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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 20445/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20445 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 luglio 2024
TRA
(C.F. residente in [...] C.F._1
11 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito (già Controparte_1 Controparte_2 in persona dell'Amministratore Delegato con sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà n.75 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75;
- Attrice in riassunzione
E
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in CP_3 C.F._2
Monte Romano (VT), Via Castelli Alessandro n. 66, rappresentato e difeso dall' Avv. Mirko
Persichilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Frosinone Via Alberto
Sordi n. 16;
- Convenuto in riassunzione
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
4 luglio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, tramite la mandataria Parte_1 Controparte_2
(attualmente , convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, CP_4 CP_3 riassumeva il giudizio già instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo e definito da quest'ultimo con pronuncia declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Roma.
Premetteva l'attrice in riassunzione di avere richiesto ed ottenuto da parte del Tribunale di Viterbo, nei confronti di decreto ingiuntivo per l'importo di euro 232,141,45, oltre interessi CP_3
e spese, allegando che: con contratto del 20 gennaio 2009 il dott. aveva Controparte_5 concesso al medesimo un prestito dell'importo di euro 170.00, mediante consegna di due assegni circolari, al fine di consentirgli di pagare il saldo del prezzo di aggiudicazione di un immobile (sito nel Comune di Monte Romano, Via Matteotti) acquistato all'asta nel contesto di procedura giudiziaria presso il Tribunale di Civitavecchia;
che le parti del contratto avevano convenuto nel contratto le modalità di rimborso del finanziamento;
che, venuto a mancare il mutuante, gli era succeduto quale erede universale che aveva comunicato al debitore la Persona_1
decadenza dal beneficio del termine in data 2 febbraio 2016, intimandogli il pagamento dell'importo di euro 173.901,77, già verificatasi a far data dal 31 dicembre 2010, in forza dell'art. 6 del contratto;
che, con contratto del 18 luglio 2018, il dott. le aveva Persona_1 ceduto il proprio credito per l'importo di euro 232.145,21; che la cessione era stata notificata al debitore ceduto.
Avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione eccependo in via CP_3 preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sul presupposto che fosse competente a conoscere della controversia il Tribunale di Roma e contestando in ogni caso la fondatezza della pretesa nel merito. Conclusivamente l'opponente chiedeva al Tribunale di “In via preliminare, dichiarare nullo e/o invalido e pertanto revocare il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice adito, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Sempre in via preliminare, in ogni caso, sospendere ai sensi dell'art 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessa a norma dell'art. 642 cpc. per tutte le ragioni sopra esposte. Nel merito: dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 275/2020 del
04.03.2020 emesso dal Tribunale di Viterbo nel fascicolo informatico recante R.G. n. 611/2020 e
2 comunque respingere le domande avanzate dalla dott. in via monitoria per tutte le Parte_1 ragioni esposte in narrativa. In subordine, accertare e dichiarare che la somma ingiunta di €
232.145,21 risulta essere eccessiva e/o spropositata e comunque non dovuta dal sig.
[...]
e conseguentemente, rideterminare nel merito gli interessi dovuti utilizzando il titolo CP_3
contrattuale posto a fondamento della pretesa, previa verifica dell'assenza di tassi di interessi usurari. In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio … da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 febbraio 2021, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere della domanda di condanna formulata dalla e disponeva la revoca Pt_1
del decreto ingiuntivo emesso.
Nel riassumere il giudizio, la formulava le seguenti conclusioni: “in via principale, Pt_1 accertare e dichiarare l'esposizione debitoria del signor per € 232.145,21 e, per CP_3
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
… accertare e dichiarare la diversa esposizione debitoria del signor e, per l'effetto, condannare il convenuto al CP_3
pagamento della predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese…”.
Si costituiva ribadendo le difese nel merito già svolte nel procedimento di CP_3
opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo: segnatamente, sosteneva che la pretesa creditoria fosse infondata, avendo l'originario mutuante Controparte_6
in ragione del rapporto di amicizia in essere tra le parti, deciso di rinunciare alla residua
[...]
parte del credito vantato nei suoi confronti, di talché, dopo aver ricevuto la prima rata di pagamento di € 22.792,00 (€ 15.000,00 quale quota capitale + € 7.792,00 per interessi), aveva deciso di non pretendere più alcun pagamento da parte sua, tanto che non aveva mai promosso alcuna azione nei suoi confronti;
in subordine, contestava la quantificazione del residuo debito operata dall'odierna attrice in riassunzione, in quanto corrispondente a quella del cedente, erede dell'originario mutuante, ma non comprensibile quanto ai criteri di computo;
eccepiva, infine, la natura usuraria delle condizioni del contratto costitutivo del rapporto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito, accertare e dichiarare che la somma di €
232.145,21 non è dovuta dal Sig. alla Sig.ra per le ragioni esposte CP_3 Parte_1 al punto n. 1; Sempre nel merito in subordine, accertare e dichiarare che la somma di € 77.145,21 richiesta a titolo di interessi, non è dovuta dal Sig. in ragione della mancata CP_3
indicazione dei criteri utilizzati per la sua quantificazione;
Ancora nel merito, accertare e dichiarare che il tasso applicato nel calcolo degli interessi per il periodo di riferimento è usurario
3 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal Sig. ; In ogni caso con CP_3 vittoria di spese … da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza contabile.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.: all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
La domanda formulata dalla attrice in riassunzione nei confronti del convenuto è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'attrice ha fornito riscontro del titolo della pretesa creditoria, costituito dal contratto di prestito intercorso tra e il convenuto e dal contratto di cessione del credito Controparte_5
derivante da esso in suo favore da parte dell'erede del mutuante;
ha poi riconosciuto che il mutuatario avesse restituito parzialmente il prestito ricevuto, nella stessa misura allegata dal medesimo, mentre fosse rimasto debitore della restante parte, di talché l'ammontare del credito fosse pari, all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione presso il Tribunale di Viterbo all'importo della domanda ivi formulata, corrispondente al capitale residuo e agli interessi maturati su di esso.
Il convenuto non ha contestato il titolo della pretesa, ma ha affermato, da un lato, che l'originario mutuante, ricevuta la parziale restituzione del finanziamento erogato, gli avesse rimesso il debito per la restante parte;
dall'altro, che in ogni caso il criterio di calcolo degli interessi richiesti dalla creditrice non fosse neppure compiutamente comprensibile e comunque che la sua pretesa per tale titolo fosse illegittima, poiché frutto dell'applicazione di condizioni usurarie.
In relazione al primo dei due profili, si osserva che il convenuto non ha fornito alcun riscontro del fatto che il mutuante avesse rinunciato alla pretesa creditoria nei suoi confronti, cosicché
l'allegazione sia rimasta del tutto sfornita di prova.
Quanto al secondo profilo, si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica, al fine di verificare se la quantificazione del debito residuo fosse stata operata da parte dell'attrice in conformità alle previsioni contrattuali: il Consulente nominato, all'esito dell'indagine compiuta, è pervenuto alla determinazione del debito residuo del convenuto nei confronti dell'attrice, al mese di giugno 2019, in misura addirittura superiore all'ammontare della domanda;
e si rileva, peraltro, che in ordine alle conclusioni del Consulente tecnico, nessuna delle parti ha neppure formulato alcuna osservazione.
4 Alla luce delle risultanze istruttorie, deve quindi ritenersi fondata la pretesa dell'attrice e disporsi condanna della parte convenuta, nei limiti della domanda, al pagamento in suo favore dell'importo di euro 232.145,21, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza dalla data di costituzione in mora del convenuto del 28 giugno 2019, fino al soddisfo.
In ragione della soccombenza, il convenuto in riassunzione è condannato, inoltre, al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'attrice nella misura di euro 786, per spese vive ed euro 14.103, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 5.670, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si pongono, infine, le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento della domanda della parte attrice in riassunzione, condanna CP_3
al pagamento in suo favore della somma di euro 232.145,21, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza dal 28 giugno 2019, fino al soddisfo;
- condanna la parte convenuta in riassunzione al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 786, per esborsi ed euro 14.103, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate separatamente.
Roma, 26/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20445 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 luglio 2024
TRA
(C.F. residente in [...] C.F._1
11 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito (già Controparte_1 Controparte_2 in persona dell'Amministratore Delegato con sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà n.75 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma, via Adolfo Ravà n. 75;
- Attrice in riassunzione
E
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in CP_3 C.F._2
Monte Romano (VT), Via Castelli Alessandro n. 66, rappresentato e difeso dall' Avv. Mirko
Persichilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Frosinone Via Alberto
Sordi n. 16;
- Convenuto in riassunzione
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
4 luglio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, tramite la mandataria Parte_1 Controparte_2
(attualmente , convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, CP_4 CP_3 riassumeva il giudizio già instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo e definito da quest'ultimo con pronuncia declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Roma.
Premetteva l'attrice in riassunzione di avere richiesto ed ottenuto da parte del Tribunale di Viterbo, nei confronti di decreto ingiuntivo per l'importo di euro 232,141,45, oltre interessi CP_3
e spese, allegando che: con contratto del 20 gennaio 2009 il dott. aveva Controparte_5 concesso al medesimo un prestito dell'importo di euro 170.00, mediante consegna di due assegni circolari, al fine di consentirgli di pagare il saldo del prezzo di aggiudicazione di un immobile (sito nel Comune di Monte Romano, Via Matteotti) acquistato all'asta nel contesto di procedura giudiziaria presso il Tribunale di Civitavecchia;
che le parti del contratto avevano convenuto nel contratto le modalità di rimborso del finanziamento;
che, venuto a mancare il mutuante, gli era succeduto quale erede universale che aveva comunicato al debitore la Persona_1
decadenza dal beneficio del termine in data 2 febbraio 2016, intimandogli il pagamento dell'importo di euro 173.901,77, già verificatasi a far data dal 31 dicembre 2010, in forza dell'art. 6 del contratto;
che, con contratto del 18 luglio 2018, il dott. le aveva Persona_1 ceduto il proprio credito per l'importo di euro 232.145,21; che la cessione era stata notificata al debitore ceduto.
Avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione eccependo in via CP_3 preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sul presupposto che fosse competente a conoscere della controversia il Tribunale di Roma e contestando in ogni caso la fondatezza della pretesa nel merito. Conclusivamente l'opponente chiedeva al Tribunale di “In via preliminare, dichiarare nullo e/o invalido e pertanto revocare il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice adito, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Sempre in via preliminare, in ogni caso, sospendere ai sensi dell'art 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessa a norma dell'art. 642 cpc. per tutte le ragioni sopra esposte. Nel merito: dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 275/2020 del
04.03.2020 emesso dal Tribunale di Viterbo nel fascicolo informatico recante R.G. n. 611/2020 e
2 comunque respingere le domande avanzate dalla dott. in via monitoria per tutte le Parte_1 ragioni esposte in narrativa. In subordine, accertare e dichiarare che la somma ingiunta di €
232.145,21 risulta essere eccessiva e/o spropositata e comunque non dovuta dal sig.
[...]
e conseguentemente, rideterminare nel merito gli interessi dovuti utilizzando il titolo CP_3
contrattuale posto a fondamento della pretesa, previa verifica dell'assenza di tassi di interessi usurari. In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio … da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 febbraio 2021, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere della domanda di condanna formulata dalla e disponeva la revoca Pt_1
del decreto ingiuntivo emesso.
Nel riassumere il giudizio, la formulava le seguenti conclusioni: “in via principale, Pt_1 accertare e dichiarare l'esposizione debitoria del signor per € 232.145,21 e, per CP_3
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
… accertare e dichiarare la diversa esposizione debitoria del signor e, per l'effetto, condannare il convenuto al CP_3
pagamento della predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese…”.
Si costituiva ribadendo le difese nel merito già svolte nel procedimento di CP_3
opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo: segnatamente, sosteneva che la pretesa creditoria fosse infondata, avendo l'originario mutuante Controparte_6
in ragione del rapporto di amicizia in essere tra le parti, deciso di rinunciare alla residua
[...]
parte del credito vantato nei suoi confronti, di talché, dopo aver ricevuto la prima rata di pagamento di € 22.792,00 (€ 15.000,00 quale quota capitale + € 7.792,00 per interessi), aveva deciso di non pretendere più alcun pagamento da parte sua, tanto che non aveva mai promosso alcuna azione nei suoi confronti;
in subordine, contestava la quantificazione del residuo debito operata dall'odierna attrice in riassunzione, in quanto corrispondente a quella del cedente, erede dell'originario mutuante, ma non comprensibile quanto ai criteri di computo;
eccepiva, infine, la natura usuraria delle condizioni del contratto costitutivo del rapporto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito, accertare e dichiarare che la somma di €
232.145,21 non è dovuta dal Sig. alla Sig.ra per le ragioni esposte CP_3 Parte_1 al punto n. 1; Sempre nel merito in subordine, accertare e dichiarare che la somma di € 77.145,21 richiesta a titolo di interessi, non è dovuta dal Sig. in ragione della mancata CP_3
indicazione dei criteri utilizzati per la sua quantificazione;
Ancora nel merito, accertare e dichiarare che il tasso applicato nel calcolo degli interessi per il periodo di riferimento è usurario
3 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal Sig. ; In ogni caso con CP_3 vittoria di spese … da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza contabile.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.: all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
La domanda formulata dalla attrice in riassunzione nei confronti del convenuto è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'attrice ha fornito riscontro del titolo della pretesa creditoria, costituito dal contratto di prestito intercorso tra e il convenuto e dal contratto di cessione del credito Controparte_5
derivante da esso in suo favore da parte dell'erede del mutuante;
ha poi riconosciuto che il mutuatario avesse restituito parzialmente il prestito ricevuto, nella stessa misura allegata dal medesimo, mentre fosse rimasto debitore della restante parte, di talché l'ammontare del credito fosse pari, all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione presso il Tribunale di Viterbo all'importo della domanda ivi formulata, corrispondente al capitale residuo e agli interessi maturati su di esso.
Il convenuto non ha contestato il titolo della pretesa, ma ha affermato, da un lato, che l'originario mutuante, ricevuta la parziale restituzione del finanziamento erogato, gli avesse rimesso il debito per la restante parte;
dall'altro, che in ogni caso il criterio di calcolo degli interessi richiesti dalla creditrice non fosse neppure compiutamente comprensibile e comunque che la sua pretesa per tale titolo fosse illegittima, poiché frutto dell'applicazione di condizioni usurarie.
In relazione al primo dei due profili, si osserva che il convenuto non ha fornito alcun riscontro del fatto che il mutuante avesse rinunciato alla pretesa creditoria nei suoi confronti, cosicché
l'allegazione sia rimasta del tutto sfornita di prova.
Quanto al secondo profilo, si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica, al fine di verificare se la quantificazione del debito residuo fosse stata operata da parte dell'attrice in conformità alle previsioni contrattuali: il Consulente nominato, all'esito dell'indagine compiuta, è pervenuto alla determinazione del debito residuo del convenuto nei confronti dell'attrice, al mese di giugno 2019, in misura addirittura superiore all'ammontare della domanda;
e si rileva, peraltro, che in ordine alle conclusioni del Consulente tecnico, nessuna delle parti ha neppure formulato alcuna osservazione.
4 Alla luce delle risultanze istruttorie, deve quindi ritenersi fondata la pretesa dell'attrice e disporsi condanna della parte convenuta, nei limiti della domanda, al pagamento in suo favore dell'importo di euro 232.145,21, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza dalla data di costituzione in mora del convenuto del 28 giugno 2019, fino al soddisfo.
In ragione della soccombenza, il convenuto in riassunzione è condannato, inoltre, al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'attrice nella misura di euro 786, per spese vive ed euro 14.103, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 5.670, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si pongono, infine, le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento della domanda della parte attrice in riassunzione, condanna CP_3
al pagamento in suo favore della somma di euro 232.145,21, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza dal 28 giugno 2019, fino al soddisfo;
- condanna la parte convenuta in riassunzione al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 786, per esborsi ed euro 14.103, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate separatamente.
Roma, 26/02/2025
Il Giudice
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