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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa AR DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3361 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
i signori , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via G. Basile n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ginetta Gattuso, che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato l'8/05/2023,
- attori/opponenti -
CONTRO
in persona dell'amministratore unico, con sede legale a Milano, in Controparte_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A,
- convenuta/opposta/contumace -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per gli opponenti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 Novembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Novembre
1 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 6 Dicembre 2022 i signori e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 820/2022, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/16 Settembre 2022 su istanza di in persona dell'amministratore unico. In particolare, con tale Controparte_1 provvedimento, notificato per posta il 25 Ottobre 2022 e ricevuto da entrambi successivamente a tale giorno, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 24.532,89, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di debito residuo scaturente dal rapporto contrattuale n. 474, che con contratto stipulato il 16 Gennaio 2017 era stato ceduto pro soluto alla prefata società da che, a propria volta, ne era stata Controparte_2 precedentemente cessionaria. All'uopo gli opponenti eccepivano, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione del suddetto credito. Esponendo che, l'importo oggetto della cennata cessione gli era stato concesso da GO mediante il prestito personale, distinto dal
COD. RIF. PRS/013883648.1, stipulato il 14 Gennaio 2008, di € 10.000,00, da restituire attraverso sessanta rate mensili di € 210,00 ciascuna. Riferivano che, dopo il versamento delle prime quattro rate, a causa di problemi di salute che avevano colpito l'attore, il rimborso dell'ammontare finanziato era stato interrotto. Specificando che, la somma residua del prestito in parola era stata liquidata dalla compagnia assicuratrice, in forza della polizza sottoscritta al momento della sua conclusione. Gli stessi evidenziavano che, nonostante la maturazione degli insoluti, la GO non gli aveva inviato nessuna lettera di diffida e di messa in mora per sollecitare il pagamento dei ratei ancora dovuti. Affermando che, essendo trascorsi più di dodici anni dalla corresponsione dell'ultima rata e dalla risoluzione del negozio giuridico in questione, l'enunciata posizione creditoria era oramai prescritta. Con riferimento alla prima delle nominate cessioni, intervenuta tra GO e
[...]
obiettavano che dalla documentazione prodotta dalla opposta non emergeva CP_2
l'assolvimento dei relativi obblighi pubblicitari, risultando, invece, nulla e inesistente.
Lamentando, con riguardo a quella che era stata conclusa fra la seconda delle ricordate società e la convenuta, da un lato, che non era avvenuta conformemente al disposto dell'art. 58 del T.U.B.; dall'altro, che non gli era mai stata notificata per come previsto dall'art. 2 1264 c.c. In proposito rilevavano che, vi era stata soltanto la pubblicazione del rispettivo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mancando la prova che della richiamata cessione si era data notizia mediante l'iscrizione nel registro delle imprese a opera della cessionaria. Denunciando, quindi, l'inefficacia della cessione del credito in dibattito, azionato con il predetto decreto ingiuntivo, e il difetto di legittimazione attiva di a Controparte_1 pretenderne il pagamento. Gli istanti contestavano, infine, l'erroneità dell'importo ingiunto con il cennato provvedimento monitorio a titolo tanto di sorte capitale, che di interessi di mora.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria, in linea principale e nel merito, di dichiarare, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva della opposta, stante l'inesistenza di un regolare rapporto di cessione della posizione creditoria in discorso, ovvero in conseguenza della nullità di quella eseguita da GO a favore di CP_2
e, poi, da questa a vantaggio della convenuta. In secondo luogo, la nullità,
[...]
l'insussistenza, e/o l'infondatezza, e/o l'inesigibilità del menzionato credito per intervenuta prescrizione, nonché che la ingiunzione di pagamento impugnata era nulla/inefficace. Per
l'effetto, di revocare l'enunciato decreto ingiuntivo.
Mediante atto depositato l'8 Maggio 2023 si costituiva per i signori e Parte_1
un nuovo difensore, in sostituzione di quello a cui avevano originariamente Parte_2 conferito il mandato, insistendo nelle domande, nelle eccezioni e nelle istanze avanzate nel nominato atto di citazione.
La in persona dell'amministratore unico, sebbene raggiunta dalla Controparte_1 notifica del ricordato scritto, non si costituiva nel presente giudizio. Tant'è che, il Giudice
Onorario designato alla sua trattazione ne dichiarava la contumacia con provvedimento adottato nel corso dell'udienza del 31 Ottobre 2023. Nell'ordinanza emessa il 26 Novembre 2024 ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. il medesimo dava atto che gli attori avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il
25 Novembre 2024. Durante l'udienza del 25 Novembre 2025, dopo che il procuratore degli istanti discuteva la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirata l'adita autorità giudiziaria revocava la richiamata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 820/2022, emesso dal
3 Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/16 Settembre 2022 contro gli opponenti su istanza della società opposta, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi sviluppati per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'argomentazione articolata al II punto dell'anzidetto scritto dai signori e Parte_1
per contrastare il provvedimento monitorio controverso. Per il suo tramite Parte_2
eccepiscono, in estrema sintesi, il difetto di legittimazione attiva di in Controparte_1
qualità di cessionaria della posizione creditoria azionata con quest'ultimo, che in origine era nella titolarità di GO S.p.A. Contestando, in particolare, che la opposta non ha fornito la prova dell'avvenuta cessione a proprio favore della stessa e, quindi, di esserne titolare, né di quella precedentemente conclusa fra la cennata società e Allo scopo di corroborare Controparte_2
la decisione di valutare la doglianza appena esposta suscettibile di accoglimento è
indispensabile evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti. Invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 23 GOto 2022 la convenuta afferma la rispettiva legittimazione attiva e la ritualità della cessione del credito in discussione. Deducendo di avere assolto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'operazione di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco a norma dell'art. 58 del
T.U.B., conclusa il 16 Gennaio 2017 con che ne era titolare, ai fini conoscitivi Controparte_2
e comunicativi. In buona sostanza, sostiene di avere incontestabilmente Controparte_1
adempiuto a tali obblighi, dando notizia ai debitori ceduti, ivi compresi gli odierni istanti, della menzionata cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999 e dell'enunciato art. 58 del D. Lgs. n. 385 dell'1 Settembre 1993, integrante il T.U.B., proprio a mezzo della pubblicazione sulla G.U., Parte Seconda, n. 21 del 18 Febbraio 2017, il cui avviso
è stato da essa versato nella nominata fase sommaria. Tenuto conto della mancata costituzione nel presente giudizio della opposta, la disamina della doglianza in commento va effettuata sulla base dei documenti che ha allegato nel fascicolo di parte depositato nel procedimento monitorio avente N. R.G. 2224/2022. Fra questi figurano, per quel che qui interessa maggiormente, oltre al ricordato avviso di cessione, la proposta di cessione datata 16 Gennaio 2017, firmata in calce dall'amministratore unico e legale rappresentante della società convenuta, indirizzata a
[...]
nonché una lista crediti ceduti ITACAPITAL BANCA IFIS, priva di qualsivoglia CP_2
data e sottoscrizione. A ben guardare, manca sia il richiamato negozio giuridico concluso il 16
Gennaio 2017 tra la opposta e la prefata cedente;
sia il contratto di cessione a suo tempo
4 intercorso fra quest'ultima e un'altra società. All'esistenza del primo dei contratti di cessione in parola ha fatto esplicito riferimento proprio in seno al suddetto ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo, sebbene in maniera assai generica, essendosi limitata a elencare i nominativi di una serie di istituti di credito da cui ha acquistato delle posizioni Controparte_2
creditorie, ivi compreso quello di GO UC. Ebbene, considerando, innanzitutto, che il prestito personale flessibile in questione è stato stipulato con tale istituto finanziario da Parte_1
, alla stregua di richiedente, e da , in qualità di coobbligato, come emerge
[...] Parte_2 dall'analisi della relativa richiesta da loro firmata il 14 Gennaio 2008, versata agli atti della fase sommaria. In secondo luogo che, una delle caratteristiche dedotte nel cennato avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana il 18 Febbraio 2017, per individuare i crediti ceduti da alla opposta consiste nell'essere stati acquistati Controparte_2
dalla prima con contratti di cessione sottoscritti, tra l'altro, con la menzionata GO UC
nelle date ivi elencate. In terz'ordine che, nel fascicolo depositato dalla convenuta nel procedimento monitorio è pure allegato l'estratto conto al 31 GOto 2013 afferente al rapporto negoziale in dibattito, distinto dal n. 13883648/PP, elaborato da tale ultima società, si perviene alla formulazione di una presunzione. Segnatamente che, è divenuta titolare Controparte_2
del credito per cui è contesa a seguito della conclusione con GO UC di uno dei negozi giuridici indicati nell'enunciato avviso, verosimilmente quello datato 22 Dicembre 2015. Però,
questo fatto resta privo di certezza poiché, come su evidenziato, il nominato contratto non è
stato allegato da nella ricordata fase sommaria. Controparte_1
2.1.- Prendendo le mosse da tali premesse bisogna evidenziare una ulteriore rilevante circostanza. Nello specifico che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che, come nell'ipotesi che ci occupa, è cessionario della posizione creditoria con esso fatta valere in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 del T.U.B., stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. In buona sostanza, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, ossia di esserne la titolare. In
merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza. Ciò in quanto,
5 una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della medesima, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., così: Cass.
Civ., Sez. III, 13/09/2018 n. 22268). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, riconosciuto che, la richiamata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo, in termini generici se non proprio promiscui, ad aziende, rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58, I comma, del T.U.B). Però, essa di sicuro non dà
contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi, né, tanto meno, consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. Sostenendo essere, per contro, principio da essa ricevuto che, colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi del predetto art. 58 del T.U.B. ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in argomento nell'operazione di cessione in blocco (cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; Cass. Civ., Sez. VI, 28/06/2022 n. 20739). Con la recente ordinanza n.
3405 del 6 Febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023 n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore
ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
6 Ebbene, i documenti, superiormente descritti, prodotti nel procedimento monitorio da non sono affatto idonei a provare la sua legittimazione attiva sostanziale, Controparte_1 cioè la titolarità in capo a essa della posizione creditoria per cui è causa. In effetti, la società opposta non ha allegato nella cennata fase né il contratto di cessione che ha concluso il 16
Gennaio 2017 con corredato della lista dei crediti ceduti, che è stata Controparte_2 depositata l'11 Gennaio 2017 presso il Notaio indicato al punto vii) del menzionato avviso di cessione, né quello precedentemente stipulato da quest'ultima e, presumibilmente, GO
UC, aventi a oggetto il finanziamento da cui è scaturito il debito in contestazione. La convenuta si è limitata a depositare, oltre all'enunciata proposta di cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal quale non emerge la specifica posizione debitoria, imputabile agli istanti, di cui è divenuta cessionaria. Tale documento, infatti, è insufficiente ai fini del compiuto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla convenuta circa l'effettiva titolarità attiva del credito azionato contro i signori Parte_1
e con la ingiunzione di pagamento impugnata. A questa conclusione si Parte_2 perviene, innanzitutto, applicando i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, superiormente richiamati. In secondo luogo, in considerazione dell'assoluta genericità della ricognizione dei crediti ceduti risultanti dall'avviso di cessione in commento. D'altro canto, nulla dimostra in ordine all'avvenuta cessione a favore di della nominata posizione creditoria il documento, Controparte_1 denominato Lista Crediti Ceduti, rinvenibile nel fascicolo che ha versato nel procedimento monitorio. Invero, esso rappresenta un mero stampato composto da tre righe, nella seconda delle quali è riportato un codice pratica e un numero designato NDG, affiancati al nominativo del prefato opponente, al rispettivo codice fiscale, al saldo capitale e all'ammontare totale presumibilmente dovuto. Tale documento è privo di data, di firma e di intestazione, cioè di elementi che consentono di collegarlo e di riferirlo al contratto di cessione concluso il 16
Gennaio 2017 dalla società opposta e da Controparte_2
Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono è innegabile che, la documentazione allegata dalla convenuta non dimostra l'effettiva inclusione della ricordata posizione creditoria nel richiamato negozio giuridico. Dall'analisi della medesima si perviene alla conclusione che, nella fattispecie manca la prova sia della propria effettiva cessione a favore di sia, di conseguenza, della sussistenza della titolarità attiva sostanziale Controparte_1 della posizione soggettiva fatta valere da quest'ultima con l'ingiunzione di pagamento oggetto
7 del contendere. Sicché, da un lato, l'opposizione sottoposta a disamina deve essere accolta;
dall'altro, l'anzidetto decreto ingiuntivo va revocato.
A ben guardare, l'accoglimento dell'eccezione sopra analizzata rende superfluo l'esame degli altri motivi dedotti dagli opponenti per contrastare il cennato provvedimento monitorio, che sono da essa assorbiti.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, in persona Controparte_1 dell'amministratore unico, deve essere condannata a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa AR DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione in esame, il decreto ingiuntivo n. 820/2022, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei
12/16 Settembre 2022, su istanza e nell'interesse di in persona Controparte_1
dell'amministratore unico, notificato per posta ai signori e il Parte_1 Parte_2
25 Ottobre 2022;
- infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere agli opponenti le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 26 Novembre 2025.
Il Giudice
AR DA
8
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3361 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
i signori , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via G. Basile n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ginetta Gattuso, che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato l'8/05/2023,
- attori/opponenti -
CONTRO
in persona dell'amministratore unico, con sede legale a Milano, in Controparte_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A,
- convenuta/opposta/contumace -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per gli opponenti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 Novembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Novembre
1 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 6 Dicembre 2022 i signori e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 820/2022, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/16 Settembre 2022 su istanza di in persona dell'amministratore unico. In particolare, con tale Controparte_1 provvedimento, notificato per posta il 25 Ottobre 2022 e ricevuto da entrambi successivamente a tale giorno, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 24.532,89, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di debito residuo scaturente dal rapporto contrattuale n. 474, che con contratto stipulato il 16 Gennaio 2017 era stato ceduto pro soluto alla prefata società da che, a propria volta, ne era stata Controparte_2 precedentemente cessionaria. All'uopo gli opponenti eccepivano, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione del suddetto credito. Esponendo che, l'importo oggetto della cennata cessione gli era stato concesso da GO mediante il prestito personale, distinto dal
COD. RIF. PRS/013883648.1, stipulato il 14 Gennaio 2008, di € 10.000,00, da restituire attraverso sessanta rate mensili di € 210,00 ciascuna. Riferivano che, dopo il versamento delle prime quattro rate, a causa di problemi di salute che avevano colpito l'attore, il rimborso dell'ammontare finanziato era stato interrotto. Specificando che, la somma residua del prestito in parola era stata liquidata dalla compagnia assicuratrice, in forza della polizza sottoscritta al momento della sua conclusione. Gli stessi evidenziavano che, nonostante la maturazione degli insoluti, la GO non gli aveva inviato nessuna lettera di diffida e di messa in mora per sollecitare il pagamento dei ratei ancora dovuti. Affermando che, essendo trascorsi più di dodici anni dalla corresponsione dell'ultima rata e dalla risoluzione del negozio giuridico in questione, l'enunciata posizione creditoria era oramai prescritta. Con riferimento alla prima delle nominate cessioni, intervenuta tra GO e
[...]
obiettavano che dalla documentazione prodotta dalla opposta non emergeva CP_2
l'assolvimento dei relativi obblighi pubblicitari, risultando, invece, nulla e inesistente.
Lamentando, con riguardo a quella che era stata conclusa fra la seconda delle ricordate società e la convenuta, da un lato, che non era avvenuta conformemente al disposto dell'art. 58 del T.U.B.; dall'altro, che non gli era mai stata notificata per come previsto dall'art. 2 1264 c.c. In proposito rilevavano che, vi era stata soltanto la pubblicazione del rispettivo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mancando la prova che della richiamata cessione si era data notizia mediante l'iscrizione nel registro delle imprese a opera della cessionaria. Denunciando, quindi, l'inefficacia della cessione del credito in dibattito, azionato con il predetto decreto ingiuntivo, e il difetto di legittimazione attiva di a Controparte_1 pretenderne il pagamento. Gli istanti contestavano, infine, l'erroneità dell'importo ingiunto con il cennato provvedimento monitorio a titolo tanto di sorte capitale, che di interessi di mora.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedevano all'adita autorità giudiziaria, in linea principale e nel merito, di dichiarare, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva della opposta, stante l'inesistenza di un regolare rapporto di cessione della posizione creditoria in discorso, ovvero in conseguenza della nullità di quella eseguita da GO a favore di CP_2
e, poi, da questa a vantaggio della convenuta. In secondo luogo, la nullità,
[...]
l'insussistenza, e/o l'infondatezza, e/o l'inesigibilità del menzionato credito per intervenuta prescrizione, nonché che la ingiunzione di pagamento impugnata era nulla/inefficace. Per
l'effetto, di revocare l'enunciato decreto ingiuntivo.
Mediante atto depositato l'8 Maggio 2023 si costituiva per i signori e Parte_1
un nuovo difensore, in sostituzione di quello a cui avevano originariamente Parte_2 conferito il mandato, insistendo nelle domande, nelle eccezioni e nelle istanze avanzate nel nominato atto di citazione.
La in persona dell'amministratore unico, sebbene raggiunta dalla Controparte_1 notifica del ricordato scritto, non si costituiva nel presente giudizio. Tant'è che, il Giudice
Onorario designato alla sua trattazione ne dichiarava la contumacia con provvedimento adottato nel corso dell'udienza del 31 Ottobre 2023. Nell'ordinanza emessa il 26 Novembre 2024 ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. il medesimo dava atto che gli attori avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il
25 Novembre 2024. Durante l'udienza del 25 Novembre 2025, dopo che il procuratore degli istanti discuteva la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirata l'adita autorità giudiziaria revocava la richiamata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 820/2022, emesso dal
3 Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/16 Settembre 2022 contro gli opponenti su istanza della società opposta, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi sviluppati per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'argomentazione articolata al II punto dell'anzidetto scritto dai signori e Parte_1
per contrastare il provvedimento monitorio controverso. Per il suo tramite Parte_2
eccepiscono, in estrema sintesi, il difetto di legittimazione attiva di in Controparte_1
qualità di cessionaria della posizione creditoria azionata con quest'ultimo, che in origine era nella titolarità di GO S.p.A. Contestando, in particolare, che la opposta non ha fornito la prova dell'avvenuta cessione a proprio favore della stessa e, quindi, di esserne titolare, né di quella precedentemente conclusa fra la cennata società e Allo scopo di corroborare Controparte_2
la decisione di valutare la doglianza appena esposta suscettibile di accoglimento è
indispensabile evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti. Invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 23 GOto 2022 la convenuta afferma la rispettiva legittimazione attiva e la ritualità della cessione del credito in discussione. Deducendo di avere assolto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'operazione di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco a norma dell'art. 58 del
T.U.B., conclusa il 16 Gennaio 2017 con che ne era titolare, ai fini conoscitivi Controparte_2
e comunicativi. In buona sostanza, sostiene di avere incontestabilmente Controparte_1
adempiuto a tali obblighi, dando notizia ai debitori ceduti, ivi compresi gli odierni istanti, della menzionata cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999 e dell'enunciato art. 58 del D. Lgs. n. 385 dell'1 Settembre 1993, integrante il T.U.B., proprio a mezzo della pubblicazione sulla G.U., Parte Seconda, n. 21 del 18 Febbraio 2017, il cui avviso
è stato da essa versato nella nominata fase sommaria. Tenuto conto della mancata costituzione nel presente giudizio della opposta, la disamina della doglianza in commento va effettuata sulla base dei documenti che ha allegato nel fascicolo di parte depositato nel procedimento monitorio avente N. R.G. 2224/2022. Fra questi figurano, per quel che qui interessa maggiormente, oltre al ricordato avviso di cessione, la proposta di cessione datata 16 Gennaio 2017, firmata in calce dall'amministratore unico e legale rappresentante della società convenuta, indirizzata a
[...]
nonché una lista crediti ceduti ITACAPITAL BANCA IFIS, priva di qualsivoglia CP_2
data e sottoscrizione. A ben guardare, manca sia il richiamato negozio giuridico concluso il 16
Gennaio 2017 tra la opposta e la prefata cedente;
sia il contratto di cessione a suo tempo
4 intercorso fra quest'ultima e un'altra società. All'esistenza del primo dei contratti di cessione in parola ha fatto esplicito riferimento proprio in seno al suddetto ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo, sebbene in maniera assai generica, essendosi limitata a elencare i nominativi di una serie di istituti di credito da cui ha acquistato delle posizioni Controparte_2
creditorie, ivi compreso quello di GO UC. Ebbene, considerando, innanzitutto, che il prestito personale flessibile in questione è stato stipulato con tale istituto finanziario da Parte_1
, alla stregua di richiedente, e da , in qualità di coobbligato, come emerge
[...] Parte_2 dall'analisi della relativa richiesta da loro firmata il 14 Gennaio 2008, versata agli atti della fase sommaria. In secondo luogo che, una delle caratteristiche dedotte nel cennato avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana il 18 Febbraio 2017, per individuare i crediti ceduti da alla opposta consiste nell'essere stati acquistati Controparte_2
dalla prima con contratti di cessione sottoscritti, tra l'altro, con la menzionata GO UC
nelle date ivi elencate. In terz'ordine che, nel fascicolo depositato dalla convenuta nel procedimento monitorio è pure allegato l'estratto conto al 31 GOto 2013 afferente al rapporto negoziale in dibattito, distinto dal n. 13883648/PP, elaborato da tale ultima società, si perviene alla formulazione di una presunzione. Segnatamente che, è divenuta titolare Controparte_2
del credito per cui è contesa a seguito della conclusione con GO UC di uno dei negozi giuridici indicati nell'enunciato avviso, verosimilmente quello datato 22 Dicembre 2015. Però,
questo fatto resta privo di certezza poiché, come su evidenziato, il nominato contratto non è
stato allegato da nella ricordata fase sommaria. Controparte_1
2.1.- Prendendo le mosse da tali premesse bisogna evidenziare una ulteriore rilevante circostanza. Nello specifico che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che, come nell'ipotesi che ci occupa, è cessionario della posizione creditoria con esso fatta valere in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 del T.U.B., stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. In buona sostanza, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, ossia di esserne la titolare. In
merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza. Ciò in quanto,
5 una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della medesima, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., così: Cass.
Civ., Sez. III, 13/09/2018 n. 22268). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, riconosciuto che, la richiamata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo, in termini generici se non proprio promiscui, ad aziende, rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58, I comma, del T.U.B). Però, essa di sicuro non dà
contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi, né, tanto meno, consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. Sostenendo essere, per contro, principio da essa ricevuto che, colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi del predetto art. 58 del T.U.B. ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in argomento nell'operazione di cessione in blocco (cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; Cass. Civ., Sez. VI, 28/06/2022 n. 20739). Con la recente ordinanza n.
3405 del 6 Febbraio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023 n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore
ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
6 Ebbene, i documenti, superiormente descritti, prodotti nel procedimento monitorio da non sono affatto idonei a provare la sua legittimazione attiva sostanziale, Controparte_1 cioè la titolarità in capo a essa della posizione creditoria per cui è causa. In effetti, la società opposta non ha allegato nella cennata fase né il contratto di cessione che ha concluso il 16
Gennaio 2017 con corredato della lista dei crediti ceduti, che è stata Controparte_2 depositata l'11 Gennaio 2017 presso il Notaio indicato al punto vii) del menzionato avviso di cessione, né quello precedentemente stipulato da quest'ultima e, presumibilmente, GO
UC, aventi a oggetto il finanziamento da cui è scaturito il debito in contestazione. La convenuta si è limitata a depositare, oltre all'enunciata proposta di cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal quale non emerge la specifica posizione debitoria, imputabile agli istanti, di cui è divenuta cessionaria. Tale documento, infatti, è insufficiente ai fini del compiuto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla convenuta circa l'effettiva titolarità attiva del credito azionato contro i signori Parte_1
e con la ingiunzione di pagamento impugnata. A questa conclusione si Parte_2 perviene, innanzitutto, applicando i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, superiormente richiamati. In secondo luogo, in considerazione dell'assoluta genericità della ricognizione dei crediti ceduti risultanti dall'avviso di cessione in commento. D'altro canto, nulla dimostra in ordine all'avvenuta cessione a favore di della nominata posizione creditoria il documento, Controparte_1 denominato Lista Crediti Ceduti, rinvenibile nel fascicolo che ha versato nel procedimento monitorio. Invero, esso rappresenta un mero stampato composto da tre righe, nella seconda delle quali è riportato un codice pratica e un numero designato NDG, affiancati al nominativo del prefato opponente, al rispettivo codice fiscale, al saldo capitale e all'ammontare totale presumibilmente dovuto. Tale documento è privo di data, di firma e di intestazione, cioè di elementi che consentono di collegarlo e di riferirlo al contratto di cessione concluso il 16
Gennaio 2017 dalla società opposta e da Controparte_2
Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono è innegabile che, la documentazione allegata dalla convenuta non dimostra l'effettiva inclusione della ricordata posizione creditoria nel richiamato negozio giuridico. Dall'analisi della medesima si perviene alla conclusione che, nella fattispecie manca la prova sia della propria effettiva cessione a favore di sia, di conseguenza, della sussistenza della titolarità attiva sostanziale Controparte_1 della posizione soggettiva fatta valere da quest'ultima con l'ingiunzione di pagamento oggetto
7 del contendere. Sicché, da un lato, l'opposizione sottoposta a disamina deve essere accolta;
dall'altro, l'anzidetto decreto ingiuntivo va revocato.
A ben guardare, l'accoglimento dell'eccezione sopra analizzata rende superfluo l'esame degli altri motivi dedotti dagli opponenti per contrastare il cennato provvedimento monitorio, che sono da essa assorbiti.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, in persona Controparte_1 dell'amministratore unico, deve essere condannata a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa AR DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione in esame, il decreto ingiuntivo n. 820/2022, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei
12/16 Settembre 2022, su istanza e nell'interesse di in persona Controparte_1
dell'amministratore unico, notificato per posta ai signori e il Parte_1 Parte_2
25 Ottobre 2022;
- infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere agli opponenti le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 26 Novembre 2025.
Il Giudice
AR DA
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