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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la disciplina delle condizioni di affido di minore
DA
nato ad [...] il [...] (c.f. ) res. in Aosta Parte_1 CodiceFiscale_1
(AT) – Viale Gran San Bernardo 14 ed elettivamente domiciliato in San Damiano d'Asti (AT) – Corso
Roma 7 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Piazza (c.f. - pec CodiceFiscale_2
), che lo difende e lo rappresenta Email_1
RICORRENTE nei confronti di
nata ad [...], il [...] (C.F.: ) e residente in CP_1 C.F._3
Arvier, (AO) 11011, Via Corrado Gex n.42, rappresentata e difesa per delega in atti dal domiciliatario
Avv. Laura Marozzo del Foro di Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.p.c., l'istante ha chiesto, per quanto qui interessa, di disciplinare le
“modalità di visita” della figlia minore nata ad [...] il [...], e in Persona_1 particolare di: … Disporre che il padre, , abbia facoltà di vedere la minore, farle Parte_1
visita e tenerla con sé durante la settimana, secondo il seguente schema, salvo variazioni da
pagina 1 di 3 concordarsi: a. La figlia resterà con il padre un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina sino alle 21.00 della domenica;
b. Durante la settimana, la figlia trascorrerà con il padre due sere infrasettimanali dalle ore 17.00, con pernottamento, portandola all'asilo nido il mattino successivo;
c.
Le modalità di cui sopra dovranno comunque rispettare ed essere compatibili con le eventuali variazioni degli impegni di lavoro dei genitori;
d. Resta inteso che i periodi che la Sig.ra CP_1
trascorrerà con la figlia minore, come sopra indicati, dovranno svolgersi esclusivamente con la madre
e non sistematicamente ed integralmente con terze persone;
e. La figlia trascorrerà le festività natalizie
e pasquali - precisamente il giorno di Natale e Santo Stefano nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo – alternativamente un giorno con la madre ed uno con il padre. Ponti ed altre festività annuali saranno suddivise tra i genitori in regime di alternanza;
f. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà col padre due settimane, non consecutive, sino al compimento dei tre anni;
dopo i tre anni la figlia potrà trascorrere con il padre due settimane anche consecutive;
le date delle vacanze estive dovranno essere concordate entro la fine del mese di maggio di ogni anno …
Il ricorrente ha, in particolare, richiamato il principio di bigenitorialità, il diritto di esercitare le prerogative di padre, l'esigenza di rafforzare il legame padre/figlia.
Si è opposta la resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo in ogni caso che già dal mese di luglio 2023 il ricorrente iniziava a modificare o a non rispettare i giorni e gli orari di visita della figlia , circostanze neppure contestate dal ricorrente. PE1
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Va premesso che la sentenza del Tribunale di Aosta n. 158/2023, pubblicata l'11.11.2023 (sentenza prodotta e richiamata dallo stesso ricorrente), pronunciata su ricorso congiunto delle parti, ha recepito gli accordi dei genitori stabilendo, per quanto qui interessa (non essendovi questioni di sorta in punto mantenimento pure in quella sede disciplinato) che: 1) La figlia minore viene Persona_1
affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa stabile e residenza presso la madre OR;
2) Data la tenerissima età della minore , i genitori CP_1
PE concordano che il padre potrà vedere e stare con , fino all'età di tre anni, due giorni alla settimana in presenza della madre e presso la sua abitazione ( o altro luogo che verrà da loro concordato) che si indicano , allo stato e salvo diversi accordi a seconda dei rispettivi impegni lavorativi, nel lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 12 e nel giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16
e nel corso della giornata della domenica ogni 15 giorni . Dopo il compimento del terzo anno di età di
PE
, i due genitori valuteranno eventuali e più ampie modalità di frequentazione tra padre e figlia minore, ivi compreso il pernottamento, tenuto conto dei progressi e dello sviluppo del loro rapporto.
pagina 2 di 3 In ricorso il non ha allegato alcun fatto nuovo né circostanze modificative delle condizioni PE1
poste a base della sentenza del Tribunale che ha recepito gli accordi delle parti, ma ha solo lamentato che le “modalità di visita” previste e concordate sarebbero non conformi al principio di bigenitorialità, limitative delle prerogative di padre, inidonee a consolidare il legame padre/figlia.
Circa i pernottamenti presso il padre, non avendo la minore ancora compiuto i tre anni, non possono che mantenersi le disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale che ha recepito l'accordo delle parti ritenendolo conforme al preminente interesse della minore.
L'ulteriore doglianza relativa al fatto che il padre debba “sottostare alle tempistiche della madre che decide unilateralmente quando il padre può recarsi presso la propria abitazione al fine di vedere la figlia sotto la sua stretta sorveglianza” risulta incomprensibile, ove si consideri che le parti avevano concordato che il padre potesse vedere e stare con la figlia, fino all'età di 3 anni, due giorni alla settimana, in presenza della madre e presso la sua abitazione o altro luogo concordato tra i genitori.
Infine, anche la doglianza per cui il padre dovrebbe avere maggiore autonomia o maggior tempo da dedicare alla figlia è incomprensibile, considerato che lo stesso ha concordato con la madre PE1
le modalità e i tempi di visita della minore fino al compimento del terzo anno di età.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Spese secondo soccombenza, liquidate sulla base dei valori medi dello scaglione minimo relativo alle cause di valore non determinato, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite liquidate in euro 3397 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 11.12.2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la disciplina delle condizioni di affido di minore
DA
nato ad [...] il [...] (c.f. ) res. in Aosta Parte_1 CodiceFiscale_1
(AT) – Viale Gran San Bernardo 14 ed elettivamente domiciliato in San Damiano d'Asti (AT) – Corso
Roma 7 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Piazza (c.f. - pec CodiceFiscale_2
), che lo difende e lo rappresenta Email_1
RICORRENTE nei confronti di
nata ad [...], il [...] (C.F.: ) e residente in CP_1 C.F._3
Arvier, (AO) 11011, Via Corrado Gex n.42, rappresentata e difesa per delega in atti dal domiciliatario
Avv. Laura Marozzo del Foro di Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.p.c., l'istante ha chiesto, per quanto qui interessa, di disciplinare le
“modalità di visita” della figlia minore nata ad [...] il [...], e in Persona_1 particolare di: … Disporre che il padre, , abbia facoltà di vedere la minore, farle Parte_1
visita e tenerla con sé durante la settimana, secondo il seguente schema, salvo variazioni da
pagina 1 di 3 concordarsi: a. La figlia resterà con il padre un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina sino alle 21.00 della domenica;
b. Durante la settimana, la figlia trascorrerà con il padre due sere infrasettimanali dalle ore 17.00, con pernottamento, portandola all'asilo nido il mattino successivo;
c.
Le modalità di cui sopra dovranno comunque rispettare ed essere compatibili con le eventuali variazioni degli impegni di lavoro dei genitori;
d. Resta inteso che i periodi che la Sig.ra CP_1
trascorrerà con la figlia minore, come sopra indicati, dovranno svolgersi esclusivamente con la madre
e non sistematicamente ed integralmente con terze persone;
e. La figlia trascorrerà le festività natalizie
e pasquali - precisamente il giorno di Natale e Santo Stefano nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo – alternativamente un giorno con la madre ed uno con il padre. Ponti ed altre festività annuali saranno suddivise tra i genitori in regime di alternanza;
f. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà col padre due settimane, non consecutive, sino al compimento dei tre anni;
dopo i tre anni la figlia potrà trascorrere con il padre due settimane anche consecutive;
le date delle vacanze estive dovranno essere concordate entro la fine del mese di maggio di ogni anno …
Il ricorrente ha, in particolare, richiamato il principio di bigenitorialità, il diritto di esercitare le prerogative di padre, l'esigenza di rafforzare il legame padre/figlia.
Si è opposta la resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo in ogni caso che già dal mese di luglio 2023 il ricorrente iniziava a modificare o a non rispettare i giorni e gli orari di visita della figlia , circostanze neppure contestate dal ricorrente. PE1
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Va premesso che la sentenza del Tribunale di Aosta n. 158/2023, pubblicata l'11.11.2023 (sentenza prodotta e richiamata dallo stesso ricorrente), pronunciata su ricorso congiunto delle parti, ha recepito gli accordi dei genitori stabilendo, per quanto qui interessa (non essendovi questioni di sorta in punto mantenimento pure in quella sede disciplinato) che: 1) La figlia minore viene Persona_1
affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa stabile e residenza presso la madre OR;
2) Data la tenerissima età della minore , i genitori CP_1
PE concordano che il padre potrà vedere e stare con , fino all'età di tre anni, due giorni alla settimana in presenza della madre e presso la sua abitazione ( o altro luogo che verrà da loro concordato) che si indicano , allo stato e salvo diversi accordi a seconda dei rispettivi impegni lavorativi, nel lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 12 e nel giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16
e nel corso della giornata della domenica ogni 15 giorni . Dopo il compimento del terzo anno di età di
PE
, i due genitori valuteranno eventuali e più ampie modalità di frequentazione tra padre e figlia minore, ivi compreso il pernottamento, tenuto conto dei progressi e dello sviluppo del loro rapporto.
pagina 2 di 3 In ricorso il non ha allegato alcun fatto nuovo né circostanze modificative delle condizioni PE1
poste a base della sentenza del Tribunale che ha recepito gli accordi delle parti, ma ha solo lamentato che le “modalità di visita” previste e concordate sarebbero non conformi al principio di bigenitorialità, limitative delle prerogative di padre, inidonee a consolidare il legame padre/figlia.
Circa i pernottamenti presso il padre, non avendo la minore ancora compiuto i tre anni, non possono che mantenersi le disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale che ha recepito l'accordo delle parti ritenendolo conforme al preminente interesse della minore.
L'ulteriore doglianza relativa al fatto che il padre debba “sottostare alle tempistiche della madre che decide unilateralmente quando il padre può recarsi presso la propria abitazione al fine di vedere la figlia sotto la sua stretta sorveglianza” risulta incomprensibile, ove si consideri che le parti avevano concordato che il padre potesse vedere e stare con la figlia, fino all'età di 3 anni, due giorni alla settimana, in presenza della madre e presso la sua abitazione o altro luogo concordato tra i genitori.
Infine, anche la doglianza per cui il padre dovrebbe avere maggiore autonomia o maggior tempo da dedicare alla figlia è incomprensibile, considerato che lo stesso ha concordato con la madre PE1
le modalità e i tempi di visita della minore fino al compimento del terzo anno di età.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Spese secondo soccombenza, liquidate sulla base dei valori medi dello scaglione minimo relativo alle cause di valore non determinato, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite liquidate in euro 3397 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 11.12.2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
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