TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/09/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2270/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in Casciana Terme Lari – Località Lavaiano (PI) via Puccini n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Spigone, presso il cui studio sito in Pontedera
(PI), via Pellico n. 3 è elettivamente domiciliato, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
e
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Marley Citi, presso il cui studio sito in
Pontedera (PI), via Tosco Romagnola n. 122 è elettivamente domiciliata, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del matrimonio civile tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in Pontedera (PI) in data 29 agosto 2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera, al numero 23, Parte 1, anno 2021; - che dalla loro unione in data 03.06.2022 è nato in [...], l'unico figlio,
[...]
; - che i coniugi si sono separati consensualmente con provvedimento Persona_1 di omologa della separazione del 16.11.2023; - che il è occupato come Pt_1 operaio dal mese di luglio 2024 presso la Cooperativa esercenti farmacia, percependo uno stipendio medio di € 1.300,00; - che la è parrucchiera;
- che il CP_1 Pt_1 attualmente vive in Casciana Terme Lari (PI) – Località Lavaiano, via Puccini n. 12, in un appartamento in locazione;
- che la abita nella casa condotta in locazione sita CP_1 in Pontedera (PI) via Del Fosso Vecchio n. 39 insieme al figlio
[...]
; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza Persona_1 presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione delle udienze del 24.09.2025 i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei
Pag. 2 di 5 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti del figlio (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali del minore).
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Pontedera (PI) in data 29 agosto 2021, trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di Pontedera, al Numero 23, Parte 1, anno 2021;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pontedera (n. 23, Parte 1, anno 2021);
c) dispone che i coniugi vivranno liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
Pag. 3 di 5 d) prende atto che i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti da un punto di vista economico e rinunciano a qualsivoglia pretesa relativa ad assegni divorzili l'uno nei confronti dell'altro;
e) dispone che il figlio minore sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
f) dispone che il padre potrà stare con il figlio a settimane alternate come segue: il mercoledì dalle ore 16:30 (uscita dal nido/ scuola materna) alle ore 21:00 ed il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dal sabato dalle 09:30/10:00 a domenica dalle 20:00/20:30, con pernotto, salvo diverso accordo tra le parti in ordine alla calendarizzazione del diritto di visita nel superiore interesse del minore;
g) dispone che l'affidamento congiunto dovrà garantire un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre;
ogni decisione di rilevante importanza in materia di salute e/o scolastica riguardante il minore dovrà essere presa da entrambi i genitori ed in caso di contrasto tra loro, previo interpello dei legali e tentativo di conciliazione da parte degli stessi, da parte del Giudice;
h) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvo diversi accordi tra le parti.
Per quanto concerne invece le spese straordinarie queste vengono così divise:
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasporto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori), viaggi studio e d'istruzione, spese per tasse scolastiche comprese quelle universitarie.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori - scolastiche: - scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e
Pag. 4 di 5 specializzazioni post universitari, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc - Spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente. Per quanto riguarda le spese ludiche dei minori ed in particolare, l'attività sportiva che questi ultimi svolgeranno, ciascun genitore provvederà in maniera autonoma e secondo le proprie autonome scelte tenuto conto dei desideri e dell'inclinazione dei minori stessi.
Ogni spesa straordinaria, al fine del diritto al rimborso da parte dell'altro coniuge, dovrà essere documentata e provata fiscalmente a mezzo ricevute, fatture, scontrini etc. ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'esibizione di detta idonea documentazione. Si precisa che, in caso in caso di spesa effettuata da un coniuge senza raccogliere il consenso dell'altro o in caso di diniego, rimarrà a carico esclusivo del coniuge che l'ha effettuata, il quale non potrà pretendere alcun rimborso. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà rimettere il giustificativo all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso e l'altro genitore dovrà pagare la sua quota nei successivi 30giorni;
i) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente (nella misura del 100%) dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali relative al figlio, saranno ripartite tra le CP_1 parti in ragione del 50% ciascuna;
l) prende atto che le parti concordano che ciascuna corrisponderà in proprio il compenso professionale al proprio procuratore, senza vincolo di solidarietà;
m) prende atto che i coniugi si rilasciano reciprocamente il nulla osta per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 26 settembre 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2270/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in Casciana Terme Lari – Località Lavaiano (PI) via Puccini n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Spigone, presso il cui studio sito in Pontedera
(PI), via Pellico n. 3 è elettivamente domiciliato, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
e
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Marley Citi, presso il cui studio sito in
Pontedera (PI), via Tosco Romagnola n. 122 è elettivamente domiciliata, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del matrimonio civile tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in Pontedera (PI) in data 29 agosto 2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera, al numero 23, Parte 1, anno 2021; - che dalla loro unione in data 03.06.2022 è nato in [...], l'unico figlio,
[...]
; - che i coniugi si sono separati consensualmente con provvedimento Persona_1 di omologa della separazione del 16.11.2023; - che il è occupato come Pt_1 operaio dal mese di luglio 2024 presso la Cooperativa esercenti farmacia, percependo uno stipendio medio di € 1.300,00; - che la è parrucchiera;
- che il CP_1 Pt_1 attualmente vive in Casciana Terme Lari (PI) – Località Lavaiano, via Puccini n. 12, in un appartamento in locazione;
- che la abita nella casa condotta in locazione sita CP_1 in Pontedera (PI) via Del Fosso Vecchio n. 39 insieme al figlio
[...]
; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza Persona_1 presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione delle udienze del 24.09.2025 i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei
Pag. 2 di 5 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti del figlio (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali del minore).
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Pontedera (PI) in data 29 agosto 2021, trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di Pontedera, al Numero 23, Parte 1, anno 2021;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Pontedera (n. 23, Parte 1, anno 2021);
c) dispone che i coniugi vivranno liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
Pag. 3 di 5 d) prende atto che i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti da un punto di vista economico e rinunciano a qualsivoglia pretesa relativa ad assegni divorzili l'uno nei confronti dell'altro;
e) dispone che il figlio minore sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
f) dispone che il padre potrà stare con il figlio a settimane alternate come segue: il mercoledì dalle ore 16:30 (uscita dal nido/ scuola materna) alle ore 21:00 ed il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dal sabato dalle 09:30/10:00 a domenica dalle 20:00/20:30, con pernotto, salvo diverso accordo tra le parti in ordine alla calendarizzazione del diritto di visita nel superiore interesse del minore;
g) dispone che l'affidamento congiunto dovrà garantire un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre;
ogni decisione di rilevante importanza in materia di salute e/o scolastica riguardante il minore dovrà essere presa da entrambi i genitori ed in caso di contrasto tra loro, previo interpello dei legali e tentativo di conciliazione da parte degli stessi, da parte del Giudice;
h) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvo diversi accordi tra le parti.
Per quanto concerne invece le spese straordinarie queste vengono così divise:
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasporto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori), viaggi studio e d'istruzione, spese per tasse scolastiche comprese quelle universitarie.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori - scolastiche: - scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e
Pag. 4 di 5 specializzazioni post universitari, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc - Spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente. Per quanto riguarda le spese ludiche dei minori ed in particolare, l'attività sportiva che questi ultimi svolgeranno, ciascun genitore provvederà in maniera autonoma e secondo le proprie autonome scelte tenuto conto dei desideri e dell'inclinazione dei minori stessi.
Ogni spesa straordinaria, al fine del diritto al rimborso da parte dell'altro coniuge, dovrà essere documentata e provata fiscalmente a mezzo ricevute, fatture, scontrini etc. ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'esibizione di detta idonea documentazione. Si precisa che, in caso in caso di spesa effettuata da un coniuge senza raccogliere il consenso dell'altro o in caso di diniego, rimarrà a carico esclusivo del coniuge che l'ha effettuata, il quale non potrà pretendere alcun rimborso. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà rimettere il giustificativo all'altro genitore entro 30 giorni dall'esborso e l'altro genitore dovrà pagare la sua quota nei successivi 30giorni;
i) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente (nella misura del 100%) dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali relative al figlio, saranno ripartite tra le CP_1 parti in ragione del 50% ciascuna;
l) prende atto che le parti concordano che ciascuna corrisponderà in proprio il compenso professionale al proprio procuratore, senza vincolo di solidarietà;
m) prende atto che i coniugi si rilasciano reciprocamente il nulla osta per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 26 settembre 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 5 di 5