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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
LA TI Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Claudia Montagnoli Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 54/2024 R.G. promossa
da
(C.F. ), con sede legale in Vipiteno (Bolzano), via Parte_1 P.IVA_1
Passo Pennes, 6, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti DI Parte_2
AR OP ED, RA CA, AN FE
e DI AR RI del foro di Modena, e dall'avv. DONATELLA
ST ZA del foro di Bolzano, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata;
- appellante -
contro
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BAUER CP_1 P.IVA_2
UN e dall'avv. ORSINGHER LUCIA, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura di Bolzano;
CP_1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Bolzano,
pubblicata in data 17/10/2024;
Causa decisa all'udienza del 10.12.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte appellante : Parte_1
riformare la SENTENZA e pertanto, in accoglimento delle domande proposte in
giudizio di 1° grado, accertato il diritto di al rimborso delle somme Pt_1
anticipate, per conto di , a titolo di integrazione salariale in relazione alla CP_1
1° DOMANDA, dichiarare legittimo il conguaglio del 16.6.2020 di dette somme
con quanto dovuto a titolo di contribuzione, ovvero in subordine dichiarare
compensate legalmente dette somme con effetto sempre dal 16.6.2020 e quindi
dichiarare l'inesistenza/illegittimità della pretesa contributiva (somme
aggiuntive comprese) dell' oggetto dell'AVVISO di ADDEBITO impugnato, CP_1
annullandolo/revocandolo con il favore delle spese anche di 1° grado.
di parte appellata : CP_1
In via preliminare Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande
nuove proposte in secondo grado.
In via principale Rigettarsi il ricorso in appello con integrale conferma della
sentenza impugnata e con il rigetto di tutte le avverse domande e pretese.
Rifusione di spese e competenze a carico di parte appellante.
2 RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, depositato il 26.3.2024, svolgeva opposizione avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 32120240000019788000 del 9.2.2024, notificatole da in data CP_1
15.2.2024, esponendo in fatto quanto segue:
- di avere presentato in data 31.3.2020 due distinte domande di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per la causale “Emergenza COVID-19
Nazionale”, relative al periodo 16 marzo – 16 maggio 2020; nella compilazione della prima domanda (ID 5027965), per mero errore materiale, aveva selezionato l'opzione “pagamento diretto da ” in luogo dell'opzione CP_1
effettivamente voluta, ossia “anticipato dall'azienda con recupero mediante conguaglio”;
- con provvedimento dd. 11.4.2020 aveva autorizzato entrambe le CP_1
domande e non ancora avvedutasi del proprio errore, aveva quindi Pt_1
anticipato ai lavoratori interessati le integrazioni salariali per i mesi di marzo,
aprile e maggio 2020;
- successivamente, in data 16.6.2020 aveva provveduto al conguaglio Pt_1
delle somme anticipate ai lavoratori, pari a complessivi € 76.227,09, nel modello DM10/2 e flusso UniEmens;
- il 3.3.2021 aveva emesso nota di rettifica, contestando l'indebita CP_1
compensazione e addebitando alla società opponente la somma complessiva di € 76.791,40 (per contributi e sanzioni), assumendo che, avendo Pt_1
optato per il pagamento diretto, non fosse legittimo il conguaglio;
- nonostante i ripetuti tentativi di chiarimento e rettifica da parte della società,
non aveva accolto le relative istanze e, in data 15.2.2024, aveva CP_1 Pt_1
3 ricevuto l'avviso di addebito oggi impugnato, cui seguiva, il 9.5.2024, il pignoramento di un credito vantato dalla società verso la Provincia Autonoma
di Bolzano.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva che la pretesa contributiva dell' non trovava fondamento nella realtà del rapporto CP_1
previdenziale, ma originava esclusivamente da un errore materiale privo di effetti pregiudizievoli per . Era infatti pacifico che avesse diritto CP_1 Pt_1
al trattamento di integrazione salariale, autorizzato da , e che avesse già CP_1
provveduto ad anticipare le somme ai lavoratori, mentre nessun pagamento diretto era stato effettuato da . CP_1
Rilevava che gli errori formali nelle denunce contributive non possono costituire titolo per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza, dovendo prevalere la verifica sostanziale del credito.
Svolgeva contestuale istanza di sospensione inaudita altera parte
dell'esecuzione, accolta dal Tribunale, e concludeva chiedendo l'accertamento del diritto di al conguaglio delle anticipazioni effettuate e, per l'effetto, Pt_1
dell'illegittimità della nota di rettifica, nonché di dichiararsi nullo o revocare l'avviso di addebito, o comunque dichiararsi l'insussistenza del debito contributivo, con spese di lite a carico di . CP_1
1.1. Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2
con comparsa depositata il 3.6.2024, con cui
[...]
resistevano alle pretese avversarie ed eccepivano il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione sulla
[...]
4 documentazione prodotta, fissava l'udienza di discussione per il 17.10.2024,
in cui dava lettura del dispositivo.
1.3. Con la sentenza impugnata il Tribunale riteneva in sintesi:
- che la società opponente, avendo optato nella domanda di erogazione l'opzione “pagamento diretto” da parte di , non avrebbe successivamente CP_1
adempiuto agli obblighi specifici correlati a tale scelta, quale in particolare l'invio tempestivo del modello SR41 entro i termini perentori stabiliti dall'art. 22-quater, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- che, essendo tale termine decorso inutilmente, il pagamento della prestazione e degli oneri connessi dovevano rimanere a carico del datore di lavoro inadempiente, come previsto dalla disposizione normativa;
- che fosse da escludersi rilievo alcuno alla volontà sostanziale della ricorrente,
che aveva richiesto un beneficio diverso da quello voluto, in quanto non aveva comunque rispettato le condizioni essenziali per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Ha ritenuto, quindi, legittima la pretesa contributiva di e rigettato CP_1
l'opposizione, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' . CP_4
2. Avverso la suddetta sentenza, l'odierna appellante ha Parte_1
interposto appello in data 19.11.2024, articolato in un unico motivo, con cui essenzialmente lamenta l'errata applicazione da parte del Tribunale dell'art. 22-quater d.l. 18/2020 alla fattispecie di cui è causa, in quanto tale disposizione disciplinerebbe la diversa fattispecie della cassa integrazione in deroga.
Evidenzia che il riferimento normativo corretto applicabile alla fattispecie
5 sarebbe da rinvenire nell'art. 7 d.lgs. 148/2015, che, nella formulazione vigente all'epoca, non prevedeva alcuna decadenza per il pagamento diretto nella CIG ordinaria (introdotta solo dal 1.1.2022 con il comma 5-bis).
Rileva che, anche ove si volesse ritenere applicabile una decadenza, essa inciderebbe unicamente sulla modalità di conguaglio, non sul diritto sostanziale al rimborso delle somme anticipate per conto dell' , diritto che CP_1
sorge per effetto dell'autorizzazione alla CIG ordinaria.
Censura la sentenza per non essersi confrontata con la giurisprudenza richiamata in ricorso, secondo cui il diritto del datore di lavoro al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori per conto dell' permane anche in CP_1
presenza di errori materiali contenuti nella domanda.
Aggiunge inoltre che al caso di specie, in luogo della “speciale” modalità di compensazione rappresentata dal conguaglio, sarebbe in ogni caso applicabile la “generale” compensazione legale, ex artt. 1240 e ss. c.c., con effetto retroattivo dal momento in cui ha effettuato il conguaglio (16.6.2020). Pt_1
Conclude così per la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado, accertato il diritto di al Pt_1
rimborso delle somme anticipate per conto di a titolo di integrazione CP_1
salariale, per la dichiarazione di legittimità del conguaglio effettuato dall'impresa in data 16.6.2020, ovvero in subordine per la dichiarazione dell'avvenuta compensazione legale con effetto dal 16.6.2020, e quindi per la dichiarazione di inesistenza/illegittimità della pretesa contributiva e delle sanzioni oggetto dell'avviso di addebito impugnato, annullandolo/revocandolo con il favore delle spese anche del primo giudizio.
2.1. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 31.1.2025, CP_1
6 ha resistito all'impugnazione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità
delle domande nuove e comunque la reiezione nel merito dell'impugnazione,
con vittoria di spese.
2.2. All'esito della prima udienza, il Collegio fissava, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
l'udienza per la discussione per il 10.12.2025.
RAGIONI DI DIRITTO
3. L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
3.1. In primo luogo il Collegio condivide la censura dell'appellante, secondo cui alla fattispecie de qua non sarebbe applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'art. 22-quater del decreto-legge 18/2020, rubricato
“Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19"
concesso dall' ”, introdotto dal d.l. Controparte_5
34/2020 (in vigore dal 19.5.2020, e convertito, con modificazioni, dalla L.
77/2020), che disciplina la diversa fattispecie della cassa integrazione guadagni “in deroga” Covid-19, vertendosi nella specie di cassa integrazione guadagni “ordinaria” Covid-19.
Risulta dai documenti versati in atti, ed è altresì incontestato fra le parti, che la società appellante avesse formulato, invece, domanda di concessione del beneficio della cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19, ai sensi dell'art. 19 co. 1 del d.l. 18/2020 (che testualmente prevede: “I datori di lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e
7 comunque entro il mese di agosto 2020”).
All'epoca della domanda, e dell'autorizzazione della stessa da parte di CP_1
(avvenuta il 11.4.2020), la normativa vigente circa le modalità di erogazione del beneficio della cassa integrazione guadagni ordinari era invero da individuarsi nell'art. 7 del d.lgs. 148/2015 (intervenuto per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed entrato in vigore il 29.4.2015).
Il comma 2 della detta disposizione prevede che “L'importo delle integrazioni è
rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per CP_1
il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”, e il comma 3 che l'importo delle integrazioni viene rimborsato da al datore di lavoro o CP_1
conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, ed il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
In merito alla procedura di erogazione del trattamento di integrazione salariale attraverso la modalità del conguaglio, la decadenza, disciplinata dall'art. 7 cit.,
opera dunque a carico del datore di lavoro limitatamente al diritto alla restituzione delle somme anticipate in nome e per conto di . CP_1
Nello specifico, la norma sancisce che il conguaglio (o la richiesta di rimborso)
debba essere esperito, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi,
decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
8 durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Nel caso di specie tali termini erano stati senz'altro rispettati dall'odierna appellante, visto che il conguaglio era stato effettuato dall'impresa già con il modello DM 10/2 di giugno 2020, a fronte della scadenza della durata della concessione il 16.5.2020.
Per il caso di pagamento diretto, invece, alcuna decadenza era prevista all'epoca della domanda effettuata dall'odierna appellante (nonché all'epoca della relativa autorizzazione da parte di e all'epoca del conguaglio CP_1
effettuato dall'appellante: periodo 31.3.2020-16.6.2020).
Il quadro normativo è mutato solo successivamente ai fatti di cui è causa:
- infatti, il 17.6.2020 (giorno successivo al conguaglio operato da , è Pt_1
entrato in vigore il d.l. 52/2020, “Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, che all'art. 1, co. 3,
disponeva che “In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli
articoli da 19 [quindi anche per cassa integrazione ordinaria causale
“emergenza COVID-19”] a … del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive
modificazioni e integrazioni, da parte dell' , il datore di lavoro è obbligato CP_1
ad inviare all' tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo CP_4
dell'integrazione salariale entro … i termini … Trascorsi inutilmente tali
termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”;
- tale disposizione è stata poi abrogata, insieme a tutto il d.l. n. 52/2020, a far data dal 17.7.2020 dall'art. 1, co. 2, L. 77/2020;
9 - successivamente, nell'art. 7 del d.lgs. 148/2015, è stato introdotto dall'art. 1, co. 196 della c.d. Finanziaria 2022 (L. 234/2021), il comma 5-bis, che così recita: “In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente
articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all' CP_1
tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale
entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta
giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”, in vigore dal 1.1.2022.
La decadenza per il caso di mancata trasmissione a , da parte del datore CP_1
di lavoro, della documentazione dei dati e documenti necessari entro il termine previsto dal citato co.
5-bis, è stata dunque introdotta solo a partire dal
1.1.2022, in epoca ampiamente successiva ai fatti in esame.
Ne consegue che la società appellata non sarebbe in ogni caso incorsa in alcuna decadenza anche nell'ipotesi in cui la modalità di erogazione del beneficio fosse effettivamente quella del “pagamento diretto” da parte di . CP_1
3.2. Ciò che assume diretto rilievo nella presente controversia non è, tuttavia,
la decadenza per mancato perfezionamento del "pagamento diretto" al CP_1
lavoratore (decadenza, peraltro, non applicabile ratione temporis).
Piuttosto, la circostanza dirimente deve individuarsi nell'allegazione della società appellante di avere commesso un errore materiale nella compilazione della domanda: invece di optare per l'anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro con conseguente conguaglio contributivo, ella avrebbe
10 erroneamente indicato la modalità del pagamento diretto a cura dell'Istituto,
modalità che l'appellante non intendeva affatto scegliere.
Ebbene, la circostanza che la società sia incorsa a tal riguardo in errore materiale risulta del tutto plausibile, dato che ella stessa aveva provveduto, a seguito dell'autorizzazione da parte di , a corrispondere immediatamente CP_1
ai lavoratori le somme di cui si tratta (si confrontino i riepiloghi prospetti paga per i mesi marzo-aprile-maggio 2020, doc.ti da 4 a 9 della ricorrente,
circostanza oltretutto incontestata da parte di ), e a portare a conguaglio CP_1
tali somme con modello DM 10/2 nel primo termine disponibile dopo la cessazione del periodo di cassa integrazione.
In aggiunta, evidenzia il Collegio che lo stesso provvedimento di autorizzazione dell'11.4.2020 (doc. 10 fascicolo ricorrente primo grado) non ha CP_1
consentito alla società di rendersi immediatamente conto dell'errore materiale commesso, a causa della sua intrinseca ambiguità.
Infatti, se da un lato l'epigrafe del provvedimento comunicava l'autorizzazione al pagamento diretto ai lavoratori (“Si comunica che con autorizzazione N.
140050115570, liquidabile direttamente dall' ai lavoratori interessati, CP_1
relativa alla domanda 1411597842/14000001/10000001 del 31.03.2020 per
la sotto indicata Unità Produttiva…”), il testo del medesimo provvedimento riportava, contestualmente, l'applicabilità del conguaglio in caso di anticipazione da parte dell'impresa (“L'autorizzazione, qualora l'azienda abbia
anticipato la prestazione ai lavoratori interessati, può essere conguagliata a
partire dal primo versamento di contributi successivo alla data di ricezione”').
Ciò può avere ragionevolmente rafforzato la convinzione in capo alla società di aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione per la modalità di anticipazione con
11 diritto al conguaglio, opzione che l'appellante intendeva effettivamente esercitare.
In seguito all'emissione della nota di rettifica da parte di il 3.3.2021, i CP_1
consulenti della società appellante avevano poi prontamente segnalato ad la circostanza di essere incorsi in errore materiale, con richiesta di CP_1
variazione del sistema di pagamento erroneamente indicato nella domanda (si veda corrispondenza intercorsa nell'aprile 2021 fra l' e la società di CP_4
consulenza, sub doc.to 15 fascicolo di primo grado ricorrente).
Infine, non ha mai contestato la sussistenza dei presupposti per CP_1
procedere al conguaglio, non avendo contestato né l'effettiva anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale né l'entità degli stessi come operati dalla società appellante;
neppure ha allegato di avere provveduto esso stesso a corrispondere le prestazioni ai lavoratori in via di pagamento diretto.
Ebbene, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento risalente ma tuttora attuale, ha chiarito che “In relazione sia alla
cassa integrazione guadagni ordinaria sia a quella straordinaria, il
provvedimento di concessione dell'integrazione salariale (di competenza per
quella ordinaria dell' e per quella straordinaria del Ministero del lavoro) ha CP_1
natura costitutiva, sicché solo a seguito di esso sorgono il rapporto previdenziale
e le relative posizioni soggettive, consistenti nel diritto del lavoratore alla
prestazione costituita dall'integrazione salariale e nel diritto del datore di lavoro
ad ottenere dall'istituto previdenziale (mediante un sistema di conguaglio con i
contributi da lui dovuti) il rimborso delle somme da esso, quale "adiectus
solutionis causa" o "mandatario ex lege", versate ai suoi dipendenti per conto
dell'istituto non più a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale” (Cass.
12 12867/1998).
Parimenti la Suprema Corte ha osservato che la posizione soggettiva del datore di lavoro, relativa all'ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo una volta emanato il provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento (Cass. SSUU 8376/2006).
Pertanto, una volta corrisposto il trattamento di integrazione salariale ai dipendenti a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Istituto previdenziale,
sorge in capo all'azienda pagante il diritto di ottenere da quest'ultimo il rimborso o il conguaglio di quanto anticipato.
Ciò in forza del provvedimento che ha autorizzato il programma di c.i.g.o., e così posto a carico dell' convenuto (direttamente ovvero indirettamente CP_4
tramite conguaglio) la corresponsione del trattamento di integrazione salariale.
3.3. Visti, pertanto, l'errore materiale in cui è incorsa la società datrice nella compilazione della domanda sulle sole modalità di erogazione del contributo
(errore materiale già ritenuto irrilevante nella giurisprudenza di merito e legittimità, si vedano i precedenti Tribunale di Frosinone sent. n. 521/2023;
Corte di Appello Roma sent. n. 1038/2023, Cass. civ. L. 1406/2025), e la sussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte di , della CP_1
prestazione salariale all'impresa attraverso il conguaglio con quanto da questa dovuto a a titolo di contributi previdenziali, deve in definitiva riconoscersi CP_1
il diritto della società appellante al conguaglio tra le somme dovute per contributi e quanto anticipato ai propri dipendenti a titolo di CIGO, con riferimento al periodo dal 31.3.2020 al 16.5.2020.
L'avviso di addebito emesso da il 9.2.2024 a carico della società appellata CP_1
13 è dunque illegittimo, e ne va disposto l'annullamento, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. civ. 16526/2024) vengono poste interamente a carico di parte soccombente ex art. 91 c.p.c. CP_1
va dunque condannato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1
del primo grado di giudizio, da liquidarsi, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in €
4.201,00 (tab. n. 4 – scaglione di valore: da € 52.000,01 a € 260.000,00 –
valori minimi, stante la ridotta attività processuale espletata, per fasi di studio, introduttiva, e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non tenuta), oltre a € 43,00 per anticipazioni, iva e cpa come per legge.
Le spese del giudizio di appello vengono liquidate in complessivi € 4.997,00
(tab. n. 12 – scaglione di valore: da € 52.000,01 a € 260.000,00 – valori minimi,
stante la ridotta complessità delle questioni trattate, per fasi di studio,
introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non tenuta), oltre
€ 64,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 170/2024,
[...]
pubblicata in data 17/10/2024, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza,
1. annulla l'avviso di addebito di n. 32120240000019788000 del CP_1
9.2.2024;
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2. condanna a rifondere a le spese del primo grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.201,00 per compensi, oltre € 43,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali,
IVA e CAP come per legge;
3. condanna a rifondere a e spese del presente grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.997,00 per compensi, oltre € 64,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali,
IVA e CAP come per legge.
10.12.2025
La Presidente Dr.ssa LA TI
La Consigliera est. Dr.ssa Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
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