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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
6230 del ruolo generale per l'anno 2015, tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Irace;
parte attrice e
; Controparte_1 parte convenuta non costituita
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, affinchè fosse accertato e dichiarato che il convenuto si era appropriato indebitamente della somma di €. 13.137,33 e che, per l'effetto, fosse condannato alla restituzione della suddetta somma oltre a rivalutazione monetaria dal 25.01.2010. A sostegno della domanda ha esposto di aver corrisposto tale somma per errore al convenuto laddove avrebbe dovuto corrispondere la somma alla società erogatrice del finanziamento.
non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda va accolta.
Infatti, dall'esame degli atti di causa, risulta avvalorata la ricostruzione dei fatti fornita dalla attrice. Pt_1
Ciò trova riscontro nell'art. 3 del contratto di prestito personale n. 13069/475, dal quale risulta che “il cliente conferisce mandato a di corrispondere, Parte_1 detraendolo dalla somma che sarà erogata, in nome e per suo conto, l'importo di cui alla lettera
F del presente contratto in favore di NG Servizi Finanziari S.p.A.”. Ne consegue che la banca attrice avrebbe dovuto corrispondere alla società NG (e non già all'odierno convenuto) la somma di €. 13.131, 83.
La banca ha quindi allegato la copia del bonifico, dal quale risulta che il convenuto ha ricevuto l'importo di €. 13.137,33 (v. allegati memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.).
Ne consegue pertanto che – oltre all'importo dovuto come sopra indicato – il convenuto dovrà corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dalla data della costituzione in mora (02.11.2011), in applicazione di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.U. 15895/2019).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla banca la somma di €. 13.137,33 oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria, a partire dal 02.11.2011;
2) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €. 2.600,00
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso