TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 94 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LIMI MARIA GRAZIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Erba
(CO) al Corso XXV Aprile n. 62
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. CANEVOTTI LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in CORSO
MAGENTA N. 56 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.02.2023 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 361/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 04.11.2022, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 7.199,92 oltre interessi e rivalutazione come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 567,00= per compensi, oltre accessori come per legge.
L'opponente ha contestato, in particolare, senza alcune doglianza in ordine all'an della pretesa, l'erroneità in punto quantum del decreto ingiuntivo opposto avendo l'opposto quantificato le somme al lordo e non al netto senza tenere in considerazione i versamenti nelle more intervenuti. pagina 1 di 3 Si costituiva ritualmente eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al CP_1 ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura senza necessità di attività istruttorie, all'udienza del 22 maggio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Sull'erronea indicazione delle somme richieste nell'ingiunzione, il Giudice ritiene di condividere il costante e consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione, considerando corretta la somma al lordo.
Per la Cassazione, infatti, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali” (Cass. n. 19790/2011). Posizione che conferma precedenti sentenze dello stesso tenore e che per le quali “l'accertamento e la liquidazione dei redditi pecuniari del lavoratore per differenze retributive e per il TFR debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali” (cfr.
Cass. n. 21211/2009 e Cass. n. 8842/2000). Il lavoratore è infatti titolare di un diritto soggettivo a ottenere l'intera retribuzione, al lordo delle trattenute, trattenute che costituiscono un suo successivo debito.
L'evenienza per cui, in ordine ad ogni rapporto di lavoro, detto debito sia soddisfatto nella forma della ritenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore, operata dal datore di lavoro obbligato per legge, è un fatto che attiene solamente alla modalità di adempimento del suddetto distinto debito e che tuttavia non modifica in alcun modo la consistenza originaria del credito retributivo, che continua a vedere come debitore principale dell'obbligazione tributaria il lavoratore (cfr. Cass. Sez. Trib. N. 14033/2006). La stessa cosa si può dire per la parte dei contributi assicurati gravanti sul lavoratore.
Ancora non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere sulla scorta dell'avvenuto pagamento da parte del Notaio dell'intera sorte capitale dovuta al sig. Parte_1 CP_1 anteriormente all'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in oggetto. Invero, risulta che dal complessivo importo di € 10.328,01 è stato decurtato il primo acconto ricevuto da controparte in data 12.09.2022 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) e quindi antecedentemente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tutti questi motivi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve Parte_1 essere condannato al pagamento delle stesse in favore di nella misura liquidata come in CP_1 dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 361/2022 – R.G. 976/2022.
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 22 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LIMI MARIA GRAZIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Erba
(CO) al Corso XXV Aprile n. 62
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. CANEVOTTI LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in CORSO
MAGENTA N. 56 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.02.2023 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 361/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 04.11.2022, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 7.199,92 oltre interessi e rivalutazione come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 567,00= per compensi, oltre accessori come per legge.
L'opponente ha contestato, in particolare, senza alcune doglianza in ordine all'an della pretesa, l'erroneità in punto quantum del decreto ingiuntivo opposto avendo l'opposto quantificato le somme al lordo e non al netto senza tenere in considerazione i versamenti nelle more intervenuti. pagina 1 di 3 Si costituiva ritualmente eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al CP_1 ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura senza necessità di attività istruttorie, all'udienza del 22 maggio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Sull'erronea indicazione delle somme richieste nell'ingiunzione, il Giudice ritiene di condividere il costante e consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione, considerando corretta la somma al lordo.
Per la Cassazione, infatti, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali” (Cass. n. 19790/2011). Posizione che conferma precedenti sentenze dello stesso tenore e che per le quali “l'accertamento e la liquidazione dei redditi pecuniari del lavoratore per differenze retributive e per il TFR debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali” (cfr.
Cass. n. 21211/2009 e Cass. n. 8842/2000). Il lavoratore è infatti titolare di un diritto soggettivo a ottenere l'intera retribuzione, al lordo delle trattenute, trattenute che costituiscono un suo successivo debito.
L'evenienza per cui, in ordine ad ogni rapporto di lavoro, detto debito sia soddisfatto nella forma della ritenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore, operata dal datore di lavoro obbligato per legge, è un fatto che attiene solamente alla modalità di adempimento del suddetto distinto debito e che tuttavia non modifica in alcun modo la consistenza originaria del credito retributivo, che continua a vedere come debitore principale dell'obbligazione tributaria il lavoratore (cfr. Cass. Sez. Trib. N. 14033/2006). La stessa cosa si può dire per la parte dei contributi assicurati gravanti sul lavoratore.
Ancora non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere sulla scorta dell'avvenuto pagamento da parte del Notaio dell'intera sorte capitale dovuta al sig. Parte_1 CP_1 anteriormente all'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in oggetto. Invero, risulta che dal complessivo importo di € 10.328,01 è stato decurtato il primo acconto ricevuto da controparte in data 12.09.2022 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) e quindi antecedentemente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tutti questi motivi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve Parte_1 essere condannato al pagamento delle stesse in favore di nella misura liquidata come in CP_1 dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 361/2022 – R.G. 976/2022.
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 22 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 3 di 3