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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1129/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1129/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI LUZIO ANDREA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. SPINACI NICOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/09/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 01/07/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/07/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 01/07/2025:
1. Le parti dichiarano di essere, allo stato, entrambe economicamente indipendenti e autosufficienti, riconoscono di non avere vicendevoli pretese di natura patrimoniale e che pertanto nessun provvedimento di natura economica deve essere adottato.
2. Le parti stabiliscono che il Sig. si trasferirà nel suo attuale indirizzo di CP_1 residenza in Francavilla Al Mare (Ch) al Viale Monte Velino N. 24, ovvero in altro luogo, lasciando la casa coniugale alla Sig.ra completa del residuo del Pt_1 mobilio, dell'arredo, delle suppellettili e degli elettrodomestici ecc.
3. Le parti dichiarano infatti di aver già provveduto alla divisione ed all'assegnazione dei rispettivi beni mobili acquistati durante il matrimonio, come da scrittura privata già ripassata, e che tali beni mobili sono stati già asportati dal sig. . CP_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/07/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1129/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI LUZIO ANDREA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. SPINACI NICOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/09/2007 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 01/07/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/07/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 01/07/2025:
1. Le parti dichiarano di essere, allo stato, entrambe economicamente indipendenti e autosufficienti, riconoscono di non avere vicendevoli pretese di natura patrimoniale e che pertanto nessun provvedimento di natura economica deve essere adottato.
2. Le parti stabiliscono che il Sig. si trasferirà nel suo attuale indirizzo di CP_1 residenza in Francavilla Al Mare (Ch) al Viale Monte Velino N. 24, ovvero in altro luogo, lasciando la casa coniugale alla Sig.ra completa del residuo del Pt_1 mobilio, dell'arredo, delle suppellettili e degli elettrodomestici ecc.
3. Le parti dichiarano infatti di aver già provveduto alla divisione ed all'assegnazione dei rispettivi beni mobili acquistati durante il matrimonio, come da scrittura privata già ripassata, e che tali beni mobili sono stati già asportati dal sig. . CP_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/07/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3