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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 2116/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 novembre 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. NC Tonon, sono comparsi: l'avvocato Federico Battesta, in sost. avvocato Andrea Zacco, per parte ricorrente, l'avvocato Cristina Bergamo, in sost. avv.to Elena Tieghi, per la resistente.
E' presente la dott.ssa Rachele Darpin, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Battesta conclude come da note conclusive.
L'avv. Bergamo conclude come in atti, nonché da note conclusive.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avvocato Battesta nel riportarsi agli atti si oppone all'ammissione del doc. 17 di controparte, depositato solo con le note conclusive, in quanto tardivamente prodotto.
pagina 1 di 14 L'avvocato Bergamo si richiama integralmente alle note conclusive, insistendo particolarmente sulle eccezioni preliminari e sull'ammissione delle istanze istruttorie. L'avvocato Bergamo sull'eccezione di tardività del documento prodotto sub. doc. 17 rileva che lo stesso è sopravvenuto alle preclusioni istruttorie.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11,45.
Il Giudice
dott. NC Tonon
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. NC Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZA RE, giusto mandato in atti
RICORRENTE contro
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20 novembre
2024 ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertata l'indebita ritenzione in danno del ricorrente delle somme indicate in narrativa da parte di condannare Controparte_1 quest'ultima alla restituzione mediante pagamento in favore del signor Pt_1
della somma di € 8.198,45 o della somma eventualmente diversa ritenuta
[...] di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo al saggio di cui all'art.
1284 comma IV c.c.; accertato e dichiarato l'inadempimento di in CP_1 relazione al contratto d'appalto sottoscritto tra le parti e in particolare alla
pagina 3 di 14 mancata esecuzione di quanto stabilito in computo metrico in ordine all'ese- cuzione del visto di conformità del commercialista sui lavori eseguiti, condannare la società in persona del l.r.p.t. al pagamento della CP_1 somma di Euro 3.803,61 in favore del ricorrente sig. , quale costo Parte_2 sostenuto ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c.. In via subordinata: ferma la domanda sub. a), accertato e dichiarato l'inadempimento di al Controparte_1 contratto di appalto rispetto all'obbligazione di fornire il visto di conformità del commercialista sui lavori eseguiti, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti dal signor ai sensi dell'art. 1218 c.c. e quindi al Parte_1 pagamento della somma di € 3.803,61, pari alla somma dallo stesso sostenuta per porre rimedio all'inadempimento dell'appaltatore”.
si costituiva con memoria di costituzione con la quale, contestando CP_1 la ricostruzione avversaria, chiedeva di respingere le domande avversarie, di dichiarare in via preliminare la sussistenza dell'exceptio compromissi ossia l'esistenza di accordi tra le parti che prevedevano in caso di conflitto di risolverli tramite arbitrati secondo definite clausole contrattuali, di accogliere domanda riconvenzionale per totali Euro 26.833,31, oltre interessi.
All'udienza del 4 marzo 2025 le parti, dopo essersi riportati agli atti di causa e aver contestato quelli avversari, chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art. 281 duodecies c.p.c. per il deposito delle memorie autorizzate.
Il Giudice, lette le memorie depositate dalle parti, con provvedimento di data 6 aprile 2025 così statuiva “lette le memorie autorizzate depositate dalle parti a norma dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.,ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, non ammette le istanze istruttorie come formulate da parte resistente in quanto vertenti su circostanze in parte genericamente dedotte, in parte non rilevanti ai fini del decidere, e in parte contrarie a documentazione scritta, non ammette, altresì, la richiesta di CTU come formulata dalla medesima parte in quanto la stessa appare meramente esplorativa alla luce delle allegazioni, FISSA per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14
pagina 4 di 14 novembre 2025 ad ore 11.00, nella quale verrà ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e concede alle parti termine fino a
15 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
Preliminarmente il Giudice osserva quanto segue:
- la Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. Civ. 27.01.2023, n. 2558) ha stabilito che nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista la clausola che prevede una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, a favore di un collegio arbitrale, deve intendersi vessatoria. La Corte di legittimità precisa che, nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista,
l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore. Il Supremo Collegio ha poi sottolineato che la prova della circostanza è posta a carico del professionista che intende avvalersi della clausola stessa. Nel caso di specie il consumatore, odierna parte ricorrente, non solo non ha approvato la deroga alla competenza giudiziale ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma non risulta che la clausola in questione sia stata oggetto di specifica trattativa. La parte onerata della relativa prova, ossia la resistente, avrebbe inteso adempiere a tale onere formulando nella memoria di replica di data 3 aprile 2025 il seguente capitolo di prova: “Le parti hanno discusso e concordato il contenuto dei contratti che hanno sottoscritto”, capitolo non ammesso in quanto del tutto generico nella sua formulazione e privo di alcun riferimento spazio/temporale;
- solo con la prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., parte resistente ha eccepito che il ricorrente avrebbe chiesto la restituzione della somma di € 1.830,00, oggetto di mediazione obbligatoria secondo la tesi della resistente, chiedendo che venisse disposta la mediazione sul punto.
L'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione va eccepita o rilevata dal Giudice entro la prima udienza, a pena di decadenza, per cui l'eccezione di parte resistente, formulata per la prima volta con la memoria autorizzata e non già nella comparsa di risposta, e comunque pagina 5 di 14 oltre la prima udienza celebratasi in data 4.03.2025, risulta tardiva, e come tale inammissibile. Si osserva, comunque, che la richiesta di pagamento di € 1.830,00 riguarda parte degli acconti versati a in relazione al contratto di appalto, CP_1 sicché la relativa domanda non è in ogni caso soggetta a mediazione obbligatoria;
- il doc. sub. 17 prodotto da parte resistente con le note conclusive non appare tardivo in quanto risulta sopravvenuto [fattura n. 20 del 12 settembre
2025] rispetto alle preclusioni istruttorie maturate, ma risulta non utile ai fini di causa in ragione delle argomentazioni di cui infra.
Nel merito le domande come formulate da parte ricorrente appaiono fondate per le ragioni di seguito indicate.
Nel mese di dicembre 2020 entrava in contatto con Parte_1
, legale rappresentante della società specializzata CP_2 CP_1 nell'attività di consulenza ed assistenza in tema di risparmio energetico e general contractor per commesse relative a studi di fattibilità tecnica ed economica e consulenza per interventi di efficientamento energetico al fine di valutare la fattibilità dei lavori di tal fatta sulla propria abitazione privata di Casarsa della
Delizia, via Piave n. 12, beneficiando del Bonus 110% ex D.L. 19.05.2020 n 34
e successive modifiche.
, dopo aver eseguito preliminari verifiche sull'immobile CP_2 di proprietà del ricorrente e valutato positivamente la possibilità di realizzare l'efficientamento energetico fruendo del Bonus 110%, in data 5.01.2021 sottoponeva a due contratti da egli predisposti, l'uno d'opera e Parte_1
l'altro di prestazione di servizi, (cfr. doc. 2 denominato contratto d'opera; cfr. doc. 3 – denominato contratto di prestazione servizi) in base ai quali CP_1
, ovvero il NI, avrebbe eseguito opere e servizi di efficientamento
[...] con la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazione di professionisti esterni, senza null'altro chiedere al Committente, cioè al Pt_1
Nei contratti di cui sopra non venivano indicati i prezzi e le quantità dei lavori da realizzare per giungere all'efficientamento energetico dell'immobile, la pagina 6 di 14 cui quantificazione veniva rimandata ad un successivo computo metrico da elaborarsi a cura e spese dell'appaltatore (cfr. contratto di prestazione di servizi, qualificabile come contratto d'appalto attesa l'organizzazione di mezzi in capo all'imprenditore tipica dell'appalto, come si evince dalle premesse ove è scritto che il Committente intende avvalersi dell'organizzazione aziendale del fornitore, nonché dallo stesso contenuto del contratto e in particolare delle obbligazioni a carico del fornitore/appaltatore).
In pari, data chiedeva al il versamento di un acconto CP_1 Pt_1 sui lavori di efficientamento pari ad € 1.500,00 più IVA al 22%, emettendo due fatture, rispettivamente di € 600 più IVA e € 900 più IVA (cfr. doc. 4 – fattura n.
3/2021; cfr. doc. 5 – fattura n. 4/2021), che venivano saldate dal ricorrente con bonifico di € 1.830,00 in data 7.01.2021 (cfr. doc. 6 – copia bonifico 7.01.2021).
In seguito, faceva eseguire lo studio di fattibilità dell'intervento ad CP_1 un proprio tecnico, il geom. , il quale in data 10.03.2021 Controparte_3 restituiva apposita relazione positiva con la descrizione degli interventi e la stima dei costi (doc. 7 – relazione geom. ). Veniva quindi prodotta dal tecnico CP_3 in data 22.03.2021 una Cila al Comune di Casarsa della Delizia, con cui si dava atto dell'avvio dei lavori (cfr. doc. 8 – copia Cila), cui faceva poi seguito la comunicazione di chiusura del cantiere in data 27.12.2021 (cfr. doc. 9 – chiusura cantiere);
Per procedere con i lavori, richiedeva al ricorrente due CP_1 ulteriori acconti, emettendo le relative fatture, la prima in data 8.04.2021 di €
45.000,00 più IVA al 22% per totali € 54.900,00 (cfr. doc. 10 - fattura n. 43 del
8.04.2021), che veniva saldata dal con bonifico del giorno 8.04.2021 Pt_1
(cfr. doc. 11 – bonifico 8.04.2021) e la seconda in data 15.04.2021 di €
16.393,44 più IVA al 22% per complessivi € 20.000,00, (cfr. doc. 12 - fattura n.
44 del 15.04.2021), pagata dal committente con bonifico ordinario in data
15.04.2021 (cfr. doc. 13 – bonifico 15.04.2021.).
Veniva quindi dato avvio da ai lavori di efficientamento CP_1 energetico dell'abitazione di via Piave n. 12, consistenti nella sostituzione dell'impianto termico, nella posa del cappotto esterno e nella tinteggiatura, nella pagina 7 di 14 sostituzione di alcuni serramenti, nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico con batterie di accumulo e colonnina di ricarica per gli autoveicoli.
I lavori eseguiti venivano analiticamente indicati dall'appaltatore , CP_1 al termine degli stessi, nel proprio computo metrico “a corpo” prodotto, in cui venivano riportati i costi delle singole lavorazioni, compresi di oneri per la sicurezza e dei costi di progettazione, direzione lavori, asseverazione finale e visto di conformità del commercialista, per complessivi € 79.365,26 (cfr. doc. 14
– capitolato analitico 6.12.2021), corrispondente a quanto poi asseverato dall'arch. (cfr. doc. 20 di parte ricorrente). Persona_1
A conclusione dei lavori, tuttavia, la emetteva fattura di saldo per CP_1 ulteriori € 18.211,90 più IVA al 22% per complessivi € 22.218,52, (cfr. doc. 15 - fattura n. 52 del 14.05.2021), che il signor in buona fede saldava con Pt_1 bonifico bancario in data 20.05.2021 (cfr. doc. 16 – bonifico del 20.05.2021), il che portava il totale degli importi elargiti dal Ricorrente ad € 100.948,52.
Nella fattura riepilogativa, come osservato da parte ricorrente, si dava atto solo degli acconti versati dal signor con le fatture n. 43 e 44 pagate Pt_1 nel mese di aprile 2021, ma non dell'acconto versato con le fatture n. 3 e 4 pagate il 7.01.2021 per l'importo complessivo di € 1.830,00.
Successivamente, il veniva a conoscenza che i bonifici da egli Pt_1 eseguiti in favore di non erano formalmente corretti e risultavano inidonei CP_1 per concludere la pratica di fruizione del Bonus 110%, in quanto non erano stati fatti con modalità “parlante”, per cui, interpellato un professionista indicatogli dal , apprendeva che l'unico modo per beneficiare della detrazione era CP_2 eseguire nuovamente i pagamenti con bonifico parlante (cfr. doc. 17 - scambio mail 19.01.2022).
In data 25/27.01.2022, il eseguiva nuovamente i 3 versamenti in Pt_1 favore di pari agli importi indicati nelle fatture da quest'ultima Controparte_1 emesse, sborsando una seconda volta l'importo di € 97.118,52, oltre a commissioni bancarie per € 22,11 (cfr. doc. 18 - copia bonifici e lista), con l'intesa che avrebbe provveduto a restituirgli tale importo pagato due CP_1 volte.
pagina 8 di 14 A fronte di siffatto doppio versamento provvedeva a CP_2 restituire al committente solo la minor somma di € 90.750,07 (come si vede dallo stesso documento 18 anzidetto), residuando perciò un credito in favore del ricorrente di € 6.368,45, che l'appaltatore prometteva di versare quanto prima.
In seguito, nell'aprile 2022 il ricorrente sottoscriveva l'affidamento dell'incarico a due commercialisti di Torino, i dottori e , CP_4 Per_2 individuati dal per l'apposizione del visto di conformità sulla pratica di CP_2
Superbonus 110% previsto per legge, (cfr. doc. 19 - incarico 28.04.2022).
Nel mese di maggio 2022, veniva depositata dall'arch. la Persona_1 pratica completa di asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n.
34/2020, con lo stato finale dei lavori (cfr. doc. 20 – pratica asseverazione), mentre il visto di conformità veniva eseguito dai commercialisti dello
[...] di Torino, che trasmettevano l'asseverazione all'Agenzia Controparte_5
Entrate ai fini della detrazione fiscale (cfr. doc. 21 - comunicazione Ag. Entrate).
In data 7.11.2022, inviava alla una pec di Parte_1 CP_1 sollecito per ottenere la restituzione dell'importo di € 6.368,45 da quest'ultima ancora trattenuto a seguito del doppio pagamento di tutte le fatture emesse per i lavori svolti (cfr. doc. 22 – pec 7.11.2022). Pt_1
rispondeva con mail del giorno 14.11.2022, CP_2 riconoscendo di fatto il debito e deducendo scarsità di liquidità dovuta alle difficoltà nella cessione dei propri crediti da superbonus 110% (cfr. doc. 23 – mail 14.11.2022). CP_2
Nel mese di gennaio 2023, , per conseguire la restituzione Parte_1 della somma anzidetta, si rivolgeva al proprio legale, che inviava a CP_1 una diffida di pagamento (cfr. doc. 24 – pec avv. Zacco 24.01.2023);
Alla predetta missiva rispondeva , inviando una pec per CP_2 conoscenza anche al signor in data 25.01.2023 (cfr. doc. 25 – pec Pt_1 CP_1
25.01.2023), nella quale egli, ancora una volta, ribadiva di non avere liquidità e di voler offrire in pagamento di quanto dovuto parte dei propri crediti fiscali.
Nel mese di marzo 2023, riceveva una mail direttamente Parte_1 dallo di Torino, indirizzata anche alla , Parte_3 CP_1
pagina 9 di 14 con allegato un preavviso di parcella a suo nome ed una richiesta di sollecito di saldo, apprendendo così che il non aveva ancora pagato le competenze CP_2 dei commercialisti (cfr. doc. 26 – mail 28.03.2023; doc. 27 – Parte_3 preavviso 30.04.2022). Parte_3
Il ricorrente faceva intervenire il proprio legale per respingere tale richiesta di pagamento (cfr. doc. 28 – scambio pec 19-20.04.2024), ma in seguito, per evitare il contenzioso giudiziario con i commercialisti di Torino, decideva di pagare la parcella dei predetti professionisti, come documentato dalla fattura emessa dallo nei confronti del ricorrente a Parte_3 seguito del pagamento ricevuto (cfr. doc. 29 – fattura n. 102 del 2023).
La narrazione dei fatti come operata da parte ricorrente, oltre che sorretta da copiosa documentazione, non risulta adeguatamente contraddetta da controparte, la quale si limita ad una difesa generica, non supportata da evidenze oggettive e, soprattutto, incompatibile con i documenti agli atti, documenti di cui controparte non disconosce e/o contesta in modo esplicito e preciso il contenuto.
Si osserva come risulti documentalmente provato e non contestato il doppio pagamento da parte del ricorrente dell'intera somma fatturata da Ba-ste s.r.l. di € 97.118,52, evenienza determinatasi dalla necessità, non adeguatamente rappresentata dal professionista (leggasi parte resistente) al committente consumatore, di rispettare la formalità del bonifico parlante, essenziale ai fini della fruizione del beneficio fiscale accordato ai lavori di efficientamento energetico.
Risulta parimenti documentata sia la restituzione della minor somma di €
90.750,07 da parte di , circostanza che determina l'indebito trattenimento CP_1 della somma di € 6.390,54, sia il riconoscimento da parte del di dover CP_2 restituire detto importo al laddove, nella pec del 14.11.2022 sub. doc. Pt_1
42, questi affermava che “non c'è malafede in tutto questo, ma solo mancanza di liquidità. … Dal canto mio, non vedo l'ora di liberarmi di questo debito. Se vuoi ci possiamo incontrare per un ultimo definitivo chiarimento”.
Riconoscimento, peraltro, ribadito dal anche nella Pec inviata il CP_2
25.01.2023 al e al suo avvocato, con la quale offriva al ricorrente i Pt_1
pagina 10 di 14 crediti fiscali della società per rientrare del debito.
Risulta, altresì, documentalmente provato e non contestato che il ricorrente ha corrisposto alla la somma di € 1.830,00 a saldo di fatture CP_1 emesse lo stesso giorno della firma del contratto il 5.01.2022, in acconto sulle prestazioni da svolgersi (cfr. doc. 4-5-6 di parte ricorrente) e che tali somme non sono state conteggiate e scomputate nella fattura riepilogativa n. 52 del 2021, diversamente dalle altre fatture di acconto, per cui il saldo dei lavori doveva essere di € 20.388,52 e non di € 22.218,52 come erroneamente fatturato dalla società resistente, per cui anche detta somma risulta indebitamente addebitata al ricorrente e deve, pertanto, essere restituita.
Risulta, poi, provato che si è fatto carico dei costi di Parte_1 apposizione del visto di conformità del commercialista designato da , costi CP_1 che, sulla scorta di quanto previsto nel contratto d'appalto (cfr. doc. 3 di parte ricorrente, in particolare art. 2, 5 e 14), avrebbe dovuto sostenere direttamente la società resistente, senza possibilità di addebitarli al committente, visto che le spese per i professionisti erano ad esclusivo carico dell'appaltatrice e i relativi costi erano indicati nel computo metrico già saldato dal committente (cfr. doc. 20 di parte ricorrente).
Il costo doveva essere in realtà sostenuto dall'appaltatore , essendo CP_1 già stato previsto nel capitolato d'appalto che le spese di tutti professionisti intervenuti nella pratica di bonus 110% del ricorrente – quindi anche del commercialista – era a carico della società appaltatrice.
Risulta documentalmente provato che l'incarico ai commercialisti di
Torino fosse già stato conferito dal prima che il sottoscrivesse CP_2 Pt_1
l'impegno del 28.04.2022 sub. doc. 19 di parte ricorrente: in atti vi è, infatti, la mail inviata dal dr. al in data 28.03.2022, ovvero un mese Per_2 CP_2 prima, con cui egli richiedeva a una serie di documenti per istruire la CP_2 pratica in favore di (cfr. doc. 34 – mail dr. 28.03.2022 – di Pt_1 Per_2 parte ricorrente), il che significa che detto professionista era già stato incaricato non dal committente, bensì dal general contractor/appaltatore. Tant'è vero che chi continuò a curare i contatti con lo in favore del Parte_3
pagina 11 di 14 ricorrente fu il medesimo, che poi chiedeva all'interessato la CP_2 documentazione necessaria da girare al professionista (cfr. doc. 35 – mail CP_2
17.05.2022 – di parte ricorrente).
Al ricorrente spetta pertanto la refusione dell'importo di € 3.803,61, somma che egli ha dovuto versare al commercialista (individuato e scelto dal
, ma pagato dal ricorrente) che ha curato l'asseverazione del visto di CP_2 conformità.
La somma di € 26.833,31, oltre interessi, richiesta da in via CP_1 riconvenzionale, quanto ad € 14.429,03, per consulenza e per costi vivi asseritamente sostenuti da per far andare a buon fine l'operazione dal Pt_4 punto di vista fiscale cercando un nuovo commercialista, e quanto ad €
12.404,28 per l'esecuzione del lavoro di aumento del cappotto, risulta non dovuta per le ragioni di seguito indicate.
Già dalla lettura del testo del contratto di prestazione di servizi (rectius di appalto) si comprende come nel prezzo pagato dal fosse già compreso Pt_1 ogni costo preventivato sia per opere che per servizi, come dimostra il computo metrico depositato in uno con la pratica di asseverazione (cfr. doc. sub. 20 di parte ricorrente).
Il contratto di appalto sub. doc. 3, in particolare all'art. 2, è chiaro nell'escludere il rimborso delle spese di viaggio e dei compensi e nell'onerare, invece, l'appaltatore ( ) di ogni spesa di consulenza, e precisamente: “Art. 2 CP_1
– modalità di esecuzione del servizio 1. Il NI ( ), nell'esecuzione dei CP_1 servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null'altro chiedere al Committente ( .
2.Le spese che il NI potrà Pt_1 incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente lo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico”.
Altrettanto infondata è altresì la pretesa di parte resistente di vedersi rimborsati € 12.404,28 per spese di aumento del cappotto esterno.
pagina 12 di 14 In primo luogo perché tale voce di maggior costo, dovuta, peraltro, all'errore in fase di studio e progettazione della società resistente, la quale aveva inizialmente previsto un cappotto da 60 mm anziché di 120 mm che tuttavia non era adeguato a garantire il risparmio energetico richiesto dalla normativa, non risulta oggetto di alcuna formale comunicazione e interlocuzione con il committente.
In base all'art. 6 del “contratto di prestazione di servizi”, tutte le modifiche o le aggiunte ai servizi originariamente pattuiti e indicati nel contratto dovevano essere presentate per iscritto e il NI doveva quantificare la maggiorazione del corrispettivo al Committente, che doveva darne approvazione per iscritto;
nel caso di specie, al non è stato sottoposto alcun documento Pt_1
o preventivo che contenesse lavori extra per rifacimento del cappotto, né egli risulta aver mai accettato espressamente alcunché di scritto.
In secondo luogo l'asseverazione effettuata dall'arch. in data Per_1
27.05.2022 e sulla scorta della quale ha emesso le fatture pagate (due CP_1 volte) dal non risulta ricomprendere il sovrapprezzo per il maggior Pt_1 spessore del cappotto….parte resistente, pur onerata della relativa allegazione, nulla dice, nulla spiega sul punto.
La narrazione di parte resistente è fin da subito apparsa omissiva e poco chiara sul punto: a pagina 3 della comparsa di costituzione si legge “Inoltre sono stati eseguiti lavori non preventivati di aumento del cappotto per i quali CP_1
non aveva ancora richiesto alcun pagamento in modo specifico ma per il
[...] quale era sorto il diritto di riceverlo” e poi a pagina 9 “18. Inoltre nel corso del rapporto sono stati eseguiti lavori non preventivati come l'aumento del cappotto per i quali a novembre 2022 ha richiesto il pagamento in modo specifico”. CP_1
Neppure la produzione documentale effettuata da parte resistente è risultata decisiva per l'accoglimento della domanda riconvenzionale: i docc. 10 e
11 di parte resistente, che, tra l'latro, non risultano comunicati per iscritto a parte ricorrente, contengono delle aggiunte rispetto alla contabilità ufficiale (cfr. docc.
14 e 20 di parte ricorrente), verosimilmente apposte da parte resistente dal pagina 13 di 14 momento che delle stesse non vi è alcun riferimento nell'asseverazione effettuata dall'arch. Per_1
Per tali ragioni le domande riconvenzionali come formulate da parte resistente nei confronti di parte ricorrente non possono essere accolte.
In conclusione in accoglimento delle domande come formulate da parte ricorrente, la società resistente va condannata al pagamento della capital somma pari a complessivi euro 12.002,06, oltre gli interessi legali dal dì dovuto al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti di parte resistente e per l'effetto condanna a corrispondere a favore di della CP_1 Parte_1 somma pari a complessivi euro 12.002,06, oltre gli interessi legali dal dì dovuto al saldo effettivo;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande riconvenzionali di parte resistente in quanto infondate;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a rifondere a le spese legali del presente procedimento Parte_1 che si liquidano in euro 237,00 per esborsi, e in euro 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
- dott. NC Tonon -
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 2116/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 novembre 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. NC Tonon, sono comparsi: l'avvocato Federico Battesta, in sost. avvocato Andrea Zacco, per parte ricorrente, l'avvocato Cristina Bergamo, in sost. avv.to Elena Tieghi, per la resistente.
E' presente la dott.ssa Rachele Darpin, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Battesta conclude come da note conclusive.
L'avv. Bergamo conclude come in atti, nonché da note conclusive.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avvocato Battesta nel riportarsi agli atti si oppone all'ammissione del doc. 17 di controparte, depositato solo con le note conclusive, in quanto tardivamente prodotto.
pagina 1 di 14 L'avvocato Bergamo si richiama integralmente alle note conclusive, insistendo particolarmente sulle eccezioni preliminari e sull'ammissione delle istanze istruttorie. L'avvocato Bergamo sull'eccezione di tardività del documento prodotto sub. doc. 17 rileva che lo stesso è sopravvenuto alle preclusioni istruttorie.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11,45.
Il Giudice
dott. NC Tonon
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. NC Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZA RE, giusto mandato in atti
RICORRENTE contro
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20 novembre
2024 ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertata l'indebita ritenzione in danno del ricorrente delle somme indicate in narrativa da parte di condannare Controparte_1 quest'ultima alla restituzione mediante pagamento in favore del signor Pt_1
della somma di € 8.198,45 o della somma eventualmente diversa ritenuta
[...] di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo al saggio di cui all'art.
1284 comma IV c.c.; accertato e dichiarato l'inadempimento di in CP_1 relazione al contratto d'appalto sottoscritto tra le parti e in particolare alla
pagina 3 di 14 mancata esecuzione di quanto stabilito in computo metrico in ordine all'ese- cuzione del visto di conformità del commercialista sui lavori eseguiti, condannare la società in persona del l.r.p.t. al pagamento della CP_1 somma di Euro 3.803,61 in favore del ricorrente sig. , quale costo Parte_2 sostenuto ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c.. In via subordinata: ferma la domanda sub. a), accertato e dichiarato l'inadempimento di al Controparte_1 contratto di appalto rispetto all'obbligazione di fornire il visto di conformità del commercialista sui lavori eseguiti, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti dal signor ai sensi dell'art. 1218 c.c. e quindi al Parte_1 pagamento della somma di € 3.803,61, pari alla somma dallo stesso sostenuta per porre rimedio all'inadempimento dell'appaltatore”.
si costituiva con memoria di costituzione con la quale, contestando CP_1 la ricostruzione avversaria, chiedeva di respingere le domande avversarie, di dichiarare in via preliminare la sussistenza dell'exceptio compromissi ossia l'esistenza di accordi tra le parti che prevedevano in caso di conflitto di risolverli tramite arbitrati secondo definite clausole contrattuali, di accogliere domanda riconvenzionale per totali Euro 26.833,31, oltre interessi.
All'udienza del 4 marzo 2025 le parti, dopo essersi riportati agli atti di causa e aver contestato quelli avversari, chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art. 281 duodecies c.p.c. per il deposito delle memorie autorizzate.
Il Giudice, lette le memorie depositate dalle parti, con provvedimento di data 6 aprile 2025 così statuiva “lette le memorie autorizzate depositate dalle parti a norma dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.,ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, non ammette le istanze istruttorie come formulate da parte resistente in quanto vertenti su circostanze in parte genericamente dedotte, in parte non rilevanti ai fini del decidere, e in parte contrarie a documentazione scritta, non ammette, altresì, la richiesta di CTU come formulata dalla medesima parte in quanto la stessa appare meramente esplorativa alla luce delle allegazioni, FISSA per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14
pagina 4 di 14 novembre 2025 ad ore 11.00, nella quale verrà ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e concede alle parti termine fino a
15 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
Preliminarmente il Giudice osserva quanto segue:
- la Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. Civ. 27.01.2023, n. 2558) ha stabilito che nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista la clausola che prevede una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, a favore di un collegio arbitrale, deve intendersi vessatoria. La Corte di legittimità precisa che, nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista,
l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore. Il Supremo Collegio ha poi sottolineato che la prova della circostanza è posta a carico del professionista che intende avvalersi della clausola stessa. Nel caso di specie il consumatore, odierna parte ricorrente, non solo non ha approvato la deroga alla competenza giudiziale ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma non risulta che la clausola in questione sia stata oggetto di specifica trattativa. La parte onerata della relativa prova, ossia la resistente, avrebbe inteso adempiere a tale onere formulando nella memoria di replica di data 3 aprile 2025 il seguente capitolo di prova: “Le parti hanno discusso e concordato il contenuto dei contratti che hanno sottoscritto”, capitolo non ammesso in quanto del tutto generico nella sua formulazione e privo di alcun riferimento spazio/temporale;
- solo con la prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., parte resistente ha eccepito che il ricorrente avrebbe chiesto la restituzione della somma di € 1.830,00, oggetto di mediazione obbligatoria secondo la tesi della resistente, chiedendo che venisse disposta la mediazione sul punto.
L'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione va eccepita o rilevata dal Giudice entro la prima udienza, a pena di decadenza, per cui l'eccezione di parte resistente, formulata per la prima volta con la memoria autorizzata e non già nella comparsa di risposta, e comunque pagina 5 di 14 oltre la prima udienza celebratasi in data 4.03.2025, risulta tardiva, e come tale inammissibile. Si osserva, comunque, che la richiesta di pagamento di € 1.830,00 riguarda parte degli acconti versati a in relazione al contratto di appalto, CP_1 sicché la relativa domanda non è in ogni caso soggetta a mediazione obbligatoria;
- il doc. sub. 17 prodotto da parte resistente con le note conclusive non appare tardivo in quanto risulta sopravvenuto [fattura n. 20 del 12 settembre
2025] rispetto alle preclusioni istruttorie maturate, ma risulta non utile ai fini di causa in ragione delle argomentazioni di cui infra.
Nel merito le domande come formulate da parte ricorrente appaiono fondate per le ragioni di seguito indicate.
Nel mese di dicembre 2020 entrava in contatto con Parte_1
, legale rappresentante della società specializzata CP_2 CP_1 nell'attività di consulenza ed assistenza in tema di risparmio energetico e general contractor per commesse relative a studi di fattibilità tecnica ed economica e consulenza per interventi di efficientamento energetico al fine di valutare la fattibilità dei lavori di tal fatta sulla propria abitazione privata di Casarsa della
Delizia, via Piave n. 12, beneficiando del Bonus 110% ex D.L. 19.05.2020 n 34
e successive modifiche.
, dopo aver eseguito preliminari verifiche sull'immobile CP_2 di proprietà del ricorrente e valutato positivamente la possibilità di realizzare l'efficientamento energetico fruendo del Bonus 110%, in data 5.01.2021 sottoponeva a due contratti da egli predisposti, l'uno d'opera e Parte_1
l'altro di prestazione di servizi, (cfr. doc. 2 denominato contratto d'opera; cfr. doc. 3 – denominato contratto di prestazione servizi) in base ai quali CP_1
, ovvero il NI, avrebbe eseguito opere e servizi di efficientamento
[...] con la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazione di professionisti esterni, senza null'altro chiedere al Committente, cioè al Pt_1
Nei contratti di cui sopra non venivano indicati i prezzi e le quantità dei lavori da realizzare per giungere all'efficientamento energetico dell'immobile, la pagina 6 di 14 cui quantificazione veniva rimandata ad un successivo computo metrico da elaborarsi a cura e spese dell'appaltatore (cfr. contratto di prestazione di servizi, qualificabile come contratto d'appalto attesa l'organizzazione di mezzi in capo all'imprenditore tipica dell'appalto, come si evince dalle premesse ove è scritto che il Committente intende avvalersi dell'organizzazione aziendale del fornitore, nonché dallo stesso contenuto del contratto e in particolare delle obbligazioni a carico del fornitore/appaltatore).
In pari, data chiedeva al il versamento di un acconto CP_1 Pt_1 sui lavori di efficientamento pari ad € 1.500,00 più IVA al 22%, emettendo due fatture, rispettivamente di € 600 più IVA e € 900 più IVA (cfr. doc. 4 – fattura n.
3/2021; cfr. doc. 5 – fattura n. 4/2021), che venivano saldate dal ricorrente con bonifico di € 1.830,00 in data 7.01.2021 (cfr. doc. 6 – copia bonifico 7.01.2021).
In seguito, faceva eseguire lo studio di fattibilità dell'intervento ad CP_1 un proprio tecnico, il geom. , il quale in data 10.03.2021 Controparte_3 restituiva apposita relazione positiva con la descrizione degli interventi e la stima dei costi (doc. 7 – relazione geom. ). Veniva quindi prodotta dal tecnico CP_3 in data 22.03.2021 una Cila al Comune di Casarsa della Delizia, con cui si dava atto dell'avvio dei lavori (cfr. doc. 8 – copia Cila), cui faceva poi seguito la comunicazione di chiusura del cantiere in data 27.12.2021 (cfr. doc. 9 – chiusura cantiere);
Per procedere con i lavori, richiedeva al ricorrente due CP_1 ulteriori acconti, emettendo le relative fatture, la prima in data 8.04.2021 di €
45.000,00 più IVA al 22% per totali € 54.900,00 (cfr. doc. 10 - fattura n. 43 del
8.04.2021), che veniva saldata dal con bonifico del giorno 8.04.2021 Pt_1
(cfr. doc. 11 – bonifico 8.04.2021) e la seconda in data 15.04.2021 di €
16.393,44 più IVA al 22% per complessivi € 20.000,00, (cfr. doc. 12 - fattura n.
44 del 15.04.2021), pagata dal committente con bonifico ordinario in data
15.04.2021 (cfr. doc. 13 – bonifico 15.04.2021.).
Veniva quindi dato avvio da ai lavori di efficientamento CP_1 energetico dell'abitazione di via Piave n. 12, consistenti nella sostituzione dell'impianto termico, nella posa del cappotto esterno e nella tinteggiatura, nella pagina 7 di 14 sostituzione di alcuni serramenti, nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico con batterie di accumulo e colonnina di ricarica per gli autoveicoli.
I lavori eseguiti venivano analiticamente indicati dall'appaltatore , CP_1 al termine degli stessi, nel proprio computo metrico “a corpo” prodotto, in cui venivano riportati i costi delle singole lavorazioni, compresi di oneri per la sicurezza e dei costi di progettazione, direzione lavori, asseverazione finale e visto di conformità del commercialista, per complessivi € 79.365,26 (cfr. doc. 14
– capitolato analitico 6.12.2021), corrispondente a quanto poi asseverato dall'arch. (cfr. doc. 20 di parte ricorrente). Persona_1
A conclusione dei lavori, tuttavia, la emetteva fattura di saldo per CP_1 ulteriori € 18.211,90 più IVA al 22% per complessivi € 22.218,52, (cfr. doc. 15 - fattura n. 52 del 14.05.2021), che il signor in buona fede saldava con Pt_1 bonifico bancario in data 20.05.2021 (cfr. doc. 16 – bonifico del 20.05.2021), il che portava il totale degli importi elargiti dal Ricorrente ad € 100.948,52.
Nella fattura riepilogativa, come osservato da parte ricorrente, si dava atto solo degli acconti versati dal signor con le fatture n. 43 e 44 pagate Pt_1 nel mese di aprile 2021, ma non dell'acconto versato con le fatture n. 3 e 4 pagate il 7.01.2021 per l'importo complessivo di € 1.830,00.
Successivamente, il veniva a conoscenza che i bonifici da egli Pt_1 eseguiti in favore di non erano formalmente corretti e risultavano inidonei CP_1 per concludere la pratica di fruizione del Bonus 110%, in quanto non erano stati fatti con modalità “parlante”, per cui, interpellato un professionista indicatogli dal , apprendeva che l'unico modo per beneficiare della detrazione era CP_2 eseguire nuovamente i pagamenti con bonifico parlante (cfr. doc. 17 - scambio mail 19.01.2022).
In data 25/27.01.2022, il eseguiva nuovamente i 3 versamenti in Pt_1 favore di pari agli importi indicati nelle fatture da quest'ultima Controparte_1 emesse, sborsando una seconda volta l'importo di € 97.118,52, oltre a commissioni bancarie per € 22,11 (cfr. doc. 18 - copia bonifici e lista), con l'intesa che avrebbe provveduto a restituirgli tale importo pagato due CP_1 volte.
pagina 8 di 14 A fronte di siffatto doppio versamento provvedeva a CP_2 restituire al committente solo la minor somma di € 90.750,07 (come si vede dallo stesso documento 18 anzidetto), residuando perciò un credito in favore del ricorrente di € 6.368,45, che l'appaltatore prometteva di versare quanto prima.
In seguito, nell'aprile 2022 il ricorrente sottoscriveva l'affidamento dell'incarico a due commercialisti di Torino, i dottori e , CP_4 Per_2 individuati dal per l'apposizione del visto di conformità sulla pratica di CP_2
Superbonus 110% previsto per legge, (cfr. doc. 19 - incarico 28.04.2022).
Nel mese di maggio 2022, veniva depositata dall'arch. la Persona_1 pratica completa di asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n.
34/2020, con lo stato finale dei lavori (cfr. doc. 20 – pratica asseverazione), mentre il visto di conformità veniva eseguito dai commercialisti dello
[...] di Torino, che trasmettevano l'asseverazione all'Agenzia Controparte_5
Entrate ai fini della detrazione fiscale (cfr. doc. 21 - comunicazione Ag. Entrate).
In data 7.11.2022, inviava alla una pec di Parte_1 CP_1 sollecito per ottenere la restituzione dell'importo di € 6.368,45 da quest'ultima ancora trattenuto a seguito del doppio pagamento di tutte le fatture emesse per i lavori svolti (cfr. doc. 22 – pec 7.11.2022). Pt_1
rispondeva con mail del giorno 14.11.2022, CP_2 riconoscendo di fatto il debito e deducendo scarsità di liquidità dovuta alle difficoltà nella cessione dei propri crediti da superbonus 110% (cfr. doc. 23 – mail 14.11.2022). CP_2
Nel mese di gennaio 2023, , per conseguire la restituzione Parte_1 della somma anzidetta, si rivolgeva al proprio legale, che inviava a CP_1 una diffida di pagamento (cfr. doc. 24 – pec avv. Zacco 24.01.2023);
Alla predetta missiva rispondeva , inviando una pec per CP_2 conoscenza anche al signor in data 25.01.2023 (cfr. doc. 25 – pec Pt_1 CP_1
25.01.2023), nella quale egli, ancora una volta, ribadiva di non avere liquidità e di voler offrire in pagamento di quanto dovuto parte dei propri crediti fiscali.
Nel mese di marzo 2023, riceveva una mail direttamente Parte_1 dallo di Torino, indirizzata anche alla , Parte_3 CP_1
pagina 9 di 14 con allegato un preavviso di parcella a suo nome ed una richiesta di sollecito di saldo, apprendendo così che il non aveva ancora pagato le competenze CP_2 dei commercialisti (cfr. doc. 26 – mail 28.03.2023; doc. 27 – Parte_3 preavviso 30.04.2022). Parte_3
Il ricorrente faceva intervenire il proprio legale per respingere tale richiesta di pagamento (cfr. doc. 28 – scambio pec 19-20.04.2024), ma in seguito, per evitare il contenzioso giudiziario con i commercialisti di Torino, decideva di pagare la parcella dei predetti professionisti, come documentato dalla fattura emessa dallo nei confronti del ricorrente a Parte_3 seguito del pagamento ricevuto (cfr. doc. 29 – fattura n. 102 del 2023).
La narrazione dei fatti come operata da parte ricorrente, oltre che sorretta da copiosa documentazione, non risulta adeguatamente contraddetta da controparte, la quale si limita ad una difesa generica, non supportata da evidenze oggettive e, soprattutto, incompatibile con i documenti agli atti, documenti di cui controparte non disconosce e/o contesta in modo esplicito e preciso il contenuto.
Si osserva come risulti documentalmente provato e non contestato il doppio pagamento da parte del ricorrente dell'intera somma fatturata da Ba-ste s.r.l. di € 97.118,52, evenienza determinatasi dalla necessità, non adeguatamente rappresentata dal professionista (leggasi parte resistente) al committente consumatore, di rispettare la formalità del bonifico parlante, essenziale ai fini della fruizione del beneficio fiscale accordato ai lavori di efficientamento energetico.
Risulta parimenti documentata sia la restituzione della minor somma di €
90.750,07 da parte di , circostanza che determina l'indebito trattenimento CP_1 della somma di € 6.390,54, sia il riconoscimento da parte del di dover CP_2 restituire detto importo al laddove, nella pec del 14.11.2022 sub. doc. Pt_1
42, questi affermava che “non c'è malafede in tutto questo, ma solo mancanza di liquidità. … Dal canto mio, non vedo l'ora di liberarmi di questo debito. Se vuoi ci possiamo incontrare per un ultimo definitivo chiarimento”.
Riconoscimento, peraltro, ribadito dal anche nella Pec inviata il CP_2
25.01.2023 al e al suo avvocato, con la quale offriva al ricorrente i Pt_1
pagina 10 di 14 crediti fiscali della società per rientrare del debito.
Risulta, altresì, documentalmente provato e non contestato che il ricorrente ha corrisposto alla la somma di € 1.830,00 a saldo di fatture CP_1 emesse lo stesso giorno della firma del contratto il 5.01.2022, in acconto sulle prestazioni da svolgersi (cfr. doc. 4-5-6 di parte ricorrente) e che tali somme non sono state conteggiate e scomputate nella fattura riepilogativa n. 52 del 2021, diversamente dalle altre fatture di acconto, per cui il saldo dei lavori doveva essere di € 20.388,52 e non di € 22.218,52 come erroneamente fatturato dalla società resistente, per cui anche detta somma risulta indebitamente addebitata al ricorrente e deve, pertanto, essere restituita.
Risulta, poi, provato che si è fatto carico dei costi di Parte_1 apposizione del visto di conformità del commercialista designato da , costi CP_1 che, sulla scorta di quanto previsto nel contratto d'appalto (cfr. doc. 3 di parte ricorrente, in particolare art. 2, 5 e 14), avrebbe dovuto sostenere direttamente la società resistente, senza possibilità di addebitarli al committente, visto che le spese per i professionisti erano ad esclusivo carico dell'appaltatrice e i relativi costi erano indicati nel computo metrico già saldato dal committente (cfr. doc. 20 di parte ricorrente).
Il costo doveva essere in realtà sostenuto dall'appaltatore , essendo CP_1 già stato previsto nel capitolato d'appalto che le spese di tutti professionisti intervenuti nella pratica di bonus 110% del ricorrente – quindi anche del commercialista – era a carico della società appaltatrice.
Risulta documentalmente provato che l'incarico ai commercialisti di
Torino fosse già stato conferito dal prima che il sottoscrivesse CP_2 Pt_1
l'impegno del 28.04.2022 sub. doc. 19 di parte ricorrente: in atti vi è, infatti, la mail inviata dal dr. al in data 28.03.2022, ovvero un mese Per_2 CP_2 prima, con cui egli richiedeva a una serie di documenti per istruire la CP_2 pratica in favore di (cfr. doc. 34 – mail dr. 28.03.2022 – di Pt_1 Per_2 parte ricorrente), il che significa che detto professionista era già stato incaricato non dal committente, bensì dal general contractor/appaltatore. Tant'è vero che chi continuò a curare i contatti con lo in favore del Parte_3
pagina 11 di 14 ricorrente fu il medesimo, che poi chiedeva all'interessato la CP_2 documentazione necessaria da girare al professionista (cfr. doc. 35 – mail CP_2
17.05.2022 – di parte ricorrente).
Al ricorrente spetta pertanto la refusione dell'importo di € 3.803,61, somma che egli ha dovuto versare al commercialista (individuato e scelto dal
, ma pagato dal ricorrente) che ha curato l'asseverazione del visto di CP_2 conformità.
La somma di € 26.833,31, oltre interessi, richiesta da in via CP_1 riconvenzionale, quanto ad € 14.429,03, per consulenza e per costi vivi asseritamente sostenuti da per far andare a buon fine l'operazione dal Pt_4 punto di vista fiscale cercando un nuovo commercialista, e quanto ad €
12.404,28 per l'esecuzione del lavoro di aumento del cappotto, risulta non dovuta per le ragioni di seguito indicate.
Già dalla lettura del testo del contratto di prestazione di servizi (rectius di appalto) si comprende come nel prezzo pagato dal fosse già compreso Pt_1 ogni costo preventivato sia per opere che per servizi, come dimostra il computo metrico depositato in uno con la pratica di asseverazione (cfr. doc. sub. 20 di parte ricorrente).
Il contratto di appalto sub. doc. 3, in particolare all'art. 2, è chiaro nell'escludere il rimborso delle spese di viaggio e dei compensi e nell'onerare, invece, l'appaltatore ( ) di ogni spesa di consulenza, e precisamente: “Art. 2 CP_1
– modalità di esecuzione del servizio 1. Il NI ( ), nell'esecuzione dei CP_1 servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null'altro chiedere al Committente ( .
2.Le spese che il NI potrà Pt_1 incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente lo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico”.
Altrettanto infondata è altresì la pretesa di parte resistente di vedersi rimborsati € 12.404,28 per spese di aumento del cappotto esterno.
pagina 12 di 14 In primo luogo perché tale voce di maggior costo, dovuta, peraltro, all'errore in fase di studio e progettazione della società resistente, la quale aveva inizialmente previsto un cappotto da 60 mm anziché di 120 mm che tuttavia non era adeguato a garantire il risparmio energetico richiesto dalla normativa, non risulta oggetto di alcuna formale comunicazione e interlocuzione con il committente.
In base all'art. 6 del “contratto di prestazione di servizi”, tutte le modifiche o le aggiunte ai servizi originariamente pattuiti e indicati nel contratto dovevano essere presentate per iscritto e il NI doveva quantificare la maggiorazione del corrispettivo al Committente, che doveva darne approvazione per iscritto;
nel caso di specie, al non è stato sottoposto alcun documento Pt_1
o preventivo che contenesse lavori extra per rifacimento del cappotto, né egli risulta aver mai accettato espressamente alcunché di scritto.
In secondo luogo l'asseverazione effettuata dall'arch. in data Per_1
27.05.2022 e sulla scorta della quale ha emesso le fatture pagate (due CP_1 volte) dal non risulta ricomprendere il sovrapprezzo per il maggior Pt_1 spessore del cappotto….parte resistente, pur onerata della relativa allegazione, nulla dice, nulla spiega sul punto.
La narrazione di parte resistente è fin da subito apparsa omissiva e poco chiara sul punto: a pagina 3 della comparsa di costituzione si legge “Inoltre sono stati eseguiti lavori non preventivati di aumento del cappotto per i quali CP_1
non aveva ancora richiesto alcun pagamento in modo specifico ma per il
[...] quale era sorto il diritto di riceverlo” e poi a pagina 9 “18. Inoltre nel corso del rapporto sono stati eseguiti lavori non preventivati come l'aumento del cappotto per i quali a novembre 2022 ha richiesto il pagamento in modo specifico”. CP_1
Neppure la produzione documentale effettuata da parte resistente è risultata decisiva per l'accoglimento della domanda riconvenzionale: i docc. 10 e
11 di parte resistente, che, tra l'latro, non risultano comunicati per iscritto a parte ricorrente, contengono delle aggiunte rispetto alla contabilità ufficiale (cfr. docc.
14 e 20 di parte ricorrente), verosimilmente apposte da parte resistente dal pagina 13 di 14 momento che delle stesse non vi è alcun riferimento nell'asseverazione effettuata dall'arch. Per_1
Per tali ragioni le domande riconvenzionali come formulate da parte resistente nei confronti di parte ricorrente non possono essere accolte.
In conclusione in accoglimento delle domande come formulate da parte ricorrente, la società resistente va condannata al pagamento della capital somma pari a complessivi euro 12.002,06, oltre gli interessi legali dal dì dovuto al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti di parte resistente e per l'effetto condanna a corrispondere a favore di della CP_1 Parte_1 somma pari a complessivi euro 12.002,06, oltre gli interessi legali dal dì dovuto al saldo effettivo;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande riconvenzionali di parte resistente in quanto infondate;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a rifondere a le spese legali del presente procedimento Parte_1 che si liquidano in euro 237,00 per esborsi, e in euro 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
- dott. NC Tonon -
pagina 14 di 14