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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2025 e R.G. 618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NA HI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle due cause civili di II grado, iscritte ai n. R.G. 574/2025 e 618/2025 e promosse da:
RG. 574/2025:
parte appellante
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro,
LV IV e IC NT della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49;
contro
parte appellata
(C.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv.
IN De SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
R.G. 618/2025:
parte appellante
pagina 1 di 8 (c.f. - p.iva ), in persona del Sindaco e Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore autorizzato a stare in giudizio in forza della Parte_3
determinazione dirigenziale n. 126 Reg. Sett. e n. 2164 Reg. Gen. del 23/9/2024, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio
Tafuri dell'Avvocatura Comunale del medesimo Ente rappresentato e difeso, come da procura in atti,
contro
parte appellata
(C.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv.
IN De SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_5
rappresentante pro tempore,
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_6
Part
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_8
tempore
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_9
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_10
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_11
(C.F. ), in persona Sindaco Controparte_8 P.IVA_12
pro tempore
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_9 P.IVA_13
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_10 P.IVA_14
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_11 P.IVA_15
tempore (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore CP_12 P.IVA_16
pagina 2 di 8 C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_13 P.IVA_17
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_14 P.IVA_18
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 P.IVA_19
tempore
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_16 P.IVA_20
tempore in punto: appello avverso la sentenza n. 281/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
3/9/2024, resa nel giudizio R.G. 2086/2023
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante : Parte_1
cfr. note scritte depositate il 11.8.2025;
del procuratore di parte appellante : Parte_2
cfr. note scritte depositate il 16.9.2025;
del procuratore di parte appellata Controparte_1 Controparte_1
cfr. note scritte depositate il 4.9.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 281/2024, depositata in data 3.9.2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120220004693489/000 (doc. 1
fascicolo I grado) emessa nei confronti di da Controparte_17 [...]
, annullando la stessa e compensando le spese di lite tra le parti. Come punto Controparte_2
decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato all'ente che ha irrogato la sanzione i dati dei locatari ed effettivi trasgressori.
1.2. Il ha interposto, dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale Parte_1
decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
pagina 3 di 8 1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis CP_18
C.d.S. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. Illogicità della motivazione. Ingiustizia
manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 C.d.S. nonché dell'art. CP_18
386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.3. Contro la medesima sentenza ha proposto appello anche il formulando i Parte_2
seguenti motivi di appello:
1.3.1. Error in procedendo - nullità della sentenza per omessa pronuncia / motivazione / trattazione di una domanda / eccezione / deduzione relativa ad un punto decisivo della controversia. Violazione
dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione dell'eccezione / deduzione, sollevata dal Parte_2
in primo grado, di inammissibilità dell'azione e del superamento dell'orientamento della
[...]
Cassazione invocato da parte opponente e confermato dal Giudice di prime cure. Violazione dell'art. 615 c.p.c. con riferimento agli artt. 84, 196, 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.
1.3.2. Error in iudicando - nullità della sentenza per difetto di motivazione / motivazione carente,
errata, perplessa e fondata su argomentazioni obiettivamente incomprensibili e contraddittorie. Errata
valutazione ed interpretazione della disciplina della solidarietà prevista dagli artt. 84 e 196 C.d.S.
1.3.3. Error in procedendo ed error in iudicando - violazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza per motivazione carente, errata, perplessa e fondata su argomentazioni obiettivamente incomprensibili e contraddittorie laddove il Giudice ritiene applicabile retroattivamente la riforma dell'art. 196 C.d.S.
(intervenuta con la L. 156 del 09/11/2021), in violazione dell'art. 11 delle Preleggi e dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, invocando peraltro inconferente giurisprudenza al riguardo.
1.3.4. Errata statuizione sulle spese per effetto dell'error in procedendo ed error in iudicando riferito ai precedenti capi dell'impugnata sentenza oggetto dei motivi d'appello.
pagina 4 di 8 1.4.1. Si è costituita nel giudizio di appello sostenendo, in Controparte_17
relazione all'appello proposto dal l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Parte_1
per eccessiva genericità, nonché l'inammissibilità parziale dell'appello, per violazione dell'art. 345
c.p.c. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva in capo ad e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
1.4.2. si è costituita anche nel procedimento di appello Controparte_17
instaurato dal eccependo l'infondatezza del motivo di appello inerente la violazione Parte_2
dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata considerazione dell'eccezione / deduzione sollevata dal in primo grado di inammissibilità dell'azione e del superamento dell'orientamento Parte_2
della Cassazione - violazione dell'art. 615 c.p.c., l'infondatezza della doglianza relativa all'applicazione retroattiva della L. 156/21, nonché la totale infondatezza nel merito dell'appello proposto dal In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare il passaggio in Parte_2
giudicato della sentenza con riguardo ai capi non espressamente impugnati.
1.5. Le due controversie d'appello così radicate venivano riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 c.p.c., permettendo la formulazione dei motivi di appello formulati dal e dal di individuare in modo Parte_1 Parte_2
sufficientemente chiaro sia il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia infine le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A tale riguardo va tenuto conto dell'oggetto del giudizio, che consiste nell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120220004693489/000
(doc. 1 fascicolo I grado) emessa nei confronti di da Controparte_17
pagina 5 di 8 , riguardanti sanzioni amministrative per violazioni a norme del Controparte_2
C.d.S., irrogate da vari Enti, tra cui il ed il odierni appellanti. Parte_1 Parte_2
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la società appellata non ha distinto le posizioni degli enti convenuti - peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale
Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) - i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso.
2.2. Il primo motivo di appello è ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.2.1. Sia il che il hanno eccepito sin dalla loro costituzione nel Parte_1 Parte_2
giudizio di primo grado, con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata;
hanno dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 C.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
2.2.2. I Comuni appellanti hanno riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato.
È stato di recente affermato anche da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre,
sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema
Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato
svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario,
evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito
dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc.
civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di
pagina 6 di 8 noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria
di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante
opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante
dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi
valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante
impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che
essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso
che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo
esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione,
sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa,
impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in
questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
2.2.3. Il motivo di opposizione della parte ricorrente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale essa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 C.d.S. è
pertanto inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.2.4. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata, secondo le quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.2.5. Va infine rilevato, per dovere di completezza, che la recente ordinanza Cass. civ. n. 20713 del
22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata peraltro, dalla CP_1
motivazione di tale sentenza emerge la condivisione, da parte della stessa Corte Suprema, della tesi pagina 7 di 8 dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla sentenza
Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920, pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema
Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto dell'intervenuta formazione del giudicato interno.
2.2.7. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri.
3. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di in relazione CP_1
agli importi dovuti al ed al con conseguente conferma della Parte_1 Parte_2
cartella di pagamento opposta, n. 02120220004693489/000, soltanto in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1 Parte_2
4. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 281/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 3/9/2024, così
dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e l'appello proposto dal e Parte_1 Parte_2
per l'effetto,
2. rigetta l'opposizione di in relazione agli importi dovuti Controparte_17
al ed al , Parte_1 Parte_2
3. conferma, di conseguenza, la cartella di pagamento opposta, solamente in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1 Parte_2
4. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bolzano, in data 25.10.2025.
La Giudice
NA HI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NA HI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle due cause civili di II grado, iscritte ai n. R.G. 574/2025 e 618/2025 e promosse da:
RG. 574/2025:
parte appellante
(c.f. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro,
LV IV e IC NT della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49;
contro
parte appellata
(C.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv.
IN De SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
R.G. 618/2025:
parte appellante
pagina 1 di 8 (c.f. - p.iva ), in persona del Sindaco e Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore autorizzato a stare in giudizio in forza della Parte_3
determinazione dirigenziale n. 126 Reg. Sett. e n. 2164 Reg. Gen. del 23/9/2024, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio
Tafuri dell'Avvocatura Comunale del medesimo Ente rappresentato e difeso, come da procura in atti,
contro
parte appellata
(C.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv.
IN De SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_5
rappresentante pro tempore,
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_6
Part
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_8
tempore
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_9
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_10
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_11
(C.F. ), in persona Sindaco Controparte_8 P.IVA_12
pro tempore
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_9 P.IVA_13
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_10 P.IVA_14
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_11 P.IVA_15
tempore (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore CP_12 P.IVA_16
pagina 2 di 8 C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_13 P.IVA_17
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_14 P.IVA_18
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 P.IVA_19
tempore
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_16 P.IVA_20
tempore in punto: appello avverso la sentenza n. 281/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
3/9/2024, resa nel giudizio R.G. 2086/2023
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante : Parte_1
cfr. note scritte depositate il 11.8.2025;
del procuratore di parte appellante : Parte_2
cfr. note scritte depositate il 16.9.2025;
del procuratore di parte appellata Controparte_1 Controparte_1
cfr. note scritte depositate il 4.9.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 281/2024, depositata in data 3.9.2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120220004693489/000 (doc. 1
fascicolo I grado) emessa nei confronti di da Controparte_17 [...]
, annullando la stessa e compensando le spese di lite tra le parti. Come punto Controparte_2
decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato all'ente che ha irrogato la sanzione i dati dei locatari ed effettivi trasgressori.
1.2. Il ha interposto, dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale Parte_1
decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
pagina 3 di 8 1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis CP_18
C.d.S. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. Illogicità della motivazione. Ingiustizia
manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 C.d.S. nonché dell'art. CP_18
386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.3. Contro la medesima sentenza ha proposto appello anche il formulando i Parte_2
seguenti motivi di appello:
1.3.1. Error in procedendo - nullità della sentenza per omessa pronuncia / motivazione / trattazione di una domanda / eccezione / deduzione relativa ad un punto decisivo della controversia. Violazione
dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione dell'eccezione / deduzione, sollevata dal Parte_2
in primo grado, di inammissibilità dell'azione e del superamento dell'orientamento della
[...]
Cassazione invocato da parte opponente e confermato dal Giudice di prime cure. Violazione dell'art. 615 c.p.c. con riferimento agli artt. 84, 196, 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.
1.3.2. Error in iudicando - nullità della sentenza per difetto di motivazione / motivazione carente,
errata, perplessa e fondata su argomentazioni obiettivamente incomprensibili e contraddittorie. Errata
valutazione ed interpretazione della disciplina della solidarietà prevista dagli artt. 84 e 196 C.d.S.
1.3.3. Error in procedendo ed error in iudicando - violazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza per motivazione carente, errata, perplessa e fondata su argomentazioni obiettivamente incomprensibili e contraddittorie laddove il Giudice ritiene applicabile retroattivamente la riforma dell'art. 196 C.d.S.
(intervenuta con la L. 156 del 09/11/2021), in violazione dell'art. 11 delle Preleggi e dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, invocando peraltro inconferente giurisprudenza al riguardo.
1.3.4. Errata statuizione sulle spese per effetto dell'error in procedendo ed error in iudicando riferito ai precedenti capi dell'impugnata sentenza oggetto dei motivi d'appello.
pagina 4 di 8 1.4.1. Si è costituita nel giudizio di appello sostenendo, in Controparte_17
relazione all'appello proposto dal l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Parte_1
per eccessiva genericità, nonché l'inammissibilità parziale dell'appello, per violazione dell'art. 345
c.p.c. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva in capo ad e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
1.4.2. si è costituita anche nel procedimento di appello Controparte_17
instaurato dal eccependo l'infondatezza del motivo di appello inerente la violazione Parte_2
dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata considerazione dell'eccezione / deduzione sollevata dal in primo grado di inammissibilità dell'azione e del superamento dell'orientamento Parte_2
della Cassazione - violazione dell'art. 615 c.p.c., l'infondatezza della doglianza relativa all'applicazione retroattiva della L. 156/21, nonché la totale infondatezza nel merito dell'appello proposto dal In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare il passaggio in Parte_2
giudicato della sentenza con riguardo ai capi non espressamente impugnati.
1.5. Le due controversie d'appello così radicate venivano riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 c.p.c., permettendo la formulazione dei motivi di appello formulati dal e dal di individuare in modo Parte_1 Parte_2
sufficientemente chiaro sia il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia infine le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A tale riguardo va tenuto conto dell'oggetto del giudizio, che consiste nell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120220004693489/000
(doc. 1 fascicolo I grado) emessa nei confronti di da Controparte_17
pagina 5 di 8 , riguardanti sanzioni amministrative per violazioni a norme del Controparte_2
C.d.S., irrogate da vari Enti, tra cui il ed il odierni appellanti. Parte_1 Parte_2
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la società appellata non ha distinto le posizioni degli enti convenuti - peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale
Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) - i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso.
2.2. Il primo motivo di appello è ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.2.1. Sia il che il hanno eccepito sin dalla loro costituzione nel Parte_1 Parte_2
giudizio di primo grado, con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata;
hanno dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 C.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
2.2.2. I Comuni appellanti hanno riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato.
È stato di recente affermato anche da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre,
sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema
Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato
svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario,
evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito
dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc.
civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di
pagina 6 di 8 noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria
di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante
opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante
dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi
valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante
impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che
essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso
che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo
esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione,
sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa,
impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in
questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
2.2.3. Il motivo di opposizione della parte ricorrente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale essa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 C.d.S. è
pertanto inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.2.4. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata, secondo le quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.2.5. Va infine rilevato, per dovere di completezza, che la recente ordinanza Cass. civ. n. 20713 del
22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata peraltro, dalla CP_1
motivazione di tale sentenza emerge la condivisione, da parte della stessa Corte Suprema, della tesi pagina 7 di 8 dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla sentenza
Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920, pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema
Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto dell'intervenuta formazione del giudicato interno.
2.2.7. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri.
3. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di in relazione CP_1
agli importi dovuti al ed al con conseguente conferma della Parte_1 Parte_2
cartella di pagamento opposta, n. 02120220004693489/000, soltanto in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1 Parte_2
4. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 281/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 3/9/2024, così
dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e l'appello proposto dal e Parte_1 Parte_2
per l'effetto,
2. rigetta l'opposizione di in relazione agli importi dovuti Controparte_17
al ed al , Parte_1 Parte_2
3. conferma, di conseguenza, la cartella di pagamento opposta, solamente in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1 Parte_2
4. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bolzano, in data 25.10.2025.
La Giudice
NA HI
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