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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000933275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200003579127000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210058956663000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069108526000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 3368/25) e si opponeva ad un'intimazione di pagamento n. 29520259000933275000 per bollo auto anni 2016/2017/2018, notificata in data 24/03/2025, riferita alle cartelle di pagamento n. 29520200003579127000 n. 29520200003579127000 n. 29520210069108526000.
Eccepiva, in primo luogo, il difetto di notifica delle cartelle e la prescrizione. Chiedeva l'annullamento dell'atto per i motivi indicati, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE che aveva emesso l'atto che chiedeva il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, mentre non si costituiva la Regione
Sicilia.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia della Regione Sicilia, non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente convenuta.
Va poi, a confutazione dell'apposito motivo di ricorso, rilevato come l'ADER, costituendosi, ha fornito prova di avere notificato gli atti sottesi, cartelle di pagamento n. 29520200003579127000 n.
29520200003579127000 n. 29520210069108526000, rispettivamente in data 4.5.2022, e 7.7.2022 (cfr. relate in atti).
Va poi rilevato come nessuna prescrizione si è verificata atteso che l'intimazione è stata notificata in data
24.3.2025, ovvero entro il successivo termine triennale, trattandosi di bollo auto.
A ciò consegue, per altro, come l'intimazione sia adeguatamente motivata anche attraverso il richiamo alle predette cartelle che riguardano la stessa parte ricorrente che non ha provveduto all'impugnazione delle stesse per altro non contestando l'avvenuta notifica come risultante dagli atti.
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si pongono a carico della parte ricorrente ed in favore delle parti resistenti, come da dispositivo, non dovendosi provvedere per la contumace
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 300,00, oltre eventuali accessori come per legge, in favore di ciascuna delle resistenti costituite, non provvedendo per la contumace. Così deciso in Messina, il 9.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3368/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000933275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200003579127000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210058956663000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069108526000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (n. R.G. 3368/25) e si opponeva ad un'intimazione di pagamento n. 29520259000933275000 per bollo auto anni 2016/2017/2018, notificata in data 24/03/2025, riferita alle cartelle di pagamento n. 29520200003579127000 n. 29520200003579127000 n. 29520210069108526000.
Eccepiva, in primo luogo, il difetto di notifica delle cartelle e la prescrizione. Chiedeva l'annullamento dell'atto per i motivi indicati, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE che aveva emesso l'atto che chiedeva il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, mentre non si costituiva la Regione
Sicilia.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia della Regione Sicilia, non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente convenuta.
Va poi, a confutazione dell'apposito motivo di ricorso, rilevato come l'ADER, costituendosi, ha fornito prova di avere notificato gli atti sottesi, cartelle di pagamento n. 29520200003579127000 n.
29520200003579127000 n. 29520210069108526000, rispettivamente in data 4.5.2022, e 7.7.2022 (cfr. relate in atti).
Va poi rilevato come nessuna prescrizione si è verificata atteso che l'intimazione è stata notificata in data
24.3.2025, ovvero entro il successivo termine triennale, trattandosi di bollo auto.
A ciò consegue, per altro, come l'intimazione sia adeguatamente motivata anche attraverso il richiamo alle predette cartelle che riguardano la stessa parte ricorrente che non ha provveduto all'impugnazione delle stesse per altro non contestando l'avvenuta notifica come risultante dagli atti.
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si pongono a carico della parte ricorrente ed in favore delle parti resistenti, come da dispositivo, non dovendosi provvedere per la contumace
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 300,00, oltre eventuali accessori come per legge, in favore di ciascuna delle resistenti costituite, non provvedendo per la contumace. Così deciso in Messina, il 9.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna