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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.20139/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, sig. , elettivamente domiciliato in VIA LARGO DONEGANI 2, Parte_2
MILANO, presso lo studio rappresentato e difeso dall'avv. MONTANARO Parte_3
GIOVANNI ( ), per procura allegata al ricorso introduttivo, unitamente all'avv. C.F._1
FINATO LORENZO ( C.F._2
RICORRENTE contro
C.F. ), Società soggetta alla direzione Controparte_1 P.IVA_2
e coordinamento di in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Controparte_2
in carica, dott.ssa elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL LIBERTY 8, MILANO, CP_3
presso lo studio dell'avv. RUSPI CRISTIANO ), che lao rappresenta e difende, C.F._3
per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. GIOVANARDI
CARLO ALBERTO ( ), VIA AMEDEI 9, MILANO C.F._4
RESISTENTE
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante in Controparte_4 P.IVA_3 carica, dott. con il patrocinio dell'avv. CALABRO' NICOLA Controparte_5
), dell'avv. BAROTTI FRANCESCO ( ) e dell'avv. C.F._5 C.F._6 pagina 1 di 7 ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio in Controparte_6 C.F._7
CORSO MILANO 106, PADOVA, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più utile declaratoria, così giudicare: nel merito, preso atto della disapplicazione delle norme relative alle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, come meglio illustrato in narrativa, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 c.c., alla restituzione in favore Controparte_1
di di tutte le somme da questa corrisposte a titolo di addizionali Parte_1 all'accisa sull'energia elettrica in forza dei rapporti descritti in narrativa, nella misura complessiva di euro17.110,24, ovvero di quella somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla scadenza del termine indicato in diffida, ovvero in subordine dal giorno di deposito del presente ricorso, alla data di integrale soddisfo, da liquidarsi al saggio indicato dall'art.1284 c.c. In ogni caso, condannare il convenuto a rifondere alla ricorrente tutte le spese di causa e i compensi per la difesa, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge e maggiorazione del compenso ai sensi del comma 1-bis dell'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art.93, primo comma, c.p.c. Con espressa riserva di ogni ulteriore consentita produzione o deduzione, anche istruttoria e documentale.
Per il resistente:
Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, così giudicare: in via pregiudiziale di rito, autorizzare, ai sensi degli artt.106 e 269 cod. proc. civ., la chiamata in causa di
Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di Controparte_4
legittimazione passiva, rectius, il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso in capo a
[...]
per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la non Controparte_7
proponibilità delle domande ex adverso formulate nei confronti di . Nel merito, in via principale, CP_7
rigettare ogni domanda ex adverso formulata nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in CP_7
diritto per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da nei confronti di , per le Parte_1 CP_7
motivazioni dedotte in narrativa, condannare a manlevare e tenere Controparte_4
indenne da qualsivoglia pregiudizio a lei derivante dal presente giudizio e, quindi, condannarla a CP_7
pagare ogni e qualsiasi somma che dovesse essere tenuta a pagare a qualunque titolo, anche in CP_7
solido con essa, a favore di oltre che a risarcire gli ulteriori danni Parte_1 pagina 2 di 7 ulteriori patiti e patiendi, compresa ogni spesa e costo per l'assistenza legale dell'esponente. In ogni caso, emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A con riferimento al presente giudizio.
Per il terzo chiamato:
Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, accertato che nessun pagamento è mai stato effettuato a favore di (già Controparte_4 [...]
per le causali di cui al ricorso e che, conseguentemente, difetta in capo ad Controparte_8 [...]
la titolarità passiva del rapporto e dell'azione ex articolo 2033 del codice civile, Controparte_4
dichiararsi che nulla è dovuto da a per Controparte_4 Parte_1
alcun titolo o ragione;
accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 D.L.
n.511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da Parte_1 accertato, per l'effetto, che i pagamenti delle somme di cui ha chiesto Parte_1
la ripetizione ex articolo 2033 del codice civile sono avvenuti in base a titoli validi ed efficaci ratione temporis e, conseguentemente, che è infondata la pretesa creditoria, dichiararsi che nulla è dovuto da a per alcun titolo o ragione. In ogni caso, Controparte_4 Parte_1
con vittoria delle spese e competenze di lite, in di cui a D.M. n.55/'14, maggiorate del 30% secondo
D.M. n.147/'22 essendo l'atto redatto con strumenti informatici volti ad agevolarne la consultazione, oltre al rimborso spese forfettarie non inferiore al 15% del compenso totale, oneri e accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 29.05.2024 e notificato alla resistente in data
04.07.2024, la , con sede legale in Bovolenta (PD), ha evocato in Parte_1
giudizio avanti a questo tribunale la –esponendo, in punto di Controparte_9
fatto, di essere attiva nella lavorazione e nella tessitura di fibre, nella confezione di tessuti e di prodotti per l'abbigliamento; che Alperia Sum S.p.A., operante nel campo della vendita di energia elettrica, ha fornito energia elettrica in favore della ricorrente verso pagamento con cadenza mensile, su presentazione fattura;
che i crediti derivanti dalle fatture emesse da Alperia Sum sono stati ceduti ad che, in forza della predetta fornitura e del detto contratto di Controparte_1
factoring, la ricorrente ha versato, da marzo 2011 a dicembre 2011, in favore di , euro 17.110,24 CP_7
a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica fornita presso il POD
IT001E00054483, sito in via dell'Artigianato 13.
Sul rilievo per cui l'art.6 D.L. n.511/1988, convertito in L. n.20/1989, dev'essere disapplicato, poiché
pagina 3 di 7 in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la ricorrente agisce, qui, per ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc.
Costituitasi con comparsa depositata in data 24.10.2024, ha concluso come in epigrafe. CP_7
In data 28.01.2025 s'è costituita anche la cedente al factor il Controparte_4 CP_7 credito di cui alla domanda attorea di ripetizione d'indebito.
All'udienza del 21.05.2025 la causa è passata in decisione.
Occorre subito evidenziare che, con la sentenza n.43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.6, primo comma, lettera c) e secondo comma, del D.L.
n.511/1988, per contrasto della norma in parola con la Direttiva 2008/117/CE, così come interpretata dalla CGUE, per violazione degli articoli 117 e 11 della Carta costituzionale.
La detta pronuncia del Giudice delle leggi precisa, anzitutto, che, “correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” (ivi, par.8 del “considerato in diritto”). La Corte Costituzionale ha, inoltre, richiamato la sentenza della CGUE 11 aprile 2024, in causa C-316/22, osservando che, pur “fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore”; inoltre, a seguito della pronuncia del giudice comunitario, anche la Suprema Corte ammette di recente la possibilità “di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato” (ivi, par.
8.2 del considerato in diritto).
La Corte Costituzionale osserva pure che, nonostante la possibilità del cliente di agire direttamente nei confronti dell' (qui, l' per ripetizione d'indebito, la questione di legittimità CP_10 CP_11
costituzionale sollevata dal giudice a quo non è priva di rilevanza nel giudizio in cui è stata sollevata in via incidentale, dato che il giudice remittente ha ritenuto passivamente legittimato il fornitore nell'azione ex art.2033 cc proposta dal cliente (sentenza n.43/2025, stesso par.
8.2 citato).
A tal proposito va evidenziato che la Corte Costituzionale esamina il profilo della sussistenza della legittimazione passiva del fornitore soltanto al limitato fine di accertare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma in parola, quale requisito -insieme con la non manifesta infondatezza della questione medesima -per scrutinare la legittimità della detta norma.
pagina 4 di 7 Ciò significa, secondo questo giudice, che la rilevanza della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n.43/2025 implica che il giudice ordinario ritenga la legittimazione passiva del fornitore nell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente, essendo evidente che, ove non la ritenga sussistente, non è possibile esaminare il merito della domanda ex art.2033 cc, e pervenire, quindi, all'accoglimento della stessa, per dichiarata incostituzionalità dell'art.6 D.L. n.511/1988.
Ebbene: ritiene questo giudice che, dopo la citata pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, il fornitore non sia più legittimato, neppure in via concorrente con mentre legittimata passiva all'azione CP_11
ex art.2033 cc -diversa dall'azione di ripetizione del pagamento d'indebito regolata dall'ordinamento tributario (in tema, Cass.n.495/'22), che qui non ricorre -è unicamente l'Agenzia statale.
Giova osservare, sul punto, che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai pagina 5 di 7 soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_12 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (ex multis, Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra Controparte_13
loro, per cui l'uno ha rilievo tributario, l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima.
Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'
[...]
che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene Controparte_13 legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore -quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto abbia riscosso per addizionale all' Controparte_13
trattandosi di importo versato a titolo d'imposta nel rapporto negoziale col consumatore finale -è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_11
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva.
La Suprema Corte ritiene, infatti, che la ripetizione d'indebito oggettivo -azione di natura restitutoria e non risarcitoria -è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia pagina 6 di 7 incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante -quale, in tutta evidenza logica, dev'essere senz'altro qualificato, qui, il fornitore, tenuto a versare ad CP_11
l'imposta in parola che abbia incassato dal somministrato -e la cui legittimazione passiva in proprio è, perciò, esclusa, spettando la stessa esclusivamente al rappresentato (in tema, Cass.n.3596 e n.5268, del
2024). Tale orientamento è confermato anche per l'azione di ripetizione d'indebito versamento dell'addizionale provinciale sulle accise ex art.6 D.L. n.511/'88 (Cass.n.21883/'24) e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Cass.n.3098/'25).
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda del ricorrente svolta nei confronti del Parte_1
resistente e, perciò, nulla a provvedere sulle domande svolte Controparte_1
dal resistente medesimo nei confronti del terzo chiamato Controparte_4
2) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 23 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.20139/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, sig. , elettivamente domiciliato in VIA LARGO DONEGANI 2, Parte_2
MILANO, presso lo studio rappresentato e difeso dall'avv. MONTANARO Parte_3
GIOVANNI ( ), per procura allegata al ricorso introduttivo, unitamente all'avv. C.F._1
FINATO LORENZO ( C.F._2
RICORRENTE contro
C.F. ), Società soggetta alla direzione Controparte_1 P.IVA_2
e coordinamento di in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Controparte_2
in carica, dott.ssa elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL LIBERTY 8, MILANO, CP_3
presso lo studio dell'avv. RUSPI CRISTIANO ), che lao rappresenta e difende, C.F._3
per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. GIOVANARDI
CARLO ALBERTO ( ), VIA AMEDEI 9, MILANO C.F._4
RESISTENTE
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante in Controparte_4 P.IVA_3 carica, dott. con il patrocinio dell'avv. CALABRO' NICOLA Controparte_5
), dell'avv. BAROTTI FRANCESCO ( ) e dell'avv. C.F._5 C.F._6 pagina 1 di 7 ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio in Controparte_6 C.F._7
CORSO MILANO 106, PADOVA, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più utile declaratoria, così giudicare: nel merito, preso atto della disapplicazione delle norme relative alle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, come meglio illustrato in narrativa, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 c.c., alla restituzione in favore Controparte_1
di di tutte le somme da questa corrisposte a titolo di addizionali Parte_1 all'accisa sull'energia elettrica in forza dei rapporti descritti in narrativa, nella misura complessiva di euro17.110,24, ovvero di quella somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali calcolati dalla scadenza del termine indicato in diffida, ovvero in subordine dal giorno di deposito del presente ricorso, alla data di integrale soddisfo, da liquidarsi al saggio indicato dall'art.1284 c.c. In ogni caso, condannare il convenuto a rifondere alla ricorrente tutte le spese di causa e i compensi per la difesa, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge e maggiorazione del compenso ai sensi del comma 1-bis dell'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art.93, primo comma, c.p.c. Con espressa riserva di ogni ulteriore consentita produzione o deduzione, anche istruttoria e documentale.
Per il resistente:
Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, così giudicare: in via pregiudiziale di rito, autorizzare, ai sensi degli artt.106 e 269 cod. proc. civ., la chiamata in causa di
Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di Controparte_4
legittimazione passiva, rectius, il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso in capo a
[...]
per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la non Controparte_7
proponibilità delle domande ex adverso formulate nei confronti di . Nel merito, in via principale, CP_7
rigettare ogni domanda ex adverso formulata nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in CP_7
diritto per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da nei confronti di , per le Parte_1 CP_7
motivazioni dedotte in narrativa, condannare a manlevare e tenere Controparte_4
indenne da qualsivoglia pregiudizio a lei derivante dal presente giudizio e, quindi, condannarla a CP_7
pagare ogni e qualsiasi somma che dovesse essere tenuta a pagare a qualunque titolo, anche in CP_7
solido con essa, a favore di oltre che a risarcire gli ulteriori danni Parte_1 pagina 2 di 7 ulteriori patiti e patiendi, compresa ogni spesa e costo per l'assistenza legale dell'esponente. In ogni caso, emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A con riferimento al presente giudizio.
Per il terzo chiamato:
Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, accertato che nessun pagamento è mai stato effettuato a favore di (già Controparte_4 [...]
per le causali di cui al ricorso e che, conseguentemente, difetta in capo ad Controparte_8 [...]
la titolarità passiva del rapporto e dell'azione ex articolo 2033 del codice civile, Controparte_4
dichiararsi che nulla è dovuto da a per Controparte_4 Parte_1
alcun titolo o ragione;
accertato il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 D.L.
n.511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da Parte_1 accertato, per l'effetto, che i pagamenti delle somme di cui ha chiesto Parte_1
la ripetizione ex articolo 2033 del codice civile sono avvenuti in base a titoli validi ed efficaci ratione temporis e, conseguentemente, che è infondata la pretesa creditoria, dichiararsi che nulla è dovuto da a per alcun titolo o ragione. In ogni caso, Controparte_4 Parte_1
con vittoria delle spese e competenze di lite, in di cui a D.M. n.55/'14, maggiorate del 30% secondo
D.M. n.147/'22 essendo l'atto redatto con strumenti informatici volti ad agevolarne la consultazione, oltre al rimborso spese forfettarie non inferiore al 15% del compenso totale, oneri e accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 29.05.2024 e notificato alla resistente in data
04.07.2024, la , con sede legale in Bovolenta (PD), ha evocato in Parte_1
giudizio avanti a questo tribunale la –esponendo, in punto di Controparte_9
fatto, di essere attiva nella lavorazione e nella tessitura di fibre, nella confezione di tessuti e di prodotti per l'abbigliamento; che Alperia Sum S.p.A., operante nel campo della vendita di energia elettrica, ha fornito energia elettrica in favore della ricorrente verso pagamento con cadenza mensile, su presentazione fattura;
che i crediti derivanti dalle fatture emesse da Alperia Sum sono stati ceduti ad che, in forza della predetta fornitura e del detto contratto di Controparte_1
factoring, la ricorrente ha versato, da marzo 2011 a dicembre 2011, in favore di , euro 17.110,24 CP_7
a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica fornita presso il POD
IT001E00054483, sito in via dell'Artigianato 13.
Sul rilievo per cui l'art.6 D.L. n.511/1988, convertito in L. n.20/1989, dev'essere disapplicato, poiché
pagina 3 di 7 in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la ricorrente agisce, qui, per ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc.
Costituitasi con comparsa depositata in data 24.10.2024, ha concluso come in epigrafe. CP_7
In data 28.01.2025 s'è costituita anche la cedente al factor il Controparte_4 CP_7 credito di cui alla domanda attorea di ripetizione d'indebito.
All'udienza del 21.05.2025 la causa è passata in decisione.
Occorre subito evidenziare che, con la sentenza n.43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.6, primo comma, lettera c) e secondo comma, del D.L.
n.511/1988, per contrasto della norma in parola con la Direttiva 2008/117/CE, così come interpretata dalla CGUE, per violazione degli articoli 117 e 11 della Carta costituzionale.
La detta pronuncia del Giudice delle leggi precisa, anzitutto, che, “correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” (ivi, par.8 del “considerato in diritto”). La Corte Costituzionale ha, inoltre, richiamato la sentenza della CGUE 11 aprile 2024, in causa C-316/22, osservando che, pur “fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore”; inoltre, a seguito della pronuncia del giudice comunitario, anche la Suprema Corte ammette di recente la possibilità “di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato” (ivi, par.
8.2 del considerato in diritto).
La Corte Costituzionale osserva pure che, nonostante la possibilità del cliente di agire direttamente nei confronti dell' (qui, l' per ripetizione d'indebito, la questione di legittimità CP_10 CP_11
costituzionale sollevata dal giudice a quo non è priva di rilevanza nel giudizio in cui è stata sollevata in via incidentale, dato che il giudice remittente ha ritenuto passivamente legittimato il fornitore nell'azione ex art.2033 cc proposta dal cliente (sentenza n.43/2025, stesso par.
8.2 citato).
A tal proposito va evidenziato che la Corte Costituzionale esamina il profilo della sussistenza della legittimazione passiva del fornitore soltanto al limitato fine di accertare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma in parola, quale requisito -insieme con la non manifesta infondatezza della questione medesima -per scrutinare la legittimità della detta norma.
pagina 4 di 7 Ciò significa, secondo questo giudice, che la rilevanza della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n.43/2025 implica che il giudice ordinario ritenga la legittimazione passiva del fornitore nell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente, essendo evidente che, ove non la ritenga sussistente, non è possibile esaminare il merito della domanda ex art.2033 cc, e pervenire, quindi, all'accoglimento della stessa, per dichiarata incostituzionalità dell'art.6 D.L. n.511/1988.
Ebbene: ritiene questo giudice che, dopo la citata pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, il fornitore non sia più legittimato, neppure in via concorrente con mentre legittimata passiva all'azione CP_11
ex art.2033 cc -diversa dall'azione di ripetizione del pagamento d'indebito regolata dall'ordinamento tributario (in tema, Cass.n.495/'22), che qui non ricorre -è unicamente l'Agenzia statale.
Giova osservare, sul punto, che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai pagina 5 di 7 soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_12 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (ex multis, Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra Controparte_13
loro, per cui l'uno ha rilievo tributario, l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima.
Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'
[...]
che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene Controparte_13 legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore -quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto abbia riscosso per addizionale all' Controparte_13
trattandosi di importo versato a titolo d'imposta nel rapporto negoziale col consumatore finale -è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_11
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva.
La Suprema Corte ritiene, infatti, che la ripetizione d'indebito oggettivo -azione di natura restitutoria e non risarcitoria -è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia pagina 6 di 7 incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante -quale, in tutta evidenza logica, dev'essere senz'altro qualificato, qui, il fornitore, tenuto a versare ad CP_11
l'imposta in parola che abbia incassato dal somministrato -e la cui legittimazione passiva in proprio è, perciò, esclusa, spettando la stessa esclusivamente al rappresentato (in tema, Cass.n.3596 e n.5268, del
2024). Tale orientamento è confermato anche per l'azione di ripetizione d'indebito versamento dell'addizionale provinciale sulle accise ex art.6 D.L. n.511/'88 (Cass.n.21883/'24) e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Cass.n.3098/'25).
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda del ricorrente svolta nei confronti del Parte_1
resistente e, perciò, nulla a provvedere sulle domande svolte Controparte_1
dal resistente medesimo nei confronti del terzo chiamato Controparte_4
2) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 23 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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