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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 12325/2025 R.G. promosso da
( (avv. CARRERA CRISTIANA) Parte_1 C.F._1
e
UC ZE ) (avv. MENSI SIMONA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2)
Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
2.a I ricorrenti percepiscono entrambi una pensione INPS da lavoro e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2.b La casa coniugale sita in GA
(BS) Via Chiesa n. 24/c è di proprietà esclusiva del signor e rimane nella esclusiva Parte_1
disponibilità di quest'ultimo.
2.c Gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici presenti presso l'abitazione sita in GA (BS) Via Chiesa n. 24/c, resteranno assegnati al signor fatta eccezione Parte_1
dei beni di proprietà della signora ZE LU che la stessa ha già prelevato di comune accordo con il signor
2.d La signora ZE LU ha reperito una nuova soluzione abitativa in Verolavecchia Pt_1
(BS), nella quale si è già trasferita a far tempo dal 18/04/2025, di comune accordo con il signor Pt_1
1 unitamente ai di lei figli;
2.e Quanto al patrimonio ed alle disponibilità del signor egli Parte_1
è titolare del conto corrente acceso presso la , filiale di MA (BS); di un conto corrente CP_1 postale presso l'ufficio filiale di GA (BS); è intestatario dell'autoveicolo Fiat Controparte_2
Idea; è proprietario esclusivo della casa coniugale in GA (BS), Via Chiesa n. 24/c e non è proprietario di altri beni immobili;
percepisce una pensione da lavoro erogata dall'INPS.
2.f Quanto al patrimonio ed alle disponibilità della signora ZE LU: la ricorrente è cointestataria con i figli del conto corrente
n. 42529723 acceso presso la filiale di MA;
percepisce una pensione da lavoro erogata CP_1 dall'INPS.
2.g I coniugi si danno reciprocamente atto che i beni mobili, immobili, gli autoveicoli ed i rapporti bancari/postali rimarranno assegnati in via esclusiva ai rispettivi intestatari, con reciproca espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa.
2.h I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni questione relativa ai loro rapporti, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio. 3) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/11/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GA (BS) (atto n. 4, parte I, anno 1997), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione dello scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST TE ND HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 12325/2025 R.G. promosso da
( (avv. CARRERA CRISTIANA) Parte_1 C.F._1
e
UC ZE ) (avv. MENSI SIMONA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2)
Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
2.a I ricorrenti percepiscono entrambi una pensione INPS da lavoro e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2.b La casa coniugale sita in GA
(BS) Via Chiesa n. 24/c è di proprietà esclusiva del signor e rimane nella esclusiva Parte_1
disponibilità di quest'ultimo.
2.c Gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici presenti presso l'abitazione sita in GA (BS) Via Chiesa n. 24/c, resteranno assegnati al signor fatta eccezione Parte_1
dei beni di proprietà della signora ZE LU che la stessa ha già prelevato di comune accordo con il signor
2.d La signora ZE LU ha reperito una nuova soluzione abitativa in Verolavecchia Pt_1
(BS), nella quale si è già trasferita a far tempo dal 18/04/2025, di comune accordo con il signor Pt_1
1 unitamente ai di lei figli;
2.e Quanto al patrimonio ed alle disponibilità del signor egli Parte_1
è titolare del conto corrente acceso presso la , filiale di MA (BS); di un conto corrente CP_1 postale presso l'ufficio filiale di GA (BS); è intestatario dell'autoveicolo Fiat Controparte_2
Idea; è proprietario esclusivo della casa coniugale in GA (BS), Via Chiesa n. 24/c e non è proprietario di altri beni immobili;
percepisce una pensione da lavoro erogata dall'INPS.
2.f Quanto al patrimonio ed alle disponibilità della signora ZE LU: la ricorrente è cointestataria con i figli del conto corrente
n. 42529723 acceso presso la filiale di MA;
percepisce una pensione da lavoro erogata CP_1 dall'INPS.
2.g I coniugi si danno reciprocamente atto che i beni mobili, immobili, gli autoveicoli ed i rapporti bancari/postali rimarranno assegnati in via esclusiva ai rispettivi intestatari, con reciproca espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa.
2.h I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni questione relativa ai loro rapporti, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio. 3) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/11/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GA (BS) (atto n. 4, parte I, anno 1997), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione dello scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ST TE ND HE
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