Art. 3.
Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.
Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.