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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/07/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI CE NE Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. EN GF DE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1376/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
APPELLANTE
E con gli avv. Andrea Bava e Pasquale Cirillo Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 966/2024 del Tribunale del lavoro di
Frosinone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023 ha adito il Tribunale di Controparte_1
Latina in funzione di giudice del lavoro ivi convenendo in giudizio il
[...]
e chiedendo il riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai sensi della Parte_1 legge n. 266/2005, in relazione all'evento occorsogli il 3 maggio 2010, allorquando – nel mentre partecipava ad una esercitazione presso il poligono militare sito in Sabaudia, quale militare della Guardia di Finanza e istruttore di primo livello (assistente guida al tiro) – aveva subito una lesione all'orecchio destro, addotta come causata dal malfunzionamento
Pag. 1 di 8 per carenza di manutenzione dei d.p.i. di protezione messi a sua disposizione nell'occasione. Ritenendo sussistente il proprio diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere a mente dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 e/o di soggetto equiparato ai sensi dell'art. 1, comma 564, della medesima legge, ha concluso richiedendo di “condannare l' al riconoscimento, quale vittima del Controparte_2
Dovere ex art. 1 comma 563 e/o 564 l. 266/05 il Sig. , ai fini della Controparte_1 concessione dei benefici assistenziali di legge, dichiarare dunque l'obbligo ex lege dell'amministrazione stessa a disporre l'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei Parte_1 benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art. 1 commi 563 e/o 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, conseguentemente condannare il al Controparte_3 riconoscimento in favore di dei benefici assistenziali conseguenti Controparte_1 all'invalidità complessiva provocata, e specificamente: 1.-l'elargizione ex art. 5 commi
1 e 5 comma 1 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l.
244/07) da calcolarsi sulla percentuale del 26%, o su quella anche più elevata eventualmente determinanda tramite CTU, con quantificazione del valore – punto di euro
2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003; 2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza 31 maggio 2010, o da quella meglio vista;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza 31 maggio 2010, o da quella eventualmente meglio;
4.-la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04; 5.-la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica 6.-il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04; Vinte spese, diritti ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il deducendo Parte_1
l'infondatezza del ricorso perché l'incidente posto a fondamento del diritto rivendicato dal – lungi dall'essere riconducibile a particolari condizioni ambientali od CP_1 operative – si era verificato in occasione dell'espletamento delle ordinarie mansioni del ricorrente e non poteva essere ricondotto ad alcuna delle casistiche di cui all'art. 1 della legge n. 266/2005.
Pag. 2 di 8 Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 966/2024, depositata il 15 maggio 2024, che ha accolto il ricorso accertando in favore del RE lo status di vittima del dovere e riconoscendogli
• la speciale elargizione di € 2.000,00 per ciascuno dei 26 punti di invalidità di cui
è portatore, prevista dall'art. 5, commi 1, 3 e 5, della legge n. 206/2004, siccome estesa alle vittime del dovere ex art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007, oltre interessi legali con decorrenza dal 31 maggio 2010;
• l'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998, oltre perequazione ex art. 4, comma 238, della legge n. 350/2003, con decorrenza dal 31 maggio 2010
• lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004, con decorrenza dal 31 maggio 2010, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei arretrati del credito al saldo;
• il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, della legge n. 206/2004 e al beneficio del rimborso dei medicinali di cui all'art. 1 della legge n. 203/2000, richiamati dall'art. 9 della legge n. 206/2004 altresì condannando l'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 22 maggio 2024 il ha interposto tempestivo Parte_1 appello avverso la pronuncia.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, con il primo motivo ha dedotto l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 atteso che l'infortunio del quale era rimasto vittima il RE si era verificato nel corso di un'esercitazione presso il poligono di tiro;
dunque, non gli era stato affidato alcun incarico di vigilanza alla suddetta struttura, della quale in quel frangente costituiva un mero utente con compiti di addestramento, dovendo interpretarsi in modo rigoroso le situazioni delineate dalla legge.
Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 atteso che non era stata né allegata, né tantomeno provata, la derivazione causale dell'infortunio dall'esposizione del ricorrente ad un rischio superiore a quello “ordinariamente” connesso allo svolgimento delle sue mansioni di istruttore di tiro, ciò che trovava conferma nel parere espresso dal Comitato di verifica e nella mancanza in sentenza di qualsiasi indicazione in ordine alla pretesa eccezionalità del
Pag. 3 di 8 fattore di rischio al quale il RE sarebbe stato asseritamente sottoposto, in palese contrasto con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
Con il terzo motivo, affrontando l'esame dei singoli benefici concessi, ha lamentato omissione di pronuncia sull'eccezione sollevata di compensatio lucri cum damno, conseguenza del divieto di cumulo “oltre che nei casi di concorso fra risarcimento del danno ed indennizzo (…), anche nelle ipotesi di concorso tra diversi indennizzi dovuti a differente titolo ma comunque corrisposti a causa del medesimo evento lesivo” a mente degli artt. 10 e 13 della legge n. 302/1990, avendo l'amministrazione già versato per il medesimo titolo un equo indennizzo per causa di servizio pari a € 2.569,78 e richiedendo la decurtazione dall'importo della speciale elargizione di detta ultima somma.
Con la quarta doglianza ha censurato l'erronea individuazione della data di decorrenza dei benefici in questione, da individuarsi non già in quella di stabilizzazione della malattia, ma in quella della domanda amministrativa, vale a dire dal 10 febbraio 2020 e non dal 31 maggio 2010, in linea con quanto stabilito da recente giurisprudenza di legittimità.
Con il quinto motivo ha contestato il disposto cumulo di rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, essendo il valore di tali crediti garantito dall'indicizzazione prevista dall'art. 8 della legge n. 302/1990.
Con il sesto mezzo si è doluto del riconoscimento degli altri benefici, non potendo essere considerato legittimato passivo in ordine a quelli di natura fiscale e sanitaria, stante la limitazione della sua competenza al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e alla corresponsione dei relativi benefici economici, quali la speciale elargizione e gli assegni vitalizi, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e per il rigetto delle domande contenute nel ricorso originario.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituito il RE richiedendo il rigetto dell'altrui impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del presente grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Pag. 4 di 8 In sostanza il primo giudice ha ritenuto, sotto un primo profilo, che l'attività di addestramento al tiro presso un poligono militare costituisse una “missione” ai sensi della legge n. 266/2005; sotto un altro profilo, che tale attività di addestramento al tiro rientrasse nell'operatività dell'art. 1, comma 563, della legge citata, che ricomprenderebbe “tutte le attività funzionalizzate a contrastare la criminalità o a collaborare all'ordine pubblico, o – come avvenuto nel caso di specie – a collaborare alle attività di vigilanza di strutture militari caratterizzate da intrinseca pericolosità e che comportano dunque un onere di controllo (cfr. Cass. n. 4480/2022 e n. 8961/2023)”.
Infine, ha sostenuto che, siccome il RE indossava il d.p.i., la sola circostanza che quest'ultimo non abbia funzionato avrebbe integrato la realizzazione di un'anomala situazione di rischio rispetto a quello tipico svolto dal ricorrente, a mente del comma 564 del citato art. 1.
Ciò premesso, osserva il collegio che la Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. n.
24592/2018; Cass. n. 9322/2018; Cass. SS.UU. n. 15484/2017 e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie oggetto del presente giudizio, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.
La legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 466/1980 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f)
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n.
266/2005, è stato emesso, con d.P.R. n. 243/2006, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti
Pag. 5 di 8 equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Esso, all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, i commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005
• individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge intrinsecamente pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere
• elencando, nel comma 564, i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose enumerate nelle lettere dalla a) alla f) del comma precedente sopra richiamate, ma in altre attività che pericolose lo fossero, oppure lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Così premessa la cornice normativa, è necessario procedere in primo luogo alla verifica della riconducibilità della fattispecie oggetto del presente giudizio all'ipotesi regolata dal comma 563.
Invero, le definizioni di ordine pubblico e tutela della pubblica incolumità agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risultano acquisite e consolidate nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha già rimarcato che il richiamato comma 563,
a differenza del comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello
Pag. 6 di 8 svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (v., in particolar modo, Cass., SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n. 16571/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, si deve escludere che l'ipotesi di specie fosse riconducibile al contrasto alla criminalità, ma anche alla prestazione di soccorso, ad attività di vigilanza, oppure allo svolgimento di una funzione di ordine pubblico.
Infatti, il , lungi dall'operare in tale ambito, nel momento dell'incidente si CP_1 trovava a svolgere le sue ordinarie funzioni di istruttore di tiro all'interno di una struttura militare a ciò destinata. Invero, se si accedesse alla tesi sostenuta in sentenza, vale a dire all'inclusione nell'operatività dell'art. 1, comma 563, della legge di “tutte le attività funzionalizzate a contrastare la criminalità o a collaborare all'ordine pubblico, o – come avvenuto nel caso di specie – a collaborare alle attività di vigilanza di strutture militari caratterizzate da intrinseca pericolosità e che comportano dunque un onere di controllo
(cfr. Cass. n. 4480/2022 e n. 8961/2023)” qualsiasi attività svolta da soggetti istituzionali che siano anche latamente connessi con la tutela dell'ordine pubblico dovrebbe essere ad essa ricondotta, anche quelle di ufficio o meramente preparatorie. Viceversa, l'intenzione del legislatore appare chiara nel riferirsi ad attività di natura operativa e direttamente implicanti funzioni di ordine pubblico o di contrasto alla criminalità. Né è condivisibile l'affermazione secondo la quale quanto accaduto rientrerebbe nelle attività di vigilanza delle strutture militari, in quanto è incontestabile che il stesse svolgendo in quel CP_1 momento solo ed esclusivamente mere funzioni di addestramento e che la vigilanza dell'installazione fosse piuttosto assegnata a tutt'altro personale, potendo al più
l'appellato avere “vigilato”, nel senso di avere curato o verificato, affinché le attività di tiro si svolgessero secondo le norme di condotta interne previste allo scopo di prevenire eventuali incidenti.
Si deve dunque escludere in radice che i fatti oggetto del giudizio siano riconducibili alla previsione di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, atteso che nemmeno l'ipotesi di cui alla lettera f) è configurabile essendosi i fatti verificati nel territorio nazionale.
Neppure si ravvisa nel caso di specie l'integrazione di quell'anomala situazione di rischio rispetto a quello tipico delle attività svolte dal ricorrente, che è invece prescritta dal comma 564 del citato art.
1. In sostanza, il primo giudice ha sostenuto che siccome il indossava il d.p.i., il solo rilievo che esso non ha funzionato comporterebbe la CP_1 realizzazione di una tale situazione di rischio, superiore rispetto a quello tipico.
Pag. 7 di 8 Nemmeno tale affermazione è condivisibile, se solo si considera che il rischio cui è normalmente sottoposto un istruttore di tiro non è certo costituito da ipotetiche lesioni all'udito, quanto al più dalla possibilità di essere vittima di colpi di arma da fuoco. Né la circostanza che il d.p.i. del quale era stato dotato non lo abbia nella realtà dei fatti protetto da conseguenze negative implica un aumento del rischio, ma soltanto una responsabilità di chi tale d.p.i., in ipotesi difettoso, abbia fornito al RE. Né tantomeno l'esercizio normale di funzioni ordinarie come quelle in esame può essere ricondotto al concetto di
“missione”, che implica lo svolgimento di attività extra ordinem e non già di mero addestramento interno.
Sulla base di quanto osservato, deve dunque escludersi che le attività svolte dal RE nel momento in cui ebbe a procurarsi le lesioni ricordate siano sussumibili in alcuna delle ipotesi previste dalla legge n. 266/2005 in tema di vittime del dovere e di soggetti equiparati.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello, con assorbimento delle ulteriori doglianze proposte dal , e la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto delle Parte_1 originarie domande presentate dal . CP_1
Alla luce della particolarità degli elementi fattuali che caratterizzano la vicenda processuale, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con Parte_1 ricorso depositato il 22 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Frosinone n. 966/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata respinge le domande proposte in primo grado da;
Controparte_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN GF DE VI CE NE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI CE NE Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. EN GF DE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1376/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
APPELLANTE
E con gli avv. Andrea Bava e Pasquale Cirillo Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 966/2024 del Tribunale del lavoro di
Frosinone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023 ha adito il Tribunale di Controparte_1
Latina in funzione di giudice del lavoro ivi convenendo in giudizio il
[...]
e chiedendo il riconoscimento della qualità di vittima del dovere ai sensi della Parte_1 legge n. 266/2005, in relazione all'evento occorsogli il 3 maggio 2010, allorquando – nel mentre partecipava ad una esercitazione presso il poligono militare sito in Sabaudia, quale militare della Guardia di Finanza e istruttore di primo livello (assistente guida al tiro) – aveva subito una lesione all'orecchio destro, addotta come causata dal malfunzionamento
Pag. 1 di 8 per carenza di manutenzione dei d.p.i. di protezione messi a sua disposizione nell'occasione. Ritenendo sussistente il proprio diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere a mente dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 e/o di soggetto equiparato ai sensi dell'art. 1, comma 564, della medesima legge, ha concluso richiedendo di “condannare l' al riconoscimento, quale vittima del Controparte_2
Dovere ex art. 1 comma 563 e/o 564 l. 266/05 il Sig. , ai fini della Controparte_1 concessione dei benefici assistenziali di legge, dichiarare dunque l'obbligo ex lege dell'amministrazione stessa a disporre l'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei Parte_1 benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art. 1 commi 563 e/o 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, conseguentemente condannare il al Controparte_3 riconoscimento in favore di dei benefici assistenziali conseguenti Controparte_1 all'invalidità complessiva provocata, e specificamente: 1.-l'elargizione ex art. 5 commi
1 e 5 comma 1 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l.
244/07) da calcolarsi sulla percentuale del 26%, o su quella anche più elevata eventualmente determinanda tramite CTU, con quantificazione del valore – punto di euro
2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003; 2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza 31 maggio 2010, o da quella meglio vista;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza 31 maggio 2010, o da quella eventualmente meglio;
4.-la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04; 5.-la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica 6.-il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04; Vinte spese, diritti ed onorari”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il deducendo Parte_1
l'infondatezza del ricorso perché l'incidente posto a fondamento del diritto rivendicato dal – lungi dall'essere riconducibile a particolari condizioni ambientali od CP_1 operative – si era verificato in occasione dell'espletamento delle ordinarie mansioni del ricorrente e non poteva essere ricondotto ad alcuna delle casistiche di cui all'art. 1 della legge n. 266/2005.
Pag. 2 di 8 Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 966/2024, depositata il 15 maggio 2024, che ha accolto il ricorso accertando in favore del RE lo status di vittima del dovere e riconoscendogli
• la speciale elargizione di € 2.000,00 per ciascuno dei 26 punti di invalidità di cui
è portatore, prevista dall'art. 5, commi 1, 3 e 5, della legge n. 206/2004, siccome estesa alle vittime del dovere ex art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007, oltre interessi legali con decorrenza dal 31 maggio 2010;
• l'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998, oltre perequazione ex art. 4, comma 238, della legge n. 350/2003, con decorrenza dal 31 maggio 2010
• lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004, con decorrenza dal 31 maggio 2010, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei arretrati del credito al saldo;
• il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, della legge n. 206/2004 e al beneficio del rimborso dei medicinali di cui all'art. 1 della legge n. 203/2000, richiamati dall'art. 9 della legge n. 206/2004 altresì condannando l'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 22 maggio 2024 il ha interposto tempestivo Parte_1 appello avverso la pronuncia.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, con il primo motivo ha dedotto l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 atteso che l'infortunio del quale era rimasto vittima il RE si era verificato nel corso di un'esercitazione presso il poligono di tiro;
dunque, non gli era stato affidato alcun incarico di vigilanza alla suddetta struttura, della quale in quel frangente costituiva un mero utente con compiti di addestramento, dovendo interpretarsi in modo rigoroso le situazioni delineate dalla legge.
Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 atteso che non era stata né allegata, né tantomeno provata, la derivazione causale dell'infortunio dall'esposizione del ricorrente ad un rischio superiore a quello “ordinariamente” connesso allo svolgimento delle sue mansioni di istruttore di tiro, ciò che trovava conferma nel parere espresso dal Comitato di verifica e nella mancanza in sentenza di qualsiasi indicazione in ordine alla pretesa eccezionalità del
Pag. 3 di 8 fattore di rischio al quale il RE sarebbe stato asseritamente sottoposto, in palese contrasto con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
Con il terzo motivo, affrontando l'esame dei singoli benefici concessi, ha lamentato omissione di pronuncia sull'eccezione sollevata di compensatio lucri cum damno, conseguenza del divieto di cumulo “oltre che nei casi di concorso fra risarcimento del danno ed indennizzo (…), anche nelle ipotesi di concorso tra diversi indennizzi dovuti a differente titolo ma comunque corrisposti a causa del medesimo evento lesivo” a mente degli artt. 10 e 13 della legge n. 302/1990, avendo l'amministrazione già versato per il medesimo titolo un equo indennizzo per causa di servizio pari a € 2.569,78 e richiedendo la decurtazione dall'importo della speciale elargizione di detta ultima somma.
Con la quarta doglianza ha censurato l'erronea individuazione della data di decorrenza dei benefici in questione, da individuarsi non già in quella di stabilizzazione della malattia, ma in quella della domanda amministrativa, vale a dire dal 10 febbraio 2020 e non dal 31 maggio 2010, in linea con quanto stabilito da recente giurisprudenza di legittimità.
Con il quinto motivo ha contestato il disposto cumulo di rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, essendo il valore di tali crediti garantito dall'indicizzazione prevista dall'art. 8 della legge n. 302/1990.
Con il sesto mezzo si è doluto del riconoscimento degli altri benefici, non potendo essere considerato legittimato passivo in ordine a quelli di natura fiscale e sanitaria, stante la limitazione della sua competenza al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e alla corresponsione dei relativi benefici economici, quali la speciale elargizione e gli assegni vitalizi, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e per il rigetto delle domande contenute nel ricorso originario.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituito il RE richiedendo il rigetto dell'altrui impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del presente grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Pag. 4 di 8 In sostanza il primo giudice ha ritenuto, sotto un primo profilo, che l'attività di addestramento al tiro presso un poligono militare costituisse una “missione” ai sensi della legge n. 266/2005; sotto un altro profilo, che tale attività di addestramento al tiro rientrasse nell'operatività dell'art. 1, comma 563, della legge citata, che ricomprenderebbe “tutte le attività funzionalizzate a contrastare la criminalità o a collaborare all'ordine pubblico, o – come avvenuto nel caso di specie – a collaborare alle attività di vigilanza di strutture militari caratterizzate da intrinseca pericolosità e che comportano dunque un onere di controllo (cfr. Cass. n. 4480/2022 e n. 8961/2023)”.
Infine, ha sostenuto che, siccome il RE indossava il d.p.i., la sola circostanza che quest'ultimo non abbia funzionato avrebbe integrato la realizzazione di un'anomala situazione di rischio rispetto a quello tipico svolto dal ricorrente, a mente del comma 564 del citato art. 1.
Ciò premesso, osserva il collegio che la Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. n.
24592/2018; Cass. n. 9322/2018; Cass. SS.UU. n. 15484/2017 e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie oggetto del presente giudizio, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.
La legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 466/1980 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f)
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n.
266/2005, è stato emesso, con d.P.R. n. 243/2006, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti
Pag. 5 di 8 equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Esso, all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, i commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005
• individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge intrinsecamente pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere
• elencando, nel comma 564, i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose enumerate nelle lettere dalla a) alla f) del comma precedente sopra richiamate, ma in altre attività che pericolose lo fossero, oppure lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Così premessa la cornice normativa, è necessario procedere in primo luogo alla verifica della riconducibilità della fattispecie oggetto del presente giudizio all'ipotesi regolata dal comma 563.
Invero, le definizioni di ordine pubblico e tutela della pubblica incolumità agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risultano acquisite e consolidate nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha già rimarcato che il richiamato comma 563,
a differenza del comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello
Pag. 6 di 8 svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (v., in particolar modo, Cass., SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n. 16571/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, si deve escludere che l'ipotesi di specie fosse riconducibile al contrasto alla criminalità, ma anche alla prestazione di soccorso, ad attività di vigilanza, oppure allo svolgimento di una funzione di ordine pubblico.
Infatti, il , lungi dall'operare in tale ambito, nel momento dell'incidente si CP_1 trovava a svolgere le sue ordinarie funzioni di istruttore di tiro all'interno di una struttura militare a ciò destinata. Invero, se si accedesse alla tesi sostenuta in sentenza, vale a dire all'inclusione nell'operatività dell'art. 1, comma 563, della legge di “tutte le attività funzionalizzate a contrastare la criminalità o a collaborare all'ordine pubblico, o – come avvenuto nel caso di specie – a collaborare alle attività di vigilanza di strutture militari caratterizzate da intrinseca pericolosità e che comportano dunque un onere di controllo
(cfr. Cass. n. 4480/2022 e n. 8961/2023)” qualsiasi attività svolta da soggetti istituzionali che siano anche latamente connessi con la tutela dell'ordine pubblico dovrebbe essere ad essa ricondotta, anche quelle di ufficio o meramente preparatorie. Viceversa, l'intenzione del legislatore appare chiara nel riferirsi ad attività di natura operativa e direttamente implicanti funzioni di ordine pubblico o di contrasto alla criminalità. Né è condivisibile l'affermazione secondo la quale quanto accaduto rientrerebbe nelle attività di vigilanza delle strutture militari, in quanto è incontestabile che il stesse svolgendo in quel CP_1 momento solo ed esclusivamente mere funzioni di addestramento e che la vigilanza dell'installazione fosse piuttosto assegnata a tutt'altro personale, potendo al più
l'appellato avere “vigilato”, nel senso di avere curato o verificato, affinché le attività di tiro si svolgessero secondo le norme di condotta interne previste allo scopo di prevenire eventuali incidenti.
Si deve dunque escludere in radice che i fatti oggetto del giudizio siano riconducibili alla previsione di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, atteso che nemmeno l'ipotesi di cui alla lettera f) è configurabile essendosi i fatti verificati nel territorio nazionale.
Neppure si ravvisa nel caso di specie l'integrazione di quell'anomala situazione di rischio rispetto a quello tipico delle attività svolte dal ricorrente, che è invece prescritta dal comma 564 del citato art.
1. In sostanza, il primo giudice ha sostenuto che siccome il indossava il d.p.i., il solo rilievo che esso non ha funzionato comporterebbe la CP_1 realizzazione di una tale situazione di rischio, superiore rispetto a quello tipico.
Pag. 7 di 8 Nemmeno tale affermazione è condivisibile, se solo si considera che il rischio cui è normalmente sottoposto un istruttore di tiro non è certo costituito da ipotetiche lesioni all'udito, quanto al più dalla possibilità di essere vittima di colpi di arma da fuoco. Né la circostanza che il d.p.i. del quale era stato dotato non lo abbia nella realtà dei fatti protetto da conseguenze negative implica un aumento del rischio, ma soltanto una responsabilità di chi tale d.p.i., in ipotesi difettoso, abbia fornito al RE. Né tantomeno l'esercizio normale di funzioni ordinarie come quelle in esame può essere ricondotto al concetto di
“missione”, che implica lo svolgimento di attività extra ordinem e non già di mero addestramento interno.
Sulla base di quanto osservato, deve dunque escludersi che le attività svolte dal RE nel momento in cui ebbe a procurarsi le lesioni ricordate siano sussumibili in alcuna delle ipotesi previste dalla legge n. 266/2005 in tema di vittime del dovere e di soggetti equiparati.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello, con assorbimento delle ulteriori doglianze proposte dal , e la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto delle Parte_1 originarie domande presentate dal . CP_1
Alla luce della particolarità degli elementi fattuali che caratterizzano la vicenda processuale, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con Parte_1 ricorso depositato il 22 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Frosinone n. 966/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata respinge le domande proposte in primo grado da;
Controparte_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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