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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 51/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Francesca FIRRAO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 51/ 2023 di R.G.
PROMOSSA DA:
- rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Beltramo con studio a Pinerolo (TO) Parte_1
Piazza Garibaldi n. 25 - (PEC - presso la Email_1 quale ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Desirèe Gaspari CP_1
e Paolo Bolley Email_2
elettivamente domiciliata presso la prima, Email_3 giusta procura in atti
Appellata
NONCHE'
- rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Raffaele CP_2
IL
Appellato-contumace
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso:
In via preliminare: (omissis)
1 Nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 4699/2022 in punto accoglimento domanda di collazione come quantificata, provvedere al riconteggio del credito della massa nei confronti del , riducendolo alla somma di Euro 91.326.26 o in quella veriore Parte_1 accertanda in ogni caso provvedendo alla divisione della massa ereditaria secondo quote.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare il gravame e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pt_
1. La signora ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, i fratelli CP_1
e , chiedendo di sciogliere la comunione ereditaria tra loro esistente con CP_2 divisione secondo le quote di legge e di testamento, previa collazione delle somme che
[...]
avrebbe indebitamente sottratto al padre. Pt_1
2. La domanda giudiziale rimanda alla successione ereditaria
- della signora , madre delle parti in causa, deceduta il 28/06/1986 ab Persona_1 intestato, alla cui eredità il coniuge rinunciò in favore dei figli Persona_2 Pt_
e ; CP_1 CP_2
- ed a quella del signor , padre delle parti in causa, deceduto il Persona_2
28/11/2015 il quale dispose con testamento olografo nominando eredi universali i figli Pt_ ed (in parti uguali) e riservando all'altro, , la sola quota di legittima. CP_1 CP_2
3. L'asse ereditario comprendeva due terreni siti in Pinerolo e vari beni mobili: saldi di conti Pt_ correnti bancari e crediti verso . Pt_
4. Più specificamente l'attrice, accusava il fratello di essersi appropriato di una vecchia automobile Peugeot di proprietà del signor senza conferire nulla Persona_2 all'eredità e di somme di denaro provenienti dai conti del padre - (alcuni dei quali cointestati Pt_ con lo stesso figlio ) - Le somme contestate comprendevano: Pt_
- Euro 10.000 – importo di un assegno intestato a (aprile 2009) relativo al prezzo pagato da un acquirente per la compravendita di un terreno del de cuius;
- Euro 130.689,67 – operazioni bancarie (bonifici, giroconti, assegni) eseguite, secondo Pt_ l'attrice, nell'esclusivo interesse del fratello , ma con fondi prelevati dai conti del padre.
- Euro 24.000 circa – ulteriori esborsi (ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini
F24/RAV, acquisti tramite POS) addebitati sui conti di ma Persona_2 Pt_ riferibili a spese del figlio o dei suoi familiari.
- Euro 55.790 – per prelievi di contante tramite Bancomat dal conto di Per_2
in quanto, sostiene , la carta Bancomat del padre era in possesso
[...] CP_1 di , il quale avrebbe prelevato tali somme per sé. Parte_1
5. L'attrice chiedeva dunque che tutte queste somme fossero conferite all'asse ereditario e che si procedesse alla divisione dei beni tra i coeredi (terreni, denaro e crediti) secondo le rispettive quote.
6. Il convenuto, , si opponeva alle pretese attoree deducendo, in sintesi, Parte_1
- che non contestava la domanda di divisione dei terreni, riconoscendo le quote di ciascuno e riferendo di aver già estinto nel 2009 un'ipoteca che gravava su detti beni per un suo mutuo. Negava inoltre di occupare o utilizzare i terreni senza titolo.
2 - Riguardo l'autoveicolo Peugeot, opponeva che questo fu legittimamente da lui acquistato con atto di vendita del 13/02/2012 e che il valore dello stesso era irrisorio e quindi non vi è credito ereditario per quel bene.
- Riguardo i conti bancari e somme di denaro che parte attrice sostiene da lui prelevate, faceva presente che il conto corrente principale era cointestato tra lui ed il padre per cui le somme ivi depositate erano comuni al 50% affermando di avervi versato anche soldi propri e che il padre pienamente capace fino alla morte, aveva Per_2 disposto liberamente del denaro prelevato per le proprie spese.
Il signor nega pertanto qualsiasi appropriazione indebita e contesta Parte_1 l'obbligo di collazione sostenendo che molti movimenti bancari contestati furono Pt_ eseguiti con denaro dello stesso;
che i prelievi Bancomat e pagamenti POS furono effettuati direttamente da (o da familiari per suo conto) per far Persona_2 fronte alle sue spese quotidiane e che le uscite a favore di terzi (es. ricariche telefoniche, bollettini pagati) erano in realtà erogazioni volontarie disposte dallo stesso Pt_ a vantaggio di familiari, non “anticipi” ereditari ad . Per_2
- Riguardo l'assegno di euro10mila a lui intestato, il signor spiega che lo Parte_1 stesso non fu incassato perché annullato in quanto il prezzo di vendita del cespite a cui si riferiva, fu ridotto, stante la minore edificabilità dello stesso.
- concludeva chiedendo il rimborso delle spese funerarie da lui sostenute, Parte_1 costituenti debito ereditario da ripartire tra i coeredi, con rimborso delle quote di sua sorella a suo favore).
7. L'altra parte convenuta, , aderiva alle domande dell'attrice sostenendo la CP_2 Pt_ necessità di collazionare le somme sottratte da e di dividere il patrimonio ereditario in misura conforme ai diritti di ciascuno.
8. L'istruttoria della causa è stata svolta con l'acquisizione di prova testimoniale (per chiarire le condizioni di salute di - il quale era affetto tra l'altro da una grave menomazione Per_2 alla vista - e sull'uso del Bancomat, nonché sulla vicenda dell'assegno) ed una CTU per la valutazione degli immobili ricompresi nell'asse ereditario in relazione ai quali le parti, in corso di causa, addivenivano ad un accordo extragiudiziale.
9. Il giudizio di primo grado è stato quindi deciso dal Tribunale di Torino con sentenza n.
4699/2022, depositata il 02/12/2022 e notificata il 05.12.2022, che ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo ai beni immobili e, quanto al resto,
- ha incluso nell'asse ereditario il saldo di €1.339,19 sul conto corrente bancario n.
1000/66189 acceso presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. alla data della morte del de Pt_ cuius e un credito di €169.459,28 verso (somma corrispondente agli importi che Pt_
ha sottratto o non conferito all'eredità, compreso l'assegno da €10.000 e la quasi totalità delle spese/prelievi contestati), condannando quest'ultimo a versare alla massa ereditaria la somma di Euro 169.459,28, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (18.06.2018);
- tale somma è stata ripartita quindi idealmente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote ereditarie: quanto ad euro 65.846/00, in favore di (7/18); euro CP_1
65.846/00, allo stesso (7/18) ed euro 37.767 a (4/18). Parte_1 CP_2
- Ha infine condannato a rimborsare la metà delle spese processuali a Parte_1 favore delle altre due parti in causa, con compensazione della restante metà. 10. Avverso tale sentenza il signor ha tempestivamente interposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato in data 03.12.2022, sulla base di quattro motivi di gravame, così rubricati:
- Primo motivo. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'omessa/errata valutazione delle prove emerse circa l'utilizzo da parte del del Persona_2 bancomat e comunque della prova dei prelievi personali allo sportello (…). Erronea valutazione delle prove testimoniali e degli atti depositati in causa (…). Errata
3 valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) – Capacità visiva del de cuius e uso del Bancomat.
- Secondo motivo. Erroneità e manifesta illogicità della sentenza laddove il primo giudice ritiene effettuati prelevamenti e pagamenti nell'esclusivo interesse del
(…) Violazione art. 115, II co. c.p.c. -Qualificazione delle spese come Parte_1 Pt_
“a esclusivo vantaggio di ”.
- Terzo motivo. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla errata valutazione delle prove circa l'incasso della somma di euro 10mila da parte di . Parte_1
- Quarto motivo. Condanna alle spese del in assenza di domanda da parte Parte_1 del convenuto . Violazione dell'art. 99 c.p.c. CP_2 in base a tali motivi, chiede riformarsi la sentenza di primo grado riducendo Parte_1 l'importo da lui dovuto (fino a circa €101.000 anziché €169.459); annullando la sua condanna al pagamento delle spese in favore di e disponendo un nuovo CP_2 regolamento complessivo delle spese di lite.
11. Parte appellata , non ha svolto attività difensiva in secondo grado, CP_2 rimanendo contumace mentre l'altra parte, , resiste alla domanda di riforma CP_1 della sentenza, replicando puntualmente ai motivi di appello.
12. All'udienza di comparizione delle parti del 03.05.2023, l'appellante ha rinunciato alla richiesta di sospensiva e la Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato , CP_2 ritualmente citato e non costituito.
13. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note ex art. 127ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
14. Il Collegio ritiene che siano da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, i motivi
Primo e Secondo del gravame. Con il primo, l'appellante lamenta una errata valutazione delle prove da parte del Tribunale avendo ritenuto che il de cuius fosse incapace di utilizzare la carta Persona_2 Bancomat a causa della sua cecità in quanto, si sostiene nell'appello, benchè ipovedente grave, disponeva di un residuo visivo (visus 1/20 dal 2009) in grado di consentirgli di svolgere da sé semplici operazioni - (come firmare documenti, inserire la scheda nell'apparecchiatura Bancomat, digitare il proprio PIN) - se adeguatamente assistito, il che implica che i prelievi Bancomat e i pagamenti POS (circa €68.133) fossero in realtà spesi Pt_ dal padre e non debbano essere addebitati a . L'appellante si duole poi che il giudice di primo grado abbia ignorato diverse testimonianze a suo favore: il medico curante, la sua ex moglie e alcuni conoscenti i quali hanno riferito che si recava in banca accompagnato e maneggiava personalmente la carta Per_2
Bancomat; ciò contrasta con i racconti dei testimoni addotti da , che hanno CP_1 riferito invece che il de cuius fosse completamente cieco e dipendente. Aggiunge che il verbale di accertamento dell'invalidità del de cuius valorizzato dal primo giudice, è dell'ottobre 2015 mentre ignora altra documentazione medica precedente (2001). Pt_
invoca quindi una nuova valutazione complessiva delle prove. Con il secondo motivo l'appello contesta che tutte le somme prelevate dai conti di Per_2 sarebbero state utilizzate ad esclusivo beneficio di . Così ritenendo, il tribunale Parte_1 sarebbe incorso in un ragionamento illogico e contrario all'art. 115 c.p.c., perché non avrebbe considerato fatto notorio che dovesse provvedere al proprio Per_2 sostentamento (vitto, bollette, medicine, ecc.), e ciò ai sensi dell' art. 115 c.p.c., senza bisogno di prove minuziose tanto più che tale circostanza non è mai stata negata dalle controparti dell'appellante.
4 Il Tribunale, invece – osserva l'appellante – ha ritenuto che, in assenza di tracce documentali che dimostrassero trattarsi di spese per ha considerato che tutti i prelevamenti Per_2 Pt_ fossero finiti nelle tasche di . Una tale conclusione viene definita “illogica” anche alla luce del fatto che anche quando il padre viveva presso la figlia o presso l'altro figlio CP_1
, si verificarono consistenti prelievi mensili dai suoi conti, verosimilmente utilizzati CP_2 per contribuire alle spese familiari di quei periodi.
chiede quindi alla Corte d'Appello di correggere questa impostazione, Parte_1 riconoscendo una riduzione dell'importo in collazione perché impiegate dal padre stesso per il suo mantenimento.
15. I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
16. L'azione proposta dalla signora è preordinata a far ricadere in successione CP_1 somme di denaro che il de cuius aveva rimesso, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede (signor ). Parte_1
La Corte osserva che nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti è regolato non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente.
La presunzione di eguaglianza, ex art. 1298, secondo comma, c.c., delle quote di ciascuno dei cointestatari di un conto, può essere superata - con onere a carico di colui che intenda vincerla - con la dimostrazione puntuale che il titolo di acquisizione di quel danaro rendeva destinatario dello stesso, in via esclusiva, il solo cointestatario, autore del successivo versamento sul conto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16488).
17. Il giudice di primo grado, facendo corretta applicazione alla fattispecie della norma richiamata, si è così espresso: “…ai fini della presente decisione si considererà che si trattava di poste appartenenti al 50% a ciascuno dei cointestatari del conto, mentre là dove risulti provata l'appartenenza esclusiva a le relative poste attive Persona_2 saranno considerate di sua esclusiva titolarità, con conseguente superamento in parte qua della presunzione di parità delle quote (…). Con riferimento agli accrediti risultanti da tali estratti conto - (riferendosi ai docc.
9-10 allegati all'atto di citazione per il periodo dal
28.11.2008 sino al 31.12.2015 e della documentazione prodotta al n. 20 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice) il tribunale scrive: “ “(…) In conclusione, costituiscono accrediti sicuramente riconducibili al solo – Persona_2 gli accrediti relativi alla sua pensione, pari per il periodo compreso tra l'apertura del conto in data 28.11.2008 e la sua morte in data 28.11.2015 ad euro 110.900,00 complessivi;
- la somma di euro 53mila versata sul conto a seguito della vendita del terreno posta in essere con rogito notarile in data 15.12.2009 - (doc. 7 attrice) - Ne deriva che la somma complessiva della quale risulta provata la spettanza esclusiva di sino al giorno della Persona_2 sua morte è pari ad euro 163.900,90 complessivi (…) deve dunque affermarsi che il cointestatario poteva disporre solo del 50% della provvista che non fosse Parte_1 riconducibile, secondo quanto ricostruito, in via esclusiva al padre.(cfr.pp. 10 e 11 sentenza).
La sentenza prosegue poi nella ricostruzione (cfr. pp. 12 e ss.) affermando che:
“(…) L'ammontare della provvista non riconducibile esclusivamente a Persona_2 può essere agevolmente determinata nella differenza complessiva di tutte le entrate confluite sul conto corrente cointestato a e nel corso della durata del Persona_2 Parte_1 rapporto sino alla morte del de cuius e l'ammontare delle entrate riconducibili al solo
come sopra determinato. Persona_2 L'ammontare complessivo di tutte le somme confluite sul conto corrente n.1000/383, poi divenuto n. 1000/66189 (…) è pari 217.576,18, come si evince dai documenti nn. 9 e 10 depositati da parte attrice. L'ammontare delle entrate sicuramente riconducibili al solo come si è Persona_2 detto è pari a Euro 163.900,90.
5 Ne deriva che poteva disporre del 50% della differenza fra le due somme sopra Parte_1 indicate, ossia 26.837,64, (= 53.675,28 : 2). La decisione determina poi l'ammontare delle operazioni di prelievo indebitamente effettuate da mentre il padre era in vita, attraverso una attenta disamina dei docc. da 9 a 11 Parte_1 di parte attrice, affermando che:
“Indiscussa essendo tra le parti (oltre che documentata) la circostanza che i giroconti a favore di descritti in citazione siano effettivamente avvenuti, quanto alla giustificazione Parte_1 fornita dal convenuto in ordine alla circostanza che si sia trattato di rimborsi, occorre osservare che si tratta di circostanza che non è stata provata, non potendosi ritenere idonea a tal fine la produzione dell'estratto del conto corrente acceso presso la banca CRT del 1995, atteso che da tale documento si desume unicamente che su di esso confluivano alcuni pagamenti diretti a e relativi alla sua attività d'impresa, ma non che i successivi Parte_1 giroconti posti in essere costituissero la restituzione di somme a favore di un soggetto che le aveva date a mutuo a favore del de cuius.
Non essendo stato provato il titolo giustificativo dei pagamenti effettuati mediante giroconto
a favore di , dette operazioni devono essere considerate come disposizioni poste Parte_1 in essere a favore del solo . ” Parte_1
Specificando altresì
- che le operazioni di prelievo effettuate tramite bonifici a terzi nell'esclusivo interesse di ed i prelievi in contanti allo sportello, ammontano a euro 110,629,67 Parte_1
(cfr. pag. 16 della sentenza);
- mentre per i prelievi bancomat effettuati presso sportelli bancomat la somma ammonta ad euro 55.290,00 osservando che deve considerarsi provato che Persona_2 non fosse in grado di utilizzare da solo la carta bancomat e che, pertanto, i prelievi furono effettuati da nel suo esclusivo interesse, sulla base dei seguenti Parte_1 elementi: (a) venne riconosciuto cieco civile con verbale della Commissione Persona_2
Medica ASL Torino 1 in data 03.04.2009 (domanda presentata in data 22.07.2008, benefici decorrenti dall'1.08.2008 (doc. 17 depositato da parte attrice); (b) quanto riferito dai testimoni e Tes_1 Tes_2
(c) contenuto del verbale della Commissione medica della ASL ) in data 16.10.2015 (doc. n. 16 prodotto da parte attrice) nel quale si legge che Persona_2 all'esame obiettivo effettuato a domicilio in data 2.10.2015 risultava: “Paziente allettato. Condizioni generali mediocri. Vigile, a tratti confuso, collaborante.
Parzialmente orientato nello spazio, disorientato nel tempo. Passaggi posturali non autonomi, effettuato qualche passo con doppio sostegno e supervisione attiva. Portatore di catetere di Foley. Grave deficit visivo bilaterale (riferisce di percepire il movimento della mano)” e pertanto non poteva aver prelevato denaro contante al bancomat nelle date 21.10.2025 e successive, date in cui furono effettuati diversi prelievi.
(d) non ha mai affermato che il bancomat fosse in uso a terzi né di averlo Parte_1 utilizzato su richiesta o comunque previa autorizzazione del padre.
- I pagamenti effettuati tramite POS per complessivi euro 12.843,02 atteso che
[...]
era l'unico utilizzatore della carta bancomat e che lo stesso non ha svolto CP_3 alcuna allegazione in ordine all'avere egli agito su mandato del de cuius.
- I pagamenti delle deleghe e bollettini RAV per euro 11.151,25 stante il fatto che, per i primi, le distinte risultano a firma di il quale nulla ha dedotto circa Parte_1 l'esistenza di un mandato da parte del padre per l'effettuazione dei pagamenti, ovvero che gli stessi venissero fatti nell'interesse di quest'ultimo e, per i bollettini RAV, in quanto trattasi di pagamenti risultanti dal conto corrente in continuità, disposti da
[...]
periodicamente ogni mese in quegli anni. Pt_1
6 - Sulla base di tale ricostruzione il tribunale ha quindi determinato in euro 189.913,94
i prelievi ed io pagamenti effettuati da nel suo esclusivo interesse dal CP_3 conto cointestato con il padre “neppure potendo desumersi dalla documentazione prodotta che egli abbia impiegato parte di tali somme per il sostentamento del de cuius” in quanto ciò non è stato neppure dedotto” (cfr. pag.20 della sentenza).
La sentenza conclude sul capo in parola che
“ nella qualità di cointestatario del conto poteva disporre della Parte_1 provvista ivi presente nei limiti del 50% dell'attivo che non risulta provato spettasse esclusivamente al de cuius, quota che ammonta ad Euro 26.837,64, avendo i prelievi
e i pagamenti posti in essere da ecceduto il limite di cui sopra, per la Parte_1 somma eccedente tale limite, pari a Euro 164.076,30, deve ritenersi accertata l'esistenza di un diritto di credito a favore dell'eredità nei confronti di Parte_1 per la ripetizione di quanto indebitamente sottratto al patrimonio del de cuius a norma dell'art. 2033 c.c.(...)”
17. Il Collegio, sul capo attinto dalle censure espresse dai motivi 1) e 2) dell'atto di appello, rileva di ufficio l'errore di calcolo da cui scaturisce la somma indicata dalla sentenza in euro 164.076,30 invece che euro 163.076,30 quale risultante per differenza tra euro 189.913,94 (prelievi accertati dal conto cointestato) – euro 26.837,64 (50% dell'attivo che non risulta provato spettasse esclusivamente al de cuius) ed in tal senso la emenda ben potendo il giudice correggere l'errore di calcolo di sua iniziativa senza bisogno di un'istanza di parte.
18. Venendo al merito dei motivi in esame, il Collegio osserva che gli argomenti parziali che gli stessi delineano, risultano in parte inammissibili per difetto di genericità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis - (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134) - non confrontandosi in maniera puntuale con le articolate argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata, in particolare non affrontando la critica alle stesse in maniera esaustiva in grado cioè di sovvertire la ratio decidendi della decisione che intendono riformare, ma limitandosi a reiterare le argomentazioni proposte in primo grado;
mentre per la restante parte sono infondati.
19. Più specificamente risulta inammissibile la censura sottesa alla richiesta di rivalutare alcune testimonianze, in quanto si sottrae al confronto con le ragioni espresse per le quali queste testimonianze sono state ritenute inattendibili ed omette di confutare gli ulteriori autonomi, concorrenti e convergenti elementi fondanti il convincimento espresso dal tribunale;
20. Appare invece infondata la critica di illogicità del ragionamento adottato dalla sentenza impugnata, non avendo, secondo la tesi dell'appellante, la stessa fatto ricorso al fatto notorio - (considerando fatto notorio che dovesse provvedere al Persona_2 proprio sostentamento e che i prelievi effettuati dal cointestatario del conto servissero a tale scopo) - così violando l'art. 115 c.p.c.
Rilevato che il nostro processo civile è retto dal c.d. «principio dispositivo», in base al quale il giudice può decidere solo sulla base delle prove ed alle allegazioni fornite dalle parti. L'eccezione a tale principio è costituita dal cosiddetto «fatto notorio», alla cui stregua il giudice di merito può tener conto anche di elementi non presentati dalle parti,
a condizione che trattasi di fatti che non richiedono di essere provati perché a tutti noti.
La Suprema Corte ha affermato che «il ricorso al fatto notorio ai sensi dell'art. 115, co.2, c.p.c., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
pertanto, l'esercizio sia positivo, sia negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile solamente la positiva assunzione, a base della decisione, di un'inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd.
7 notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura». Quest'orientamento emerge da Cass. 28 febbraio 2023, n. 6075. (In senso conforme, ex pluribus, v. Cass., 27 maggio 2011, n. 15715; Cass., 20 marzo 2019, n. 7726; Cass., 3 marzo 2017, n. 5438; Cass., 22 febbraio 2016, n. 5089;
Cass., 10 settembre 2015, n. 17906; Cass., 20 maggio 2009, n. 11729; Cass., 12 marzo
2009, n. 6023; Cass., 18 maggio 2007, 11643; Cass., 29 aprile 2005, n. 9001; Cass., 20 dicembre 1996, n. 11400).
C'è da rilevare poi che le difese svolte dal signor mai vi hanno fatto Parte_1 riferimento in primo grado il che avrebbe, in ogni caso, impedito al tribunale di introdurre in giudizio il fatto notorio del quale oggi l'appellante dichiara di volersi avvalere. Il fatto notorio, infatti, non può ritenersi esentato dall'onere di allegazione tantomeno la decisione della causa può mai dipendere da una circostanza che non sia emersa nel processo e sulla quale, perciò, le parti non siano state in grado di svolgere delle adeguate difese. Pt_ La motivazione del Tribunale, pertanto - che attribuisce ad l'utilizzo di quei fondi, in mancanza di evidenze contrarie - appare pienamente condivisibile. 21. Il terzo motivo sostiene l'errata valutazione delle prove circa l'incasso di un assegno di euro 10mila rilasciato a favore di ma relativo al pagamento di parte Parte_1 del prezzo - (di euro 60mila) – della compravendita di un immobile di Per_2
(doc. 7 di parte attrice).
[...] L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato tale somma come da lui incamerata ribadendo che quell'assegno non gli fruttò alcun beneficio economico in quanto, a seguito di una riduzione del valore edificabile del terreno, il prezzo finale della compravendita fu diminuito e l'assegno da €10.000 fu conseguentemente annullato o restituito. Pt_
sostiene dunque di non aver mai incassato quei soldi ed in mancanza di prova positiva del fatto che l'assegno sia stato effettivamente da lui riscosso, la parte sostiene sbagliato avergliene addebitato l'importo. Chiede pertanto di stornare questa somma dal conteggio della massa ereditaria.
La censura non ha pregio. 22. La sentenza ha correttamente spiegato che: “Perché si ritenga provato che Pt_1
si sia appropriato della somma di Euro 10.000 portata dal predetto titolo, non è
[...] necessario che vi sia la prova di un versamento su un conto corrente a lui intestato, essendo egli l'intestatario dell'assegno, come tale legittimato a prelevare con la presentazione di tale assegno, in ipotesi, anche la somma ivi indicata in contanti. Del resto, non ha dedotto che l'assegno sia stato smarrito, sottratto o Parte_1 distrutto, potendosi dunque ritenere che la somma ivi indicata sia stata da lui effettivamente percepita. Trattandosi di appropriazione avvenuta senza alcun titolo
(neppure dedotto dalla parte convenuta ), sussiste dunque un credito Parte_1 dell'eredità nei confronti di per la restituzione anche di tale somma”. Parte_1 (Cfr. pag. 21 della sentenza)”. L'onere di provare ciò che il signor ha eccepito, ovvero che l'assegno di Parte_1 euro 10mila sia stato annullato o restituito, incombeva alla parte oggi appellante, la quale non l'ha soddisfatto. La Corte, pertanto, ritiene esente da vizi la motivazione fornita dalla sentenza.
8 23. Il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante denuncia il vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti di , è fondato. CP_2
Benvero, il signor - convenuto in primo grado e rimasto contumace in CP_2 appello - aveva chiesto la compensazione delle spese di causa - (cfr. Memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c., dep. 01.02.2019) - per cui il Tribunale, condannando il signor a pagare al signor la metà delle spese processuali, ha Parte_1 CP_2 statuito in violazione dell'art. 112 c.p.c. In tal senso, la sentenza gravata deve essere riformata. 24. In conclusione l'importo indicato nella sentenza del tribunale in €169.459,28 che il signor deve reintegrare nell'asse ereditario, deve essere corretto in € Parte_1
168.459,28 (cfr. punto 20 della disamina che precede), ferma la sua ripartizione secondo le quote stabilite;
25. le spese di primo e secondo grado tra e , vanno Parte_1 CP_2 compensate, posto che quest'ultimo non ha resistito all'appello e non è pertanto configurabile alcuna soccombenza;
26. l'appellante è totalmente soccombente invece nei confronti della signora CP_1
e deve essere condannato a rimborsarle le spese di causa anche del presente grado di impugnazione da liquidarsi, in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, ai valori minimi tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e così per la Fase di studio € 1.029,00=, introduttiva € 709,00=, decisionale € 1.735,00=, per complessivi € 3.473,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta. Dagli atti non risultano spese vive giustificate. 27. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del signor dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Parte_1 comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
4699/2022, pubblicata il 2 dicembre 2022 e notificata in data 5 dicembre 2022
- Corregge in euro 168.959,28 l'importo della condanna di alla restituzione Parte_1
a favore della massa ereditaria;
- Compensa le spese processuali di primo e secondo grado tra e Parte_1 CP_2
;
[...]
- Conferma per il resto, integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante a rifondere alla signora le spese del gravame, CP_1 liquidate come da motivazione, in complessivi € 3.473, 00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 ottobre 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”).
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Francesca FIRRAO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 51/ 2023 di R.G.
PROMOSSA DA:
- rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Beltramo con studio a Pinerolo (TO) Parte_1
Piazza Garibaldi n. 25 - (PEC - presso la Email_1 quale ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Desirèe Gaspari CP_1
e Paolo Bolley Email_2
elettivamente domiciliata presso la prima, Email_3 giusta procura in atti
Appellata
NONCHE'
- rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Raffaele CP_2
IL
Appellato-contumace
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso:
In via preliminare: (omissis)
1 Nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 4699/2022 in punto accoglimento domanda di collazione come quantificata, provvedere al riconteggio del credito della massa nei confronti del , riducendolo alla somma di Euro 91.326.26 o in quella veriore Parte_1 accertanda in ogni caso provvedendo alla divisione della massa ereditaria secondo quote.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare il gravame e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pt_
1. La signora ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, i fratelli CP_1
e , chiedendo di sciogliere la comunione ereditaria tra loro esistente con CP_2 divisione secondo le quote di legge e di testamento, previa collazione delle somme che
[...]
avrebbe indebitamente sottratto al padre. Pt_1
2. La domanda giudiziale rimanda alla successione ereditaria
- della signora , madre delle parti in causa, deceduta il 28/06/1986 ab Persona_1 intestato, alla cui eredità il coniuge rinunciò in favore dei figli Persona_2 Pt_
e ; CP_1 CP_2
- ed a quella del signor , padre delle parti in causa, deceduto il Persona_2
28/11/2015 il quale dispose con testamento olografo nominando eredi universali i figli Pt_ ed (in parti uguali) e riservando all'altro, , la sola quota di legittima. CP_1 CP_2
3. L'asse ereditario comprendeva due terreni siti in Pinerolo e vari beni mobili: saldi di conti Pt_ correnti bancari e crediti verso . Pt_
4. Più specificamente l'attrice, accusava il fratello di essersi appropriato di una vecchia automobile Peugeot di proprietà del signor senza conferire nulla Persona_2 all'eredità e di somme di denaro provenienti dai conti del padre - (alcuni dei quali cointestati Pt_ con lo stesso figlio ) - Le somme contestate comprendevano: Pt_
- Euro 10.000 – importo di un assegno intestato a (aprile 2009) relativo al prezzo pagato da un acquirente per la compravendita di un terreno del de cuius;
- Euro 130.689,67 – operazioni bancarie (bonifici, giroconti, assegni) eseguite, secondo Pt_ l'attrice, nell'esclusivo interesse del fratello , ma con fondi prelevati dai conti del padre.
- Euro 24.000 circa – ulteriori esborsi (ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini
F24/RAV, acquisti tramite POS) addebitati sui conti di ma Persona_2 Pt_ riferibili a spese del figlio o dei suoi familiari.
- Euro 55.790 – per prelievi di contante tramite Bancomat dal conto di Per_2
in quanto, sostiene , la carta Bancomat del padre era in possesso
[...] CP_1 di , il quale avrebbe prelevato tali somme per sé. Parte_1
5. L'attrice chiedeva dunque che tutte queste somme fossero conferite all'asse ereditario e che si procedesse alla divisione dei beni tra i coeredi (terreni, denaro e crediti) secondo le rispettive quote.
6. Il convenuto, , si opponeva alle pretese attoree deducendo, in sintesi, Parte_1
- che non contestava la domanda di divisione dei terreni, riconoscendo le quote di ciascuno e riferendo di aver già estinto nel 2009 un'ipoteca che gravava su detti beni per un suo mutuo. Negava inoltre di occupare o utilizzare i terreni senza titolo.
2 - Riguardo l'autoveicolo Peugeot, opponeva che questo fu legittimamente da lui acquistato con atto di vendita del 13/02/2012 e che il valore dello stesso era irrisorio e quindi non vi è credito ereditario per quel bene.
- Riguardo i conti bancari e somme di denaro che parte attrice sostiene da lui prelevate, faceva presente che il conto corrente principale era cointestato tra lui ed il padre per cui le somme ivi depositate erano comuni al 50% affermando di avervi versato anche soldi propri e che il padre pienamente capace fino alla morte, aveva Per_2 disposto liberamente del denaro prelevato per le proprie spese.
Il signor nega pertanto qualsiasi appropriazione indebita e contesta Parte_1 l'obbligo di collazione sostenendo che molti movimenti bancari contestati furono Pt_ eseguiti con denaro dello stesso;
che i prelievi Bancomat e pagamenti POS furono effettuati direttamente da (o da familiari per suo conto) per far Persona_2 fronte alle sue spese quotidiane e che le uscite a favore di terzi (es. ricariche telefoniche, bollettini pagati) erano in realtà erogazioni volontarie disposte dallo stesso Pt_ a vantaggio di familiari, non “anticipi” ereditari ad . Per_2
- Riguardo l'assegno di euro10mila a lui intestato, il signor spiega che lo Parte_1 stesso non fu incassato perché annullato in quanto il prezzo di vendita del cespite a cui si riferiva, fu ridotto, stante la minore edificabilità dello stesso.
- concludeva chiedendo il rimborso delle spese funerarie da lui sostenute, Parte_1 costituenti debito ereditario da ripartire tra i coeredi, con rimborso delle quote di sua sorella a suo favore).
7. L'altra parte convenuta, , aderiva alle domande dell'attrice sostenendo la CP_2 Pt_ necessità di collazionare le somme sottratte da e di dividere il patrimonio ereditario in misura conforme ai diritti di ciascuno.
8. L'istruttoria della causa è stata svolta con l'acquisizione di prova testimoniale (per chiarire le condizioni di salute di - il quale era affetto tra l'altro da una grave menomazione Per_2 alla vista - e sull'uso del Bancomat, nonché sulla vicenda dell'assegno) ed una CTU per la valutazione degli immobili ricompresi nell'asse ereditario in relazione ai quali le parti, in corso di causa, addivenivano ad un accordo extragiudiziale.
9. Il giudizio di primo grado è stato quindi deciso dal Tribunale di Torino con sentenza n.
4699/2022, depositata il 02/12/2022 e notificata il 05.12.2022, che ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo ai beni immobili e, quanto al resto,
- ha incluso nell'asse ereditario il saldo di €1.339,19 sul conto corrente bancario n.
1000/66189 acceso presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. alla data della morte del de Pt_ cuius e un credito di €169.459,28 verso (somma corrispondente agli importi che Pt_
ha sottratto o non conferito all'eredità, compreso l'assegno da €10.000 e la quasi totalità delle spese/prelievi contestati), condannando quest'ultimo a versare alla massa ereditaria la somma di Euro 169.459,28, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (18.06.2018);
- tale somma è stata ripartita quindi idealmente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote ereditarie: quanto ad euro 65.846/00, in favore di (7/18); euro CP_1
65.846/00, allo stesso (7/18) ed euro 37.767 a (4/18). Parte_1 CP_2
- Ha infine condannato a rimborsare la metà delle spese processuali a Parte_1 favore delle altre due parti in causa, con compensazione della restante metà. 10. Avverso tale sentenza il signor ha tempestivamente interposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato in data 03.12.2022, sulla base di quattro motivi di gravame, così rubricati:
- Primo motivo. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'omessa/errata valutazione delle prove emerse circa l'utilizzo da parte del del Persona_2 bancomat e comunque della prova dei prelievi personali allo sportello (…). Erronea valutazione delle prove testimoniali e degli atti depositati in causa (…). Errata
3 valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) – Capacità visiva del de cuius e uso del Bancomat.
- Secondo motivo. Erroneità e manifesta illogicità della sentenza laddove il primo giudice ritiene effettuati prelevamenti e pagamenti nell'esclusivo interesse del
(…) Violazione art. 115, II co. c.p.c. -Qualificazione delle spese come Parte_1 Pt_
“a esclusivo vantaggio di ”.
- Terzo motivo. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla errata valutazione delle prove circa l'incasso della somma di euro 10mila da parte di . Parte_1
- Quarto motivo. Condanna alle spese del in assenza di domanda da parte Parte_1 del convenuto . Violazione dell'art. 99 c.p.c. CP_2 in base a tali motivi, chiede riformarsi la sentenza di primo grado riducendo Parte_1 l'importo da lui dovuto (fino a circa €101.000 anziché €169.459); annullando la sua condanna al pagamento delle spese in favore di e disponendo un nuovo CP_2 regolamento complessivo delle spese di lite.
11. Parte appellata , non ha svolto attività difensiva in secondo grado, CP_2 rimanendo contumace mentre l'altra parte, , resiste alla domanda di riforma CP_1 della sentenza, replicando puntualmente ai motivi di appello.
12. All'udienza di comparizione delle parti del 03.05.2023, l'appellante ha rinunciato alla richiesta di sospensiva e la Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato , CP_2 ritualmente citato e non costituito.
13. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note ex art. 127ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
14. Il Collegio ritiene che siano da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, i motivi
Primo e Secondo del gravame. Con il primo, l'appellante lamenta una errata valutazione delle prove da parte del Tribunale avendo ritenuto che il de cuius fosse incapace di utilizzare la carta Persona_2 Bancomat a causa della sua cecità in quanto, si sostiene nell'appello, benchè ipovedente grave, disponeva di un residuo visivo (visus 1/20 dal 2009) in grado di consentirgli di svolgere da sé semplici operazioni - (come firmare documenti, inserire la scheda nell'apparecchiatura Bancomat, digitare il proprio PIN) - se adeguatamente assistito, il che implica che i prelievi Bancomat e i pagamenti POS (circa €68.133) fossero in realtà spesi Pt_ dal padre e non debbano essere addebitati a . L'appellante si duole poi che il giudice di primo grado abbia ignorato diverse testimonianze a suo favore: il medico curante, la sua ex moglie e alcuni conoscenti i quali hanno riferito che si recava in banca accompagnato e maneggiava personalmente la carta Per_2
Bancomat; ciò contrasta con i racconti dei testimoni addotti da , che hanno CP_1 riferito invece che il de cuius fosse completamente cieco e dipendente. Aggiunge che il verbale di accertamento dell'invalidità del de cuius valorizzato dal primo giudice, è dell'ottobre 2015 mentre ignora altra documentazione medica precedente (2001). Pt_
invoca quindi una nuova valutazione complessiva delle prove. Con il secondo motivo l'appello contesta che tutte le somme prelevate dai conti di Per_2 sarebbero state utilizzate ad esclusivo beneficio di . Così ritenendo, il tribunale Parte_1 sarebbe incorso in un ragionamento illogico e contrario all'art. 115 c.p.c., perché non avrebbe considerato fatto notorio che dovesse provvedere al proprio Per_2 sostentamento (vitto, bollette, medicine, ecc.), e ciò ai sensi dell' art. 115 c.p.c., senza bisogno di prove minuziose tanto più che tale circostanza non è mai stata negata dalle controparti dell'appellante.
4 Il Tribunale, invece – osserva l'appellante – ha ritenuto che, in assenza di tracce documentali che dimostrassero trattarsi di spese per ha considerato che tutti i prelevamenti Per_2 Pt_ fossero finiti nelle tasche di . Una tale conclusione viene definita “illogica” anche alla luce del fatto che anche quando il padre viveva presso la figlia o presso l'altro figlio CP_1
, si verificarono consistenti prelievi mensili dai suoi conti, verosimilmente utilizzati CP_2 per contribuire alle spese familiari di quei periodi.
chiede quindi alla Corte d'Appello di correggere questa impostazione, Parte_1 riconoscendo una riduzione dell'importo in collazione perché impiegate dal padre stesso per il suo mantenimento.
15. I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
16. L'azione proposta dalla signora è preordinata a far ricadere in successione CP_1 somme di denaro che il de cuius aveva rimesso, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede (signor ). Parte_1
La Corte osserva che nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti è regolato non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente.
La presunzione di eguaglianza, ex art. 1298, secondo comma, c.c., delle quote di ciascuno dei cointestatari di un conto, può essere superata - con onere a carico di colui che intenda vincerla - con la dimostrazione puntuale che il titolo di acquisizione di quel danaro rendeva destinatario dello stesso, in via esclusiva, il solo cointestatario, autore del successivo versamento sul conto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16488).
17. Il giudice di primo grado, facendo corretta applicazione alla fattispecie della norma richiamata, si è così espresso: “…ai fini della presente decisione si considererà che si trattava di poste appartenenti al 50% a ciascuno dei cointestatari del conto, mentre là dove risulti provata l'appartenenza esclusiva a le relative poste attive Persona_2 saranno considerate di sua esclusiva titolarità, con conseguente superamento in parte qua della presunzione di parità delle quote (…). Con riferimento agli accrediti risultanti da tali estratti conto - (riferendosi ai docc.
9-10 allegati all'atto di citazione per il periodo dal
28.11.2008 sino al 31.12.2015 e della documentazione prodotta al n. 20 allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice) il tribunale scrive: “ “(…) In conclusione, costituiscono accrediti sicuramente riconducibili al solo – Persona_2 gli accrediti relativi alla sua pensione, pari per il periodo compreso tra l'apertura del conto in data 28.11.2008 e la sua morte in data 28.11.2015 ad euro 110.900,00 complessivi;
- la somma di euro 53mila versata sul conto a seguito della vendita del terreno posta in essere con rogito notarile in data 15.12.2009 - (doc. 7 attrice) - Ne deriva che la somma complessiva della quale risulta provata la spettanza esclusiva di sino al giorno della Persona_2 sua morte è pari ad euro 163.900,90 complessivi (…) deve dunque affermarsi che il cointestatario poteva disporre solo del 50% della provvista che non fosse Parte_1 riconducibile, secondo quanto ricostruito, in via esclusiva al padre.(cfr.pp. 10 e 11 sentenza).
La sentenza prosegue poi nella ricostruzione (cfr. pp. 12 e ss.) affermando che:
“(…) L'ammontare della provvista non riconducibile esclusivamente a Persona_2 può essere agevolmente determinata nella differenza complessiva di tutte le entrate confluite sul conto corrente cointestato a e nel corso della durata del Persona_2 Parte_1 rapporto sino alla morte del de cuius e l'ammontare delle entrate riconducibili al solo
come sopra determinato. Persona_2 L'ammontare complessivo di tutte le somme confluite sul conto corrente n.1000/383, poi divenuto n. 1000/66189 (…) è pari 217.576,18, come si evince dai documenti nn. 9 e 10 depositati da parte attrice. L'ammontare delle entrate sicuramente riconducibili al solo come si è Persona_2 detto è pari a Euro 163.900,90.
5 Ne deriva che poteva disporre del 50% della differenza fra le due somme sopra Parte_1 indicate, ossia 26.837,64, (= 53.675,28 : 2). La decisione determina poi l'ammontare delle operazioni di prelievo indebitamente effettuate da mentre il padre era in vita, attraverso una attenta disamina dei docc. da 9 a 11 Parte_1 di parte attrice, affermando che:
“Indiscussa essendo tra le parti (oltre che documentata) la circostanza che i giroconti a favore di descritti in citazione siano effettivamente avvenuti, quanto alla giustificazione Parte_1 fornita dal convenuto in ordine alla circostanza che si sia trattato di rimborsi, occorre osservare che si tratta di circostanza che non è stata provata, non potendosi ritenere idonea a tal fine la produzione dell'estratto del conto corrente acceso presso la banca CRT del 1995, atteso che da tale documento si desume unicamente che su di esso confluivano alcuni pagamenti diretti a e relativi alla sua attività d'impresa, ma non che i successivi Parte_1 giroconti posti in essere costituissero la restituzione di somme a favore di un soggetto che le aveva date a mutuo a favore del de cuius.
Non essendo stato provato il titolo giustificativo dei pagamenti effettuati mediante giroconto
a favore di , dette operazioni devono essere considerate come disposizioni poste Parte_1 in essere a favore del solo . ” Parte_1
Specificando altresì
- che le operazioni di prelievo effettuate tramite bonifici a terzi nell'esclusivo interesse di ed i prelievi in contanti allo sportello, ammontano a euro 110,629,67 Parte_1
(cfr. pag. 16 della sentenza);
- mentre per i prelievi bancomat effettuati presso sportelli bancomat la somma ammonta ad euro 55.290,00 osservando che deve considerarsi provato che Persona_2 non fosse in grado di utilizzare da solo la carta bancomat e che, pertanto, i prelievi furono effettuati da nel suo esclusivo interesse, sulla base dei seguenti Parte_1 elementi: (a) venne riconosciuto cieco civile con verbale della Commissione Persona_2
Medica ASL Torino 1 in data 03.04.2009 (domanda presentata in data 22.07.2008, benefici decorrenti dall'1.08.2008 (doc. 17 depositato da parte attrice); (b) quanto riferito dai testimoni e Tes_1 Tes_2
(c) contenuto del verbale della Commissione medica della ASL ) in data 16.10.2015 (doc. n. 16 prodotto da parte attrice) nel quale si legge che Persona_2 all'esame obiettivo effettuato a domicilio in data 2.10.2015 risultava: “Paziente allettato. Condizioni generali mediocri. Vigile, a tratti confuso, collaborante.
Parzialmente orientato nello spazio, disorientato nel tempo. Passaggi posturali non autonomi, effettuato qualche passo con doppio sostegno e supervisione attiva. Portatore di catetere di Foley. Grave deficit visivo bilaterale (riferisce di percepire il movimento della mano)” e pertanto non poteva aver prelevato denaro contante al bancomat nelle date 21.10.2025 e successive, date in cui furono effettuati diversi prelievi.
(d) non ha mai affermato che il bancomat fosse in uso a terzi né di averlo Parte_1 utilizzato su richiesta o comunque previa autorizzazione del padre.
- I pagamenti effettuati tramite POS per complessivi euro 12.843,02 atteso che
[...]
era l'unico utilizzatore della carta bancomat e che lo stesso non ha svolto CP_3 alcuna allegazione in ordine all'avere egli agito su mandato del de cuius.
- I pagamenti delle deleghe e bollettini RAV per euro 11.151,25 stante il fatto che, per i primi, le distinte risultano a firma di il quale nulla ha dedotto circa Parte_1 l'esistenza di un mandato da parte del padre per l'effettuazione dei pagamenti, ovvero che gli stessi venissero fatti nell'interesse di quest'ultimo e, per i bollettini RAV, in quanto trattasi di pagamenti risultanti dal conto corrente in continuità, disposti da
[...]
periodicamente ogni mese in quegli anni. Pt_1
6 - Sulla base di tale ricostruzione il tribunale ha quindi determinato in euro 189.913,94
i prelievi ed io pagamenti effettuati da nel suo esclusivo interesse dal CP_3 conto cointestato con il padre “neppure potendo desumersi dalla documentazione prodotta che egli abbia impiegato parte di tali somme per il sostentamento del de cuius” in quanto ciò non è stato neppure dedotto” (cfr. pag.20 della sentenza).
La sentenza conclude sul capo in parola che
“ nella qualità di cointestatario del conto poteva disporre della Parte_1 provvista ivi presente nei limiti del 50% dell'attivo che non risulta provato spettasse esclusivamente al de cuius, quota che ammonta ad Euro 26.837,64, avendo i prelievi
e i pagamenti posti in essere da ecceduto il limite di cui sopra, per la Parte_1 somma eccedente tale limite, pari a Euro 164.076,30, deve ritenersi accertata l'esistenza di un diritto di credito a favore dell'eredità nei confronti di Parte_1 per la ripetizione di quanto indebitamente sottratto al patrimonio del de cuius a norma dell'art. 2033 c.c.(...)”
17. Il Collegio, sul capo attinto dalle censure espresse dai motivi 1) e 2) dell'atto di appello, rileva di ufficio l'errore di calcolo da cui scaturisce la somma indicata dalla sentenza in euro 164.076,30 invece che euro 163.076,30 quale risultante per differenza tra euro 189.913,94 (prelievi accertati dal conto cointestato) – euro 26.837,64 (50% dell'attivo che non risulta provato spettasse esclusivamente al de cuius) ed in tal senso la emenda ben potendo il giudice correggere l'errore di calcolo di sua iniziativa senza bisogno di un'istanza di parte.
18. Venendo al merito dei motivi in esame, il Collegio osserva che gli argomenti parziali che gli stessi delineano, risultano in parte inammissibili per difetto di genericità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis - (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134) - non confrontandosi in maniera puntuale con le articolate argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata, in particolare non affrontando la critica alle stesse in maniera esaustiva in grado cioè di sovvertire la ratio decidendi della decisione che intendono riformare, ma limitandosi a reiterare le argomentazioni proposte in primo grado;
mentre per la restante parte sono infondati.
19. Più specificamente risulta inammissibile la censura sottesa alla richiesta di rivalutare alcune testimonianze, in quanto si sottrae al confronto con le ragioni espresse per le quali queste testimonianze sono state ritenute inattendibili ed omette di confutare gli ulteriori autonomi, concorrenti e convergenti elementi fondanti il convincimento espresso dal tribunale;
20. Appare invece infondata la critica di illogicità del ragionamento adottato dalla sentenza impugnata, non avendo, secondo la tesi dell'appellante, la stessa fatto ricorso al fatto notorio - (considerando fatto notorio che dovesse provvedere al Persona_2 proprio sostentamento e che i prelievi effettuati dal cointestatario del conto servissero a tale scopo) - così violando l'art. 115 c.p.c.
Rilevato che il nostro processo civile è retto dal c.d. «principio dispositivo», in base al quale il giudice può decidere solo sulla base delle prove ed alle allegazioni fornite dalle parti. L'eccezione a tale principio è costituita dal cosiddetto «fatto notorio», alla cui stregua il giudice di merito può tener conto anche di elementi non presentati dalle parti,
a condizione che trattasi di fatti che non richiedono di essere provati perché a tutti noti.
La Suprema Corte ha affermato che «il ricorso al fatto notorio ai sensi dell'art. 115, co.2, c.p.c., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
pertanto, l'esercizio sia positivo, sia negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile solamente la positiva assunzione, a base della decisione, di un'inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd.
7 notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura». Quest'orientamento emerge da Cass. 28 febbraio 2023, n. 6075. (In senso conforme, ex pluribus, v. Cass., 27 maggio 2011, n. 15715; Cass., 20 marzo 2019, n. 7726; Cass., 3 marzo 2017, n. 5438; Cass., 22 febbraio 2016, n. 5089;
Cass., 10 settembre 2015, n. 17906; Cass., 20 maggio 2009, n. 11729; Cass., 12 marzo
2009, n. 6023; Cass., 18 maggio 2007, 11643; Cass., 29 aprile 2005, n. 9001; Cass., 20 dicembre 1996, n. 11400).
C'è da rilevare poi che le difese svolte dal signor mai vi hanno fatto Parte_1 riferimento in primo grado il che avrebbe, in ogni caso, impedito al tribunale di introdurre in giudizio il fatto notorio del quale oggi l'appellante dichiara di volersi avvalere. Il fatto notorio, infatti, non può ritenersi esentato dall'onere di allegazione tantomeno la decisione della causa può mai dipendere da una circostanza che non sia emersa nel processo e sulla quale, perciò, le parti non siano state in grado di svolgere delle adeguate difese. Pt_ La motivazione del Tribunale, pertanto - che attribuisce ad l'utilizzo di quei fondi, in mancanza di evidenze contrarie - appare pienamente condivisibile. 21. Il terzo motivo sostiene l'errata valutazione delle prove circa l'incasso di un assegno di euro 10mila rilasciato a favore di ma relativo al pagamento di parte Parte_1 del prezzo - (di euro 60mila) – della compravendita di un immobile di Per_2
(doc. 7 di parte attrice).
[...] L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato tale somma come da lui incamerata ribadendo che quell'assegno non gli fruttò alcun beneficio economico in quanto, a seguito di una riduzione del valore edificabile del terreno, il prezzo finale della compravendita fu diminuito e l'assegno da €10.000 fu conseguentemente annullato o restituito. Pt_
sostiene dunque di non aver mai incassato quei soldi ed in mancanza di prova positiva del fatto che l'assegno sia stato effettivamente da lui riscosso, la parte sostiene sbagliato avergliene addebitato l'importo. Chiede pertanto di stornare questa somma dal conteggio della massa ereditaria.
La censura non ha pregio. 22. La sentenza ha correttamente spiegato che: “Perché si ritenga provato che Pt_1
si sia appropriato della somma di Euro 10.000 portata dal predetto titolo, non è
[...] necessario che vi sia la prova di un versamento su un conto corrente a lui intestato, essendo egli l'intestatario dell'assegno, come tale legittimato a prelevare con la presentazione di tale assegno, in ipotesi, anche la somma ivi indicata in contanti. Del resto, non ha dedotto che l'assegno sia stato smarrito, sottratto o Parte_1 distrutto, potendosi dunque ritenere che la somma ivi indicata sia stata da lui effettivamente percepita. Trattandosi di appropriazione avvenuta senza alcun titolo
(neppure dedotto dalla parte convenuta ), sussiste dunque un credito Parte_1 dell'eredità nei confronti di per la restituzione anche di tale somma”. Parte_1 (Cfr. pag. 21 della sentenza)”. L'onere di provare ciò che il signor ha eccepito, ovvero che l'assegno di Parte_1 euro 10mila sia stato annullato o restituito, incombeva alla parte oggi appellante, la quale non l'ha soddisfatto. La Corte, pertanto, ritiene esente da vizi la motivazione fornita dalla sentenza.
8 23. Il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante denuncia il vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti di , è fondato. CP_2
Benvero, il signor - convenuto in primo grado e rimasto contumace in CP_2 appello - aveva chiesto la compensazione delle spese di causa - (cfr. Memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c., dep. 01.02.2019) - per cui il Tribunale, condannando il signor a pagare al signor la metà delle spese processuali, ha Parte_1 CP_2 statuito in violazione dell'art. 112 c.p.c. In tal senso, la sentenza gravata deve essere riformata. 24. In conclusione l'importo indicato nella sentenza del tribunale in €169.459,28 che il signor deve reintegrare nell'asse ereditario, deve essere corretto in € Parte_1
168.459,28 (cfr. punto 20 della disamina che precede), ferma la sua ripartizione secondo le quote stabilite;
25. le spese di primo e secondo grado tra e , vanno Parte_1 CP_2 compensate, posto che quest'ultimo non ha resistito all'appello e non è pertanto configurabile alcuna soccombenza;
26. l'appellante è totalmente soccombente invece nei confronti della signora CP_1
e deve essere condannato a rimborsarle le spese di causa anche del presente grado di impugnazione da liquidarsi, in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, ai valori minimi tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e così per la Fase di studio € 1.029,00=, introduttiva € 709,00=, decisionale € 1.735,00=, per complessivi € 3.473,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta. Dagli atti non risultano spese vive giustificate. 27. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del signor dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Parte_1 comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
4699/2022, pubblicata il 2 dicembre 2022 e notificata in data 5 dicembre 2022
- Corregge in euro 168.959,28 l'importo della condanna di alla restituzione Parte_1
a favore della massa ereditaria;
- Compensa le spese processuali di primo e secondo grado tra e Parte_1 CP_2
;
[...]
- Conferma per il resto, integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante a rifondere alla signora le spese del gravame, CP_1 liquidate come da motivazione, in complessivi € 3.473, 00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 ottobre 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”).
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino
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