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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14680 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69271/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa OR AI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n. 69271 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte 1 (C.F. '
res.te in Roma, ed ivi el.te dom.ta in Via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (codice fiscale 1) nata a [...] il C.F. 2
20/08/1970 che la rapp.ta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n. 06.32651296 nonché all'indirizzo PEC
Email 1
APPELLANTE
E
,con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte 1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA 1 domiciliata in Roma, Via Gomenizza 42, presso lo studio dell'avv. Carolina Lussana
(c.f.: C.F. 3 1) che la rappresenta e difende per procura allegata in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata:
o al numero di fax 067806855. Email 2
APPELLATA
E
), in persona del Sindaco e legale CP 2 (C.F P.IVA 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta rappresentante Controparte_3
ET (C.F. C.F. 4 ), PEC: CP 4 oma in virtù di procura generale alle liti Email 3 Email 4 و
repertorio 21535 raccolta 11427 del 15/11/2021 Notaio Persona 1 notaio in
Roma, e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
-APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10866/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata in data 3.05.2021, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l' Ecc.mo giudice adito, in accoglimento dei motivi di appello, ed in riforma della sentenza appellata, nel merito dichiarare, la nullità-inesistenza della notifica della cartella di pagamento in contestazione, e da qui l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 lex 689/81 stante altresì la inesistenza della notifica della cartella di pagamento e, per l'effetto, condannare chi di dovere e/o gli appellati in via solidale al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario. La scrivente difesa in caso di rigetto dell'atto di appello chiede la compensazione delle spese alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite sopravvenuto nell'anno 2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 impugnava innanzi al G.d.P. l'ingiunzione di Con atto di citazione,
pagamento sotteso alla cartella di pagamento n. 09720170191640187000, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 297,87 per sanzioni irrogate a seguito di violazioni al C.d.S., assumendo di esserne venuta a conoscenza solo interrogando gli archivi del concessionario, ottenendo l'estratto di ruolo l'8.7.2019 e dunque di non aver mai ricevuto la notifica della cartella stessa.
Eccepiva pertanto la decadenza, essendo decorsi due anni dalla consegna dell'estratto di ruolo (8.7.2019) alla presunta notifica della cartella (8.2.2018) e la prescrizione.
Inoltre, contestava la regolarità della notifica ritenendo non regolare la notifica effettuata da CP_6 ai sensi ell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità, come certificato anagrafico, assumendo che non risultava se fossero state eseguite le vane ricerche.
Chiedeva quindi dichiarare la nullità della notifica della cartella opposta e dunque l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. Si costituiva CP 2 la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Asseriva che la relata di notifica era regolare e al più per i vizi della cartella avrebbe dovuto essere impugnati con opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva Controparte 7 la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, qualora il giudice avesse verificato, come nel caso di specie, la regolarità della notifica della cartella. Eccepiva inoltre che doveva essere proposta opposizione ex art.617 c.p.c., nel caso di contestazione di vizi di notifica della cartella, nonché la carenza di interesse ad agire Per quanto riguardava l'eccezione di prescrizione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione, stante la regolarità della notifica della cartella e precisava che CP_6 aveva notificato il preavviso di fermo avente ad oggetto la suddetta cartella esattoriale.
Contro
Pertanto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione alla omessa notifica dei in "
quanto doveva essere esperita opposizione ex art.7 L.115/11 entro 20 giorni dalla notifica della cartella.
Chiedeva quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e in subordine il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace con la sentenza impugnata rigettava nel merito l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali.
La signora Pt 1 impugnava la sentenza del G.d.P. per aver dichiarato inammissibile l'impugnazione all'estratto di ruolo.
In realtà, il G.d.P. ha dichiarato effettivamente inammissibile l'impugnazione all'estratto di ruolo. Ha invece rigettato la domanda nel merito, quanto all'eccezione di prescrizione di decadenza. Ritenuta regolare la notifica della cartella esattoriale, ha esaminato tale eccezioni e le ha ritenute infondate, rigettando nel merito la domanda e comunque dichiarandola inammissibile, in virtù della regolare notifica del preavviso di fermo.
L'appello ha ad oggetto due solo motivi di appello: 1) Illegittimità del capo di sentenza in cui il giudice ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, per essersi il giudice discostato dalla pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. n.19704/15.
L'appellante impugna la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha dichiarato non impugnabile autonomamente l'estratto di ruolo, richiamando molteplici sentenze di senso contrario.
2) Impugna la sentenza per erronea valutazione della correttezza della notifica della cartella esattoriale, della regolarità formale del ruolo e della cartella, sostenendo la fondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione. Quindi in riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiarare l'ammissibilità della domanda e nel merito l'inesistenza della notifica della cartella con conseguente decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione. Si costituiva CP 2 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello per i seguenti motivi: assumeva che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'estratto di ruolo costituisce un documento interno alla Pubblica Amministrazione, non autonomamente impugnabile, quando sussiste la notifica della cartella. Ed infatti, con la sentenza n. 10866/2021, oggetto del presente gravame, il giudice accoglieva l'eccezione sollevata dalle parti convenute di inammissibilità dell'opposizione per avvenuta rituale notifica della cartella richiamata nell'estratto di ruolo allegato alla domanda di parte attrice e del successivo preavviso di fermo sulla stessa fondato.
Veniva accertato dal giudice di prime cure l'inosservanza del termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 7 comma 3 n del d.lgs 150 del 2011, nonché di quello di venti giorni di cui all'articolo 617 c.p.c. Pertanto, correttamente il giudice di pace rappresentava che: "in presenza di una intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile impugnazione, di un estratto di ruolo successivamente conosciuto, rivolta a far valere l'omessa notifica delle prodromiche cartelle...". In conclusione, riteneva che correttamente il giudice di primo grado avesse rigettato tutte le domande di parte attrice, vista la regolarità del procedimento notificatorio della cartella.
Contro
Quanto alla regolare notifica dei
, rimandava a tutto quanto depositato nel fascicolo di primo grado, con specifico riferimento alla relata di notifica del suddetto verbale di accertamento.
Quanto alla regolare notifica della cartella, rilevava che il primo giudice aveva accertato tramite la documentazione depositata da Controparte_9
,l'avvenuta e regolare notifica della cartella di pagamento n. 09720170191640187000.
In via preliminare, eccepiva nuovamente la carenza di legittimazione passiva di [...] CP 2 in ordine alla notifica della cartella esattoriale in oggetto, in quanto atto و proprio del Concessionario per la Riscossione, il quale adotta questa tipologia di atti in piena autonomia decisionale.
Concludeva dunque per il rigetto dell'appello.
Si costituiva in giudizio Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
1) Sull'inammissibilità dell'opposizione dell'estratto di ruolo in caso di regolare notifica della cartella sottesa, assumeva la correttezza della sentenza di primo grado.
Ribadiva infatti l'inammissibilità dell'opposizione introduttiva del giudizio di primo grado, per carenza di interesse di agire. L'attrice infatti dichiarava nell'opposizione, che le cartelle impugnate erano state conosciute per mezzo di un estratto di ruolo in data 06/06/2019.
Sul punto precisava che era nota la diatriba quanto all'impugnabilità del mero estratto di ruolo, era stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015, nella quale il Collegio aveva ritenuto che era ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo), che non fosse stata (validamente) notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza per la prima volta attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'ente di riscossione.
Pertanto, riteneva che la prescrizione non potesse essere eccepita in via di azione, per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto non era ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella, quando il ricorrente aveva già ricevuto la notifica della cartella e sostenesse di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo. Ciò in quanto,
con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, doveva appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difettasse di interesse ad agire, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio”. Nel caso in esame, evidenziava che aveva provveduto a notificare la cartella indicata nell'atto introduttivo alla CP 6
sig.ra Pt 1 come dimostrava la corrispondente relata ritualmente depositata da
CP_6 nel giudizio di primo grado. In particolare, nella detta relata, il pubblico ufficiale attestava che la destinataria risultava irreperibile assoluta all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e che pertanto procedeva all'affissione del plico in busta chiusa e sigillata all'albo del comune ai sensi del combinato disposto degli artt.
26, quarto comma, DPR602/1973 e 60, comma 1, lettera e) del DPR 600/1973; a tale riguardo, CP_6 aveva depositato ritualmente la detta relata e la prova dell'affissione all'albo del Comune;
in particolare, il pubblico ufficiale, nel dichiarare quanto sopra, compilava il settore dell'avviso di ricevimento 'atti giudiziari' dedicato alla irreperibilità assoluta del destinatario ovvero l'ultimo da destra a sinistra (il primo è dedicato alla consegna in mani proprie del destinatario o persona abilitata, il secondo alla irreperibilità relativa del destinatario). Infatti, ai sensi dell'art. 60 comma 1, lettera e) del DPR 600/1973: "e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione". Per quanto detto sopra, da ciò derivava la inammissibilità della opposizione introduttiva del giudizio di primo grado, per carenza di interesse ad agire in capo a parte attrice.
Sull'inammissibilità della eccezione di omessa notifica delle cartelle 3)
l'inammissibilità sottese all'estratto di ruolo impugnato, rilevava dell'opposizione in riferimento alla censura di omessa notifica della cartella sottesa all'estratto di ruolo, poiché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla data di ottenimento di quest'ultimo, che la stessa attrice riferiva essere stata il
06/06/2019. Pertanto, la sua deduzione, integrava opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte e andava proposta a pena di decadenza entro il termine di 20 giorni.
3) Quanto alla prescrizione, ribadiva che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la cartella indicata nell'atto introduttivo, era stata notificata in data 08/02/2018 alla sig.ra Pt 1 da parte di CP_6 come dimostravano le relate che si depositavano. In particolare, nella detta relata. Pertanto, al contrario di quanto asserito da parte appellante, l'agente postale notificante non poteva procedere alla notifica ex art. 140 cpc, in quanto aveva accertato la irreperibilità assoluta della destinataria in quel momento;
nella detta relata, infatti il pubblico ufficiale attestava che la destinataria era irreperibile assoluta in base ai certificati anagrafici e non che si era trasferita. Inoltre, in data CP_6 notificava il preavviso di fermo n. 08/07/2019,
09780201800021210000 avente ad oggetto la predetta cartella esattoriale, a mani del destinatario, come dimostravano la corrispondente relata e la copia del preavviso di fermo.
Eccepiva quindi, che era tardiva ed inammissibile la eccezione di omessa notifica dei verbali presupposti, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica delle dette cartelle.
Inoltre, rilevava che dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio di primo grado, risultava che i crediti portati dalla predetta cartella non si erano prescritti neppure nel periodo successivo alla notifica di quest'ultima, come correttamente statuito dal Giudice di primo grado.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
La causa originariamente assegnata al Giudice Garavaglia veniva successivamente assegnata a questo giudice 1'8.8.2022 con udienza già rinviata al 19.1.2023. Con provvedimento del 15.05.2025, veniva trattenuta la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, innanzitutto la sig. Pt 1 non ha mai eccepito la mancata notifica deiContro
ma genericamente l'intervenuta decadenza e prescrizione per omessa notifica della cartella esattoriale, senza far riferimento al dies a quo e al dies ad quem.
L'unico dato che ha fornito, ferma restando la lamentata omessa notifica della cartella esattoriale, è stato quello di essere venuta a conoscenza di una posizione debitoria a suo carico l'8.7.2019, interrogando gli archivi del concessionario.
Non ha dunque eccepito alcuna nullità od omessa notifica dei VAV, ma solo l'omessa notifica della cartella esattoriale e da qui l'eccepita decadenza e l'eccepita prescrizione,
PER FATTI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO.
Il giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo. Ha ritenuto altresì inammissibile l'opposizione, poichè era provato che l'opponente avesse ricevuto a mani proprie regolare notifica del preavviso di fermo 1'8.7.2019 e dunque era avverso detto atto che doveva fare opposizione. Nel merito ha accertato che la notifica della cartella esattoriale era regolarmente avvenuta e comunque la notifica del preavviso di fermo aveva interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
Nel caso di specie, si rileva che l'opposizione esperita in primo grado dall'attuale appellante avverso l'estratto di ruolo sopra riportato, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non è ammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che, in quanto condizione dell'azione, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass. 11204/2017; Cass.
SS.UU. 25278/2006).
Ciò premesso, la causa de qua nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo di cui l'odierno appellante assume di essere venuto a conoscenza a seguito di visura effettuata presso gli uffici di Controparte 1
Dunque, dell'esistenza della cartella per la quale si contesta la mancata notifica,
l'appellante era venuto a conoscenza “occasionalmente” mediante richiesta al concessionario della riscossione di un estratto di ruolo, ovverosia, di quell'atto che notoriamente è un mero documento informatico, tratto da archivi interni dell'amministrazione ( CP_6 o del concessionario della riscossione (Equitalia), che il contribuente o il cittadino (con debiti per sanzioni amministrative verso la P.A.) è autorizzato a richiedere.
Orbene, nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale, in quanto l'estratto di ruolo non
è un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Invero, ove si contestino il ruolo e/o la cartella non notificate o invalidamente notificate, conosciute tramite estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa creditoria non emerge da alcun atto giuridicamente rilevante, con la conseguenza che l'azione di accertamento negativo del credito è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Com' è noto, la questione era stata dapprima affrontata dalla Corte di Cassazione
(SS.UU. del 2.10.2015, n.19704) che, in un primo momento, si pronunciava in senso positivo per il contribuente, statuendo la sussistenza dell'interesse ad agire del debitore
(come risultante dall'estratto di ruolo), per ottenere, in via preventiva e anticipata, una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e per l'effetto l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale.
La Suprema Corte si era pronunciata in tal senso, offrendo una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione avverso un estratto di ruolo, per far valere l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo.
Allo stesso tempo, tuttavia, in merito alla questione, permaneva un orientamento giurisprudenziale di senso opposto, che negava l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto avente natura di mero atto interno all'Amministrazione e, come tale, non suscettibile di autonoma impugnazione;
ne discendeva che l'estratto di ruolo non poteva essere posto a fondamento dell'impugnazione di atti impositivi o di intimazioni ildi pagamento, laddove tali atti si assumevano non notificati, ma conosciuti solo per tramite dello stesso estratto di ruolo, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. ad instaurare una lite inerente il procedimento di riscossione coattiva e non ammettendosi azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo.
Attualmente la questione inerente all'interesse ad agire va valutata alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Va quindi affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti - anche non tributari - poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,104, 113, 11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n.1 della
Convenzione". Sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti (retroattività della norma) anche non tributari, resta in capo all'opponente, in corso di giudizio,
l'onere di fornire prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso in esame, agli atti non risulta che l'appellante abbia preso idonea posizione sulla questione dell'interesse ad agire, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali per l'impugnabilità del ruolo e/o della cartella, non offrendo alcuna prova documentale della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 1973/602 (cfr. Cass. SS. UU., sent. n. 26283/2022 e C.d.A. Roma,
sent. n. 5884/2020, secondo cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. non si riferisce ai documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale della parte, e, v. anche Cass., sent. n. 26175/2017, sull'ammissibilità anche in sede di legittimità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire).
Né la situazione muta prendendo in esame l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2617/2023), secondo cui sussiste l'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, solo se vi sia un pregiudizio, come la notifica di un'intimazione di pagamento o di un pignoramento in corso oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella. In quest'ultimo caso, infatti, vi
è già una tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. L'atto successivo nel caso in esame vi era e cioè la notifica del preavviso di fermo regolarmente ricevuta e non contestata, sicchè correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'opposizione.
Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica delle cartelle di pagamento, come invece accaduto nel caso di esame, nel qual caso un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione, ferma restando l'espressa non impugnabilità dell'estratto di ruolo prevista dalla novella legislativa. Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta solo di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 28, L. n. 689/81.
Invero, l'opponente, ha eccepito la prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione del credito, per omessa e/o invalida notifica della cartella di pagamento, che invece il giudice di primo grado ha ritenuto validamente notificata.
È circostanza pacifica che il presente giudizio origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento, di cui l'appellante era venuto a conoscenza attraverso un'autonoma richiesta, presentata presso gli uffici di di un estratto Controparte 10
,
di ruolo, ovverosia di quello che è pacificamente qualificato come mero documento informatico tratto dagli archivi interni del Controparte 11
La portata applicativa della nuova previsione di legge è stata oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n.26283 del 06.09.2022 hanno chiarito: Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente "
principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti anche non tributari - poiché specifica,
-
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,104, 113,
11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione".
Dunque, è stata sancita la retroattività della norma, ovverosia l'applicabilità della sopravvenuta disciplina ai processi pendenti, anche non tributari e, pertanto, anche al caso in esame.
Vieppiù, alle considerazioni effettuate si aggiunga che il Decreto Legge in parola, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 190 del 17.10.2023, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità di cui era stata investita, affermando :"Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa
Corte; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela "anticipata" a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. (...) Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)".
Alla luce delle considerazioni effettuate, ferma l'applicabilità della citata normativa al caso in esame, in ragione dello ius superveniens, restava in capo alla parte appellante l'onere di dare prova della sussistenza di un proprio attuale interesse, ovverosia la ricorrenza di una delle condizioni di ammissibilità dell'azione diretta avverso l'estratto di ruolo o la cartella.
In proposito, si rileva che l'appellante non ha depositato documentazione probante la sussistenza di una delle condizioni che, ai sensi dell'art 12 comma 4 bis del DPR
1973/602, consentono l'impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo: (1. pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici;
2. pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1- comma 1-lett.a del Reg. di cui al D.M. n.40 del 18 gennaio 2008; 3. perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione).
Si ricorda inoltre che la carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 100 c.p.c., è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e che, essendo una condizione dell'azione, ha "natura dinamica”, sicché può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione e
Per le ragioni espresse, considerato assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo e ogni altra eccezione, il Tribunale di Roma dichiara l'inammissibilità dell'appello, stante la carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione.
L'inammissibilità dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
Quanto alle spese di lite, il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr. art.
3-bis, D.L. n. 146/2021) giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice OR
AI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 2 avverso la sentenza de Giudice di Pace di Roma n. 10866/21, così[...]
provvede:
-dichiara inammissibile l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire;
-compensa le spese di lite;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
Così deciso in Roma, il 21.10.2025
Il Giudice
OR AI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa OR AI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n. 69271 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte 1 (C.F. '
res.te in Roma, ed ivi el.te dom.ta in Via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (codice fiscale 1) nata a [...] il C.F. 2
20/08/1970 che la rapp.ta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n. 06.32651296 nonché all'indirizzo PEC
Email 1
APPELLANTE
E
,con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte 1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA 1 domiciliata in Roma, Via Gomenizza 42, presso lo studio dell'avv. Carolina Lussana
(c.f.: C.F. 3 1) che la rappresenta e difende per procura allegata in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata:
o al numero di fax 067806855. Email 2
APPELLATA
E
), in persona del Sindaco e legale CP 2 (C.F P.IVA 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta rappresentante Controparte_3
ET (C.F. C.F. 4 ), PEC: CP 4 oma in virtù di procura generale alle liti Email 3 Email 4 و
repertorio 21535 raccolta 11427 del 15/11/2021 Notaio Persona 1 notaio in
Roma, e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
-APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10866/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata in data 3.05.2021, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l' Ecc.mo giudice adito, in accoglimento dei motivi di appello, ed in riforma della sentenza appellata, nel merito dichiarare, la nullità-inesistenza della notifica della cartella di pagamento in contestazione, e da qui l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 lex 689/81 stante altresì la inesistenza della notifica della cartella di pagamento e, per l'effetto, condannare chi di dovere e/o gli appellati in via solidale al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario. La scrivente difesa in caso di rigetto dell'atto di appello chiede la compensazione delle spese alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite sopravvenuto nell'anno 2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 impugnava innanzi al G.d.P. l'ingiunzione di Con atto di citazione,
pagamento sotteso alla cartella di pagamento n. 09720170191640187000, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 297,87 per sanzioni irrogate a seguito di violazioni al C.d.S., assumendo di esserne venuta a conoscenza solo interrogando gli archivi del concessionario, ottenendo l'estratto di ruolo l'8.7.2019 e dunque di non aver mai ricevuto la notifica della cartella stessa.
Eccepiva pertanto la decadenza, essendo decorsi due anni dalla consegna dell'estratto di ruolo (8.7.2019) alla presunta notifica della cartella (8.2.2018) e la prescrizione.
Inoltre, contestava la regolarità della notifica ritenendo non regolare la notifica effettuata da CP_6 ai sensi ell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità, come certificato anagrafico, assumendo che non risultava se fossero state eseguite le vane ricerche.
Chiedeva quindi dichiarare la nullità della notifica della cartella opposta e dunque l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. Si costituiva CP 2 la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Asseriva che la relata di notifica era regolare e al più per i vizi della cartella avrebbe dovuto essere impugnati con opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva Controparte 7 la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, qualora il giudice avesse verificato, come nel caso di specie, la regolarità della notifica della cartella. Eccepiva inoltre che doveva essere proposta opposizione ex art.617 c.p.c., nel caso di contestazione di vizi di notifica della cartella, nonché la carenza di interesse ad agire Per quanto riguardava l'eccezione di prescrizione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione, stante la regolarità della notifica della cartella e precisava che CP_6 aveva notificato il preavviso di fermo avente ad oggetto la suddetta cartella esattoriale.
Contro
Pertanto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione alla omessa notifica dei in "
quanto doveva essere esperita opposizione ex art.7 L.115/11 entro 20 giorni dalla notifica della cartella.
Chiedeva quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e in subordine il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace con la sentenza impugnata rigettava nel merito l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali.
La signora Pt 1 impugnava la sentenza del G.d.P. per aver dichiarato inammissibile l'impugnazione all'estratto di ruolo.
In realtà, il G.d.P. ha dichiarato effettivamente inammissibile l'impugnazione all'estratto di ruolo. Ha invece rigettato la domanda nel merito, quanto all'eccezione di prescrizione di decadenza. Ritenuta regolare la notifica della cartella esattoriale, ha esaminato tale eccezioni e le ha ritenute infondate, rigettando nel merito la domanda e comunque dichiarandola inammissibile, in virtù della regolare notifica del preavviso di fermo.
L'appello ha ad oggetto due solo motivi di appello: 1) Illegittimità del capo di sentenza in cui il giudice ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, per essersi il giudice discostato dalla pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. n.19704/15.
L'appellante impugna la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha dichiarato non impugnabile autonomamente l'estratto di ruolo, richiamando molteplici sentenze di senso contrario.
2) Impugna la sentenza per erronea valutazione della correttezza della notifica della cartella esattoriale, della regolarità formale del ruolo e della cartella, sostenendo la fondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione. Quindi in riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiarare l'ammissibilità della domanda e nel merito l'inesistenza della notifica della cartella con conseguente decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione. Si costituiva CP 2 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello per i seguenti motivi: assumeva che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'estratto di ruolo costituisce un documento interno alla Pubblica Amministrazione, non autonomamente impugnabile, quando sussiste la notifica della cartella. Ed infatti, con la sentenza n. 10866/2021, oggetto del presente gravame, il giudice accoglieva l'eccezione sollevata dalle parti convenute di inammissibilità dell'opposizione per avvenuta rituale notifica della cartella richiamata nell'estratto di ruolo allegato alla domanda di parte attrice e del successivo preavviso di fermo sulla stessa fondato.
Veniva accertato dal giudice di prime cure l'inosservanza del termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 7 comma 3 n del d.lgs 150 del 2011, nonché di quello di venti giorni di cui all'articolo 617 c.p.c. Pertanto, correttamente il giudice di pace rappresentava che: "in presenza di una intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile impugnazione, di un estratto di ruolo successivamente conosciuto, rivolta a far valere l'omessa notifica delle prodromiche cartelle...". In conclusione, riteneva che correttamente il giudice di primo grado avesse rigettato tutte le domande di parte attrice, vista la regolarità del procedimento notificatorio della cartella.
Contro
Quanto alla regolare notifica dei
, rimandava a tutto quanto depositato nel fascicolo di primo grado, con specifico riferimento alla relata di notifica del suddetto verbale di accertamento.
Quanto alla regolare notifica della cartella, rilevava che il primo giudice aveva accertato tramite la documentazione depositata da Controparte_9
,l'avvenuta e regolare notifica della cartella di pagamento n. 09720170191640187000.
In via preliminare, eccepiva nuovamente la carenza di legittimazione passiva di [...] CP 2 in ordine alla notifica della cartella esattoriale in oggetto, in quanto atto و proprio del Concessionario per la Riscossione, il quale adotta questa tipologia di atti in piena autonomia decisionale.
Concludeva dunque per il rigetto dell'appello.
Si costituiva in giudizio Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
1) Sull'inammissibilità dell'opposizione dell'estratto di ruolo in caso di regolare notifica della cartella sottesa, assumeva la correttezza della sentenza di primo grado.
Ribadiva infatti l'inammissibilità dell'opposizione introduttiva del giudizio di primo grado, per carenza di interesse di agire. L'attrice infatti dichiarava nell'opposizione, che le cartelle impugnate erano state conosciute per mezzo di un estratto di ruolo in data 06/06/2019.
Sul punto precisava che era nota la diatriba quanto all'impugnabilità del mero estratto di ruolo, era stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015, nella quale il Collegio aveva ritenuto che era ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo), che non fosse stata (validamente) notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza per la prima volta attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'ente di riscossione.
Pertanto, riteneva che la prescrizione non potesse essere eccepita in via di azione, per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto non era ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella, quando il ricorrente aveva già ricevuto la notifica della cartella e sostenesse di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo. Ciò in quanto,
con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, doveva appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difettasse di interesse ad agire, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio”. Nel caso in esame, evidenziava che aveva provveduto a notificare la cartella indicata nell'atto introduttivo alla CP 6
sig.ra Pt 1 come dimostrava la corrispondente relata ritualmente depositata da
CP_6 nel giudizio di primo grado. In particolare, nella detta relata, il pubblico ufficiale attestava che la destinataria risultava irreperibile assoluta all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e che pertanto procedeva all'affissione del plico in busta chiusa e sigillata all'albo del comune ai sensi del combinato disposto degli artt.
26, quarto comma, DPR602/1973 e 60, comma 1, lettera e) del DPR 600/1973; a tale riguardo, CP_6 aveva depositato ritualmente la detta relata e la prova dell'affissione all'albo del Comune;
in particolare, il pubblico ufficiale, nel dichiarare quanto sopra, compilava il settore dell'avviso di ricevimento 'atti giudiziari' dedicato alla irreperibilità assoluta del destinatario ovvero l'ultimo da destra a sinistra (il primo è dedicato alla consegna in mani proprie del destinatario o persona abilitata, il secondo alla irreperibilità relativa del destinatario). Infatti, ai sensi dell'art. 60 comma 1, lettera e) del DPR 600/1973: "e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione". Per quanto detto sopra, da ciò derivava la inammissibilità della opposizione introduttiva del giudizio di primo grado, per carenza di interesse ad agire in capo a parte attrice.
Sull'inammissibilità della eccezione di omessa notifica delle cartelle 3)
l'inammissibilità sottese all'estratto di ruolo impugnato, rilevava dell'opposizione in riferimento alla censura di omessa notifica della cartella sottesa all'estratto di ruolo, poiché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla data di ottenimento di quest'ultimo, che la stessa attrice riferiva essere stata il
06/06/2019. Pertanto, la sua deduzione, integrava opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte e andava proposta a pena di decadenza entro il termine di 20 giorni.
3) Quanto alla prescrizione, ribadiva che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la cartella indicata nell'atto introduttivo, era stata notificata in data 08/02/2018 alla sig.ra Pt 1 da parte di CP_6 come dimostravano le relate che si depositavano. In particolare, nella detta relata. Pertanto, al contrario di quanto asserito da parte appellante, l'agente postale notificante non poteva procedere alla notifica ex art. 140 cpc, in quanto aveva accertato la irreperibilità assoluta della destinataria in quel momento;
nella detta relata, infatti il pubblico ufficiale attestava che la destinataria era irreperibile assoluta in base ai certificati anagrafici e non che si era trasferita. Inoltre, in data CP_6 notificava il preavviso di fermo n. 08/07/2019,
09780201800021210000 avente ad oggetto la predetta cartella esattoriale, a mani del destinatario, come dimostravano la corrispondente relata e la copia del preavviso di fermo.
Eccepiva quindi, che era tardiva ed inammissibile la eccezione di omessa notifica dei verbali presupposti, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica delle dette cartelle.
Inoltre, rilevava che dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio di primo grado, risultava che i crediti portati dalla predetta cartella non si erano prescritti neppure nel periodo successivo alla notifica di quest'ultima, come correttamente statuito dal Giudice di primo grado.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
La causa originariamente assegnata al Giudice Garavaglia veniva successivamente assegnata a questo giudice 1'8.8.2022 con udienza già rinviata al 19.1.2023. Con provvedimento del 15.05.2025, veniva trattenuta la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, innanzitutto la sig. Pt 1 non ha mai eccepito la mancata notifica deiContro
ma genericamente l'intervenuta decadenza e prescrizione per omessa notifica della cartella esattoriale, senza far riferimento al dies a quo e al dies ad quem.
L'unico dato che ha fornito, ferma restando la lamentata omessa notifica della cartella esattoriale, è stato quello di essere venuta a conoscenza di una posizione debitoria a suo carico l'8.7.2019, interrogando gli archivi del concessionario.
Non ha dunque eccepito alcuna nullità od omessa notifica dei VAV, ma solo l'omessa notifica della cartella esattoriale e da qui l'eccepita decadenza e l'eccepita prescrizione,
PER FATTI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO.
Il giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo. Ha ritenuto altresì inammissibile l'opposizione, poichè era provato che l'opponente avesse ricevuto a mani proprie regolare notifica del preavviso di fermo 1'8.7.2019 e dunque era avverso detto atto che doveva fare opposizione. Nel merito ha accertato che la notifica della cartella esattoriale era regolarmente avvenuta e comunque la notifica del preavviso di fermo aveva interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
Nel caso di specie, si rileva che l'opposizione esperita in primo grado dall'attuale appellante avverso l'estratto di ruolo sopra riportato, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non è ammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che, in quanto condizione dell'azione, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass. 11204/2017; Cass.
SS.UU. 25278/2006).
Ciò premesso, la causa de qua nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo di cui l'odierno appellante assume di essere venuto a conoscenza a seguito di visura effettuata presso gli uffici di Controparte 1
Dunque, dell'esistenza della cartella per la quale si contesta la mancata notifica,
l'appellante era venuto a conoscenza “occasionalmente” mediante richiesta al concessionario della riscossione di un estratto di ruolo, ovverosia, di quell'atto che notoriamente è un mero documento informatico, tratto da archivi interni dell'amministrazione ( CP_6 o del concessionario della riscossione (Equitalia), che il contribuente o il cittadino (con debiti per sanzioni amministrative verso la P.A.) è autorizzato a richiedere.
Orbene, nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale, in quanto l'estratto di ruolo non
è un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Invero, ove si contestino il ruolo e/o la cartella non notificate o invalidamente notificate, conosciute tramite estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa creditoria non emerge da alcun atto giuridicamente rilevante, con la conseguenza che l'azione di accertamento negativo del credito è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Com' è noto, la questione era stata dapprima affrontata dalla Corte di Cassazione
(SS.UU. del 2.10.2015, n.19704) che, in un primo momento, si pronunciava in senso positivo per il contribuente, statuendo la sussistenza dell'interesse ad agire del debitore
(come risultante dall'estratto di ruolo), per ottenere, in via preventiva e anticipata, una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e per l'effetto l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale.
La Suprema Corte si era pronunciata in tal senso, offrendo una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione avverso un estratto di ruolo, per far valere l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo.
Allo stesso tempo, tuttavia, in merito alla questione, permaneva un orientamento giurisprudenziale di senso opposto, che negava l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto avente natura di mero atto interno all'Amministrazione e, come tale, non suscettibile di autonoma impugnazione;
ne discendeva che l'estratto di ruolo non poteva essere posto a fondamento dell'impugnazione di atti impositivi o di intimazioni ildi pagamento, laddove tali atti si assumevano non notificati, ma conosciuti solo per tramite dello stesso estratto di ruolo, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. ad instaurare una lite inerente il procedimento di riscossione coattiva e non ammettendosi azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo.
Attualmente la questione inerente all'interesse ad agire va valutata alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Va quindi affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti - anche non tributari - poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,104, 113, 11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n.1 della
Convenzione". Sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti (retroattività della norma) anche non tributari, resta in capo all'opponente, in corso di giudizio,
l'onere di fornire prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso in esame, agli atti non risulta che l'appellante abbia preso idonea posizione sulla questione dell'interesse ad agire, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali per l'impugnabilità del ruolo e/o della cartella, non offrendo alcuna prova documentale della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 1973/602 (cfr. Cass. SS. UU., sent. n. 26283/2022 e C.d.A. Roma,
sent. n. 5884/2020, secondo cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. non si riferisce ai documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale della parte, e, v. anche Cass., sent. n. 26175/2017, sull'ammissibilità anche in sede di legittimità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire).
Né la situazione muta prendendo in esame l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2617/2023), secondo cui sussiste l'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, solo se vi sia un pregiudizio, come la notifica di un'intimazione di pagamento o di un pignoramento in corso oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella. In quest'ultimo caso, infatti, vi
è già una tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. L'atto successivo nel caso in esame vi era e cioè la notifica del preavviso di fermo regolarmente ricevuta e non contestata, sicchè correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'opposizione.
Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica delle cartelle di pagamento, come invece accaduto nel caso di esame, nel qual caso un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione, ferma restando l'espressa non impugnabilità dell'estratto di ruolo prevista dalla novella legislativa. Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta solo di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 28, L. n. 689/81.
Invero, l'opponente, ha eccepito la prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione del credito, per omessa e/o invalida notifica della cartella di pagamento, che invece il giudice di primo grado ha ritenuto validamente notificata.
È circostanza pacifica che il presente giudizio origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento, di cui l'appellante era venuto a conoscenza attraverso un'autonoma richiesta, presentata presso gli uffici di di un estratto Controparte 10
,
di ruolo, ovverosia di quello che è pacificamente qualificato come mero documento informatico tratto dagli archivi interni del Controparte 11
La portata applicativa della nuova previsione di legge è stata oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n.26283 del 06.09.2022 hanno chiarito: Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente "
principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti anche non tributari - poiché specifica,
-
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,104, 113,
11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione".
Dunque, è stata sancita la retroattività della norma, ovverosia l'applicabilità della sopravvenuta disciplina ai processi pendenti, anche non tributari e, pertanto, anche al caso in esame.
Vieppiù, alle considerazioni effettuate si aggiunga che il Decreto Legge in parola, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 190 del 17.10.2023, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità di cui era stata investita, affermando :"Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa
Corte; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela "anticipata" a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. (...) Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)".
Alla luce delle considerazioni effettuate, ferma l'applicabilità della citata normativa al caso in esame, in ragione dello ius superveniens, restava in capo alla parte appellante l'onere di dare prova della sussistenza di un proprio attuale interesse, ovverosia la ricorrenza di una delle condizioni di ammissibilità dell'azione diretta avverso l'estratto di ruolo o la cartella.
In proposito, si rileva che l'appellante non ha depositato documentazione probante la sussistenza di una delle condizioni che, ai sensi dell'art 12 comma 4 bis del DPR
1973/602, consentono l'impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo: (1. pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici;
2. pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1- comma 1-lett.a del Reg. di cui al D.M. n.40 del 18 gennaio 2008; 3. perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione).
Si ricorda inoltre che la carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 100 c.p.c., è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e che, essendo una condizione dell'azione, ha "natura dinamica”, sicché può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione e
Per le ragioni espresse, considerato assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo e ogni altra eccezione, il Tribunale di Roma dichiara l'inammissibilità dell'appello, stante la carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione.
L'inammissibilità dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
Quanto alle spese di lite, il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr. art.
3-bis, D.L. n. 146/2021) giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice OR
AI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 2 avverso la sentenza de Giudice di Pace di Roma n. 10866/21, così[...]
provvede:
-dichiara inammissibile l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire;
-compensa le spese di lite;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
Così deciso in Roma, il 21.10.2025
Il Giudice
OR AI