sola sufficiente, nonché compatibile con i dati di inquadramento lavorativo dell'appellato. 5
La tecnopatia era tabellata dall' (tabelle pubblicate il 25.7.2000 Supplemento Pt_1 ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 172) al n. 193 (patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque frequente nei tratti cervicale e lombare) con I.P. fino al 25%. Inoltre, la tecnopatia era tabellata al n. 77, Ernia discale lombare (M51.E), delle nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, G.U. 169 del 21.7.2008: b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Il c.t.u. aveva risposto in maniera precisa, puntuale e motivata ai quesiti, provando tanto l'esposizione a rischio morbigeno, quanto la sussistenza di una malattia tabellata, nonché la sua origine professionale. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. Ove ritenuto necessario, insisteva in tutte le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del primo grado, relativamente all'espletamento delle prove testimoniali con i capitoli di prova e i testi ivi indicati. Con ordinanza del 06.11.2024, la Corte ammetteva la prova testimoniale richiesta dal ricorrente/appellato. Assolto l'incombente istruttorio, veniva fissata l'udienza di discussione da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In esito alla prova testimoniale, richiesta dal sin con il ricorso introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado ed assunta in questo grado di giudizio, l'appello si rivela infondato. L'appellante ha censurato la sentenza, osservando che nessuna prova era stata raggiunta, con riguardo all'esposizione del lavoratore a rischio individuale qualificato e che il c.t.u. aveva proceduto sulla base del dichiarato del ricorrente ed aveva desunto la connessione causale, non essendo state provate specifiche caratteristiche e concrete modalità di svolgimento dell'attività, occorrendo, invece, che il richiedente offrisse la prova che la malattia era stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte. I temi controversi devoluti con l'appello sono stati accertati, come detto, a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, avendo tutti i testi assunti confermato le modalità usuranti dell'attività di pescatore svolta dal ricorrente. Il teste - fratello del ricorrente, che aveva lavorato con lui dal 1999 Testimone_1 e fino all'anno 2024 unitamente agli altri fratelli, essendo la barca di proprietà della famiglia
– ha riferito che l'attività lavorativa poteva protrarsi anche per 12/14 ore al giorno, a seconda della condizioni atmosferiche. Ha spiegato che l'attività di pescatore implicava continui movimenti e veniva svolta sempre in piedi o chinati per raccogliere il pescato, riporlo nelle cassette e scaricarlo a terra. Era faticoso buttare la rete in mare e tirare l'argano, che richiedeva l'ausilio di più persone, così come la sistemazione delle reti, in specie quando intralciata dal movimento del mare. Anche se la barca era munita, da circa 5/10 anni, di strumenti meccanici: la ruota per tirare la rete e il verricello, era sempre necessaria l'attività di lavoro dell'uomo per sistemare la rete e questo lavoro era impegnativo, poiché la rete con il pescato era pesante. Analogamente ha riferito il teste , che sin dall'età giovanile aveva Testimone_2 lavorato con il fratello , con la barca di famiglia. La giornata lavorativa mediamente CP_1 iniziava alle 06:00 e si protraeva fino al tramonto;
veniva svolta sempre in piedi e ciascun lavoratore si trovava nella sua postazione di lavoro. 6
Ha spiegato: “Oggi buttare la rete non è difficile, ma nel momento in cui insorge qualche problema o per le correnti o per anomalia meccanica quando scende la rete dobbiamo intervenire noi manualmente e lì è davvero pesante”. La barca da pochi anni era dotata di un verricello che aiutava a tirare la rete, mentre l'attività di sistemazione della stessa all'interno della barca era esclusivamente manuale. Era solo manuale l'attività di carico e scarico delle cassette del pescato. In passato, la famiglia aveva posseduto anche una spadara, cioè una barca per la pesca del pescespada ed anche su questa avevano lavorato i fratelli. Tale attività era faticosa, perché svolta senza l'ausilio di mezzi meccanici ed era stata praticata fino al 1998. Il teste , che aveva lavorato con dal 2000 e per Testimone_3 CP_1 circa dieci anni, ha riferito che l'attività lavorativa non aveva orari rigidamente predeterminati: si iniziava alle 05.00 per rientrare in porto alle 18:00/19:00. L'attività implicava il mantenimento della stazione eretta per avvistare il pesce, per controllare e movimentare la rete buttata in mare. Veniva praticata la pesca a circuizione e l'attività di tiraggio delle reti veniva svolta dal tre/quattro persone. Precisava che la barca era munita di una “gru” - un congegno a ruota, per tirare le reti dal mare -, ma esclusivamente manuale era l'attività di sistemazione delle reti all'interno della barca, attività che doveva essere svolta da quattro/cinque persone. Il teste , che aveva svolto attività di pescatore con Testimone_4 CP_1 sulla barca della famiglia di quest'ultimo per circa sette anni dal 2016 al 2022, ha riferito che il ricorrente sin dalla tenera età aveva iniziato ad aiutare i familiari. L'orario di lavoro non era fisso: di norma iniziava alle 06:00 e durava, mediamente, 13/14 ore al giorno;
talora per la pesca con la lampara, si lavorava di notte, uscendo con la barca alle 03:00. “Confermo che il sig. , nello svolgimento del proprio lavoro, CP_1 doveva sempre mantenere la posizione eretta, perché il pesce andava controllato. Praticavamo la pesca a circuizione, facevano una calata e dopo mezz'ora tiravamo le reti, tutto variava anche in relazione alle correnti”. “Per il tiraggio delle reti c'era l'argano, ma noi dovevamo sistemarle manualmente. Ci volevano circa 3 o 4 persone, anche perché la rete bagnata pesava molto di più e c'era anche il peso del pescato. Il , unitamente CP_1 ai suoi fratelli provvedeva anche alla manutenzione delle barche ed al carico/scarico delle cassette di pesce…”. Tutti i testi hanno confermato che il lamentava dolori alla schiena e doveva CP_1 fare ricorso all'assunzione di farmaci.
5. Tali essendo le risultanze dell'attività istruttoria, deve prendersi atto che il ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante. Dalla descrizione del tipo di attività svolte, della ripetitività delle stesse, delle posture assunte dal lavoratore e mantenute nel tempo è risultato provato che l'attività lavorativa fosse stata svolta con modalità usuranti, idonee a costituire eziogenesi delle patologie lamentate, come già ritenuto dal c.t.u.. Ai fini della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia è stata raggiunta la prova della costante reiterazione, nel corso delle giornate lavorative, di movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico e che l'attività lavorativa svolta, sostanziandosi nell'espletamento di mansioni pesanti costantemente reiterate usuranti, ha in concreto esposto il lavoratore a sovraccarico biomeccanico costituente causa delle patologie riportate. Si rivelano corrette, pertanto, le considerazioni espresse dal c.t.u. che, dopo aver accertato che è affetto da spondilodiscoartropatie, ernia discale del tratto CP_1 lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti,ha sottolineato che “nel settore della pesca a causa dell'attività della movimentazione manuale dei carichi esiste il rischio da sovraccarico biomeccanico che si può attribuire prevalentemente a numerosi momenti della 7
giornata lavorativa del pescatore. Principalmente non solo al trasporto del pescato dallo specchio di poppa alla cella frigorifera posta a prua che viene ripetuta più volte nella giornata durante i vari cicli di pesca, ma anche da tutta l'attività fisica effettuata al rientro in porto con la movimentazione dell'intero pescato sistemato in cassette dalla cella frigorifera alla banchina. Si precisa inoltre che, nella valutazione dell'indice di rischio, bisogna anche tenere conto dei parametri peggiorativi riconducibili all'instabilità del piano su cui viene effettuata la movimentazione delle cassette col pescato, imputabile al moto ondoso del mare, alle condizioni microclimatiche severe a causa della differenza di temperatura tra ambiente esterno e cella frigorifera, oltre che delle condizioni meteo esterne. A tutto questo vanno pure aggiunte tutte le ulteriori operazioni di calata e ritiro delle reti con tutte le posture incongrue durante queste manovre o nella cernita del pescato. Esiste pertanto una elevata probabilità che tale movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante la giornata lavorativa sia causa delle patologie articolari sofferte dal ricorrente. Le considerazioni sopra riportate ci permettono di rispondere anche alla seconda domanda in quanto l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa non sussistendo nell'anamnesi, la concomitanza di altri fattori extra lavorativi. Nel caso specifico, il quadro clinico del ricorrente dimostra che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della malattia professionale. Dalla documentazione sanitaria esibita risulta che il Signor è affetto CP_1 da “Ernia postero laterale sinistra del disco L4-L5 e protrusioni discali L3-L4 e L5-S1”, patologie manifestatesi a causa di particolari atteggiamenti posturali antiergonomici che hanno coinvolto l'apparato muscolo-scheletrico ed in specie la colonna vertebrale per i movimenti ripetuti degli arti superiori e di flesso-estensione del tronco. Il quadro clinico del ricorrente, per quanto concerne la colonna vertebrale, è caratterizzato dal dolore durante i movimenti del tronco, nonché per la continua movimentazione manuale di pesi e per sforzi connessi alla sua attività di pescatore che in un arco temporale di oltre 20 anni, hanno determinato l'insorgenza di una patologia degenerativa a carico della detta colonna con danneggiamento delle cartilagini articolari e dei dischi intervertebrali e con conseguente evoluzione in ernia e protusioni discali. (…) Si conferma altrettanto un danno biologico permanente non inferiore al 12% (dodici per cento) secondo le tabelle del D.M. 38/2000 – cod.213 con decorrenza dalla Pt_1 presentazione dalla denuncia della malattia professionale dell'11.04.2018”. Infondate sono le censure articolate dall'appellante con gli altri motivi di impugnazione, aventi ad oggetto l'errore nella valutazione del danno. Non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle, congruamente motivate, conclusioni rassegnate dal c.t.u. L'elaborato è ben motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il collegio di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, rinnovando l'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative 8
censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice . Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento, in favore del difensore antistatario dell'appellato che ne ha fatto richiesta, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 76,46 per esborsi e € 2.906,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
, avverso la sentenza n. 1574/2022 emessa dal Tribunale di Reggio CP_1 Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 20.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 76,46 per esborsi e €
2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti