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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa AF CI Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1118/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22/10/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUIGI SGUAZZI RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_2 dall'Amministratrice di Sostegno Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. ENRICO MODESTO CEREA e dall'Avv. MARIA CHIARA GAVAZZI
RESISTENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Per i resistenti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/02/2024, il ricorrente, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di revocare, stante la sopravvenienza di giustificati motivi di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1976/2007 pronunciata in data 28.6.2007 dal pagina 1 di 5 Tribunale di Bergamo, in relazione all'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente a favore del figlio e della ex coniuge contributi di mantenimento pari ad importi mensili di €. 200,00 CP_2
(oltre al 50% delle spese mediche) e ad €. 278,12, rivalutati annualmente con l'applicazione dell'indice
Istat decorrente dal gennaio 2008; in via subordinata, il sig. ha chiesto rideterminare in Parte_1 importi mensili non superiori ad €. 100,00 per ogni beneficiario, maggiorati degli indici Istat, oltre al
50% delle spese mediche partecipate a favore del figlio Signor in pari misura dalle Controparte_2 parti da concordare preventivamente con l'acquisizione della relativa documentazione. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato che nell'anno 2007 la situazione patrimoniale della sig.ra era contraddistinta dalla cointestazione, con l'attuale esponente, della casa Controparte_1 coniugale e dall'assenza di redditi;
viceversa, attualmente tale immobile risulta pervenuto nell'esclusiva disponibilità dell'odierna resistente, in assenza di usufrutto, e quest'ultima percepisce redditi di pensione per importi mensili di Euro 480,00 (con decorrenza dall'anno 2023 e dunque i redditi di pensione, annualmente percepiti dalla sig.ra , risultano essere di Euro Controparte_1
6.240,00, comprensivi della 13° mensilità, prossimi alla somma di Euro 8.324,00 percepita dallo stesso), mentre il figlio – già assunto con decorrenza 01/09/2004 presso la con la Controparte_3 mansione di operaio PT, qualifica 05 – nell'anno 2007 era titolare di redditi per lavoro dipendente pari a circa € 563,15, mentre in data odierna le entrate per prestazioni e mansioni lavorative risultano essere di Euro 1.009,03 mensili. Cont Con comparsa di costituzione depositata in data 24/04/2024, la resistente, anche quale del figlio
, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte. Controparte_2
All'esito dell'udienza del 10/06/2024, il Giudice relatore d., dott.ssa Maria Carla Daga, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. disponeva la revoca dell'obbligo a carico di di versare Parte_1
l'assegno di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , CP_2 confermando invece l'obbligo di contribuire al 50% delle spese mediche in favore di quest'ultimo, nonché di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, determinato in euro 200,00 mensili.
Sennonché, a fronte del trasferimento ad altra Sezione del Giudice originariamente assegnatario dott.ssa Maria Carla Daga, il fascicolo è stato dapprima riassegnato alla gop dott.ssa e poi Per_1 allo scrivente magistrato, dott.ssa AF CI, giusto decreto n. 30/2025 del Presidente
Vicario del Tribunale. Con provvedimento del 14/04/2025, è stata fissata udienza innanzi alla scrivente per la data del 29/04/2025, celebratasi alla sola presenza del ricorrente e dei rispettivi procuratori delle parti e al cui esito, la causa è rinviata per la rimessione in decisione all'udienza cartolare del
12/11/2025 previa assegnazione di termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
pagina 2 di 5 In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto di confermare l'ordinanza ex art.473 bis 22 c.p.c. emessa in data 10/06/2024 e quindi l'obbligo di versamento a carico del sig.
in favore della ex moglie, sig.ra , dell'assegno divorzile di Euro Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dall'anno successivo a quello di deposito e pubblicazione del titolo decisorio della presente causa, con la pari corresponsione al 50% delle spese straordinarie di natura medica a favore del figlio e in via subordinata di contenere in CP_2
€ 100 gli obblighi di mantenimento a favore di figlio ed ex coniuge. La resistente e il figlio hanno invece insistito in via principale per il rigetto delle domande di controparte, aderendo in via subordinata alle statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., “con la specificazione che l'assegno divorzile di 200 euro mensili, riconfermato a favore della moglie, sia da considerare rivalutato a far tempo dalla sentenza di divorzio n. 1976/2007, emessa il 28.6.2007”.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/11/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Dalla documentazione in atti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti, è emerso che il sig. , di anni settantaquattro, vive in un immobile di sua proprietà gravato da Parte_1 iscrizione ipotecaria per un mutuo contratto nel 2010 per la somma di €40.000,00 della durata di 240 mesi e risultava già in pensione nel 2007 (cfr. pensione lorda di €1.177,06 nel febbraio 2007 e pensione lorda nel luglio 2022 pari a € 1.414,94), oltre che titolare di un conto corrente con saldo pari a
€48.728,00 (e giacenza media di €54.074,00).
La sig.ra , di anni sessantanove, vive con il figlio (nato nel 1983 e Controparte_1 Controparte_2 affetto da deficit psichico, con psicosi organica) nella casa ex familiare di sua esclusiva proprietà (a seguito della pronuncia del 2007 in cui nulla è previsto in ordine alla donazione della quota del 50% da parte del marito) e ha una pensione sociale netta di € 260,10.
Il figlio maggiorenne , di anni quarantadue, risulta assunto dalla dal 1.9.2004 e Controparte_2 CP_3 dagli atti è emerso che ha percepito i seguenti redditi: nel mese di marzo del 2006 uno stipendio di €
563,15 come apprendista operaio part time (cfr. busta paga), nell'ottobre del 2021, come operaio part time uno stipendio di € 939,29 (cfr. busta paga), nell'aprile del 2022, uno stipendio di € 939,29 (cfr. busta paga), nell'ottobre del 2023, uno stipendio di € 1.009,03 (cfr. busta paga); inoltre, nell'anno di imposta 2020, un reddito da lavoro pari a € 10.712,61 (CU 2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di €11.623,00 (730/2022); nell'anno di imposta 2023, un reddito da lavoro di
€12.528,45 (cu 2024) e un netto di € 848,00 (cfr. busta paga di febbraio 2024). pagina 3 di 5 Come noto, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il Tribunale può disporre a carico dei genitori un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni (nonché disporre l'assegnazione della casa familiare al genitore con gli stessi convivente) ove questi ultimi non siano economicamente indipendenti e a condizione che non si siano rifiutati ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (Cass., sez. VI, 20.12.2017, n. 30540).
A tale riguardo, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (cfr. da ultimo Cass. 358/23). Di conseguenza se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
In tale ottica, il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso
(Cass. 29264/2022, nonché Cass. sez. I, n. 5177/2024).
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che i principi sopra declinati trovano applicazione anche allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia e a condizione che la persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale sia dipesa, “in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute” che di fatto abbiano “impedito al ragazzo, fino al momento della decisione, di reperire una attività lavorativa” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 luglio 2025, n. 19623).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto della condizione di salute del figlio maggiorenne CP_2
nonché delle conclusioni di parte ricorrente che ha aderito alle statuizioni di cui all'ordinanza
[...]
pagina 4 di 5 ex art.473 bis.22 c.p.c. emessa in data 10/06/2024, deve essere confermato l'obbligo a carico dei genitori di corrispondere il 50% delle spese straordinarie di natura medica a favore del figlio.
In relazione all'assegno divorzile riconosciuto alla resistente, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per la sua revoca, avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
L'assegno deve pertanto essere rideterminato nella misura di € 200, con decorrenza dalla domanda
(febbraio 2024), e rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo (febbraio 2025).
Non può invece essere retrodatata la decorrenza della rivalutazione alla sentenza di divorzio del 2007
– come richiesto dalla resistente – poiché tale soluzione si porrebbe in contrasto con i principi di equità e proporzionalità che presiedono alla revisione delle condizioni divorzili, determinando un indebito vantaggio economico in favore della stessa che, rispetto all'epoca del divorzio, può contare anche sulla pensione sociale erogata in suo favore dall'anno 2023.
Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione, che vede la soccombenza prevalente della signora CP_1 sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare la resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di 1/3 pari a € 968,66, oltre oneri di legge, tenuto conto dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità di cui al DM 55/2014 s.m.i., per tutte le fasi del giudizio ad eccezione di quella istruttoria, non effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. REVOCA l'obbligo di versamento previsto a carico di dell'assegno di €200,00 Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_2
2. CONFERMA l'obbligo posto in capo ad entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% cadauno, alle spese mediche in favore del figlio;
3. DISPONE l'obbligo di versamento previsto a carico di dell'assegno di €200,00 Parte_1 mensili a titolo di assegno di divorzile in favore della ex moglie, con decorrenza dalla domanda
(febbraio 2024), e rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo (febbraio 2025);
4. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e DA la resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di 1/3 pari a € 968,66, oltre oneri di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi Il Giudice relatore estensore
AF CI pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa AF CI Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1118/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22/10/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUIGI SGUAZZI RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_2 dall'Amministratrice di Sostegno Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. ENRICO MODESTO CEREA e dall'Avv. MARIA CHIARA GAVAZZI
RESISTENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Per i resistenti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/02/2024, il ricorrente, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di revocare, stante la sopravvenienza di giustificati motivi di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1976/2007 pronunciata in data 28.6.2007 dal pagina 1 di 5 Tribunale di Bergamo, in relazione all'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente a favore del figlio e della ex coniuge contributi di mantenimento pari ad importi mensili di €. 200,00 CP_2
(oltre al 50% delle spese mediche) e ad €. 278,12, rivalutati annualmente con l'applicazione dell'indice
Istat decorrente dal gennaio 2008; in via subordinata, il sig. ha chiesto rideterminare in Parte_1 importi mensili non superiori ad €. 100,00 per ogni beneficiario, maggiorati degli indici Istat, oltre al
50% delle spese mediche partecipate a favore del figlio Signor in pari misura dalle Controparte_2 parti da concordare preventivamente con l'acquisizione della relativa documentazione. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato che nell'anno 2007 la situazione patrimoniale della sig.ra era contraddistinta dalla cointestazione, con l'attuale esponente, della casa Controparte_1 coniugale e dall'assenza di redditi;
viceversa, attualmente tale immobile risulta pervenuto nell'esclusiva disponibilità dell'odierna resistente, in assenza di usufrutto, e quest'ultima percepisce redditi di pensione per importi mensili di Euro 480,00 (con decorrenza dall'anno 2023 e dunque i redditi di pensione, annualmente percepiti dalla sig.ra , risultano essere di Euro Controparte_1
6.240,00, comprensivi della 13° mensilità, prossimi alla somma di Euro 8.324,00 percepita dallo stesso), mentre il figlio – già assunto con decorrenza 01/09/2004 presso la con la Controparte_3 mansione di operaio PT, qualifica 05 – nell'anno 2007 era titolare di redditi per lavoro dipendente pari a circa € 563,15, mentre in data odierna le entrate per prestazioni e mansioni lavorative risultano essere di Euro 1.009,03 mensili. Cont Con comparsa di costituzione depositata in data 24/04/2024, la resistente, anche quale del figlio
, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte. Controparte_2
All'esito dell'udienza del 10/06/2024, il Giudice relatore d., dott.ssa Maria Carla Daga, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. disponeva la revoca dell'obbligo a carico di di versare Parte_1
l'assegno di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , CP_2 confermando invece l'obbligo di contribuire al 50% delle spese mediche in favore di quest'ultimo, nonché di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, determinato in euro 200,00 mensili.
Sennonché, a fronte del trasferimento ad altra Sezione del Giudice originariamente assegnatario dott.ssa Maria Carla Daga, il fascicolo è stato dapprima riassegnato alla gop dott.ssa e poi Per_1 allo scrivente magistrato, dott.ssa AF CI, giusto decreto n. 30/2025 del Presidente
Vicario del Tribunale. Con provvedimento del 14/04/2025, è stata fissata udienza innanzi alla scrivente per la data del 29/04/2025, celebratasi alla sola presenza del ricorrente e dei rispettivi procuratori delle parti e al cui esito, la causa è rinviata per la rimessione in decisione all'udienza cartolare del
12/11/2025 previa assegnazione di termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
pagina 2 di 5 In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto di confermare l'ordinanza ex art.473 bis 22 c.p.c. emessa in data 10/06/2024 e quindi l'obbligo di versamento a carico del sig.
in favore della ex moglie, sig.ra , dell'assegno divorzile di Euro Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dall'anno successivo a quello di deposito e pubblicazione del titolo decisorio della presente causa, con la pari corresponsione al 50% delle spese straordinarie di natura medica a favore del figlio e in via subordinata di contenere in CP_2
€ 100 gli obblighi di mantenimento a favore di figlio ed ex coniuge. La resistente e il figlio hanno invece insistito in via principale per il rigetto delle domande di controparte, aderendo in via subordinata alle statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., “con la specificazione che l'assegno divorzile di 200 euro mensili, riconfermato a favore della moglie, sia da considerare rivalutato a far tempo dalla sentenza di divorzio n. 1976/2007, emessa il 28.6.2007”.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/11/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Dalla documentazione in atti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti, è emerso che il sig. , di anni settantaquattro, vive in un immobile di sua proprietà gravato da Parte_1 iscrizione ipotecaria per un mutuo contratto nel 2010 per la somma di €40.000,00 della durata di 240 mesi e risultava già in pensione nel 2007 (cfr. pensione lorda di €1.177,06 nel febbraio 2007 e pensione lorda nel luglio 2022 pari a € 1.414,94), oltre che titolare di un conto corrente con saldo pari a
€48.728,00 (e giacenza media di €54.074,00).
La sig.ra , di anni sessantanove, vive con il figlio (nato nel 1983 e Controparte_1 Controparte_2 affetto da deficit psichico, con psicosi organica) nella casa ex familiare di sua esclusiva proprietà (a seguito della pronuncia del 2007 in cui nulla è previsto in ordine alla donazione della quota del 50% da parte del marito) e ha una pensione sociale netta di € 260,10.
Il figlio maggiorenne , di anni quarantadue, risulta assunto dalla dal 1.9.2004 e Controparte_2 CP_3 dagli atti è emerso che ha percepito i seguenti redditi: nel mese di marzo del 2006 uno stipendio di €
563,15 come apprendista operaio part time (cfr. busta paga), nell'ottobre del 2021, come operaio part time uno stipendio di € 939,29 (cfr. busta paga), nell'aprile del 2022, uno stipendio di € 939,29 (cfr. busta paga), nell'ottobre del 2023, uno stipendio di € 1.009,03 (cfr. busta paga); inoltre, nell'anno di imposta 2020, un reddito da lavoro pari a € 10.712,61 (CU 2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di €11.623,00 (730/2022); nell'anno di imposta 2023, un reddito da lavoro di
€12.528,45 (cu 2024) e un netto di € 848,00 (cfr. busta paga di febbraio 2024). pagina 3 di 5 Come noto, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il Tribunale può disporre a carico dei genitori un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni (nonché disporre l'assegnazione della casa familiare al genitore con gli stessi convivente) ove questi ultimi non siano economicamente indipendenti e a condizione che non si siano rifiutati ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (Cass., sez. VI, 20.12.2017, n. 30540).
A tale riguardo, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (cfr. da ultimo Cass. 358/23). Di conseguenza se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
In tale ottica, il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso
(Cass. 29264/2022, nonché Cass. sez. I, n. 5177/2024).
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che i principi sopra declinati trovano applicazione anche allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia e a condizione che la persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale sia dipesa, “in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute” che di fatto abbiano “impedito al ragazzo, fino al momento della decisione, di reperire una attività lavorativa” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 luglio 2025, n. 19623).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto della condizione di salute del figlio maggiorenne CP_2
nonché delle conclusioni di parte ricorrente che ha aderito alle statuizioni di cui all'ordinanza
[...]
pagina 4 di 5 ex art.473 bis.22 c.p.c. emessa in data 10/06/2024, deve essere confermato l'obbligo a carico dei genitori di corrispondere il 50% delle spese straordinarie di natura medica a favore del figlio.
In relazione all'assegno divorzile riconosciuto alla resistente, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per la sua revoca, avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
L'assegno deve pertanto essere rideterminato nella misura di € 200, con decorrenza dalla domanda
(febbraio 2024), e rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo (febbraio 2025).
Non può invece essere retrodatata la decorrenza della rivalutazione alla sentenza di divorzio del 2007
– come richiesto dalla resistente – poiché tale soluzione si porrebbe in contrasto con i principi di equità e proporzionalità che presiedono alla revisione delle condizioni divorzili, determinando un indebito vantaggio economico in favore della stessa che, rispetto all'epoca del divorzio, può contare anche sulla pensione sociale erogata in suo favore dall'anno 2023.
Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione, che vede la soccombenza prevalente della signora CP_1 sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare la resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di 1/3 pari a € 968,66, oltre oneri di legge, tenuto conto dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità di cui al DM 55/2014 s.m.i., per tutte le fasi del giudizio ad eccezione di quella istruttoria, non effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. REVOCA l'obbligo di versamento previsto a carico di dell'assegno di €200,00 Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_2
2. CONFERMA l'obbligo posto in capo ad entrambi i genitori di contribuire, nella misura del 50% cadauno, alle spese mediche in favore del figlio;
3. DISPONE l'obbligo di versamento previsto a carico di dell'assegno di €200,00 Parte_1 mensili a titolo di assegno di divorzile in favore della ex moglie, con decorrenza dalla domanda
(febbraio 2024), e rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo (febbraio 2025);
4. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e DA la resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura di 1/3 pari a € 968,66, oltre oneri di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi Il Giudice relatore estensore
AF CI pagina 5 di 5