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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. EL RU Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 422 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
, nata a [...], in data [...] rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. SCARINGI AGATINO;
- ricorrente -
e
, nato a [...], in data [...] rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. CANGEMI GIACOMO;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: come all'udienza del 8/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, educeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 30/01/1986, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, Atto n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1986. Deduceva, inoltre, che dalla loro unione era nato un figlio: , in data Persona_1
25.03.1995.
Avanzava domanda di separazione, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ossia separazione con addebito al resistente, assegno di mantenimento in favore della ricorrente da quantificarsi in euro 500,00, assegno di mantenimento in favore del figlio da quantificarsi in euro 350,00, oltre l'80% delle spese straordinarie, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio che chiedeva: Controparte_1
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito;
- nulla provvedere in ordine al mantenimento del figlio Per_1
- nulla provvedere in ordine al mantenimento della moglie. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, veniva avanzata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) Obbligo a carico di di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese la complessiva somma di € 250 euro mensili, quale contributo al mantenimento della stessa;
2) Nessun assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
3) Rinunzia da parte ricorrente della domanda di addebito della separazione
4) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
5) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”
All'udienza del 8/10/2025 i procuratori dichiaravano che le parti accettavano la proposta conciliativa modificando però le condizioni del punto 1) nella misura di euro 300,00 mensili invece che 250,00 mensili e discutevano oralmente la causa chiedendo l'emissione di una sentenza che recepisse le condizioni della proposta come modificate dalle parti.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti e prende atto dell'adesione delle stesse alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. così come modificata all'udienza del 8/10/2025 che va adottata a regolamento dei rapporti tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
[...]
30/01/1986, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani – Atto n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1986, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa come modificata all'udienza del 8/10/2025 ed espressa in parte motiva;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 8/10/2025
Il Presidente est.
EL RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. EL RU Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 422 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
, nata a [...], in data [...] rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. SCARINGI AGATINO;
- ricorrente -
e
, nato a [...], in data [...] rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. CANGEMI GIACOMO;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: come all'udienza del 8/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, educeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 30/01/1986, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, Atto n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1986. Deduceva, inoltre, che dalla loro unione era nato un figlio: , in data Persona_1
25.03.1995.
Avanzava domanda di separazione, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ossia separazione con addebito al resistente, assegno di mantenimento in favore della ricorrente da quantificarsi in euro 500,00, assegno di mantenimento in favore del figlio da quantificarsi in euro 350,00, oltre l'80% delle spese straordinarie, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio che chiedeva: Controparte_1
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito;
- nulla provvedere in ordine al mantenimento del figlio Per_1
- nulla provvedere in ordine al mantenimento della moglie. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, veniva avanzata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) Obbligo a carico di di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese la complessiva somma di € 250 euro mensili, quale contributo al mantenimento della stessa;
2) Nessun assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
3) Rinunzia da parte ricorrente della domanda di addebito della separazione
4) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
5) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”
All'udienza del 8/10/2025 i procuratori dichiaravano che le parti accettavano la proposta conciliativa modificando però le condizioni del punto 1) nella misura di euro 300,00 mensili invece che 250,00 mensili e discutevano oralmente la causa chiedendo l'emissione di una sentenza che recepisse le condizioni della proposta come modificate dalle parti.
Indi la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti e prende atto dell'adesione delle stesse alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. così come modificata all'udienza del 8/10/2025 che va adottata a regolamento dei rapporti tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
[...]
30/01/1986, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani – Atto n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1986, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa come modificata all'udienza del 8/10/2025 ed espressa in parte motiva;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 8/10/2025
Il Presidente est.
EL RU