Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 713
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione fosse preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, regolarmente notificato e non impugnato nei termini, rigettando quindi il motivo.

  • Inammissibile
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile in quanto afferente vizi riconducibili all'avviso di accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione.

  • Inammissibile
    Decadenza per violazione termini art. 1, comma 161, legge 296/2006

    La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile in quanto afferente vizi riconducibili all'avviso di accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile in quanto afferente vizi riconducibili all'avviso di accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per violazione principi trasparenza e pubblicità affidamento servizio riscossione

    La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile in quanto afferente vizi riconducibili all'avviso di accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione. L'atto di affidamento è stato prodotto e risulta conforme alla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 713
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 713
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo