Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 974/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. MELEGNANO (MI) il Parte_1 C.F._1
14/09/1965, con il patrocinio dell'Avv. SCOTTI SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. PIACENZA il 01/02/1961, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. DAMATO GRAZIELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, "contrariis reiectis":
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in data 05.06.1993 in Melegnano (MI) tra Parte_2
e , - Atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Controparte_1 del Comune di Melegnano Anno 1993, Numero 37 Parte II serie A;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Melegnano di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
3) disporre CTU per valutare l'effettiva capacità reddituale del sig. CP_1
4) porre a carico del sig. un contributo per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1 nella misura complessiva di €. 300,00 mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di
Pag. 1
5) Porre a carico del sig. n contributo per il mantenimento della sig.ra CP_1 Parte_1 nella misura di €.500,00 mensili da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con rivalutazione annuale Istat come per legge, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CND”.
PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI
Nel merito ed in via riconvenzionale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e Parte_2 Controparte_1 in Melegnano il 05/06/1993, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Melegnano, anno 1993 numero 37 parte II serie A, conseguentemente ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria all'annotazione della emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza dei coniugi;
2) disporre che il Sig. orrisponderà mensilmente la somma di € 300,00 a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia non ancora economicamente Per_1 indipendente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese (tenuto conto del patrimonio di entrambi i coniugi) extra secondo le linee guida in uso alla Corte
d'appello di Milano sezione famiglia che qui integralmente si intendono richiamate. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Presidente. Inoltre, disporre che la signora comunichi il piano di studi, i libri di testo e l'esito degli esami universitari Parte_1
Pag. 2 della figlia , anche al fine di consentire una programmazione delle spese al coniuge Per_1 onerato, qualora la figlia studi, o comunichi l'attività lavorativa e la tipologia di contratto svolta dalla figlia qualora la stessa risulti impiegata al fine di evitare il ripetersi di quanto occorso con il figlio;
Per_2
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, specificando che sono compresi beni pertinenziali quali il box, in comproprietà dei coniugi (identificato al NCEU di Milano
Provincia, al foglio 4 particella 357 sub 77 cat C/6), già in uso alla signora , in Parte_1 funzione del collocamento della figlia fino ai termini di legge, con carico Per_1 all'assegnatario degli oneri di conduzione dell'alloggio e con obbligo della signora
di comunicare immediatamente qualsiasi variazione al riguardo, al fine di evitare Parte_1 il ripetersi di quanto occorso con il figlio;
Per_2
4) respingere, previa revoca dei provvedimenti presidenziali provvisori, la domanda di assegno divorzile alla signora quale contributo al proprio mantenimento, in virtù Parte_1 delle condizioni economiche e della capacità patrimoniale e reddituale della stessa nonché del godimento della casa coniugale e dei beni pertinenziali nei termini di legge;
5) con vittoria delle spese, spese generali e compensi professionali di causa.
In via istruttoria:
Si chiede ammettere le istanze istruttorie e le prove con i testi ed i capitoli indicati nelle memorie 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c., depositate in atti e che qui devono intendersi integralmente richiamate, opponendosi alle prove dedotte da controparte.
Si chiede, altresì, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario il giorno 05.06.1993 in Melegnano (MI), ivi trascritto al n. 37, anno
1993, parte II serie A
− dal matrimonio sono nati due figli gemelli e (Melegnano, 24.01.2002); Per_1 Per_2
− i coniugi si sono separati con decreto del 20.07.2022;
− con ricorso depositato il 28.02.2025, ha chiesto, oltre alla Parte_1 pronunzia divorzile, un assegno di mantenimento in favore dei figli per 600,00 euro totali, oltre al 50% delle spese straordinarie (ad eccezione per quelle scolastiche, di cui chiede che la quota parte del 75% ricada sulla controparte) e al versamento dell'assegno divorzile in proprio favore per la somma di 500,00 euro al mese;
− si è costituito , che ha domandato, a propria volta, la pronuncia Controparte_1 divorzile, la disposizione di un assegno mensile per i figli pari a 600,00 euro totali al
Pag. 3 mese, oltre alle spese straordinarie, da dividersi tutte con la ricorrente nella misura del
50%, il rigetto della domanda avversaria in tema di assegno divorzile, l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie;
− con ordinanza dell'1.6.2023, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti della separazione (casa familiare assegnata alla moglie, assegno paterno per il mantenimento della prole pari a 600,00 euro totali, spese straordinarie al 50% tranne che per le spese scolastiche al 75% a carico del padre, assegno unico a favore della madre e contributo al mantenimento per la moglie pari a 100,00 euro/mese);
− con provvedimento del 26.1.2024 è stato revocato il contributo per il mantenimento del figlio , avendo la stessa madre ricorrente rinunciato alla domanda in tal senso;
Per_2
− scambiate quindi le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza 10.12.2024 non sono state ammesse le prove per testi né la CTU sollecitata ed è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione;
− il giudice istruttore riassegnatario, rilevato che il procedimento era stato promosso nelle forme antecedenti alla riforma Cartabia, ha revocato l'ordinanza del 10.12.2024 quanto alla sola rimessione in decisione e assegnato termine al 21.3.2025 per precisare le conclusioni;
− con ordinanza 24.3.2025 sono stati concessi termini ex art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto al 7.5.2025 e il secondo come per legge;
− la camera di consiglio si è svolta il 9.6.2025.
2. La domanda relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa di questo Tribunale il 20.07.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le domande delle parti sono sovrapponibili – e quindi sono meritevoli di accoglimento pieno – in ordine all'assegno di mantenimento paterno per la figlia (300,00 Per_1 euro/mese), maggiorenne ma non autosufficiente, e per l'assegnazione della casa familiare, provvedimento da ritenersi esteso a ogni pertinenza (tra cui l'autorimessa indicata da elle conclusioni). CP_1
Analoga considerazione in ordine alla già disposta revoca dell'assegno per il figlio . Per_2
Ciò su cui il Collegio deve, in sostanza, pronunciarsi è la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia e la domanda di assegno divorzile avanzata da , Per_1 Parte_1 cui ha resistito CP_1
Pag. 4 4. La domanda di assegno divorzile non può essere accolta, in assenza di prova degli elementi costitutivi a fondamento di tale pretesa.
Come ben chiarito in sede di legittimità (v. Cass. 21234/19), nella valutazione di tale domanda, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.
Nel caso di specie, non ha formulato alcuna istanza istruttoria volta a provare i Parte_1 presupposti in forza dei quali aveva invocato tale statuizione: la ricorrente ha infatti dedotto di trovarsi nell'impossibilità di reperire un lavoro full time in considerazione dell'età e della distrofia corneale da cui è affetta. Tale precaria condizione della ricorrente dipenderebbe dal contributo che la medesima avrebbe apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le sue aspettative professionali e personali.
Tali allegazioni sono state precisamente contestate da CP_1
Non solo non è stato dedotto alcun capitolo di prova per testi in ordine alle circostanze poste a fondamento della domanda, ma neppure risulta in atti un singolo documento (per vero, la documentazione di parte ricorrente è stata prodotta in modo confuso, senza una numerazione ordinata crescente nel corso del giudizio e senza neppure un indice al termine del singolo atto) da cui si desuma la presunta invalidità lavorativa.
Sicché, pur risultando una (pur non sostanziale) sperequazione della capacità reddituale attuale delle parti, è impossibile, per il Collegio, svolgere le valutazioni necessarie in ordine alla titolarità del diritto in questa sede rivendicato.
La domanda è quindi respinta.
5. Ultimo aspetto sul quale il Collegio deve pronunciarsi attiene alla suddivisione delle sole spese extra-assegno di natura scolastica/universitaria con riguardo alla figlia . Per_1
La madre invoca la conservazione dell'attuale regime, concordato alla separazione nel
2022, ossia il 75% a carico del padre, il 25% a carico della madre.
Il padre, di contro, chiede che tale onere sia egualmente distribuito tra i due genitori.
In tema, poiché il principio cui ispirarsi è quello – anche in tema di spese extra-assegno – di proporzionalità (Cass. 148123/22), è corretto conservare il regime già vigente, peraltro concordato in un momento in cui il padre era onerato da un assegno ben più consistente per la prole (600,00 euro contro gli attuali 300,00 euro).
In proposito, si osservi che svolge attività lavorativa part time con Parte_1 stipendio mensile di circa 1.100,00 euro (v. doc. prodotti il 10.2.2025), nel contesto di un rapporto lavorativo decorrente dal 1999 che, nel 2023, aveva prodotto redditi da lavoro
Pag. 5 dipendente pari a 12.814,90 euro (v. CU in atti). Ha dichiarato di aver ereditato un immobile dalla defunta madre, venduto al prezzo di 100.000 euro circa (così riferito nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.); è comproprietaria con il marito dell'immobile adibito a casa coniugale, non gravato da mutuo, con le relative pertinenze, a lei assegnato sin dalla separazione. svolte attività lavorativa con busta paga di circa 2.500,00 euro/mese Controparte_1
(come risulta dagli estratti conto prodotti), con ultimo 730 attestante reddito netto annuo di circa 34.000 euro;
paga 600,00 euro/mese di canone di locazione, è comproprietario della casa familiare. La documentazione prodotta a seguito delle espresse richieste da parte del giudice istruttore – di fatto in consonanza con gli obblighi attualmente vigenti ex artt.
473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c. – risulta più che sufficiente a valutare la posizione economico-reddituale di e rende del tutto superflua la (esplorativa) istanza di CP_1
CTU.
Considerando peraltro che le spese straordinarie di cui trattasi sono destinate a cessare entro un ragionevole lasso di tempo (la figlia ha 23 anni, sicché è lecito ritenere Per_1 che la carriera accademica si concluderà entro pochi anni), l'oggettiva disparità reddituale a favore del padre giustifica il maggiore onere a suo carico limitatamente agli oneri de quibus.
La determinazione delle spese extra-assegno è svolta con riferimento alle linee guida in uso presso gli uffici giudiziari milanesi, come già da richiamo delle parti in separazione e nei relativi atti.
La domanda di volta a introdurre un obbligo informativo della madre quanto alla CP_1 carriera universitaria della figlia, è palesemente inammissibile, anche perché attiene a dati di natura personale il cui soggetto abilitato a disporne è terzo rispetto al giudizio.
6. Le spese possono essere compensate per la metà; in ragione, invece, della maggior soccombenza della ricorrente – determinata in virtù dell'oggettiva maggior rilevanza, anche economica, dell'invocato assegno divorzile – la stessa è condannata a rifondere la residua parte delle spese di lite in favore di Le spese si liquidano in Controparte_1 dispositivo e si contengono nei minimi per tutte le fasi, in assenza di qualsiasi questione di fatto o diritto di rilievo e considerando la reiterazione, in tutti gli scritti difensivi, di argomentazioni sempre sovrapponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.06.1993 in
Melegnano (MI) da e Parte_1 Controparte_1
2. ASSEGNA la casa familiare, sita in Melegnano, alla via Montegrappa n. 71/B e in comproprietà tra i coniugi, a , inclusa ogni pertinenza tra Parte_1 cui box, posti auto e analoghi beni pertinenziali;
Pag. 6
3. OBBLIGA corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento per la figlia , l'importo mensile di 300,00 euro, Per_1 da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. PONE a carico di 'obbligo di corrispondere il 75% delle sole Controparte_1 spese di studio (tasse scolastiche e libri di testo), rimanendo a carico della controparte il restante 25%;
5. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle ulteriori e diverse spese straordinarie relative ai figli, così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DICHIARA inammissibile la domanda relativa all'obbligo della madre di informare il padre in ordine alla carriera universitaria della figlia;
7. CONDANNA a pagare ½ delle spese di lite di questo Parte_1 procedimento in favore di liquidate in 1.910,00 euro, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
8. COMPENSA nel resto le spese di lite;
Pag. 7 9. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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