TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RICONOSCIMENTO MANSIONI (art. 429 c.p.c.) SUPERIORI -
[...]
[...] _________________ Parte_1
Avv. Giuseppe MACRI'
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Rosa LOMBARDO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 23.5.2023, Parte_1 evocava in giudizio la di , assumendo Controparte_2 Controparte_1 di aver svolto -quale dipendente della resistente- dal 15.4.2014 mansioni di cassiera della cassa economale di Locri Territorio, mansioni riconducibili al livello retributivo di assistente amministrativo amministrativa (Profilo Professionale Categoria C del CCNL applicabile), anziché di coadiutore amministrativo (Profilo Professionale Categoria B del CCNL applicabile) in cui era contrattualmente inquadrata;
chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento della somma lorda di euro 21.419,43, oltre accessori, a titolo di differenze retributive;
- che con memoria tardivamente depositata in cancelleria si costituiva l , Controparte_1 contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione de ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di due testimoni;
dopodichè il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria, poiché l'acquisizione dei provvedimenti notificati all'attrice dalla Procura Regionale della Corte dei Conti null'altro aggiungerebbe a quanto sotto argomentato.
1 E', invero, necessario verificare -con onere probatorio a carico della ex dipendente- se le mansioni in concreto svolte dalla stessa possano in qualche modo giustificare il preteso inquadramento superiore.
A tal fine, si riportano le seguenti declaratorie previste dal CCNL applicabile:
“CATEGORIA B
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 –
i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
Coadiutore amministrativo svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello.
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”
Primo formidabile riscontro alle tesi attoree è dato da documenti assolutamente significativi, tra i quali spicca la Deliberazione del Commissario Straordinario della Controparte_3
n°252 del 15.4.2014 (vds.doc. 5 ricorrente), con cui testualmente viene previsto che “
2 venga individuata “per la cassa Locri Territorio la sig\ra coadiutore Parte_1 amministrativo”.
Almeno per l'anno 2014, quindi, esiste un provvedimento formale con il quale sono state attribuite le mansioni di cassiera all'attrice: dette mansioni peraltro, vengono descritte nella Cont Deliberazione del Direttore Generale della n°96 del 28.2.2013 di approvazione del
Regolamento del Servizio di Cassa Economale (vds. doc. 4 ricorrente) nei seguenti termini:
Il successivo art. 7 stabilisce che:
L'art. 4, infine, stabilisce la tipologia delle spese ammissibili, individuando tra le liquidazioni operate dal cassiere “..oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
...acquisto urgente di specialità medicinali ed altri prodotti farmaceutici, dispositivi medici, dietetici, ed in ogni caso, quando è richiesto il pagamento immediato;
...pubblicazione bandi ed avvisi di gara e di concorso...; spese relative a imposte e tasse varie, spese contrattuali e diritti erariali”.
Si tratta, ictu oculi, di attività particolarmente qualificata, che esorbita senz'altro dalle mansioni di un mero coadiutore amministrativo.
Certo, a fronte delle contestazioni della convenuta, era onere dell'attrice dimostrare di aver svolto effettivamente tali mansioni per tutto il periodo indicato in atto introduttivo.
A tal proposito, l'istruttoria orale espletata ha dato piena conferma alle allegazioni attoree.
3 All'udienza dell'11.9.2024, infatti il teste -anch'egli cassiere economo per l'Ospedale Tes_1 di Locri, mentre la ricorrente lo era “per il territorio, cioè il presidio di Siderno, Monasterace, tutto il territorio” ha sostenuto che “lei si occupava anche degli ordini di acquisto del laboratorio analisi dell'Ospedale. ADR Io e dividevamo lo stesso ufficio, nel quale erano Parte_1 allocati anche altri dipendenti, che si occupavano di carico e scarico merci, l'ufficio economato era piuttosto composito. ADR Specifico che il lavoro di cassiere economo per il territorio Cont dell di Locri lo faceva solo , noi avevamo il bancomat, ed ovvero ne Parte_1 avevo uno io come cassa ospedaliera e una lei come cassa territoriale. ADR Specifico che tutto iniziava con la richiesta di servizi dai presidi del territorio, poi queste richieste una volta autorizzate dal capufficio venivano materialmente soddisfatte per mezzo degli acquisti che effettuava .” Parte_2
Ancora più specifica, poi, è la deposizione, sempre all'udienza dell'11.9.2024, della teste
, secondo cui aveva la cassa economale territoriale e faceva come Tes_2 Parte_1 me ordinativi per la farmacia. si occupava delle spese per il territorio e la Parte_1 sua attività comprendeva anche i versamenti in banca sempre in favore della cassa economale. Da quel che ricordo si occupava di pubblicazioni di bandi ed Parte_1 avvisi di gara e di concorso, e si occupava anche di pagamenti di tasse, spese contrattuali e diritti erariali. ADR So che c'era il collega , ma da quel che ricordo dei servizi Persona_1 per i presidi terriotoriali si occupava la signora con la cassa economale che aveva Pt_1
….”. Persona_1
Si può, senz'altro affermare, allora, che l'onerata abbia dato prova di aver svolto con continuità mansioni di cassiera, inquadrabili nella categoria C (assistente amministrativo) del
CCNL applicabile.
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio sulla scorta dell'eccezione di ne bis in idem formulata dalla convenuta -vds. pag. 2 memoria di costituzione-, non avendo questa dato prova che, in ordine alle medesime mansioni sopradescritte espletate dalla ricorrente, “fosse intervenuta una sentenza di rigetto in secondo grado per il periodo antecedente (sentenza n.
670/2014 dell'11.04.2014, asseritamente prodotta come allegato n.1, ma in realtà mai depositata)”.
Ciò detto in punto an, in punto quantum i conteggi di cui all'atto introduttivo non sono stati specificatamente contestati dall'onerata, se non per chiedere di detrarre dal dovuto i giorni di assenza per ferie, malattia e/o permessi relativi alla ex dipendente.
La tesi, seppur in astratto condivisibile, trova, però, insormontabile ostacolo nella tardiva costituzione della convenuta (intervenuta il 10.1.2024, quando la prima udienza era fissata per il 12.1.2024), per cui non è possibile per il giudicante tener conto dei documenti depositati in uno con la memoria, peraltro di difficile comprensione e privi di qualsivoglia sottoscrizione e/o forma di ufficialità.
Il ricorso, pertanto, merita integrale accoglimento.
4 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro – scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) e per tutte le fasi del giudizio, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe Macrì dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento, in favore Controparte_3 di , della somma lorda di euro 21.419,43, oltre interessi legali sulle somme Parte_1 capitali annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_3 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.695,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe
Macrì dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 18/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
5
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RICONOSCIMENTO MANSIONI (art. 429 c.p.c.) SUPERIORI -
[...]
[...] _________________ Parte_1
Avv. Giuseppe MACRI'
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Rosa LOMBARDO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 23.5.2023, Parte_1 evocava in giudizio la di , assumendo Controparte_2 Controparte_1 di aver svolto -quale dipendente della resistente- dal 15.4.2014 mansioni di cassiera della cassa economale di Locri Territorio, mansioni riconducibili al livello retributivo di assistente amministrativo amministrativa (Profilo Professionale Categoria C del CCNL applicabile), anziché di coadiutore amministrativo (Profilo Professionale Categoria B del CCNL applicabile) in cui era contrattualmente inquadrata;
chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento della somma lorda di euro 21.419,43, oltre accessori, a titolo di differenze retributive;
- che con memoria tardivamente depositata in cancelleria si costituiva l , Controparte_1 contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione de ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di due testimoni;
dopodichè il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria, poiché l'acquisizione dei provvedimenti notificati all'attrice dalla Procura Regionale della Corte dei Conti null'altro aggiungerebbe a quanto sotto argomentato.
1 E', invero, necessario verificare -con onere probatorio a carico della ex dipendente- se le mansioni in concreto svolte dalla stessa possano in qualche modo giustificare il preteso inquadramento superiore.
A tal fine, si riportano le seguenti declaratorie previste dal CCNL applicabile:
“CATEGORIA B
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 –
i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
Coadiutore amministrativo svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello.
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”
Primo formidabile riscontro alle tesi attoree è dato da documenti assolutamente significativi, tra i quali spicca la Deliberazione del Commissario Straordinario della Controparte_3
n°252 del 15.4.2014 (vds.doc. 5 ricorrente), con cui testualmente viene previsto che “
2 venga individuata “per la cassa Locri Territorio la sig\ra coadiutore Parte_1 amministrativo”.
Almeno per l'anno 2014, quindi, esiste un provvedimento formale con il quale sono state attribuite le mansioni di cassiera all'attrice: dette mansioni peraltro, vengono descritte nella Cont Deliberazione del Direttore Generale della n°96 del 28.2.2013 di approvazione del
Regolamento del Servizio di Cassa Economale (vds. doc. 4 ricorrente) nei seguenti termini:
Il successivo art. 7 stabilisce che:
L'art. 4, infine, stabilisce la tipologia delle spese ammissibili, individuando tra le liquidazioni operate dal cassiere “..oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
...acquisto urgente di specialità medicinali ed altri prodotti farmaceutici, dispositivi medici, dietetici, ed in ogni caso, quando è richiesto il pagamento immediato;
...pubblicazione bandi ed avvisi di gara e di concorso...; spese relative a imposte e tasse varie, spese contrattuali e diritti erariali”.
Si tratta, ictu oculi, di attività particolarmente qualificata, che esorbita senz'altro dalle mansioni di un mero coadiutore amministrativo.
Certo, a fronte delle contestazioni della convenuta, era onere dell'attrice dimostrare di aver svolto effettivamente tali mansioni per tutto il periodo indicato in atto introduttivo.
A tal proposito, l'istruttoria orale espletata ha dato piena conferma alle allegazioni attoree.
3 All'udienza dell'11.9.2024, infatti il teste -anch'egli cassiere economo per l'Ospedale Tes_1 di Locri, mentre la ricorrente lo era “per il territorio, cioè il presidio di Siderno, Monasterace, tutto il territorio” ha sostenuto che “lei si occupava anche degli ordini di acquisto del laboratorio analisi dell'Ospedale. ADR Io e dividevamo lo stesso ufficio, nel quale erano Parte_1 allocati anche altri dipendenti, che si occupavano di carico e scarico merci, l'ufficio economato era piuttosto composito. ADR Specifico che il lavoro di cassiere economo per il territorio Cont dell di Locri lo faceva solo , noi avevamo il bancomat, ed ovvero ne Parte_1 avevo uno io come cassa ospedaliera e una lei come cassa territoriale. ADR Specifico che tutto iniziava con la richiesta di servizi dai presidi del territorio, poi queste richieste una volta autorizzate dal capufficio venivano materialmente soddisfatte per mezzo degli acquisti che effettuava .” Parte_2
Ancora più specifica, poi, è la deposizione, sempre all'udienza dell'11.9.2024, della teste
, secondo cui aveva la cassa economale territoriale e faceva come Tes_2 Parte_1 me ordinativi per la farmacia. si occupava delle spese per il territorio e la Parte_1 sua attività comprendeva anche i versamenti in banca sempre in favore della cassa economale. Da quel che ricordo si occupava di pubblicazioni di bandi ed Parte_1 avvisi di gara e di concorso, e si occupava anche di pagamenti di tasse, spese contrattuali e diritti erariali. ADR So che c'era il collega , ma da quel che ricordo dei servizi Persona_1 per i presidi terriotoriali si occupava la signora con la cassa economale che aveva Pt_1
….”. Persona_1
Si può, senz'altro affermare, allora, che l'onerata abbia dato prova di aver svolto con continuità mansioni di cassiera, inquadrabili nella categoria C (assistente amministrativo) del
CCNL applicabile.
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio sulla scorta dell'eccezione di ne bis in idem formulata dalla convenuta -vds. pag. 2 memoria di costituzione-, non avendo questa dato prova che, in ordine alle medesime mansioni sopradescritte espletate dalla ricorrente, “fosse intervenuta una sentenza di rigetto in secondo grado per il periodo antecedente (sentenza n.
670/2014 dell'11.04.2014, asseritamente prodotta come allegato n.1, ma in realtà mai depositata)”.
Ciò detto in punto an, in punto quantum i conteggi di cui all'atto introduttivo non sono stati specificatamente contestati dall'onerata, se non per chiedere di detrarre dal dovuto i giorni di assenza per ferie, malattia e/o permessi relativi alla ex dipendente.
La tesi, seppur in astratto condivisibile, trova, però, insormontabile ostacolo nella tardiva costituzione della convenuta (intervenuta il 10.1.2024, quando la prima udienza era fissata per il 12.1.2024), per cui non è possibile per il giudicante tener conto dei documenti depositati in uno con la memoria, peraltro di difficile comprensione e privi di qualsivoglia sottoscrizione e/o forma di ufficialità.
Il ricorso, pertanto, merita integrale accoglimento.
4 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro – scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) e per tutte le fasi del giudizio, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe Macrì dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento, in favore Controparte_3 di , della somma lorda di euro 21.419,43, oltre interessi legali sulle somme Parte_1 capitali annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_3 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.695,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Giuseppe
Macrì dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 18/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
5