Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1667 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia tedeschi presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi Pt_1
55 Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Ganguzza presso cui el.te dom.ta in Napoli alla via Carlo Poerio CP_1
53. Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.6.2024, l' proponeva appello avverso la sentenza n. 2996 del 2024 del Pt_1
Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda dell'attuale appellata all'annullamento del verbale di accertamento .
Con un primo motivo di appello, l censurava la sentenza nella parte in cui la Giudice aveva ritenuto Pt_1 esistente , tra le due società coinvolte nell'accertamento , la e la l.t. service , un rapporto di fornitura CP_1
/ acquisto di prodotti finiti mentre tale circostanza non è provata .
Con il secondo motivo , l'Ente previdenziale deduceva che la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto che da parte della non vi fosse alcuna eterodeterminazione dei dipendenti della . CP_1 Parte_2
Con il terzo motivo , l' rilevava che tra le due predette società se non vi era un appalto di servizi sussisteva Pt_1 una somministrazione irregolare di manodopera con le conseguenze previste dalla legge non considerata dalla Giudice. Tutte queste valutazioni in diritto discendevano dal verbale degl'ispettori non confutati dalle prove testimoniali.
Si costituiva la società ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza ben motivata.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. La prima valutazione da fare riguarda il verbale ispettivo. Esso fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso contenuti con esclusione delle valutazioni espresse dagl'ispettori.
Nel verbale sono contenute alcune circostanze che militano senza ombra di dubbio nel ritenere che la manodopera impiegata dalla fosse dipendente della società appellata e non della l.t service. CP_1
In particolare gl'ispettori hanno evidenziato che la l.t service non aveva una sede , aveva degli amministratori irreperibili , non avevano all'interno dello stabilimento alcun referente che controllasse i dipendenti della che tutte le operazioni relative veniva disposte e controllate dalla dallair a mezzo Parte_2 del suo legale rappresentante sig. , , che non vi era un contratto di appalto in forma Persona_1 scritta ma solo delle fatture che formalmente ma insufficientemente provano il rapporto tra le due società.
I lavoratori della L.t. service lavoravano insieme a quelli della ed erano tutti coordinati dal sig. CP_1 [...]
che , come già scritto, era il legale rappresentante della dallair. Tali circostanze non sono state Persona_1
, in fatto, oggetto di confutazione attraverso prove altrettanto attendibili e specifiche. Anche le dichiarazioni dei lavoratori confermano tali circostanze perché hanno riferito di essere stati assunti dal D'Alessandro e di lavorare alle sue dipendenze anche se formalmente risultavano lavoratori della l.t service di cui non conoscevano il responsabile. (vedi dich. , ecc ) . Testimone_1 CP_2 Controparte_3
In definitiva non vi era un solo elemento di un corretto appalto di manodopera e cioè un 'autonoma organizzazione d'impresa della società appaltatrice, un suo specifico rischio d'impresa e l'assoggettamento dei lavoratori alle direttive e al potere disciplinare e organizzativo della società appaltatrice. Al contrario vi erano tutti gl' indici prima indicati della subordinazione dei lavoratori indicati nel verbale alle direttive e all'organizzazione della società appaltante. In conclusioni si può affermare che la società l.t non esisteva giuridicamente non avendo avuto prova cui era onerata parte appellata di un qualsiasi atto proprio di una società imprenditoriale. Circa le sentenze emesse tra la appellata e dei suoi dipendenti, la Corte osserva che esse non fanno stato nel presente processo perché l' non era parte . Pt_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata , rigetta il ricorso di primo grado;
B) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 1800,00 per il primo e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese .
Napoli 16.5.2025 Il Presidente rel.