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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1939/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ALDO Parte_1 C.F._1
PICCININI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via G. B. Pontani, n. 3;
PARTE RICORRENTE contro
(P.I. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
ConSIlio di Amministrazione Dr. rappresentato e difeso dall'avv. LORENZA CP_2
DONATI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Avvocato Fulvio Croce,
n. 14;
PARTE RESISTENTE
nonché contro
DOTT. ( nato a [...] il [...]; CP_3 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-undecies e 281-sexies c.p.c. del 08.04.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: “nel merito: accertare e dichiarare e dichiarare che il danno biologico permanente attualmente in capo alla ricorrente, di natura
1 differenziale, deriva totalmente dalla responsabilità per errore medico del dott. nato a [...]
Perugia il 14.8.1981 e del , in persona del CodiceFiscale_3 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore corrente in via dei lecci n. 22 Arezzo p.iva in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t e, per le motivazioni di cui in premessa e cosi come accertato dalla CTU per atp RG 2014/2023 trib Arezzo. Conseguentemente accertare e dichiarare che il danno biologico permanente in capo alla ricorrente di natura differenziale è da considerarsi nel 17,5 % e 25% di lesione permanente, ITT 30 gg, 60 gg al 75%, 60 gg al 50%, cosi come accertato dalla CTU per atp RG 2014/2023 trib Arezzo. Per l'effetto, condannare il dott. nato a [...]
Perugia il 14.8.1981 e il , in persona del suo CodiceFiscale_4 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore corrente in via dei lecci n. 22 Arezzo p.iva in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t al risarcimento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 113.272,00 come nel dettaglio calcolata nei prospetti allegati Ae B., o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia ma sempre nei limiti dello scaglio di valore indicato ai fini del contributo unificato.”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni come segue: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, nel merito accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del dott. sulla CP_3
base della CTU espletata in sede di ATP, condannare il chirurgo, in forza del contratto sottoscritto,
e in ragione della domanda riconvenzionale di regresso/rivalsa, a rilevare indenne
[...]
, nei rapporti interni, di quanto la struttura, in ragione della solidarietà passiva, Controparte_1 fosse condannata a pagare alla ricorrente a causa dell'intervento chirurgico, per cui è causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
All'esito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 2014/2023), acquisito agli atti, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 23.09.2024, ha chiesto che il Parte_1 Controparte_1
e il dott. fossero condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali e
[...] CP_3
patrimoniali dalla medesima subiti e ascrivibili alla condotta dei resistenti, a titolo di danno biologico permanente di natura differenziale, con aumento personalizzato, oltre ad € 9.487,25 per spese mediche e per le consulenze di parte e d'ufficio, per la somma complessiva pari ad € 113.272,00.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essersi sottoposta, in data 11.12.2021, ad un esame radiografico del bacino e dell'anca destra dal quale sarebbero emersi segni bilaterali di coxartrosi con sclerosi dei tetti acetabolari e riduzione in ampiezza delle rime articolari bilateralmente.
In data 16.12.2021 veniva ricoverata presso il reparto ortopedico del e Controparte_1
veniva sottoposta ad un esame radiografico, il quale avrebbe evidenziato una coxartrosi destra
2 dell'anca con riduzione dell'interlinea articolare e sclerosi acetabolare.
In data 04.01.2022 veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico e in data 10.01.2022 veniva dimessa dalla casa di cura con diagnosi di dimissione di coxartrosi destra.
In data 15.01.2022 veniva sottoposta ad un esame radiografico e in data 17.01.2022 veniva ricoverata presso il , con diagnosi di ingresso di instabilità protesi anca destra, per Controparte_1
essere sottoposta ad intervento di revisione inserto e/o stelo femorale protesi anca destra.
In data 18.01.2022 la ricorrente veniva sottoposta ad un secondo intervento chirurgico per instabilità della protesi dell'anca destra.
La ha precisato che entrambi gli interventi sarebbero stati eseguiti dal dott. Parte_1 CP_3
presso il . Controparte_1
In data 24.01.2022 la ricorrente veniva dimessa con diagnosi di dimissione di instabilità anteriore di protesi anca destra e, nello stesso giorno, veniva ricoverata presso l'istituto Prosperius ove si sottoponeva alla fisiokinesiterapia, per poi essere dimessa il 12.02.2022 con esito di instabilità anteriore artroprotesi dell'anca destra operata di sostituzione testina e inserto in polietilene.
Dopo ulteriori esami radiografici, la ricorrente in data 27.06.2022 veniva ricoverata presso la casa di cura con diagnosi di ammissione di artroprotesi anca destra dolente per essere sottoposta CP_4
al terzo intervento, condotto dal dott. in data 28.06.2022, di revisione totale della protesi Per_1 dell'anca.
In data 01.07.2022 veniva dimessa dal reparto ortopedico con lettera di dimissioni di “instabilità artoprotesi anca dx, revisione cotile doppia mobilità, prognosi 60 gg” e veniva sottoposta ad altri esami e visite specialistiche sia all'anca destra che al bacino.
La ha dedotto di aver promosso in data 10.08.2023 il procedimento per accertamento tecnico Parte_1
preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 2014/2023. Al riguardo ha rappresentato che, nelle more del deposito della C.T.U. oltre che successivamente, seguivano delle trattative che si sarebbero interrotte bruscamente.
Non avendo ricevuto ristoro per i danni lamentati in sede di ATP, la paziente ha dedotto di aver promosso il presente giudizio di merito, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, sulla base della quantificazione medico-legale fornita dal collegio peritale in sede di
ATP.
Si è costituito in giudizio il resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La casa di cura ha eccepito che all'epoca dei fatti il dott. avrebbe operato presso la stessa come CP_3
libero professionista in forza di contratto e pertanto ha chiesto, letta la perizia resa in sede ATP, di essere rilevata integralmente indenne da ogni pregiudizio e pretesa economica derivante all'esito del
3 presente procedimento.
La struttura ha altresì contestato quanto dedotto da controparte in ordine al tentativo di conciliazione esperito dai cc.tt.uu., rilevando la disponibilità del Centro di corrispondere alla ricorrente quanto proposto e il rifiuto della Parte_1
La struttura ha infine contestato la quantificazione del danno ed in particolare la maggiorazione dello stesso in termini di danno morale e di personalizzazione.
All'udienza del 04.03.2025 verificata la regolarità della notifica al resistente dott. ne è CP_3
stata dichiarata la contumacia e, a seguito della concessione del termine ex art. 281 duodecies c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni e di eventuali repliche, la causa è passata in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti di cui al verbale d'udienza del 08.04.2025.
***
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della domanda risarcitoria dispiegata dalla ricorrente, si rileva che l'elaborato depositato dal collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. ha consentito di accertare la sussistenza di profili di colpa nella condotta del professionista operante presso il nonché la loro relazione causale con il danno biologico Controparte_1
riscontrato nella paziente.
Il collegio peritale in ordine alla scelta dell'intervento chirurgico per posizionamento di una protesi totale ha ravvisato che “A) La SI.ra risultava affetta da un quadro avanzato di processo Parte_1
degenerativo artrosico bilaterale, più accentuato a destra, responsabile della sintomatologia ingravescente accusata dalla paziente;
normalmente per individuare la gravità della coxartrosi si possono applicate due differenti classificazioni:
- classificazione di Kellgren-Lawrence dove vengono descritti quattro gradi di osteoartrosi dell'anca in base al grado di restringimento dello spazio articolare, alla formazione di osteofiti, alle alterazioni artrosiche e alle deformità che interessano i margini ossei:
• Grado 0: non è presente nessun restringimento dello spazio articolare né cambiamenti strutturali
(non è presente quindi osteoartrosi);
• Grado 1: dubbio restringimento dello spazio articolare con possibili osteofiti;
• Grado 2: presenza di osteofiti con possibile restringimento dello spazio articolare e lieve sclerosi subcondrale (artrosi lieve);
• Grado 3: marcato restringimento dello spazio articolare, presenza di piccoli osteofiti, sclerosi e formazione di cisti con possibile deformità della testa del femore e dell'acetabolo (artrosi moderata);
• Grado 4: severo restringimento dello spazio articolare, sclerosi SInificativa, grandi osteofiti e grave deformità della testa del femore e dell'acetabolo (artrosi grave)
4 - La classificazione di RO, invece, propone una scala valutazione a 6 punti (da 0 a 5):
• Grado 0: indica assenza di anomalie radiografiche;
• Grado 1: indica solo presenza di osteofiti;
• Grado 2: indica solo il restringimento dello spazio articolare;
• Grado 3: indica la presenza di due dei seguenti reperti: presenza di osteofiti, restringimento dello spazio articolare, presenza di cisti, sclerosi subcondrale;
• Grado 4: indica la presenza di tre dei criteri sopracitati;
• Grado 5: indica la progressione verso la deformità della testa del femore.
Il caso in esame può essere quindi classificato come di grado 3 sec. Kellgren-Lawrence e di grado 4 sec. RO, giusta quindi l'indicazione ad intervento chirurgico per posizionamento di una protesi totale.” (cfr. pagg. 30 e 31 della CTU).
I CC.TT.UU. hanno tuttavia rilevato che “dalla disamina della documentazione iconografica si evince che lo stelo femorale della protesi, impiantata in data 04.01.2022, è normoposizionato e ben alloggiato nel canale femorale;
il cotile invece risulta malposizionato in quanto se da una parte
l'angolo di inclinazione risulta di circa 44° sul piano sagittale e quindi all'interno della safe zone, ovvero in quel range di inclinazione che si ritiene ottimale ed indicato dai protocolli internazionali di posizionamento della protesi totale dell'anca e che è fra 35° e 55° , lo stesso non si può dire riguardo all'angolo di antiversione, che nel caso in esame è erratamente antiverso e ben oltre i 15° che è il limite massimo di antiversione. Ricordiamo che l'orientamento della componente acetabolare, sia sul piano sagittale che su quello assiale, ha conseguenze dirette sulla escursione articolare e sulle lussazioni;
inoltre, il suo malposizionamento può determinare una usura distrettuale e precoce del polietilene che innesca, nel medio-lungo periodo, la cosiddetta mobilizzazione asettica dell'impianto. Quanto sopra, ha determinato una instabilità della protesi con lussazione che si è verificata a 10 giorni circa dall'intervento di impianto primario.” (cfr. pag. 32 della CTU).
Ed ancora, al riguardo hanno rappresentato che “la SI.ra , affetta da gonartrosi di Parte_1
III° grado secondo Kellgren-Lawrence, di IV° grado secondo RO, era candidata ad essere sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale d'anca, il che risulta essere stato effettuato, giuste le considerazioni sovra richiamate in data 04.01.2022. Vi era quindi indicazione certa all'intervento. L'erroneo posizionamento del cotile è risultato il momento etiologico esclusivo della lussazione verificatasi il 15.01.2022 (…)” (cfr. pag. 38 della CTU).
Dunque, il collegio peritale, pur riconoscendo l'esattezza della scelta di procedere all'intervento chirurgico di protesi totale d'anca, ha rilevato che i resistenti sarebbero incorsi in colpa nel procedere al posizionamento del cotile, il cui mal posizionamento ha provocato la lussazione e le successive
5 operazioni.
In ordine ai successivi interventi a cui è stata sottoposta la paziente, hanno affermato che “C) nel secondo intervento subito dalla SI.ra in data 18.01.2022, dopo la lussazione della protesi, Parte_1 il chirurgo operatore ha pensato di modificare solo l'inserto in polietilene con spalletta antilussante
e la testina, lasciando invariato il cotile acetabolare ed asserendo erroneamente nella descrizione dell'intervento “acetabolo e stelo in sede e ben integrati e posizionati”; probabilmente pensava che aumentando la testina e modificando l'inserto in polietilene potesse migliorare la stabilità della protesi. Ciò non si è avverato poiché se da una parte non vi sono state più lussazioni dall'altra le modifiche, aumentando la tensione protesica, hanno determinato un quadro che si può definire
“protesi dolorosa” con necessità di reintervenire chirurgicamente per modificare l'orientamento del cotile inserendo un nuovo cotile, e necessità di stabilizzazione con tre viti per usura distrettuale dell'acetabolo. D) Nel terzo intervento subito dalla SI.ra presso altra struttura, in data Parte_1
28.06.2022, il chirurgo operatore ha scelto di fare un accesso chirurgico diverso dai precedenti e cioè laterale, che è anteriore al posterolaterale e che comporta la tenotomia del medio e piccolo gluteo;
durante l'intervento ha repertato e descritto “antiversione del cotile. Si lussa facilmente la testa a causa della notevole tensione. Rimozione della testa. Si testa lo stelo che appare stabile. Con apposito strumentario si rimuove il cotile. Si reperta notevole perdita di sostanza ossea sia dal fondo che dalla parete anteriore. Si prepara il cotile e si impianta cotile porotico con 3 viti”. Dalle immagini radiografiche post-operatorie si rileva che il cotile in tale caso non è normoposizionato in quanto è affondato oltre la lamina quadrilatera protrudendo all'interno della pelvi. Di tale trattamento risulta censurabile sia il posizionamento del cotile che presenta una protrusione intrapelvica che la scelta dell'accesso chirurgico laterale e non postero-laterale come nei due precedenti interventi;
quest'ultima la censura deriva dal fatto che tale accesso comporta la tenotomia dei muscoli medio e piccolo gluteo con conseguente indebolimento dell'apparato muscolotendineo gluteo. Il grande gluteo, il medio ed il piccolo – insieme a molti altri muscoli più piccoli, che hanno funzione di supporto – fungono da base di sostegno per il bacino e i fianchi. Inoltre, questi muscoli molto utilizzati stabilizzano il femore nella presa dell'anca, ruotano il femore internamente ed esternamente, e tirano indietro la gamba. Tutte queste azioni ci aiutano a stare in piedi e camminare,
e persino a sostenerci quando ci sediamo. Da tutto ciò sovraesposto deriva l'attuale “claudicatio” della SI.ra che abbiamo descritto nella obiettività clinica, e di conseguenza la scelta Parte_1 dell'accesso chirurgico laterale e la protrusione endopelvica del cotile hanno compromesso il completo emendamento del malposizionamento del cotile acetabolare residuato dal I° intervento.”
(cfr. pagg. 32, 33 e 34 della CTU).
Riguardo al terzo intervento i cc.tt.uu. hanno altresì indicato che “Si è pertanto reso necessario un
6 successivo ulteriore intervento, effettuato a distanza di poco più di 5 mesi dal precedente, sicuramente indicato ma per il quale risulta una censura in ordine all'affondamento del cotile oltre la lamina quadrilatera, che è andata a protrudere all'interno della pelvi, potendosi rendere in parte sia pure in parte responsabile dell'attuale sindrome algo-disfunzionale presentata dalla perizianda nel corso della visita e che, pertanto, peraltro potrebbe essere ascrivibile ad una “complicanza”, senza incidere in misura apprezzabile ai postumi.”
Sul punto la dott.ssa CTP di parte resistente replicava affermando che l'apporto causale Persona_2 dell'operato dei sanitari della clinica presso cui si è svolto il terzo intervento, nel CP_4
determinismo del danno differenziale identificato nella misura del 7 – 8 punti percentuali sarebbe apparso del tutto preponderante rispetto all'operato del dott. CP_3
In risposta a quanto contestato dalla dott.ssa i cc.tt.uu specificavano che la scelta operata dal Per_2
chirurgo della il dott. , di procedere con un accesso laterale non doveva essere CP_4 Per_1
considerata un errore, in quanto giustificata dalla necessità di dover procedere con un intervento che interessasse tessuti non contaminati nei precedenti interventi, i quali avevano per la fibrosi reattiva reso più difficile la via d'accesso medesima, poiché i piani di clivaggio erano alterati e pertanto non può essere considerato un errore aver optato, da parte del chirurgo che ebbe ad effettuare tale intervento, per una diversa via di accesso, potendosi ritenere una “complicanza” ciò che si è verificato, ovverosia il maggior affondamento del neo-cotile nel bacino che, comunque, non è il responsabile del danno biologico differenziale.
Dunque, secondo il collegio peritale, il pregiudizio biologico alla paziente può essere stato causato in termini di maggiore probabilità dagli interventi effettuati presso il nella Controparte_1
persona del Dott. resistente contumace nel presente procedimento. CP_3
In conseguenza delle suddette condotte imperite, il collegio peritale ha accertato che l'attrice ha subito un danno biologico di natura differenziale indicandolo tra un 17,5% ed un 25%, mentre, per quanto attiene alla inabilità temporanea, abbiamo ritenuto giustificato il riconoscimento di un periodo, anch'esso da considerare differenziale rispetto ad un intervento che non avesse presentato le criticità di cui si è detto, di 30 gg. di ITA, 60 al 75%, 60 al 50% (cfr. pag. 44 della CTU).
Le risultanze della consulenza d'ufficio esperita nel giudizio di a.t.p. appaiono logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine analitica e completa, rispetto alla quale non si ravvisano criticità tali da non consentire di condividerne gli esiti.
Tanto premesso in ordine all'an della responsabilità delle parti convenute, occorre ora procedere alla determinazione del quantum risarcibile.
Quanto ai postumi riscontrati, il collegio peritale ha accertato la sussistenza di un pregiudizio di carattere biologico sia in termini di inabilità temporanea (30 gg. di ITA, 60 al 75%, 60 al 50%), sia
7 in termini di invalidità permanente, pari ad un danno biologico differenziale complessivo tra il 17,5%
e il 25%.
A tal proposito, il collegio peritale ha infatti riferito che la valutazione del maggior danno tiene conto anche che “A) ogni intervento chirurgico di protesizzazione comporta una percentuale di rischio settico;
ne consegue che i primi due interventi, dovuti al fallimento del posizionamento protesico, hanno notevolmente incrementato tale rischio. B) è prevedibile che fra 15 anni (considerato la durata media di una protesi d'anca) la lesa dovrà essere sottoposta a reintervento chirurgico all'anca che sicuramente, considerato i tre interventi precedenti, sarà caratterizzato dal posizionamento di una protesi da revisione e non da una mera sostituzione protesica;
tali protesi comportano una maggiore compromissione della motilità con un rischio maggiore di complicanze di natura aderenziale.” (cfr. pag. 42 della CTU).
Quanto al criterio di liquidazione di tale danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 28986/2019 in merito alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali derivati da menomazioni policrone concorrenti, secondo cui “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.”.
In altri termini, la Suprema Corte con la sentenza su richiamata ha precisato che “Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla
8 società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art.
1223 c.c.”.
Occorre pertanto procedere alla quantificazione del danno biologico permanente risarcibile determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe alla ricorrente in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (25%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento
(17,5%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dei resistenti, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato inevitabilmente anche qualora il trattamento praticato dai sanitari del fosse stato corretto. Controparte_1
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle c.d. Tabelle Milanesi relative all'anno
2024, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrata nella ricorrente (€ 78.257,00 per un'invalidità permanente pari al 25% in soggetto di anni 59 alla data del 04.11.2022), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa dei convenuti (€ 45.628,00 per un'invalidità permanente pari al 18% in soggetto di anni 59 alla data del 04.11.2022), così ottenendo l'importo di € 32.629,00.
A tale somma, determinata a ristoro del pregiudizio non patrimoniale di carattere permanente ascrivibile causalmente alla condotta colposa dei resistenti, va aggiunta la liquidazione della porzione di danno biologico temporaneo patito dalla ricorrente e ascrivibile alla condotta Controparte_1
, secondo il medesimo criterio.
[...]
Occorre, dunque, determinare l'importo totale liquidabile in relazione al grado di inabilità temporanea effettivamente riscontrato (30 gg. di ITA, 60 al 75%, 60 al 50%), pari ad € 12.075,00.
Pertanto, l'entità complessiva del pregiudizio non patrimoniale risulta pari ad € 44.704,00 (€
32.629,00 + € 12.075,00).
Le somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (04.01.2022, data del primo intervento presso il
[...]
) e sull'importo che ne deriva (€ 39.666,37) devono essere calcolati gli interessi Controparte_1
legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 48.776,69.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dalla ricorrente, in quanto non appare allegato né provato che le condotte ascrivibili alla parte resistente abbiano determinato nella ricorrente conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati dalla ricorrente abbiano inciso negativamente nella vita della
9 paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età della ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
5865 del 04/03/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
Come è noto, l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose peculiari correlate al danno permanente alla salute (c.d. danno biologico) che siano di carattere non ordinario, tali da rendere il danno suscettibile di un peculiare apprezzamento, che induca a ritenere, valutate le circostanze del caso di specie, che per il completo ristoro del pregiudizio subito non sia sufficiente l'applicazione dei parametri standard di cui alle c.d. tabelle milanesi, consente di incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (c.d. personalizzazione della liquidazione).
In particolare, è possibile fare applicazione della c.d. personalizzazione in aumento della misura standard del risarcimento del danno permanente alla salute quando le conseguenze lesive riscontrate nel caso di specie siano di particolarità tale da non risultare comprese tra quelle ordinariamente correlate ad un pregiudizio permanente al bene salute subito da un qualsiasi soggetto della medesima età del danneggiato che abbia subito una menomazione della medesima entità percentuale. Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. sez. 6, ord. n. 5865 del 4/3/2021); parimenti, secondo Cass., Sez. 6 - 3, ord. n.
10 14746 del 29/05/2019, “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo
l'"id quod plerumque accidit").
Quanto alle voci di danno patrimoniale, i cc.tt.uu hanno evidenziato che in fase di a.t.p. “Non risultano depositate in atti spese mediche, pur ritenendo probabile che la perizianda le abbia sostenute per la necessità di sottoporsi a visite specialistiche, accertamenti strumentali, nonché alle consulenze medico legali ed ortopediche depositate in atti ed a quelle esperite nella fase sia stragiudiziale che di ATP, mentre non se ne prospettano per il futuro.” (cfr. pag. 44 della CTU).
Al riguardo, si fa presente che nel presente procedimento la ricorrente ha provveduto a depositare le spese mediche sostenute, le quali ammontano ad € 915,25.
Tali somme costituiscono esborsi che l'attrice ha sostenuto per riparare il danno cagionato dalla condotta delle parti convenute e, pertanto, rappresentano una voce di danno patrimoniale risarcibile.
A tale somma, quale voce di danno emergente, devono essere aggiunte le spese sostenute per la C.T.U in fase di accertamento tecnico preventivo, come da documentazione in atti, ad € 3.918,53, oltre iva e cpa, oltre che le spese per la C.T.P. pari ad € 2.440,00, nelle quali non sono state computate le fatture corrispondenti ad un periodo successivo al maggio 2024.
Per le suesposte ragioni il danno patrimoniale subito dalla risulta quindi pari ad € 7.273,78. Pt_2
Su tale somma rivalutata sulla base degli indici Istat spetteranno gli interessi legali dal dì dell'evento sino alla presente pronuncia, calcolati sulla somma capitale rivalutata anno per anno, ed oltre gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo.
Sulla domanda di manleva e azione di regresso formulata da parte del resistente Controparte_1
nei confronti dell'altro resistente contumace, Dott. si rileva quanto segue.
[...] CP_3
Il Centro Chirurgico resistente ha prodotto il “contratto d'opera intellettuale” stipulato con CP_1
il dott. da cui si evince che tra il medico e la struttura sanitaria non sia stato instaurato un CP_3
rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, infatti, la Cassazione con sentenza n. 7768/2016 ha chiarito che: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente.”
11 Ed ancora, si richiama l'art. 2055 c.c. il quale stabilisce che: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”.
Come è noto, per poter superare la presunzione di divisione paritaria di quote tra corresponsabili e rivalersi nei confronti del medico, in via di regresso, dell'intero importo eventualmente pagato al danneggiato, la struttura sanitaria è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà e SInificativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria.
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame occorre tuttavia evidenziare che vi è una specifica pattuizione negoziale, contenuta nel suindicato contratto prodotto dal resistente
[...]
stipulato tra lo stesso e il dott. con cui il professionista riconosce alla Controparte_1 CP_3
struttura il diritto ad essere tenuta integralmente indenne dalle conseguenze economiche correlate all'operato professionale svolto nel Centro.
Infatti, all'art.
2.3 del contratto è stato stabilito che: “Sin da ora espressamente il Medico dichiara di esonerare la da ogni responsabilità per l'eventuale uso delle attrezzature proprie e di CP_4
obbligarsi a rilevare indenne la da ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni CP_4 causati.”
Pertanto, nel caso di specie, non occorre fare applicazione, ai fini del riconoscimento del diritto del di ottenere un integrale regresso di quanto eventualmente versato alla Controparte_1 ricorrente in adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante in solido tra medico e struttura, ex artt. 1298 e 2055 c.c., dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura sanitaria, per superare la presunzione di pari responsabilità, è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà
e SInificativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria.
Ciò in quanto, nel caso di specie, vi è una specifica pattuizione negoziale in forza della quale il dott. si è impegnato “a tenere indenne la da ogni eventuale richiesta di risarcimento dei CP_3 CP_4 danni causati.”.
Ne consegue, dunque, che mentre nei confronti della ricorrente danneggiata deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che del , i quali sono dunque CP_3 Controparte_1
entrambi tenuti, in solido, al ristoro del pregiudizio non patrimoniale come in precedenza quantificato, nei rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda dispiegata dal
[...]
ed in applicazione della specifica clausola negoziale che riconosce, in favore Controparte_1
12 della , il diritto ad essere integralmente tenuta indenne dal dott. Rende delle conseguenze CP_4
economiche relative a fatti dannosi imputabili alla condotta del medico, deve essere sancito il diritto della ad ottenere un regresso integrale dal professionista resistente contumace, e non solo CP_4
nella misura del 50%, ossia pro quota ex art. 2055 c.c., delle somme eventualmente versate dal
[...]
alla ricorrente. Controparte_1
Quanto alle spese di lite della fase ATP sono poste a carico del dott. e del CP_3 Controparte_1
solidalmente. Le stesse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dal d.m. n.
[...]
55/2014, adottando lo scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 e € 260.000, e si liquidano in complessivi € 3.827, di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 992 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.701per la fase istruttoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte resistente.
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014), e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 8.433,00 di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
1.1) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente la somma già rivalutata di € 48.776,69, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
1.2) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 7.273,78, oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat ed interessi legali da dì dell'evento alla presente pronuncia, calcolati sulla somma capitale rivalutata anno per anno, ed oltre gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
1.3) pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di lite relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2014/2023 liquidate in complessivi € 3.827, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
13 1.4) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
2) accoglie la domanda di manleva e regresso formulata dal resistente Controparte_1 nei confronti del resistente contumace dott. e, per l'effetto, CP_3
2.1) condanna a tenere indenne in forma integrale di CP_3 Controparte_1 quanto quest'ultima dovesse versare a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
2.2) condanna a rifondere al le spese di lite di questo CP_3 Controparte_1
procedimento liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Faltoni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1939/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ALDO Parte_1 C.F._1
PICCININI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via G. B. Pontani, n. 3;
PARTE RICORRENTE contro
(P.I. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
ConSIlio di Amministrazione Dr. rappresentato e difeso dall'avv. LORENZA CP_2
DONATI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Avvocato Fulvio Croce,
n. 14;
PARTE RESISTENTE
nonché contro
DOTT. ( nato a [...] il [...]; CP_3 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-undecies e 281-sexies c.p.c. del 08.04.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: “nel merito: accertare e dichiarare e dichiarare che il danno biologico permanente attualmente in capo alla ricorrente, di natura
1 differenziale, deriva totalmente dalla responsabilità per errore medico del dott. nato a [...]
Perugia il 14.8.1981 e del , in persona del CodiceFiscale_3 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore corrente in via dei lecci n. 22 Arezzo p.iva in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t e, per le motivazioni di cui in premessa e cosi come accertato dalla CTU per atp RG 2014/2023 trib Arezzo. Conseguentemente accertare e dichiarare che il danno biologico permanente in capo alla ricorrente di natura differenziale è da considerarsi nel 17,5 % e 25% di lesione permanente, ITT 30 gg, 60 gg al 75%, 60 gg al 50%, cosi come accertato dalla CTU per atp RG 2014/2023 trib Arezzo. Per l'effetto, condannare il dott. nato a [...]
Perugia il 14.8.1981 e il , in persona del suo CodiceFiscale_4 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore corrente in via dei lecci n. 22 Arezzo p.iva in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t al risarcimento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 113.272,00 come nel dettaglio calcolata nei prospetti allegati Ae B., o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia ma sempre nei limiti dello scaglio di valore indicato ai fini del contributo unificato.”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni come segue: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, nel merito accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del dott. sulla CP_3
base della CTU espletata in sede di ATP, condannare il chirurgo, in forza del contratto sottoscritto,
e in ragione della domanda riconvenzionale di regresso/rivalsa, a rilevare indenne
[...]
, nei rapporti interni, di quanto la struttura, in ragione della solidarietà passiva, Controparte_1 fosse condannata a pagare alla ricorrente a causa dell'intervento chirurgico, per cui è causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
All'esito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 2014/2023), acquisito agli atti, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 23.09.2024, ha chiesto che il Parte_1 Controparte_1
e il dott. fossero condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali e
[...] CP_3
patrimoniali dalla medesima subiti e ascrivibili alla condotta dei resistenti, a titolo di danno biologico permanente di natura differenziale, con aumento personalizzato, oltre ad € 9.487,25 per spese mediche e per le consulenze di parte e d'ufficio, per la somma complessiva pari ad € 113.272,00.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essersi sottoposta, in data 11.12.2021, ad un esame radiografico del bacino e dell'anca destra dal quale sarebbero emersi segni bilaterali di coxartrosi con sclerosi dei tetti acetabolari e riduzione in ampiezza delle rime articolari bilateralmente.
In data 16.12.2021 veniva ricoverata presso il reparto ortopedico del e Controparte_1
veniva sottoposta ad un esame radiografico, il quale avrebbe evidenziato una coxartrosi destra
2 dell'anca con riduzione dell'interlinea articolare e sclerosi acetabolare.
In data 04.01.2022 veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico e in data 10.01.2022 veniva dimessa dalla casa di cura con diagnosi di dimissione di coxartrosi destra.
In data 15.01.2022 veniva sottoposta ad un esame radiografico e in data 17.01.2022 veniva ricoverata presso il , con diagnosi di ingresso di instabilità protesi anca destra, per Controparte_1
essere sottoposta ad intervento di revisione inserto e/o stelo femorale protesi anca destra.
In data 18.01.2022 la ricorrente veniva sottoposta ad un secondo intervento chirurgico per instabilità della protesi dell'anca destra.
La ha precisato che entrambi gli interventi sarebbero stati eseguiti dal dott. Parte_1 CP_3
presso il . Controparte_1
In data 24.01.2022 la ricorrente veniva dimessa con diagnosi di dimissione di instabilità anteriore di protesi anca destra e, nello stesso giorno, veniva ricoverata presso l'istituto Prosperius ove si sottoponeva alla fisiokinesiterapia, per poi essere dimessa il 12.02.2022 con esito di instabilità anteriore artroprotesi dell'anca destra operata di sostituzione testina e inserto in polietilene.
Dopo ulteriori esami radiografici, la ricorrente in data 27.06.2022 veniva ricoverata presso la casa di cura con diagnosi di ammissione di artroprotesi anca destra dolente per essere sottoposta CP_4
al terzo intervento, condotto dal dott. in data 28.06.2022, di revisione totale della protesi Per_1 dell'anca.
In data 01.07.2022 veniva dimessa dal reparto ortopedico con lettera di dimissioni di “instabilità artoprotesi anca dx, revisione cotile doppia mobilità, prognosi 60 gg” e veniva sottoposta ad altri esami e visite specialistiche sia all'anca destra che al bacino.
La ha dedotto di aver promosso in data 10.08.2023 il procedimento per accertamento tecnico Parte_1
preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 2014/2023. Al riguardo ha rappresentato che, nelle more del deposito della C.T.U. oltre che successivamente, seguivano delle trattative che si sarebbero interrotte bruscamente.
Non avendo ricevuto ristoro per i danni lamentati in sede di ATP, la paziente ha dedotto di aver promosso il presente giudizio di merito, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, sulla base della quantificazione medico-legale fornita dal collegio peritale in sede di
ATP.
Si è costituito in giudizio il resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La casa di cura ha eccepito che all'epoca dei fatti il dott. avrebbe operato presso la stessa come CP_3
libero professionista in forza di contratto e pertanto ha chiesto, letta la perizia resa in sede ATP, di essere rilevata integralmente indenne da ogni pregiudizio e pretesa economica derivante all'esito del
3 presente procedimento.
La struttura ha altresì contestato quanto dedotto da controparte in ordine al tentativo di conciliazione esperito dai cc.tt.uu., rilevando la disponibilità del Centro di corrispondere alla ricorrente quanto proposto e il rifiuto della Parte_1
La struttura ha infine contestato la quantificazione del danno ed in particolare la maggiorazione dello stesso in termini di danno morale e di personalizzazione.
All'udienza del 04.03.2025 verificata la regolarità della notifica al resistente dott. ne è CP_3
stata dichiarata la contumacia e, a seguito della concessione del termine ex art. 281 duodecies c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni e di eventuali repliche, la causa è passata in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti di cui al verbale d'udienza del 08.04.2025.
***
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della domanda risarcitoria dispiegata dalla ricorrente, si rileva che l'elaborato depositato dal collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. ha consentito di accertare la sussistenza di profili di colpa nella condotta del professionista operante presso il nonché la loro relazione causale con il danno biologico Controparte_1
riscontrato nella paziente.
Il collegio peritale in ordine alla scelta dell'intervento chirurgico per posizionamento di una protesi totale ha ravvisato che “A) La SI.ra risultava affetta da un quadro avanzato di processo Parte_1
degenerativo artrosico bilaterale, più accentuato a destra, responsabile della sintomatologia ingravescente accusata dalla paziente;
normalmente per individuare la gravità della coxartrosi si possono applicate due differenti classificazioni:
- classificazione di Kellgren-Lawrence dove vengono descritti quattro gradi di osteoartrosi dell'anca in base al grado di restringimento dello spazio articolare, alla formazione di osteofiti, alle alterazioni artrosiche e alle deformità che interessano i margini ossei:
• Grado 0: non è presente nessun restringimento dello spazio articolare né cambiamenti strutturali
(non è presente quindi osteoartrosi);
• Grado 1: dubbio restringimento dello spazio articolare con possibili osteofiti;
• Grado 2: presenza di osteofiti con possibile restringimento dello spazio articolare e lieve sclerosi subcondrale (artrosi lieve);
• Grado 3: marcato restringimento dello spazio articolare, presenza di piccoli osteofiti, sclerosi e formazione di cisti con possibile deformità della testa del femore e dell'acetabolo (artrosi moderata);
• Grado 4: severo restringimento dello spazio articolare, sclerosi SInificativa, grandi osteofiti e grave deformità della testa del femore e dell'acetabolo (artrosi grave)
4 - La classificazione di RO, invece, propone una scala valutazione a 6 punti (da 0 a 5):
• Grado 0: indica assenza di anomalie radiografiche;
• Grado 1: indica solo presenza di osteofiti;
• Grado 2: indica solo il restringimento dello spazio articolare;
• Grado 3: indica la presenza di due dei seguenti reperti: presenza di osteofiti, restringimento dello spazio articolare, presenza di cisti, sclerosi subcondrale;
• Grado 4: indica la presenza di tre dei criteri sopracitati;
• Grado 5: indica la progressione verso la deformità della testa del femore.
Il caso in esame può essere quindi classificato come di grado 3 sec. Kellgren-Lawrence e di grado 4 sec. RO, giusta quindi l'indicazione ad intervento chirurgico per posizionamento di una protesi totale.” (cfr. pagg. 30 e 31 della CTU).
I CC.TT.UU. hanno tuttavia rilevato che “dalla disamina della documentazione iconografica si evince che lo stelo femorale della protesi, impiantata in data 04.01.2022, è normoposizionato e ben alloggiato nel canale femorale;
il cotile invece risulta malposizionato in quanto se da una parte
l'angolo di inclinazione risulta di circa 44° sul piano sagittale e quindi all'interno della safe zone, ovvero in quel range di inclinazione che si ritiene ottimale ed indicato dai protocolli internazionali di posizionamento della protesi totale dell'anca e che è fra 35° e 55° , lo stesso non si può dire riguardo all'angolo di antiversione, che nel caso in esame è erratamente antiverso e ben oltre i 15° che è il limite massimo di antiversione. Ricordiamo che l'orientamento della componente acetabolare, sia sul piano sagittale che su quello assiale, ha conseguenze dirette sulla escursione articolare e sulle lussazioni;
inoltre, il suo malposizionamento può determinare una usura distrettuale e precoce del polietilene che innesca, nel medio-lungo periodo, la cosiddetta mobilizzazione asettica dell'impianto. Quanto sopra, ha determinato una instabilità della protesi con lussazione che si è verificata a 10 giorni circa dall'intervento di impianto primario.” (cfr. pag. 32 della CTU).
Ed ancora, al riguardo hanno rappresentato che “la SI.ra , affetta da gonartrosi di Parte_1
III° grado secondo Kellgren-Lawrence, di IV° grado secondo RO, era candidata ad essere sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale d'anca, il che risulta essere stato effettuato, giuste le considerazioni sovra richiamate in data 04.01.2022. Vi era quindi indicazione certa all'intervento. L'erroneo posizionamento del cotile è risultato il momento etiologico esclusivo della lussazione verificatasi il 15.01.2022 (…)” (cfr. pag. 38 della CTU).
Dunque, il collegio peritale, pur riconoscendo l'esattezza della scelta di procedere all'intervento chirurgico di protesi totale d'anca, ha rilevato che i resistenti sarebbero incorsi in colpa nel procedere al posizionamento del cotile, il cui mal posizionamento ha provocato la lussazione e le successive
5 operazioni.
In ordine ai successivi interventi a cui è stata sottoposta la paziente, hanno affermato che “C) nel secondo intervento subito dalla SI.ra in data 18.01.2022, dopo la lussazione della protesi, Parte_1 il chirurgo operatore ha pensato di modificare solo l'inserto in polietilene con spalletta antilussante
e la testina, lasciando invariato il cotile acetabolare ed asserendo erroneamente nella descrizione dell'intervento “acetabolo e stelo in sede e ben integrati e posizionati”; probabilmente pensava che aumentando la testina e modificando l'inserto in polietilene potesse migliorare la stabilità della protesi. Ciò non si è avverato poiché se da una parte non vi sono state più lussazioni dall'altra le modifiche, aumentando la tensione protesica, hanno determinato un quadro che si può definire
“protesi dolorosa” con necessità di reintervenire chirurgicamente per modificare l'orientamento del cotile inserendo un nuovo cotile, e necessità di stabilizzazione con tre viti per usura distrettuale dell'acetabolo. D) Nel terzo intervento subito dalla SI.ra presso altra struttura, in data Parte_1
28.06.2022, il chirurgo operatore ha scelto di fare un accesso chirurgico diverso dai precedenti e cioè laterale, che è anteriore al posterolaterale e che comporta la tenotomia del medio e piccolo gluteo;
durante l'intervento ha repertato e descritto “antiversione del cotile. Si lussa facilmente la testa a causa della notevole tensione. Rimozione della testa. Si testa lo stelo che appare stabile. Con apposito strumentario si rimuove il cotile. Si reperta notevole perdita di sostanza ossea sia dal fondo che dalla parete anteriore. Si prepara il cotile e si impianta cotile porotico con 3 viti”. Dalle immagini radiografiche post-operatorie si rileva che il cotile in tale caso non è normoposizionato in quanto è affondato oltre la lamina quadrilatera protrudendo all'interno della pelvi. Di tale trattamento risulta censurabile sia il posizionamento del cotile che presenta una protrusione intrapelvica che la scelta dell'accesso chirurgico laterale e non postero-laterale come nei due precedenti interventi;
quest'ultima la censura deriva dal fatto che tale accesso comporta la tenotomia dei muscoli medio e piccolo gluteo con conseguente indebolimento dell'apparato muscolotendineo gluteo. Il grande gluteo, il medio ed il piccolo – insieme a molti altri muscoli più piccoli, che hanno funzione di supporto – fungono da base di sostegno per il bacino e i fianchi. Inoltre, questi muscoli molto utilizzati stabilizzano il femore nella presa dell'anca, ruotano il femore internamente ed esternamente, e tirano indietro la gamba. Tutte queste azioni ci aiutano a stare in piedi e camminare,
e persino a sostenerci quando ci sediamo. Da tutto ciò sovraesposto deriva l'attuale “claudicatio” della SI.ra che abbiamo descritto nella obiettività clinica, e di conseguenza la scelta Parte_1 dell'accesso chirurgico laterale e la protrusione endopelvica del cotile hanno compromesso il completo emendamento del malposizionamento del cotile acetabolare residuato dal I° intervento.”
(cfr. pagg. 32, 33 e 34 della CTU).
Riguardo al terzo intervento i cc.tt.uu. hanno altresì indicato che “Si è pertanto reso necessario un
6 successivo ulteriore intervento, effettuato a distanza di poco più di 5 mesi dal precedente, sicuramente indicato ma per il quale risulta una censura in ordine all'affondamento del cotile oltre la lamina quadrilatera, che è andata a protrudere all'interno della pelvi, potendosi rendere in parte sia pure in parte responsabile dell'attuale sindrome algo-disfunzionale presentata dalla perizianda nel corso della visita e che, pertanto, peraltro potrebbe essere ascrivibile ad una “complicanza”, senza incidere in misura apprezzabile ai postumi.”
Sul punto la dott.ssa CTP di parte resistente replicava affermando che l'apporto causale Persona_2 dell'operato dei sanitari della clinica presso cui si è svolto il terzo intervento, nel CP_4
determinismo del danno differenziale identificato nella misura del 7 – 8 punti percentuali sarebbe apparso del tutto preponderante rispetto all'operato del dott. CP_3
In risposta a quanto contestato dalla dott.ssa i cc.tt.uu specificavano che la scelta operata dal Per_2
chirurgo della il dott. , di procedere con un accesso laterale non doveva essere CP_4 Per_1
considerata un errore, in quanto giustificata dalla necessità di dover procedere con un intervento che interessasse tessuti non contaminati nei precedenti interventi, i quali avevano per la fibrosi reattiva reso più difficile la via d'accesso medesima, poiché i piani di clivaggio erano alterati e pertanto non può essere considerato un errore aver optato, da parte del chirurgo che ebbe ad effettuare tale intervento, per una diversa via di accesso, potendosi ritenere una “complicanza” ciò che si è verificato, ovverosia il maggior affondamento del neo-cotile nel bacino che, comunque, non è il responsabile del danno biologico differenziale.
Dunque, secondo il collegio peritale, il pregiudizio biologico alla paziente può essere stato causato in termini di maggiore probabilità dagli interventi effettuati presso il nella Controparte_1
persona del Dott. resistente contumace nel presente procedimento. CP_3
In conseguenza delle suddette condotte imperite, il collegio peritale ha accertato che l'attrice ha subito un danno biologico di natura differenziale indicandolo tra un 17,5% ed un 25%, mentre, per quanto attiene alla inabilità temporanea, abbiamo ritenuto giustificato il riconoscimento di un periodo, anch'esso da considerare differenziale rispetto ad un intervento che non avesse presentato le criticità di cui si è detto, di 30 gg. di ITA, 60 al 75%, 60 al 50% (cfr. pag. 44 della CTU).
Le risultanze della consulenza d'ufficio esperita nel giudizio di a.t.p. appaiono logiche, congruamente motivate e frutto di una indagine analitica e completa, rispetto alla quale non si ravvisano criticità tali da non consentire di condividerne gli esiti.
Tanto premesso in ordine all'an della responsabilità delle parti convenute, occorre ora procedere alla determinazione del quantum risarcibile.
Quanto ai postumi riscontrati, il collegio peritale ha accertato la sussistenza di un pregiudizio di carattere biologico sia in termini di inabilità temporanea (30 gg. di ITA, 60 al 75%, 60 al 50%), sia
7 in termini di invalidità permanente, pari ad un danno biologico differenziale complessivo tra il 17,5%
e il 25%.
A tal proposito, il collegio peritale ha infatti riferito che la valutazione del maggior danno tiene conto anche che “A) ogni intervento chirurgico di protesizzazione comporta una percentuale di rischio settico;
ne consegue che i primi due interventi, dovuti al fallimento del posizionamento protesico, hanno notevolmente incrementato tale rischio. B) è prevedibile che fra 15 anni (considerato la durata media di una protesi d'anca) la lesa dovrà essere sottoposta a reintervento chirurgico all'anca che sicuramente, considerato i tre interventi precedenti, sarà caratterizzato dal posizionamento di una protesi da revisione e non da una mera sostituzione protesica;
tali protesi comportano una maggiore compromissione della motilità con un rischio maggiore di complicanze di natura aderenziale.” (cfr. pag. 42 della CTU).
Quanto al criterio di liquidazione di tale danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 28986/2019 in merito alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali derivati da menomazioni policrone concorrenti, secondo cui “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.”.
In altri termini, la Suprema Corte con la sentenza su richiamata ha precisato che “Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla
8 società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art.
1223 c.c.”.
Occorre pertanto procedere alla quantificazione del danno biologico permanente risarcibile determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe alla ricorrente in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (25%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento
(17,5%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dei resistenti, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato inevitabilmente anche qualora il trattamento praticato dai sanitari del fosse stato corretto. Controparte_1
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle c.d. Tabelle Milanesi relative all'anno
2024, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrata nella ricorrente (€ 78.257,00 per un'invalidità permanente pari al 25% in soggetto di anni 59 alla data del 04.11.2022), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa dei convenuti (€ 45.628,00 per un'invalidità permanente pari al 18% in soggetto di anni 59 alla data del 04.11.2022), così ottenendo l'importo di € 32.629,00.
A tale somma, determinata a ristoro del pregiudizio non patrimoniale di carattere permanente ascrivibile causalmente alla condotta colposa dei resistenti, va aggiunta la liquidazione della porzione di danno biologico temporaneo patito dalla ricorrente e ascrivibile alla condotta Controparte_1
, secondo il medesimo criterio.
[...]
Occorre, dunque, determinare l'importo totale liquidabile in relazione al grado di inabilità temporanea effettivamente riscontrato (30 gg. di ITA, 60 al 75%, 60 al 50%), pari ad € 12.075,00.
Pertanto, l'entità complessiva del pregiudizio non patrimoniale risulta pari ad € 44.704,00 (€
32.629,00 + € 12.075,00).
Le somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (04.01.2022, data del primo intervento presso il
[...]
) e sull'importo che ne deriva (€ 39.666,37) devono essere calcolati gli interessi Controparte_1
legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 48.776,69.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dalla ricorrente, in quanto non appare allegato né provato che le condotte ascrivibili alla parte resistente abbiano determinato nella ricorrente conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati dalla ricorrente abbiano inciso negativamente nella vita della
9 paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età della ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
5865 del 04/03/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
Come è noto, l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose peculiari correlate al danno permanente alla salute (c.d. danno biologico) che siano di carattere non ordinario, tali da rendere il danno suscettibile di un peculiare apprezzamento, che induca a ritenere, valutate le circostanze del caso di specie, che per il completo ristoro del pregiudizio subito non sia sufficiente l'applicazione dei parametri standard di cui alle c.d. tabelle milanesi, consente di incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (c.d. personalizzazione della liquidazione).
In particolare, è possibile fare applicazione della c.d. personalizzazione in aumento della misura standard del risarcimento del danno permanente alla salute quando le conseguenze lesive riscontrate nel caso di specie siano di particolarità tale da non risultare comprese tra quelle ordinariamente correlate ad un pregiudizio permanente al bene salute subito da un qualsiasi soggetto della medesima età del danneggiato che abbia subito una menomazione della medesima entità percentuale. Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. sez. 6, ord. n. 5865 del 4/3/2021); parimenti, secondo Cass., Sez. 6 - 3, ord. n.
10 14746 del 29/05/2019, “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo
l'"id quod plerumque accidit").
Quanto alle voci di danno patrimoniale, i cc.tt.uu hanno evidenziato che in fase di a.t.p. “Non risultano depositate in atti spese mediche, pur ritenendo probabile che la perizianda le abbia sostenute per la necessità di sottoporsi a visite specialistiche, accertamenti strumentali, nonché alle consulenze medico legali ed ortopediche depositate in atti ed a quelle esperite nella fase sia stragiudiziale che di ATP, mentre non se ne prospettano per il futuro.” (cfr. pag. 44 della CTU).
Al riguardo, si fa presente che nel presente procedimento la ricorrente ha provveduto a depositare le spese mediche sostenute, le quali ammontano ad € 915,25.
Tali somme costituiscono esborsi che l'attrice ha sostenuto per riparare il danno cagionato dalla condotta delle parti convenute e, pertanto, rappresentano una voce di danno patrimoniale risarcibile.
A tale somma, quale voce di danno emergente, devono essere aggiunte le spese sostenute per la C.T.U in fase di accertamento tecnico preventivo, come da documentazione in atti, ad € 3.918,53, oltre iva e cpa, oltre che le spese per la C.T.P. pari ad € 2.440,00, nelle quali non sono state computate le fatture corrispondenti ad un periodo successivo al maggio 2024.
Per le suesposte ragioni il danno patrimoniale subito dalla risulta quindi pari ad € 7.273,78. Pt_2
Su tale somma rivalutata sulla base degli indici Istat spetteranno gli interessi legali dal dì dell'evento sino alla presente pronuncia, calcolati sulla somma capitale rivalutata anno per anno, ed oltre gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo.
Sulla domanda di manleva e azione di regresso formulata da parte del resistente Controparte_1
nei confronti dell'altro resistente contumace, Dott. si rileva quanto segue.
[...] CP_3
Il Centro Chirurgico resistente ha prodotto il “contratto d'opera intellettuale” stipulato con CP_1
il dott. da cui si evince che tra il medico e la struttura sanitaria non sia stato instaurato un CP_3
rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, infatti, la Cassazione con sentenza n. 7768/2016 ha chiarito che: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente.”
11 Ed ancora, si richiama l'art. 2055 c.c. il quale stabilisce che: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”.
Come è noto, per poter superare la presunzione di divisione paritaria di quote tra corresponsabili e rivalersi nei confronti del medico, in via di regresso, dell'intero importo eventualmente pagato al danneggiato, la struttura sanitaria è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà e SInificativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria.
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame occorre tuttavia evidenziare che vi è una specifica pattuizione negoziale, contenuta nel suindicato contratto prodotto dal resistente
[...]
stipulato tra lo stesso e il dott. con cui il professionista riconosce alla Controparte_1 CP_3
struttura il diritto ad essere tenuta integralmente indenne dalle conseguenze economiche correlate all'operato professionale svolto nel Centro.
Infatti, all'art.
2.3 del contratto è stato stabilito che: “Sin da ora espressamente il Medico dichiara di esonerare la da ogni responsabilità per l'eventuale uso delle attrezzature proprie e di CP_4
obbligarsi a rilevare indenne la da ogni eventuale richiesta di risarcimento dei danni CP_4 causati.”
Pertanto, nel caso di specie, non occorre fare applicazione, ai fini del riconoscimento del diritto del di ottenere un integrale regresso di quanto eventualmente versato alla Controparte_1 ricorrente in adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante in solido tra medico e struttura, ex artt. 1298 e 2055 c.c., dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura sanitaria, per superare la presunzione di pari responsabilità, è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà
e SInificativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria.
Ciò in quanto, nel caso di specie, vi è una specifica pattuizione negoziale in forza della quale il dott. si è impegnato “a tenere indenne la da ogni eventuale richiesta di risarcimento dei CP_3 CP_4 danni causati.”.
Ne consegue, dunque, che mentre nei confronti della ricorrente danneggiata deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che del , i quali sono dunque CP_3 Controparte_1
entrambi tenuti, in solido, al ristoro del pregiudizio non patrimoniale come in precedenza quantificato, nei rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda dispiegata dal
[...]
ed in applicazione della specifica clausola negoziale che riconosce, in favore Controparte_1
12 della , il diritto ad essere integralmente tenuta indenne dal dott. Rende delle conseguenze CP_4
economiche relative a fatti dannosi imputabili alla condotta del medico, deve essere sancito il diritto della ad ottenere un regresso integrale dal professionista resistente contumace, e non solo CP_4
nella misura del 50%, ossia pro quota ex art. 2055 c.c., delle somme eventualmente versate dal
[...]
alla ricorrente. Controparte_1
Quanto alle spese di lite della fase ATP sono poste a carico del dott. e del CP_3 Controparte_1
solidalmente. Le stesse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dal d.m. n.
[...]
55/2014, adottando lo scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 e € 260.000, e si liquidano in complessivi € 3.827, di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 992 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.701per la fase istruttoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte resistente.
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014), e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 8.433,00 di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.253 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
1.1) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente la somma già rivalutata di € 48.776,69, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
1.2) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 7.273,78, oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat ed interessi legali da dì dell'evento alla presente pronuncia, calcolati sulla somma capitale rivalutata anno per anno, ed oltre gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
1.3) pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di lite relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2014/2023 liquidate in complessivi € 3.827, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
13 1.4) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
2) accoglie la domanda di manleva e regresso formulata dal resistente Controparte_1 nei confronti del resistente contumace dott. e, per l'effetto, CP_3
2.1) condanna a tenere indenne in forma integrale di CP_3 Controparte_1 quanto quest'ultima dovesse versare a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
2.2) condanna a rifondere al le spese di lite di questo CP_3 Controparte_1
procedimento liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Faltoni
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