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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1265/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione all'udienza del 21.01.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], Parte_1
cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Vico Castello I, n. 8 C.F._1
- 88837 LI LI (KR) - presso lo studio dell'avv. IERARDI IVAN
(cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Vico Castello I, n. 8 - 88837 C.F._3
LI LI (KR) - presso lo studio dell'avv. IERARDI IVAN (cod.
1 fisc. - pec: , che C.F._2 Email_1
la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
22.11.2024, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in ES (KR), l'08.08.2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di PE OL (KR) al n. 1, Serie B, Parte II, anno 2015); di aver avuto un figlio, , nato a [...] il [...] (minorenne); Per_1
che con sentenza non definitiva n. 390/2024 del 30.05.2024 (R.G. n.
45/2024), il Tribunale di OT aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale, domandando pertanto, l'assegnazione definitiva della casa familiare sita in PE OL (KR) alla via dei Tre Palmenti, n. 10, con ogni arredo e pertinenza, al sig. . Parte_1
Con decreto dell'11.12.2024, il Presidente del., assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, acquisita documentazione, esperito l'interrogatorio libero delle parti, all'udienza del
21.01.2025, la causa era riservata per la decisione collegiale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio, ritenuta la congruità nell'interesse del figlio delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto, gli accordi tra i coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato il [...] a [...], Parte_1
cod. fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
CR (KR), cod. fisc. celebrato con rito concordatario C.F._3
in ES (KR), l'08.08.2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di PE OL (KR) al n. 1, Serie B, Parte II, anno 2015) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE OL (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di OT, il 27 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1265/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione all'udienza del 21.01.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], Parte_1
cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Vico Castello I, n. 8 C.F._1
- 88837 LI LI (KR) - presso lo studio dell'avv. IERARDI IVAN
(cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Vico Castello I, n. 8 - 88837 C.F._3
LI LI (KR) - presso lo studio dell'avv. IERARDI IVAN (cod.
1 fisc. - pec: , che C.F._2 Email_1
la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
22.11.2024, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in ES (KR), l'08.08.2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di PE OL (KR) al n. 1, Serie B, Parte II, anno 2015); di aver avuto un figlio, , nato a [...] il [...] (minorenne); Per_1
che con sentenza non definitiva n. 390/2024 del 30.05.2024 (R.G. n.
45/2024), il Tribunale di OT aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale, domandando pertanto, l'assegnazione definitiva della casa familiare sita in PE OL (KR) alla via dei Tre Palmenti, n. 10, con ogni arredo e pertinenza, al sig. . Parte_1
Con decreto dell'11.12.2024, il Presidente del., assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, acquisita documentazione, esperito l'interrogatorio libero delle parti, all'udienza del
21.01.2025, la causa era riservata per la decisione collegiale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio, ritenuta la congruità nell'interesse del figlio delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto, gli accordi tra i coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato il [...] a [...], Parte_1
cod. fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
CR (KR), cod. fisc. celebrato con rito concordatario C.F._3
in ES (KR), l'08.08.2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di PE OL (KR) al n. 1, Serie B, Parte II, anno 2015) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE OL (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di OT, il 27 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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