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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1680 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “declaratoria di nullità e/o per l'annullamento di avvisi di intimazione di pagamento”, e vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Casalvelino Scalo (SA) in Via Arbosto n. 60, presso il suo studio, rappresentato e difeso sa se stesso unitamente all'avv. Claudio Mastrogiovanni, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(CF , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz, 12 presso lo studio dell'avv. Brunella De Maio, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2 con sede legale in Roma (00142 RM), Via
[...]
G. Grezar n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM1516984, P.Iva e C.F. n. nella persona del Sig. (C.F. P.IVA_2 Parte_2
), in forza di conferimento dei poteri contenuto nella procura C.F._2 speciale del 05.07.2017 per Notar Rep. 42.907 – Racc. 24.405, Persona_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Lipiani (C.F. ), ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montano Antilia (84060 SA), Via S. Vito n. 47, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note all'udienza del 04.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.12.2016 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “…accogliere il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 10020169012241804000, notificato a mezzo Pec in data 3.11.2016, e, per l'effetto; b) dichiarare la nullità, l'illegittimità, e/o l'annullamento, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 10020169012241804000, notificato a mezzo Pec in data 3.11.2016 per tutti i motivi specificati in ricorso e nel presente atto;
c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza giuridica del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali poste a base dell'intimazione; d) per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione delle seguenti cartelle di pagamento nn.: cartella n. 10020000063785332000 presuntivamente notificata in data 20.01.2001 per l'importo complessivo di € 5.488,49 per mancato pagamento contributi relativi agli anni 1995 – 1997 1998 – 2000 prescritta alla data del 20.01.2006; cartella n. 10020010119183488000 presuntivamente notificata in data 12.07.2001 per l'importo complessivo di € 5.155,67, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 1997 – 1998 – 2001 prescritta alla data del 12.07.2006; cartella n. 10020020022999437000 presuntivamente notificata in data 16.05.2002 per l'importo complessivo di € 3.197,28, per mancato pagamento contributi relativi all' anno 2002 prescritta alla data del 16.05.2007; cartella n.10020070020930191000 presuntivamente notificata in data 14.04.2007, per l'importo complessivo di € 2.892,17, per mancato pagamento contributi relativi all'anno 2004 prescritta alla data del 14.04.2012; cartella n. 10020080033522879000 presuntivamente notificata in data 16.09.2008 per l'importo complessivo di € 5.545,35, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2005 – 2006 – 2007 prescritta alla data del 16.09.2013; cartella n. 10020090081159179000 presuntivamente notificata in data 21.10.2009 per l'importo complessivo di € 2.757,85, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2007 e 2008 prescritta alla data del 21.10.2014; cartella n. 10020100077701986000 presuntivamente notificata in data 27.1.2011 per l'importo complessivo di € 2.664,42, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2008 e 2009 prescritta alla data del 27.01.2016 ; cartella n. 100200130006944404000 presuntivamente notificata in data 20.02.2013 per l'importo complessivo di € 4.849,86, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2007 – 2008 – 2010 – 2011 prescritta relativamente alle somme richieste per gli anni 2007 e 2008; e) Dichiarare, altresì, la nullità, l'illegittimità, e/o l'annullamento, delle seguenti cartelle di pagamento per carenza di prova ed inesistenza giuridica del procedimento di notificazione delle stesse: cartella n. 100200130006944404000 notificata in data 20.02.2013 per l'importo complessivo di € 4.849,86, per mancato pagamento contributo relativi alle somme richieste per gli anni 2010 - 2011; cartella n. 100200140048985134000 notificata in data 02.04.2015 per l'importo
Pag. 2 di 5 complessivo di € 12.805,84, per mancato pagamento contributo relativi agli anni 2011 – 2012 e 2013, per tutti gli altri motivi sviluppati nel ricorso;
f) in ogni caso condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti, al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari...”. Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti che nel contestare la domanda chiedevano il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Il ricorso merita parziale accoglimento, ritenendosi fondata solo in parte l'eccepita prescrizione quinquennale del credito relativo a contributi previdenziali che CP_3 risalgono agli anni dal 1995 al 2013, atteso che le cartelle notificate in data 20.02.2013 ed in data 02.04.2015 non sono prescritte. Ciò posto, è pacifico che il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni. Orbene, in adesione all'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 27950/2018) “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. Deve evidenziarsi che il credito sorge sulla base della produzione del reddito, mentre la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Anche di recente la corte di legittimità ha chiarito che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270). Nella specie, la normativa vigente (DPCM 9.6.2015; Circolari 4.2.2015, n. 26; CP_3
5.2.2015, n. 27;11.3.2015, n. 58 e 12.6.2015, n. 120) ha previsto che i soggetti iscritti
Pag. 3 di 5 alla Gestione IVS e alla Gestione separata erano tenuti al versamento del CP_3 saldo 2014 e degli acconti 2015 dei contributi previdenziali, entro il 6.7 ovvero il 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40% qualora gli stessi usufruiscano della proroga disposta per le imposte risultanti dal mod. UNICO. Per di più, con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi. Pertanto, anche la notifica del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione separata, è intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione era già decorso. Inoltre, si precisa che i Giudici di legittimità (Cass. n. 19640/2018 e Cass. 21567/2014), hanno precisato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113/2007). Invero, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr Cass .n. 21371/2018). Nella medesima direzione si muove anche la recente pronuncia della Corte di legittimità, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Cass. ord. n. 37529 del 30/11/2021).
Pag. 4 di 5 Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 02.12.2016 da , nei confronti della Parte_1 [...]
, ed – già Controparte_1 Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappr. p.t. ogni Controparte_2 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla le sole cartelle notificate in data 20.01.2001, 14.07.2001, 15.05.2002, 14.04.2007, 16.09.2008, 21.10.2009, 27.1.2011, 26.1.2012;
- compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Vallo della Lucania 04.02.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1680 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “declaratoria di nullità e/o per l'annullamento di avvisi di intimazione di pagamento”, e vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Casalvelino Scalo (SA) in Via Arbosto n. 60, presso il suo studio, rappresentato e difeso sa se stesso unitamente all'avv. Claudio Mastrogiovanni, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(CF , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz, 12 presso lo studio dell'avv. Brunella De Maio, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2 con sede legale in Roma (00142 RM), Via
[...]
G. Grezar n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM1516984, P.Iva e C.F. n. nella persona del Sig. (C.F. P.IVA_2 Parte_2
), in forza di conferimento dei poteri contenuto nella procura C.F._2 speciale del 05.07.2017 per Notar Rep. 42.907 – Racc. 24.405, Persona_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Lipiani (C.F. ), ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montano Antilia (84060 SA), Via S. Vito n. 47, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note all'udienza del 04.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.12.2016 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “…accogliere il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 10020169012241804000, notificato a mezzo Pec in data 3.11.2016, e, per l'effetto; b) dichiarare la nullità, l'illegittimità, e/o l'annullamento, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 10020169012241804000, notificato a mezzo Pec in data 3.11.2016 per tutti i motivi specificati in ricorso e nel presente atto;
c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza giuridica del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali poste a base dell'intimazione; d) per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione delle seguenti cartelle di pagamento nn.: cartella n. 10020000063785332000 presuntivamente notificata in data 20.01.2001 per l'importo complessivo di € 5.488,49 per mancato pagamento contributi relativi agli anni 1995 – 1997 1998 – 2000 prescritta alla data del 20.01.2006; cartella n. 10020010119183488000 presuntivamente notificata in data 12.07.2001 per l'importo complessivo di € 5.155,67, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 1997 – 1998 – 2001 prescritta alla data del 12.07.2006; cartella n. 10020020022999437000 presuntivamente notificata in data 16.05.2002 per l'importo complessivo di € 3.197,28, per mancato pagamento contributi relativi all' anno 2002 prescritta alla data del 16.05.2007; cartella n.10020070020930191000 presuntivamente notificata in data 14.04.2007, per l'importo complessivo di € 2.892,17, per mancato pagamento contributi relativi all'anno 2004 prescritta alla data del 14.04.2012; cartella n. 10020080033522879000 presuntivamente notificata in data 16.09.2008 per l'importo complessivo di € 5.545,35, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2005 – 2006 – 2007 prescritta alla data del 16.09.2013; cartella n. 10020090081159179000 presuntivamente notificata in data 21.10.2009 per l'importo complessivo di € 2.757,85, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2007 e 2008 prescritta alla data del 21.10.2014; cartella n. 10020100077701986000 presuntivamente notificata in data 27.1.2011 per l'importo complessivo di € 2.664,42, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2008 e 2009 prescritta alla data del 27.01.2016 ; cartella n. 100200130006944404000 presuntivamente notificata in data 20.02.2013 per l'importo complessivo di € 4.849,86, per mancato pagamento contributi relativi agli anni 2007 – 2008 – 2010 – 2011 prescritta relativamente alle somme richieste per gli anni 2007 e 2008; e) Dichiarare, altresì, la nullità, l'illegittimità, e/o l'annullamento, delle seguenti cartelle di pagamento per carenza di prova ed inesistenza giuridica del procedimento di notificazione delle stesse: cartella n. 100200130006944404000 notificata in data 20.02.2013 per l'importo complessivo di € 4.849,86, per mancato pagamento contributo relativi alle somme richieste per gli anni 2010 - 2011; cartella n. 100200140048985134000 notificata in data 02.04.2015 per l'importo
Pag. 2 di 5 complessivo di € 12.805,84, per mancato pagamento contributo relativi agli anni 2011 – 2012 e 2013, per tutti gli altri motivi sviluppati nel ricorso;
f) in ogni caso condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti, al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari...”. Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti che nel contestare la domanda chiedevano il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Il ricorso merita parziale accoglimento, ritenendosi fondata solo in parte l'eccepita prescrizione quinquennale del credito relativo a contributi previdenziali che CP_3 risalgono agli anni dal 1995 al 2013, atteso che le cartelle notificate in data 20.02.2013 ed in data 02.04.2015 non sono prescritte. Ciò posto, è pacifico che il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni. Orbene, in adesione all'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 27950/2018) “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. Deve evidenziarsi che il credito sorge sulla base della produzione del reddito, mentre la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Anche di recente la corte di legittimità ha chiarito che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270). Nella specie, la normativa vigente (DPCM 9.6.2015; Circolari 4.2.2015, n. 26; CP_3
5.2.2015, n. 27;11.3.2015, n. 58 e 12.6.2015, n. 120) ha previsto che i soggetti iscritti
Pag. 3 di 5 alla Gestione IVS e alla Gestione separata erano tenuti al versamento del CP_3 saldo 2014 e degli acconti 2015 dei contributi previdenziali, entro il 6.7 ovvero il 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40% qualora gli stessi usufruiscano della proroga disposta per le imposte risultanti dal mod. UNICO. Per di più, con la sentenza n. 14690 del 26.05.2021, la Cassazione afferma che, anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi. Pertanto, anche la notifica del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione separata, è intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione era già decorso. Inoltre, si precisa che i Giudici di legittimità (Cass. n. 19640/2018 e Cass. 21567/2014), hanno precisato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113/2007). Invero, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr Cass .n. 21371/2018). Nella medesima direzione si muove anche la recente pronuncia della Corte di legittimità, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Cass. ord. n. 37529 del 30/11/2021).
Pag. 4 di 5 Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 02.12.2016 da , nei confronti della Parte_1 [...]
, ed – già Controparte_1 Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappr. p.t. ogni Controparte_2 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla le sole cartelle notificate in data 20.01.2001, 14.07.2001, 15.05.2002, 14.04.2007, 16.09.2008, 21.10.2009, 27.1.2011, 26.1.2012;
- compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Vallo della Lucania 04.02.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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