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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO FR MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2358/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Lo Studio Associato - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Lo Studio Associato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 02/11/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO
PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
IL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE LAZIO DEPOSITA COPIA DI TRE SENTENZE
RIGUARDANTI LA STESSA FATTISPECIE PER ALTRI SOGGETTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 512/1/2022 dell'11/7/22 (dep. il 2/11/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso n. 53765 della somma di Euro 5.192,19, quale ritenuta maggiore trattenuta in eccesso, a titolo di IR ed addizionali, sul vitalizio mensile corrisposto al ricorrente in qualità di ex consigliere regionale, per 13 mensilità, dal dicembre 2019 al dicembre 2020.
Il ricorrente aveva eccepito violazione dell'art. 49, comma 2, lett. a) TUIR in relazione al trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi erogati dalla Regione Lazio agli ex componenti del Consiglio, lamentando che la Regione Lazio, nell'elargire il suddetto vitalizio, aveva proceduto allo scomputo, ai fini della determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione, della sola percentuale di quota di vitalizio lordo esente da ritenuta IR pari al 9,7123%, corrispondente quest'ultima al contributo versato dal percettore, non provvedendo altresì a scomputare i contributi versati dalla Regione.
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nel ritenere in via preliminare l'ammissibilità del ricorso avverso la “nota inviata a mezzo pec al ricorrente in data 16.09.2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'archiviazione della richiesta di rimborso” avanzata dal contribuente, riteneva, nel merito, che non appariva provato quanto sostenuto dal ricorrente, posto che “dall'esame del CU 2021, utilizzato dai sostituti d'imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, unico documento questo da valutare ai fini della dichiarazione dei redditi e della correttezza dei conteggi, emerge … che la Regione ha correttamente scomputato, al fine di quantificare la base imponibile da tassare, sia la quota dei contributi versati dal lavoratore (rectius consigliere regionale) pari al 9,71%, sia la quota contributi a carico della Regione, pari al 26,71%”, ciò deducendosi dal fatto che le ritenute IR dell'anno sono state quantificate in Euro 9.701,19, non corrispondendo “certamente” tale importo “all'aliquota IRPEF del 43% applicabile alla base imponibile indicata nel CU in euro 35.213,00”.
Secondo la valutazione operata in primo grado, pertanto, la somma su indicata a titolo di ritenuta IR è stata “computata evidentemente su di una base imponibile già ridotta a monte mediante l'applicazione dell'esenzione delle varie contribuzioni”.
Ha proposto appello il contribuente eccependo:
- nullità e/o illegittimità della sentenza per omessa o carente motivazione e conseguente violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/92; - illegittimità e/o infondatezza della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49, comma 2, lettera a), TUIR in relazione al trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi erogati dalla
Regione Lazio agli ex componenti del Consiglio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone, chiedendo il rigetto dell'appello, sostanzialmente affermando che il 9,7123%, quota esente sulla retribuzione lorda, è comprensiva, oltrechè della parte imputabile ai contributi versati dal percipiente, anche della quota dei contributi a carico del
Consiglio Regionale.
Si è costituita la Regione Lazio eccependo difetto di legittimazione passiva sostenendo la legittimità della procedura posta in essere ai sensi e per gli effetti degli artt. 51, comma 2, lett. a) e 52 TUIR.
Con successive memorie l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni richiamando giurisprudenza di merito a sé favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del contribuente deve essere rigettato.
Con la comunicazione di archiviazione, notificata il 16/9/2021 al contribuente, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Frosinone rigettava la richiesta di rimborso presentata in data 29/7/2021 dal sig.
Ricorrente_1 avente ad oggetto la somma di Euro 5.192,19, oltre interessi di legge, ritenuta indebitamente versata a titolo di IR, sostenendo il ricorrente, titolare di un assegno vitalizio in qualità di ex componente del Consiglio della Regione Lazio, l'esenzione da imposta di una maggior quota di vitalizi, precisamente quella relativa al montante contributivo a carico della Regione stessa.
Il contribuente premetteva che l'art. 1, comma 965, della L. n. 145/2018 aveva disposto di rideterminare, a partire dall'anno 2019, l'ammontare dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi, diretti, indiretti o di reversibilità, già in essere in favore di coloro che avevano ricoperto, tra le altre, la carica di consigliere regionale, stabilendo, il successivo comma 966, che l'adeguamento dei predetti trattamenti avvenisse secondo il metodo di calcolo contributivo, sulla base di criteri e parametri da stabilirsi con un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
che la Conferenza suddetta aveva approvato, con intesa del 3 aprile 2019, una nota metodologica nella quale erano contenuti i criteri per il ricalcolo degli assegni vitalizi, recepiti dalla Regione Lazio con L. R. n. 9/2019 mediante la riduzione ed il ricalcolo dell'ammontare di detti assegni, fissando, con decorrenza dal 1 dicembre 2019, la riliquidazione del vitalizio spettante al contribuente e calcolando il relativo “montante contributivo” in misura pari all'ammontare “dato dalla sommatoria del contributo versato incrementato della quota a carico del Consiglio, pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore, per ciascun anno di contribuzione a d esclusione del primo”.
Il ricorrente lamentava che la Regione Lazio, per le mensilità da dicembre 2019 a dicembre 2020 avesse scorporato dal “Nuovo lordo rideterminato ai sensi della legge regionale n. 9 del 2019” (euro 3.177,93) la sola quota del 9,71 % (euro 308,58 per dicembre 2019) corrispondente all'ammontare delle trattenute operate mensilmente durante il mandato per la costituzione del fondo destinato ad alimentare l'assegno vitalizio dovuto al termine del mandato stesso, così riducendo l'imponibile fiscale in pari misura (euro 2.869,35 per dicembre 2019), non tenendo altresì conto del “montante contributivo” dell'assegno vitalizio a carico della Regione pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.
Ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 917/86 (TUIR) “ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte
è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi”.
La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 51 e 52 TUIR prevede che la parte riconducibile ai contributi versati dalla Regione e ai contributi versati dai consiglieri non concorra alla formazione del reddito imponibile.
La misura della parte esente da tassazione, in applicazione di detta norma, ossia escludendo dalla base imponibile la parte riferibile ai contributi versati dal percettore e dal datore di lavoro, è stabilita dalla legge ed è legata ad una percentuale individuata da ciascuna Regione, a seguito di accordo in conferenza Stato/
Regioni; nello specifico, per la Regione Lazio – in base alla legge regionale n. 9/2019 – tale percentuale è stata determinata in 9,7123% dell'ammontare lordo dato dal rapporto tra le entrate derivanti dalle trattenute effettuate a carico dei consiglieri e la spesa complessivamente sostenuta per l'erogazione degli assegni vitalizi riferita al 2012 (ultimo anno in cui vigeva l'istituto dei vitalizi nella Regione Lazio).
Anche l'Agenzia delle Entrate – da ultimo Risoluzione 64/E del 7/10/3030 – conferma che “sono esclusi da imposizione i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a diposizioni di legge” e pertanto “che anche la parte dei vitalizi formata dai contributi a carico della regione e da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali” sia da escludere dalla tassazione.
Sostiene l'Ufficio resistente – con argomentazione che questa Corte condivide – che la misura del 9,7123 costituisce la quota esente sulla retribuzione lorda, comprensiva sia della parte imputabile ai contributi versati dal soggetto percettore sia della quota a carico del Consiglio Regionale, pari a 2,75 volte la prima;
in altre parole, la quota esente di 9,7123%è composta da un 2,59% riconducibile al montante contributivo a carico del soggetto percettore e da un 7,12%, a carico della Regione.
Secondo la tesi dell'appellante, invece, la quota del 9,7123% non ricomprenderebbe il montante contributivo a carico della Regione, con la conseguenza che l'esenzione ritenuta ammonterebbe al 36,42% dell'ammontare lordo del vitalizio, con diritto al rimborso della differenza di imposte trattenute e versate sul
26,709% considerato imponibile dalla Regione;
il contribuente sostiene cioè di avere diritto, oltre all'esenzione per la quota di 9,7123% - corrispondente al montante contributivo creato con i versamenti del percettore stesso – ad una ulteriore quota esente pari a 26,67% dell'ammontare lordo del vitalizio (ossia la quota di contribuzione a carico della Regione e pari a 2,75 volte la quota di contribuzione a carico del percettore).
Oltre alla considerazione per cui una quota di esenzione pari al 36,42% costituirebbe un unicum nel panorama dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, va anche considerato che una stessa delibera della Regione
Lazio – n. 107/2014 - individua la quota del vitalizio lordo esente da ritenuta IR pari al 9,7123%.
Anche l'Agenzia delle Entrate – in risposta ad interpello n. 78/2022 – ha fornito identica soluzione a tale questione.
Deve pertanto respingersi l'appello del contribuente e confermarsi la decisione di primo grado impugnata.
Quanto alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della novità della questione e delle divergenze interpretative ancora esistenti da parte delle corti di merito.
P.Q.M.
rigetta l'appello del contribuente e compensa le spese del grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO FR MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2358/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Lo Studio Associato - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Lo Studio Associato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 02/11/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO
PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
IL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE LAZIO DEPOSITA COPIA DI TRE SENTENZE
RIGUARDANTI LA STESSA FATTISPECIE PER ALTRI SOGGETTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 512/1/2022 dell'11/7/22 (dep. il 2/11/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1 avverso il diniego di rimborso n. 53765 della somma di Euro 5.192,19, quale ritenuta maggiore trattenuta in eccesso, a titolo di IR ed addizionali, sul vitalizio mensile corrisposto al ricorrente in qualità di ex consigliere regionale, per 13 mensilità, dal dicembre 2019 al dicembre 2020.
Il ricorrente aveva eccepito violazione dell'art. 49, comma 2, lett. a) TUIR in relazione al trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi erogati dalla Regione Lazio agli ex componenti del Consiglio, lamentando che la Regione Lazio, nell'elargire il suddetto vitalizio, aveva proceduto allo scomputo, ai fini della determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione, della sola percentuale di quota di vitalizio lordo esente da ritenuta IR pari al 9,7123%, corrispondente quest'ultima al contributo versato dal percettore, non provvedendo altresì a scomputare i contributi versati dalla Regione.
In primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, nel ritenere in via preliminare l'ammissibilità del ricorso avverso la “nota inviata a mezzo pec al ricorrente in data 16.09.2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'archiviazione della richiesta di rimborso” avanzata dal contribuente, riteneva, nel merito, che non appariva provato quanto sostenuto dal ricorrente, posto che “dall'esame del CU 2021, utilizzato dai sostituti d'imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, unico documento questo da valutare ai fini della dichiarazione dei redditi e della correttezza dei conteggi, emerge … che la Regione ha correttamente scomputato, al fine di quantificare la base imponibile da tassare, sia la quota dei contributi versati dal lavoratore (rectius consigliere regionale) pari al 9,71%, sia la quota contributi a carico della Regione, pari al 26,71%”, ciò deducendosi dal fatto che le ritenute IR dell'anno sono state quantificate in Euro 9.701,19, non corrispondendo “certamente” tale importo “all'aliquota IRPEF del 43% applicabile alla base imponibile indicata nel CU in euro 35.213,00”.
Secondo la valutazione operata in primo grado, pertanto, la somma su indicata a titolo di ritenuta IR è stata “computata evidentemente su di una base imponibile già ridotta a monte mediante l'applicazione dell'esenzione delle varie contribuzioni”.
Ha proposto appello il contribuente eccependo:
- nullità e/o illegittimità della sentenza per omessa o carente motivazione e conseguente violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/92; - illegittimità e/o infondatezza della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49, comma 2, lettera a), TUIR in relazione al trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi erogati dalla
Regione Lazio agli ex componenti del Consiglio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone, chiedendo il rigetto dell'appello, sostanzialmente affermando che il 9,7123%, quota esente sulla retribuzione lorda, è comprensiva, oltrechè della parte imputabile ai contributi versati dal percipiente, anche della quota dei contributi a carico del
Consiglio Regionale.
Si è costituita la Regione Lazio eccependo difetto di legittimazione passiva sostenendo la legittimità della procedura posta in essere ai sensi e per gli effetti degli artt. 51, comma 2, lett. a) e 52 TUIR.
Con successive memorie l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni richiamando giurisprudenza di merito a sé favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del contribuente deve essere rigettato.
Con la comunicazione di archiviazione, notificata il 16/9/2021 al contribuente, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Frosinone rigettava la richiesta di rimborso presentata in data 29/7/2021 dal sig.
Ricorrente_1 avente ad oggetto la somma di Euro 5.192,19, oltre interessi di legge, ritenuta indebitamente versata a titolo di IR, sostenendo il ricorrente, titolare di un assegno vitalizio in qualità di ex componente del Consiglio della Regione Lazio, l'esenzione da imposta di una maggior quota di vitalizi, precisamente quella relativa al montante contributivo a carico della Regione stessa.
Il contribuente premetteva che l'art. 1, comma 965, della L. n. 145/2018 aveva disposto di rideterminare, a partire dall'anno 2019, l'ammontare dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi, diretti, indiretti o di reversibilità, già in essere in favore di coloro che avevano ricoperto, tra le altre, la carica di consigliere regionale, stabilendo, il successivo comma 966, che l'adeguamento dei predetti trattamenti avvenisse secondo il metodo di calcolo contributivo, sulla base di criteri e parametri da stabilirsi con un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
che la Conferenza suddetta aveva approvato, con intesa del 3 aprile 2019, una nota metodologica nella quale erano contenuti i criteri per il ricalcolo degli assegni vitalizi, recepiti dalla Regione Lazio con L. R. n. 9/2019 mediante la riduzione ed il ricalcolo dell'ammontare di detti assegni, fissando, con decorrenza dal 1 dicembre 2019, la riliquidazione del vitalizio spettante al contribuente e calcolando il relativo “montante contributivo” in misura pari all'ammontare “dato dalla sommatoria del contributo versato incrementato della quota a carico del Consiglio, pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore, per ciascun anno di contribuzione a d esclusione del primo”.
Il ricorrente lamentava che la Regione Lazio, per le mensilità da dicembre 2019 a dicembre 2020 avesse scorporato dal “Nuovo lordo rideterminato ai sensi della legge regionale n. 9 del 2019” (euro 3.177,93) la sola quota del 9,71 % (euro 308,58 per dicembre 2019) corrispondente all'ammontare delle trattenute operate mensilmente durante il mandato per la costituzione del fondo destinato ad alimentare l'assegno vitalizio dovuto al termine del mandato stesso, così riducendo l'imponibile fiscale in pari misura (euro 2.869,35 per dicembre 2019), non tenendo altresì conto del “montante contributivo” dell'assegno vitalizio a carico della Regione pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.
Ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 917/86 (TUIR) “ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte
è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi”.
La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 51 e 52 TUIR prevede che la parte riconducibile ai contributi versati dalla Regione e ai contributi versati dai consiglieri non concorra alla formazione del reddito imponibile.
La misura della parte esente da tassazione, in applicazione di detta norma, ossia escludendo dalla base imponibile la parte riferibile ai contributi versati dal percettore e dal datore di lavoro, è stabilita dalla legge ed è legata ad una percentuale individuata da ciascuna Regione, a seguito di accordo in conferenza Stato/
Regioni; nello specifico, per la Regione Lazio – in base alla legge regionale n. 9/2019 – tale percentuale è stata determinata in 9,7123% dell'ammontare lordo dato dal rapporto tra le entrate derivanti dalle trattenute effettuate a carico dei consiglieri e la spesa complessivamente sostenuta per l'erogazione degli assegni vitalizi riferita al 2012 (ultimo anno in cui vigeva l'istituto dei vitalizi nella Regione Lazio).
Anche l'Agenzia delle Entrate – da ultimo Risoluzione 64/E del 7/10/3030 – conferma che “sono esclusi da imposizione i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a diposizioni di legge” e pertanto “che anche la parte dei vitalizi formata dai contributi a carico della regione e da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali” sia da escludere dalla tassazione.
Sostiene l'Ufficio resistente – con argomentazione che questa Corte condivide – che la misura del 9,7123 costituisce la quota esente sulla retribuzione lorda, comprensiva sia della parte imputabile ai contributi versati dal soggetto percettore sia della quota a carico del Consiglio Regionale, pari a 2,75 volte la prima;
in altre parole, la quota esente di 9,7123%è composta da un 2,59% riconducibile al montante contributivo a carico del soggetto percettore e da un 7,12%, a carico della Regione.
Secondo la tesi dell'appellante, invece, la quota del 9,7123% non ricomprenderebbe il montante contributivo a carico della Regione, con la conseguenza che l'esenzione ritenuta ammonterebbe al 36,42% dell'ammontare lordo del vitalizio, con diritto al rimborso della differenza di imposte trattenute e versate sul
26,709% considerato imponibile dalla Regione;
il contribuente sostiene cioè di avere diritto, oltre all'esenzione per la quota di 9,7123% - corrispondente al montante contributivo creato con i versamenti del percettore stesso – ad una ulteriore quota esente pari a 26,67% dell'ammontare lordo del vitalizio (ossia la quota di contribuzione a carico della Regione e pari a 2,75 volte la quota di contribuzione a carico del percettore).
Oltre alla considerazione per cui una quota di esenzione pari al 36,42% costituirebbe un unicum nel panorama dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, va anche considerato che una stessa delibera della Regione
Lazio – n. 107/2014 - individua la quota del vitalizio lordo esente da ritenuta IR pari al 9,7123%.
Anche l'Agenzia delle Entrate – in risposta ad interpello n. 78/2022 – ha fornito identica soluzione a tale questione.
Deve pertanto respingersi l'appello del contribuente e confermarsi la decisione di primo grado impugnata.
Quanto alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della novità della questione e delle divergenze interpretative ancora esistenti da parte delle corti di merito.
P.Q.M.
rigetta l'appello del contribuente e compensa le spese del grado.