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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto
- Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.90 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla
Via Cesare Battisti n.112,presso lo studio dell'Avv. Balducci Cataldo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce della memoria di costituzione di nuovo difensore;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Grottaglie al V.le Matteotti n. 59, presso lo studio dell'Avv.
Alfredo Traversa, dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce;
1 - APPELLATA–
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.4285/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dal Dott. CP_1
nei confronti dell' volta ad ottenere, quale psicologo ambulatoriale,
[...] Pt_2
Parte operante presso la di Taranto, in virtù di rapporto convenzionale a tempo pieno ed indeterminato dal 16 settembre 1989 al 31 luglio 2002, nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro certificato dalle attestazioni allegate al ricorso e alla
Part regolarizzazione del trattamento previdenziale, omesso con condanna dell' al risarcimento del danno per l'omessa contribuzione previdenziale ex art.2116 c.c. e, in subordine, all'indennizzo per arricchimento senza causa e, per l'effetto, condannava l' al risarcimento del danno che dovesse derivargli sul trattamento Pt_2
pensionistico a causa dell'omesso adempimento degli obblighi contributivi relativi al periodo 16 settembre 1989 al 31 luglio 2002, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone l'erroneità e Pt_2
chiedendone la riforma.
Resisteva il Dott. , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, Controparte_1
con conferma integrale della sentenza appellata e vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Disattesa l' eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente il Giudice Amministrativo, sollevata dall' nonché Pt_2
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla stessa per essere Pt_2
soggetto passivamente legittimato,poiché subentrato nella titolarità del rapporto di lavoro inter partes, in relazione al diritto azionato ex adverso, siccome avente natura unitaria e non frazionabile,il primo Giudice ha, invece, ritenuto fondata la domanda di
Part risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. nei confronti dell' che dovesse derivargli sul trattamento pensionistico a causa dell'omesso adempimento degli obblighi contributivi relativi al periodo settembre 1989 al 31 luglio 2002.
Si duole ora l'appellante dell'errore del primo Giudice per non aver declinato nella fattispecie la giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente la Corte dei
Conti; per la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Magistrato ha riconosciuto, nella fattispecie, la legittimazione della nonché dell'errore del Pt_2
primo Giudice per aver, da un lato, negato il diritto alla contribuzione per intervenuta prescrizione e dall'altro riconosciuto un ingiusto risarcimento del danno.
I motivi di appello, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perché infondati.
La questione oggetto di causa esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti, avendo domandato e ottenuto in primo grado il ricorrente un risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, in conseguenza dell'omissione di un obbligo gravante sul datore di lavoro e dunque la causa ha natura lavoristica, non vertendo direttamente sulla misura della pensione. Per la stessa ragione la proposizione della domanda non era soggetta a preventiva domanda amministrativa nei confronti dell'Inps.
Non sussiste, poi, la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'inadempimento contrattuale si è protratto oltre il 1987 fino al 1995, per cui la causa deve essere affrontata in un'unica sede che è quella del giudice ordinario del lavoro,
3 competente secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia(Cass.sez
Unite sent. N.20276/2012).
Part Non sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' in favore della Gestione
Stralcio, atteso che le gestioni stralcio furono istituite all'atto della soppressione delle
Parte
nel 1994 per liquidare i rapporti già pendenti a tale data. Nel nostro caso l'inadempimento si è protratto oltre il 1994 e dunque riguarda direttamente la
Part Part convenuta subentrata alla precedente che è tenuta perciò direttamente al risarcimento del danno. Peraltro non viene più in rilievo in questo giudizio l'obbligo contributivo, che alla data della domanda, si era già prescritto, ma unicamente l'obbligo risarcitorio conseguente. L'obbligo contributivo trova la sua fonte in un accordo collettivo nazionale, invocato dal ricorrente e richiamato dal Giudice in sentenza(in ultimo art. 48 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 23/3/2005). Il diritto al versamento dei contributi tuttavia si è prescritto, ma sussiste il diritto del ricorrente ad essere risarcito qualora,in sede di liquidazione della pensione, egli subirà un detrimento nella decurtazione dell'importo della pensione. Il diritto risarcitorio non si è prescritto,
perché posto che un danno non si è ancora verificato, non può decorrere il termine per farlo valere (Cass.sez.1 n.20827 dell'11\09\2013). Diversa è la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., relativa al risarcimento del danno pensionistico,
proposto ed accolto ex art. 2116 c.c., che sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
In altri termini, il lavoratore, una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi,
ha certamente una ragione di danno risarcibile consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.
4 L'azione risarcitoria può essere, dunque, esercitata nel momento in cui il danno
(costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina,
ossia nel momento in cui può essere attivato il trattamento pensionistico perso ovvero goduto in misura inferiore: fin quando non si determina il danno pensionistico neppure decorre il termine prescrizionale decennale del diritto al risarcimento del danno (cfr.
Cass. 14.2.2014 n. 3491 e Cass. 15.9.2014 n. 19398).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, poiché l'istante non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, non si è verificato il presupposto dellaperdita della prestazione previdenziale, sicché il termine decennale di prescrizione non ha ancora iniziato il suo decorso. Tanto appena osservato non determina, comunque, un difetto di interesse ad agire in capo al dipendente CP_1
E tuttavia,quindi, a causa dell'omissione contributiva può accertarsi la potenzialità
lesiva della condotta omissiva posta in essere, posto che in ogni caso dovrà rinviarsi la verifica in concreto di questo danno.
Ed è ciò che ha fatto il Giudice in sentenza. Si è limitato ad accertare la potenzialità
Part lesiva della condotta posta in essere dall' pronunciando sostanzialmente una sentenza dichiarativa, posto che andrà accertata in un altro giudizio, l'esistenza in concreto di un danno e la sua entità.
Si sostiene infatti che “Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del
lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli
eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della
domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare
la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di
esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso
versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in
5 forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338”.( Cass.N.2630 del
05\02\2014)
Part Non ha provato, poi, l' pur avendone l'onere di avere versato in busta paga somme superiori alle retribuzioni mensilmente maturate, che potessero coprire la contribuzione omessa e, in ogni caso, l'importo dei contributi omessi non coincide con il danno lamentato, che consiste nella perdita del trattamento di quiescenza o nella corresponsione dello stesso in misura minore rispetto all'intero periodo di lavoro. Non
Part ha provato l' di aver versato somme indebite alla ricorrente, che possano un domani essere portate in compensazione con il danno, in sede di liquidazione.
L'accoglimento sia pure in termini di condanna generica,della domanda di risarcimento del danno rende superfluo l'esame della domanda di indennizzo da arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. formulata in via subordinata,la quale resta così assorbita.
Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione nella sentenza impugnata, risultando prescritto il diritto del dottore ricorrente al versamento della contribuzione previdenziale,ma non il diritto al risarcimento del danno pensionistico.
In conclusione la sentenza deve essere confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellato, anticipante;
3)Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 26.03.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Pietro GENOVIVA
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