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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5361/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202383121931512074935888 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5361/2024, depositato il 18/06/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione/ingiunzione di pagamento n. 202383121931512074935888 del 12.10.2023, relativa a TARI anno 2016, nei confronti del Comune di
Catania e del R.T.I. -Concessionario per la Riscossione delle Entrate del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente, impugna la comunicazione/ingiunzione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 28/03/2024, relativa a TARI anno 2016.
A sostegno del proprio ricorso eccepisce:
1) Omessa notifica degli avvisi di accertamento da parte dell'Ente riscossione della propedeutica ingiunzioni di pagamento;
2) Intervenuta decadenza;
3) Intervenuta decadenza per violazione dei termine previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296 del 27 dicembre 2006;
4) Difetto di motivazione;
5) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.52, comma 5 del Decreto Legislativo
n. 446/97 e dell'art. 30, D.Lgs. n. 163/2006 per mancato rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità circa l'affidamento in concessione del servizio di riscossione mediante gara pubblica;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22/12/2025.
Evidenzia l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 231380 del
01/12/2021 e, conseguentemente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione.
Controdeduce nel merito.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Municipia S.p.A. (già del R.T.I. -Concessionario per la Riscossione delle Entrate del Comune di
Catania) rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 23/10/2024. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini. Controdeduce in merito ai motivi del ricorso.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L' impugnata comunicazione/ingiunzione di pagamento è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 231380 del 01/12/2021, notificato in data 25/02/2022 con deposito alla casa Comunale e successivo invio dell'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella casa Comunale con raccomandata R 400127831739, vista documentazione in atti prodotti dalla parte resistente. L'avviso di accertamento non risulta impugnato nei termini. Ne segue il rigetto del primo motivo del ricorso.
Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso sono inammissibili giacché afferenti vizi riconducibili all'avviso di accertamento, regolarmente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
L'atto di affidamento è costituito dalla determina dirigenziale n° A04/57 del 09/06/2022, prodotti in copia dalla parte resistente con il quale è avvenuta la “Aggiudicazione definitiva per l'Affidamento in concessione della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie, delle attività di supporto all'accertamento dell'entrate erariali e dei servizi a supporto della riscossione. Lotto 1
(CIG: 90455911Dl) - Lotto 2 (CIG: 9045604C8D)”.
Alla inammissibilità del terzo e quarto motivo del ricorso ed alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la revoca del beneficio del gratuito patrocinio, ex art. 106 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, già provvisoriamente concesso alla parte ricorrente.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso. Revoca il beneficio del gratuito patrocinio. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5361/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202383121931512074935888 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5361/2024, depositato il 18/06/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione/ingiunzione di pagamento n. 202383121931512074935888 del 12.10.2023, relativa a TARI anno 2016, nei confronti del Comune di
Catania e del R.T.I. -Concessionario per la Riscossione delle Entrate del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente, impugna la comunicazione/ingiunzione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 28/03/2024, relativa a TARI anno 2016.
A sostegno del proprio ricorso eccepisce:
1) Omessa notifica degli avvisi di accertamento da parte dell'Ente riscossione della propedeutica ingiunzioni di pagamento;
2) Intervenuta decadenza;
3) Intervenuta decadenza per violazione dei termine previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296 del 27 dicembre 2006;
4) Difetto di motivazione;
5) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.52, comma 5 del Decreto Legislativo
n. 446/97 e dell'art. 30, D.Lgs. n. 163/2006 per mancato rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità circa l'affidamento in concessione del servizio di riscossione mediante gara pubblica;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22/12/2025.
Evidenzia l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 231380 del
01/12/2021 e, conseguentemente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione.
Controdeduce nel merito.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Municipia S.p.A. (già del R.T.I. -Concessionario per la Riscossione delle Entrate del Comune di
Catania) rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 23/10/2024. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini. Controdeduce in merito ai motivi del ricorso.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L' impugnata comunicazione/ingiunzione di pagamento è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 231380 del 01/12/2021, notificato in data 25/02/2022 con deposito alla casa Comunale e successivo invio dell'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella casa Comunale con raccomandata R 400127831739, vista documentazione in atti prodotti dalla parte resistente. L'avviso di accertamento non risulta impugnato nei termini. Ne segue il rigetto del primo motivo del ricorso.
Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso sono inammissibili giacché afferenti vizi riconducibili all'avviso di accertamento, regolarmente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
L'atto di affidamento è costituito dalla determina dirigenziale n° A04/57 del 09/06/2022, prodotti in copia dalla parte resistente con il quale è avvenuta la “Aggiudicazione definitiva per l'Affidamento in concessione della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie, delle attività di supporto all'accertamento dell'entrate erariali e dei servizi a supporto della riscossione. Lotto 1
(CIG: 90455911Dl) - Lotto 2 (CIG: 9045604C8D)”.
Alla inammissibilità del terzo e quarto motivo del ricorso ed alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la revoca del beneficio del gratuito patrocinio, ex art. 106 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, già provvisoriamente concesso alla parte ricorrente.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso. Revoca il beneficio del gratuito patrocinio. Spese di giudizio compensate.