Art. 28.
Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949 . Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 , nonche' dagli Istituti di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 , le facilitazioni fiscali disposte dall'art. 6 della legge medesima.
Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949 . Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 , nonche' dagli Istituti di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 , le facilitazioni fiscali disposte dall'art. 6 della legge medesima.