Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2025, proposto da
FA IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale Come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 1° giugno 2023 n. 285
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DR ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza 1 giugno 2023 n. 285 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 131/2023 ivi proposto dal prof. FA IL contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: - condanna il Ministero resistente a costituire in favore del ricorrente SI AF, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 649,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario..”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 6 marzo 2025 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 15 luglio 2025 e in pari data depositato il prof. FA IL ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t, l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 285/2023 (rg. 131/2023) resa dal Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro e Previdenza, e per l’effetto obbligare la medesima resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a; - mettere a disposizione del ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 2000 per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; - versare le spese dovute per l’eventuale svolgimento dei compiti del Commissario ad acta, di cui se ne chiede la nomina. Si chiede altresì la fissazione del termine di 30 giorni per provvedere, nonché la nomina, fin da ora, per il caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello che Codesto Giudice riterrà opportuno, del commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva. Si chiede, infine, che il TAR, ove ne ravvisi i presupposti, provveda alla fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 14 marzo 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. FA IL della somma di euro 2.000,00# (duemila/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. FA IL della somma di euro 2.000,00# (duemila/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare al prof. FA IL, e per esso al procuratore dichiaratosi antistatario, Avvocato Guido Marone, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
DR ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR ND | Ida AI |
IL SEGRETARIO