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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 716/2022 depositato il 21/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. TE Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1495/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 05/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303730/2019 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303730/2019 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303824/2019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303824/2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303824/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n 716 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato all'ZI LL TE di Bari, depositato presso
questa Corte, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1495/10/21
depositata il 05/10/2021, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, con la
quale sono stati rigettati i riuniti ricorsi proposti dalla predetta Ricorrente_1, avverso gli avvisi
di accertamento n. TVF010303730-2019, notificato in data 29/11/2019, anno 2013 e n.
TVF010303824-2019, notificato in data 29/11/2019 anno 2014, con cui l'A.F. aveva
determinato induttivamente, in assenza di riscontri documentali idonei ad una ricostruzione
analitica dell'imponibile, l'imposta per II.DD. ed IVA.
L'accertamento traeva origine da un PVC emesso a conclusione di una verifica fiscale della Tenenza di Luogo_1 , conclusasi in data 17/12/2018, e in corso di verifica intervenivano le Unità di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari- Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ida cui era emerso, l'attività di estetica in, in ambiente abitativo, modo abusivo, come dalla stessa appellante dichiarato (v. pvc, saltuariamente).
Instava per l'annullamento degli atti impugnati per intervenuta prescrizione per l'anno 2013, e che le contestazioni dell'istante si fondano poi sul rilievo che la strumentazione rinvenuta in sede di accertamento, per la gran parte, era obsoleta e si presentava in cattivo stato di manutenzione e di pulizia, per la strumentazione rinvenuta, nei vari locali, quella rinvenuta nei locali della Figlia Nominativo_1 , doveva essere esclusa in quanto l'accertamento era rivolto solo verso la ricorrente,
Si costituiva l'ZI LL TE contestando la fondatezza dei ricorsi e la inammissibilità degli stessi in quanto sottoscritti dalla ricorrente per violazione degli articoli 18, comma 3 e 53, comma 1 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 . in subordine per quanto documentato, instava per il rigetto dei ricorsi-
La CTP, di Bari, con sentenza n. 1495/10/21 depositata il 05/10/2021, rigettava i ricorsi riuniti ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio il quale ha fatto applicazione del citato art. 39, comma 2 lett. e), e condannava la ricorrente al pagamento LL spese di lite.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la ricorrente notificato via PEC il 10/03/2022, con motivazioni:
- violazione e falsa applicazione della legge;
- di motivazione errata e insufficiente
Instava per l'annullamento degli avvisi di accertamento e la riforma della sentenza quanto meno in ordine all'IRAP. Si costituiva l'ZI LL TE contestando la fondatezza della domanda, e reiterando la inammissibilità per violazione degli articoli 18, comma 3 e 53, comma 1 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992. in via subordinata per quanto motivato il rigetto e conferma della sentenza di primo grado.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore le parti convenute si riportano ognuna ai propri atti e alle proprie conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto viene respinto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame i n violazione degli articoli 18, comma 3 e 53, comma 1 del D. Lgs., n. 546 del 31.12.1992 . come aggiornata dal D.L. 119/2018 non è immediatamente inammissibile, ma il vizio è sanabile, qualora il ricorso per una lite superiore ai 3.000 euro è firmato solo dalla parte ricorrente.
Il giudice, come. ritenuto dalla ZI LL TE, non può dichiararlo inammissibile d'ufficio immediatamente. Deve prima invitare la parte a munirsi di un difensore abilitato entro un termine perentorio, e l'ammontare deve riferirsi solo al tributo e non a sanzione e interessi.
Nel caso in esame la appellante si è premunita di difensore abilitato con procura speciale, (doc. all. in atti).
Infondata pertanto risulta l' eccezione.
Con riguardo al merito, si evidenzia che la sentenza di prime cure n. 1495/10/21 appellata è debitamente motivata, l'osservazione che le agende rinvenute durante il corso dell'ispezione non si riferiscano ad annualità (2001 e 2015). ma a periodi diversi rispetto a quelle riportate in copertina. Invero l''operato dell'Ufficio appare corretto laddove, muovendo dal fatto che appariva inverosimile che l'Ricorrente_1 abbia detenuto agende cosi lontane nel tempo (anno 2001) le quali peraltro, in ogni caso, si riferivano ad. annualità successive a quella di formale cessazione della sua attività di estetista dal 1999
Come pure, con particolare riferimento all'agenda 2001, risultano annotazioni per una serie domeniche, il che corrobora l'assunto che tale agenda non si riferisca al remoto anno stampato sull'agenda medesima, o all'anno di attività. chiuso in tale giorno.
D'altronde, risulta che, la stessa ricorrente in corso di verifica, in presenza LL Unità di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari- Servizio Igiene e Sanità Pubblica, e dei militari della Guardia di Finanza, che dopo aver ispezionato i vari immobili, in cui riscontravano sia apparecchi per trattamenti estetici che prodotti a tal uopo, nel redigere il verbale di sopralluogo (allegato n. 4 al PVC ), davano atto che la strumentazione rinvenuta era obsoleta e in cattivo stato di manutenzione e di pulizia, il che deponeva per un'attività di estetica svolta in modo abusivo, al contrario di quella rinvenuta in abitazione della Figlia, chiamata in causa dalla stessa ricorrente.
Ricorrente_1La stessa sig.ra , in corso di verifica aveva dichiarato che, una volta cessata in data Luogo_130.12.1999 l'attività di estetista, esercitata presso i locali situati in , alla Indirizzo_1, di fatto, aveva continuato a svolgere tale attività, in collaborazione con la propria figlia, proprio come effettivamente era stato constatato dai verificatori in fase di accesso presso la sua abitazione.
Come pure risulta che, la stessa Ricorrente_1, affermava che, (p.6 del PVC), che precedentemente svolgeva l'attività con regolare partita Iva in Luogo_1, ove teneva il locale di attività, . Alla chiusura dell'attività aveva portato tutta la merce e le apparecchiature a casa propria, dove saltuariamente contattata dai suoi vecchi clienti i quali in cambio di poco, anche con beni in natura, “mi chiedono” il favore di fare i trattamenti estetici (pulizia del viso, depilazione..ecc. ). In questa attività collabora anche mia figlia la quale unitamente a me possiede il titolo professionale per esercitare l'attività di estetista.
Ne diviene che, correttamente l'Ufficio ha concluso che l'istante si è avvalsa della collaborazione della figlia, la quale non è stata meramente esecutiva dal momento che anche la figlia ha conseguito il titolo professionale per esercitare l'attività di estetista, quindi ricorre collaborazione in attività di estetica. A tal proposito si evidenzia che il processo verbale di constatazione redatto dai pubblici ufficiali nell'esercizio LL loro funzioni è un atto pubblico (art. 2699 c.c.) e fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché LL dichiarazioni LL parti e degli altri fatti che il che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.)
Come è emerso dalle agende, che in alcuni giorni risultano fissati diversi appuntamenti e, in alcuni casi, anche più d'uno alla stessa ora, segno questo che i trattamenti estetici effettuati erano continuativi se non sistematici, e che la ricorrente necessariamente doveva avvalersi della figlia che avendo stessi diplomi, e pertanto sussiste la collaborazione organizzata e continuativa ai fini Irap per gli anni in esame 2014 – 2015. dal momento che anche la figlia ha conseguito il titolo professionale per esercitare l'attività di estetista. L'attività posta in essere dalla figlia non è affatto, dunque, generica né tanto meno meramente esecutiva, per cui la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
Per quanto riguarda la contestazione della metodologia di accertamento per la determinazione del reddito, l'Ufficio h a evidenziato che trattandosi di reddito d'impresa, quindi di soggetto tenuto alle scritture contabili, tali proventi sono stati determinati a norma dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973 il quale disciplina le modalità di determinazione del reddito d'impresa prevedendo un'ampia casistica tra cui anche la possibilità per l'Ufficio di determinare tale reddito sulla scorta LL fatture e dei documenti nonché sulla base dei dati e LL notizie comunque assunte dall'Ufficio nonché per quanto rilevato e documentato in PVC , nel corso LL verifiche fiscali, sottoscritto dalla ricorrente.
Ne consegue, quindi, l' applicazione del cit. art. 39, comma 2 lett. c) il quale afferma che è possibile nella specie di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma (presunzioni gravi, precise e concordanti), "quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto conto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14... "; in particolare, con riguardo ai ricavi, non avendo l'odierna ricorrente fornito e detenuto la prevista contabilità ai fini fiscali e non avendo conservato la documentazione amministrativo- contabile utile alla determinazione della reale capacità reddituale, in assenza di ulteriori elementi si è ricavato il reddito d'impresa ricorrendo ad una ricostruzione induttiva che, in modo prudenziali, ha tenuto conto dei redditi minimi annui da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
i costi, invece, nell'impossibilità di poterli rilevare per la ridetta assenza totale di documentazione, sono stati determinati sulla base dei controlli effettuati tramite l'applicativo "spesometro integrato".
Peraltro, con riferimento alle agende ritrovate nonché, più in generale, alle dichiarazioni rilasciate LL , secondo la costante giurisprudenza, le rettifiche effettuate nei limiti propri dell'accertamento possono essere supportate da documentazione extra-contabile rinvenuta presso lo stesso soggetto verificato, nonché sulla base LL dichiarazioni rilasciate dallo stesso di cui i giudici dovranno tenere conto, anche laddove gli stessi abbiano solo valenza presuntiva, (Cass. sent. n. 20094/2014).
Inoltre, è stato precisato che, “Ai fini probatori e in sede di accertamento LL imposte il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), concede di procedere alla rettifica del reddito a mezzo di documentazione extracontabile, persino se acquisita in occasione di controlli presso altri contribuenti - assumendo valenza di presunzioni semplici -, quando consistente in appunti personali e informazioni dell'imprenditore, nei quali siano registrati in termini quantitativi o monetari atti d'impresa, rappresentativi della situazione patrimoniale dell'imprenditore o dei risultati economici dell'attività svolta (cfr. riferita a documentazione extracontabile trovata presso altro contribuente). , ( C a s s . sent. n. 25476/2018; Cass. sent. n. 20094/2014).
Ne diviene che, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorchè consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità nell'adempimento degli obblighi di legge;
“elementi significativi di una contabilità in nero, essa rappresenta un valido elemento indiziario, che può di per sé essere dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 39 cit., idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale dell'imprenditore e/o il risultato economico della attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire la adeguata prova contraria (Cass. Ordinanza n. .12680/2018; Cass. sent. 4080/2015; Cass. sent. n 14150/2016).
Quindi, secondo gli Ermellini, le annotazioni personalicostituiscono elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di. irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge, (Cass., sent. 19329/2006).
E' evidente, dunque, che sulla base di quanto rilevato dai militari della GdF e dagli ispettori dell'ASL-BA, nonché di quanto dichiarato la Sig.ra Ricorrente_1 ha, appare evidente che, una volta cessata l'attività il 30/12/1999, svolta in Luogo_1 alla Indirizzo_1
/ A, abbia trasferito i prodotti estetici e le apparecchiature presso la propria abitazione continuando ad esercitare abusivamente l'attività di estetista, in collaborazione con la propria figlia, sino alla data dell'accesso (21/03/2018); omettendo la dovuta comunicazione alla competente ZI LL TE dell'inizio della nuova attività ed alla C.C.I.A.A. di Bari;
nonchè la tenuta e conservazione LL scritture contabili e registri obbligatori;
le dichiarazioni ai fini LL II.DD., IVA ed IRAP per i redditi conseguiti dall'attività di estetista richiesti per gli istituti di bellezza.
La Corte per quanto argomentato e motivato, respinta ogni contraria deduzione di cui superflua sarebbe la trattazione, rigetta appello e conferma la integrale sentenza di primo grado n. 1495/2021 depositata il 05/10/2021, della CTP di Bari, con legittimazione dell'atto impugnato,
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Puglia - Bari, sezione 4. rigetta l'appello con integrale conferma della sentenza n. 1495/10/21 depositata il 05/10/2021, della CTP di Bari, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della ZI LL TE , LL spese del presente grado di giudizio per la somma di euro 1.000,00, oltre oneri se dovuti.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 716/2022 depositato il 21/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. TE Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1495/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 05/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303730/2019 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303730/2019 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303824/2019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303824/2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303824/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n 716 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato all'ZI LL TE di Bari, depositato presso
questa Corte, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1495/10/21
depositata il 05/10/2021, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, con la
quale sono stati rigettati i riuniti ricorsi proposti dalla predetta Ricorrente_1, avverso gli avvisi
di accertamento n. TVF010303730-2019, notificato in data 29/11/2019, anno 2013 e n.
TVF010303824-2019, notificato in data 29/11/2019 anno 2014, con cui l'A.F. aveva
determinato induttivamente, in assenza di riscontri documentali idonei ad una ricostruzione
analitica dell'imponibile, l'imposta per II.DD. ed IVA.
L'accertamento traeva origine da un PVC emesso a conclusione di una verifica fiscale della Tenenza di Luogo_1 , conclusasi in data 17/12/2018, e in corso di verifica intervenivano le Unità di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari- Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ida cui era emerso, l'attività di estetica in, in ambiente abitativo, modo abusivo, come dalla stessa appellante dichiarato (v. pvc, saltuariamente).
Instava per l'annullamento degli atti impugnati per intervenuta prescrizione per l'anno 2013, e che le contestazioni dell'istante si fondano poi sul rilievo che la strumentazione rinvenuta in sede di accertamento, per la gran parte, era obsoleta e si presentava in cattivo stato di manutenzione e di pulizia, per la strumentazione rinvenuta, nei vari locali, quella rinvenuta nei locali della Figlia Nominativo_1 , doveva essere esclusa in quanto l'accertamento era rivolto solo verso la ricorrente,
Si costituiva l'ZI LL TE contestando la fondatezza dei ricorsi e la inammissibilità degli stessi in quanto sottoscritti dalla ricorrente per violazione degli articoli 18, comma 3 e 53, comma 1 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 . in subordine per quanto documentato, instava per il rigetto dei ricorsi-
La CTP, di Bari, con sentenza n. 1495/10/21 depositata il 05/10/2021, rigettava i ricorsi riuniti ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio il quale ha fatto applicazione del citato art. 39, comma 2 lett. e), e condannava la ricorrente al pagamento LL spese di lite.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la ricorrente notificato via PEC il 10/03/2022, con motivazioni:
- violazione e falsa applicazione della legge;
- di motivazione errata e insufficiente
Instava per l'annullamento degli avvisi di accertamento e la riforma della sentenza quanto meno in ordine all'IRAP. Si costituiva l'ZI LL TE contestando la fondatezza della domanda, e reiterando la inammissibilità per violazione degli articoli 18, comma 3 e 53, comma 1 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992. in via subordinata per quanto motivato il rigetto e conferma della sentenza di primo grado.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore le parti convenute si riportano ognuna ai propri atti e alle proprie conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto viene respinto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame i n violazione degli articoli 18, comma 3 e 53, comma 1 del D. Lgs., n. 546 del 31.12.1992 . come aggiornata dal D.L. 119/2018 non è immediatamente inammissibile, ma il vizio è sanabile, qualora il ricorso per una lite superiore ai 3.000 euro è firmato solo dalla parte ricorrente.
Il giudice, come. ritenuto dalla ZI LL TE, non può dichiararlo inammissibile d'ufficio immediatamente. Deve prima invitare la parte a munirsi di un difensore abilitato entro un termine perentorio, e l'ammontare deve riferirsi solo al tributo e non a sanzione e interessi.
Nel caso in esame la appellante si è premunita di difensore abilitato con procura speciale, (doc. all. in atti).
Infondata pertanto risulta l' eccezione.
Con riguardo al merito, si evidenzia che la sentenza di prime cure n. 1495/10/21 appellata è debitamente motivata, l'osservazione che le agende rinvenute durante il corso dell'ispezione non si riferiscano ad annualità (2001 e 2015). ma a periodi diversi rispetto a quelle riportate in copertina. Invero l''operato dell'Ufficio appare corretto laddove, muovendo dal fatto che appariva inverosimile che l'Ricorrente_1 abbia detenuto agende cosi lontane nel tempo (anno 2001) le quali peraltro, in ogni caso, si riferivano ad. annualità successive a quella di formale cessazione della sua attività di estetista dal 1999
Come pure, con particolare riferimento all'agenda 2001, risultano annotazioni per una serie domeniche, il che corrobora l'assunto che tale agenda non si riferisca al remoto anno stampato sull'agenda medesima, o all'anno di attività. chiuso in tale giorno.
D'altronde, risulta che, la stessa ricorrente in corso di verifica, in presenza LL Unità di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari- Servizio Igiene e Sanità Pubblica, e dei militari della Guardia di Finanza, che dopo aver ispezionato i vari immobili, in cui riscontravano sia apparecchi per trattamenti estetici che prodotti a tal uopo, nel redigere il verbale di sopralluogo (allegato n. 4 al PVC ), davano atto che la strumentazione rinvenuta era obsoleta e in cattivo stato di manutenzione e di pulizia, il che deponeva per un'attività di estetica svolta in modo abusivo, al contrario di quella rinvenuta in abitazione della Figlia, chiamata in causa dalla stessa ricorrente.
Ricorrente_1La stessa sig.ra , in corso di verifica aveva dichiarato che, una volta cessata in data Luogo_130.12.1999 l'attività di estetista, esercitata presso i locali situati in , alla Indirizzo_1, di fatto, aveva continuato a svolgere tale attività, in collaborazione con la propria figlia, proprio come effettivamente era stato constatato dai verificatori in fase di accesso presso la sua abitazione.
Come pure risulta che, la stessa Ricorrente_1, affermava che, (p.6 del PVC), che precedentemente svolgeva l'attività con regolare partita Iva in Luogo_1, ove teneva il locale di attività, . Alla chiusura dell'attività aveva portato tutta la merce e le apparecchiature a casa propria, dove saltuariamente contattata dai suoi vecchi clienti i quali in cambio di poco, anche con beni in natura, “mi chiedono” il favore di fare i trattamenti estetici (pulizia del viso, depilazione..ecc. ). In questa attività collabora anche mia figlia la quale unitamente a me possiede il titolo professionale per esercitare l'attività di estetista.
Ne diviene che, correttamente l'Ufficio ha concluso che l'istante si è avvalsa della collaborazione della figlia, la quale non è stata meramente esecutiva dal momento che anche la figlia ha conseguito il titolo professionale per esercitare l'attività di estetista, quindi ricorre collaborazione in attività di estetica. A tal proposito si evidenzia che il processo verbale di constatazione redatto dai pubblici ufficiali nell'esercizio LL loro funzioni è un atto pubblico (art. 2699 c.c.) e fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché LL dichiarazioni LL parti e degli altri fatti che il che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.)
Come è emerso dalle agende, che in alcuni giorni risultano fissati diversi appuntamenti e, in alcuni casi, anche più d'uno alla stessa ora, segno questo che i trattamenti estetici effettuati erano continuativi se non sistematici, e che la ricorrente necessariamente doveva avvalersi della figlia che avendo stessi diplomi, e pertanto sussiste la collaborazione organizzata e continuativa ai fini Irap per gli anni in esame 2014 – 2015. dal momento che anche la figlia ha conseguito il titolo professionale per esercitare l'attività di estetista. L'attività posta in essere dalla figlia non è affatto, dunque, generica né tanto meno meramente esecutiva, per cui la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
Per quanto riguarda la contestazione della metodologia di accertamento per la determinazione del reddito, l'Ufficio h a evidenziato che trattandosi di reddito d'impresa, quindi di soggetto tenuto alle scritture contabili, tali proventi sono stati determinati a norma dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973 il quale disciplina le modalità di determinazione del reddito d'impresa prevedendo un'ampia casistica tra cui anche la possibilità per l'Ufficio di determinare tale reddito sulla scorta LL fatture e dei documenti nonché sulla base dei dati e LL notizie comunque assunte dall'Ufficio nonché per quanto rilevato e documentato in PVC , nel corso LL verifiche fiscali, sottoscritto dalla ricorrente.
Ne consegue, quindi, l' applicazione del cit. art. 39, comma 2 lett. c) il quale afferma che è possibile nella specie di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma (presunzioni gravi, precise e concordanti), "quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto conto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14... "; in particolare, con riguardo ai ricavi, non avendo l'odierna ricorrente fornito e detenuto la prevista contabilità ai fini fiscali e non avendo conservato la documentazione amministrativo- contabile utile alla determinazione della reale capacità reddituale, in assenza di ulteriori elementi si è ricavato il reddito d'impresa ricorrendo ad una ricostruzione induttiva che, in modo prudenziali, ha tenuto conto dei redditi minimi annui da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
i costi, invece, nell'impossibilità di poterli rilevare per la ridetta assenza totale di documentazione, sono stati determinati sulla base dei controlli effettuati tramite l'applicativo "spesometro integrato".
Peraltro, con riferimento alle agende ritrovate nonché, più in generale, alle dichiarazioni rilasciate LL , secondo la costante giurisprudenza, le rettifiche effettuate nei limiti propri dell'accertamento possono essere supportate da documentazione extra-contabile rinvenuta presso lo stesso soggetto verificato, nonché sulla base LL dichiarazioni rilasciate dallo stesso di cui i giudici dovranno tenere conto, anche laddove gli stessi abbiano solo valenza presuntiva, (Cass. sent. n. 20094/2014).
Inoltre, è stato precisato che, “Ai fini probatori e in sede di accertamento LL imposte il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), concede di procedere alla rettifica del reddito a mezzo di documentazione extracontabile, persino se acquisita in occasione di controlli presso altri contribuenti - assumendo valenza di presunzioni semplici -, quando consistente in appunti personali e informazioni dell'imprenditore, nei quali siano registrati in termini quantitativi o monetari atti d'impresa, rappresentativi della situazione patrimoniale dell'imprenditore o dei risultati economici dell'attività svolta (cfr. riferita a documentazione extracontabile trovata presso altro contribuente). , ( C a s s . sent. n. 25476/2018; Cass. sent. n. 20094/2014).
Ne diviene che, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorchè consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità nell'adempimento degli obblighi di legge;
“elementi significativi di una contabilità in nero, essa rappresenta un valido elemento indiziario, che può di per sé essere dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 39 cit., idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale dell'imprenditore e/o il risultato economico della attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire la adeguata prova contraria (Cass. Ordinanza n. .12680/2018; Cass. sent. 4080/2015; Cass. sent. n 14150/2016).
Quindi, secondo gli Ermellini, le annotazioni personalicostituiscono elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di. irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge, (Cass., sent. 19329/2006).
E' evidente, dunque, che sulla base di quanto rilevato dai militari della GdF e dagli ispettori dell'ASL-BA, nonché di quanto dichiarato la Sig.ra Ricorrente_1 ha, appare evidente che, una volta cessata l'attività il 30/12/1999, svolta in Luogo_1 alla Indirizzo_1
/ A, abbia trasferito i prodotti estetici e le apparecchiature presso la propria abitazione continuando ad esercitare abusivamente l'attività di estetista, in collaborazione con la propria figlia, sino alla data dell'accesso (21/03/2018); omettendo la dovuta comunicazione alla competente ZI LL TE dell'inizio della nuova attività ed alla C.C.I.A.A. di Bari;
nonchè la tenuta e conservazione LL scritture contabili e registri obbligatori;
le dichiarazioni ai fini LL II.DD., IVA ed IRAP per i redditi conseguiti dall'attività di estetista richiesti per gli istituti di bellezza.
La Corte per quanto argomentato e motivato, respinta ogni contraria deduzione di cui superflua sarebbe la trattazione, rigetta appello e conferma la integrale sentenza di primo grado n. 1495/2021 depositata il 05/10/2021, della CTP di Bari, con legittimazione dell'atto impugnato,
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Puglia - Bari, sezione 4. rigetta l'appello con integrale conferma della sentenza n. 1495/10/21 depositata il 05/10/2021, della CTP di Bari, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della ZI LL TE , LL spese del presente grado di giudizio per la somma di euro 1.000,00, oltre oneri se dovuti.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo