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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 20867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20867 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20867 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 01/04/2025 ter, cod. proc. pen. è, tuttavia, stato medio tempore abrogato dall’art. 2, comma, lett. o) della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, non ancora massimata). Nel caso di specie deve, dunque, trovare applicazione l’art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen., ancorché medio tempore abrogato, in quanto l’atto di appello di cui si controverte è stato depositato in data anteriore al 24 agosto 2024 e, segnatamente, in data 20 dicembre 2023. 3.4. L’atto di appello depositato dall’avvocato Tunno nell’interesse di LL contiene l’espresso richiamo all’elezione di domicilio dell’imputato presso lo studio del difensore operata nel giudizio di primo grado. L’indicazione dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore esclude, peraltro, ogni possibilità di equivoco o di confusione con pregresse elezioni o dichiarazioni di domicilio, in quanto consente l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. 3.5. La Corte di appello di Bologna ha, altresì, ritenuto violato il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l’elezione di domicilio operata dall’imputato e allegata all’atto di appello sarebbe priva dell’autenticazione da parte del difensore. Anche questo rilievo è giuridicamente errato. quater, cod. proc. pen., in quanto l’atto di appello non doveva essere corredato da uno specifico mandato a impugnare la sentenza di primo grado e l’atto di impugnazione richiamava inequivocamente un’elezione di domicilio valida ed efficace.