Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23746 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02731/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Damiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Villa Guardia, via Varesina 18;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 12 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. EN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto depositato in data 1° dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione della causa e, in ragione dell’irritualità della rinuncia (che non risulta notificata alla controparte nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, comma proc. amm.), dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Nulla per le spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FL RI, Presidente
EN TE, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN TE | FL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.