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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NI NT, Presidente
RA LE, OR
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casciana Terme Lari - Piazza Vittorio Emanuele Ii[ N. 2 56003 Casciana Terme Lari PI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Ii[ N. 2 56003 Casciana Terme Lari PI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1442 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione giudizio a spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione giudizio a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento specficato in epigrafe, assumendone la nullità/illegittimità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casciana Terme Lari che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo conciliativo in sede stragiudiziale con cui, tra le altre clausole, concordavano circa la rinuncia al ricorso e, per l'effetto, alla udienza del 18 febbraio 2026 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso con spese compensate e, correlativamente, il procuratore di parte resistente dichiarava di accettare la rinuncia con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, udite le part, visti gli atti e l'accordo conciliativo versato in atti, preso atto delle reciproche dichiarazioni di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, nonchè dell'accordo in punto di compensazione delle spese, osserva che nulla osta alla declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.44 d.lgs. n.546/
'92
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa e compensate le spese di causa.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NI NT, Presidente
RA LE, OR
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casciana Terme Lari - Piazza Vittorio Emanuele Ii[ N. 2 56003 Casciana Terme Lari PI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Ii[ N. 2 56003 Casciana Terme Lari PI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1442 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione giudizio a spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione giudizio a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento specficato in epigrafe, assumendone la nullità/illegittimità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casciana Terme Lari che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo conciliativo in sede stragiudiziale con cui, tra le altre clausole, concordavano circa la rinuncia al ricorso e, per l'effetto, alla udienza del 18 febbraio 2026 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso con spese compensate e, correlativamente, il procuratore di parte resistente dichiarava di accettare la rinuncia con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, udite le part, visti gli atti e l'accordo conciliativo versato in atti, preso atto delle reciproche dichiarazioni di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, nonchè dell'accordo in punto di compensazione delle spese, osserva che nulla osta alla declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.44 d.lgs. n.546/
'92
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa e compensate le spese di causa.