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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 306/2025 R.G.L. proposta da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio C.F._2
in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, 88 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Indennità sostitutiva ferie non godute”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07.03.2025, parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023, in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità CP_1
pari alla somma di euro € 5.176,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si costituisce e CP_1
viene dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
24.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso va parzialmente accolto.
È preliminarmente necessario ricostruire la normativa vigente in materia.
Al riguardo assume particolare rilievo l'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12, il quale dispone che:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche… sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
…Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino
Pag. 2 di 10 al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, con l'entrata in vigore della norma in esame, il legislatore ha espressamente stabilito che i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con la conseguente cessazione di applicazione delle precedenti disposizioni legislative o contrattuali di contenuto più favorevole.
Tuttavia, il medesimo quadro normativo prevede una specifica eccezione in favore del personale con contratto fino a termine delle attività didattiche, per il quale è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra
i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Tale previsione trova la propria ratio nell'esigenza di evitare che il suddetto personale risulti, di fatto, impossibilitato a godere integralmente delle ferie maturate, a causa della cessazione del rapporto di lavoro al 30 giugno, con la conseguente mancanza di disponibilità sufficienti utili al loro effettivo godimento.
In aggiunta, assume rilievo la legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art.1 in cui si prevede che:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che
Pag. 3 di 10 se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Sicché, ai sensi del citato comma 54, il legislatore ha previsto, per tutto il personale docente, l'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con l'espressa esclusione di quelli destinati allo svolgimento degli scrutini, degli esami di
Stato e delle attività valutative.
Per la restante parte dell'anno scolastico, il godimento delle ferie è comunque consentito, ma nei limiti di un periodo non superiore a sei giornate lavorative, in coerenza con la finalità della norma di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Concordando con l'orientamento espresso dalle pronunce del Tribunale di
Milano e del Tribunale di Torino (Trib. Milano, R.G. 3230/2025, 10/06/25;
Trib. Torino, R.G. 1387/2025, 29/05/2025) in fattispecie analoghe, anche ai
Pag. 4 di 10 sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att.cpc 1, questo Giudice ritiene che debba essere operata una netta distinzione tra i periodi di chiusura della scuola (ossia i periodi di Natale, Pasqua, Carnevale e gli altri disciplinati dall'autonomia scolastica), come individuati nei calendari scolastici regionali, e il periodo intercorrente tra la conclusione delle lezioni
(solitamente intorno al 10 giugno) e il 30 giugno, data coincidente con la cessazione delle attività didattiche.
Tale distinzione appare necessaria al fine di delineare correttamente l'ambito temporale entro il quale il personale docente è tenuto a fruire delle ferie, secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento.
Orbene, l'art. 1 comma 54, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, ha espressamente destinato i giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, impiegando, a tal fine, il verbo all'indicativo presente “fruisce”. L'utilizzo di tale forma verbale, priva di ambiguità, non lascia margini di scelta né di discrezionalità nell'attuazione della previsione normativa, che si impone pertanto in termini vincolanti.
Ne consegue che, mentre per i primi (ossia i giorni di sospensione delle lezioni) sussiste un'espressa previsione normativa che impone al personale docente la fruizione delle ferie, presumendo in tali giornate una loro inattività didattica, per i secondi (dal 10 al 30 giugno) analoga previsione non è rinvenibile. Ne deriva che tale arco temporale non può essere automaticamente destinato alle ferie, né qualificato come periodo di
Pag. 5 di 10 inattività, salvo che il datore di lavoro non disponga diversamente, invitando espressamente i docenti a collocarvi le ferie residue.
L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (Cass.
14268/2022).
Non essendosi costituito il e dunque fornito prova né dell'istanza CP_1
del docente volta a collocare in ferie il periodo successivo alla chiusura della scuola, né, d'altra parte, dell'avvenuto invito specifico a fruire delle ferie maturate, corredato dall'avviso circa la possibile perdita delle stesse in caso di mancata fruizione, deve escludersi che parte ricorrente possa essere considerata in ferie nel lasso temporale intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 giugno.
Per di più, giova ricordare che il docente non si limita allo svolgimento della mera attività di insegnamento frontale, ma è tenuto anche a compiere attività funzionali all'insegnamento, le quali non sempre richiedono la presenza fisica a scuola e possono essere svolte con significativi margini di autonomia spazio-temporale (Cass. N. 23934/2020).
Nondimeno, in determinati periodi l'obbligo di disponibilità è espressamente previsto, come nel caso delle sostituzioni durante lo svolgimento degli esami di Stato. Pertanto, al di fuori dei periodi che la legge destina in modo vincolante alla fruizione delle ferie, il docente deve considerarsi a tutti gli effetti in servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, poiché impegnato in attività diverse dall'insegnamento ovvero comunque a disposizione del datore di lavoro, salvo che non abbia espressamente richiesto la fruizione del congedo ordinario.
È infatti soltanto durante il periodo di ferie, formalmente richiesto e concesso, che il docente – al pari di ogni altro lavoratore dipendente – può
Pag. 6 di 10 dirsi libero di autodeterminare l'organizzazione del proprio tempo, laddove invece, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (quali scrutini, programmazione, ecc…), lo stesso può essere legittimamente richiamato in servizio (Cass. n. 28587/2024).
Alla luce di quanto sinora esposto, può dunque concludersi che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dai calendari scolastici regionali, alla fruizione delle ferie, ai sensi dell'art. 1 comma 54, comporta l'insorgenza di una presunzione relativa di godimento delle ferie, in detti periodi, da parte del personale docente.
Tale presunzione può essere superata esclusivamente mediante prova contraria specifica, consistente nella dimostrazione che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa, ovvero, quantomeno, che il docente sia stato vincolato allo svolgimento di attività lavorativa in tale periodo per ragioni di inderogabile necessità.
Il Tribunale di Milano, nella pronuncia richiamata (R.G. 3230/2025,
10/06/25), ha evidenziato come, nei periodi di sospensione delle lezioni, la scuola risulti effettivamente chiusa, analogamente a quanto accade la domenica e negli altri giorni festivi. Ne consegue che il docente può ritenersi destinatario del riposo spettante, il quale compensa l'eventuale mancata fruizione delle ferie;
diversamente, si realizzerebbe un ingiusto arricchimento dell'interessato, il quale potrebbe beneficiare sia del riposo dovuto sia dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. Anche in tale contesto, la predetta pronuncia riconosce la possibilità per il docente di fornire prova contraria, dimostrando l'effettiva prestazione lavorativa
Pag. 7 di 10 durante il periodo di sospensione e le ragioni per cui tale attività non poteva essere svolta in periodi diversi da quelli destinati per legge alla fruizione delle ferie.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità relativa ai giorni di ferie residui, detraendo già in atto di ricorso i giorni di sospensione delle lezioni, come da calendario regionale prodotto.
I conteggi allegati dall'istante fanno dunque riferimento ai giorni di ferie non fruiti, detratti quelli di sospensione delle lezioni, più le festività soppresse.
Per quanto riguarda le festività soppresse, il mancato godimento delle stesse non può essere parificato a quello delle ferie, in quanto le festività soppresse hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta.
Infatti, l'art. 1 della legge n. 937/1977 prevede che le 4 giornate di festività soppresse debbano essere richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel lasso di tempo che va dal termine delle lezioni e degli esami all'inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Nel caso in cui non vengano fruite per fatto derivante da esigenze organizzative del servizio, tali giornate sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera.
Di conseguenza, per accedere all'indennità sostitutiva per le festività soppresse è necessario che tali giornate siano state richieste dal docente e non siano state concesse per ragioni organizzative.
Nel caso di specie, parte ricorrente non fornisce alcuna prova in tal senso.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Pag. 8 di 10 Alla luce dei principi illustrati, parte ricorrente ha quindi diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, nella misura corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico e i giorni effettivamente fruiti, sia su richiesta del docente sia in corrispondenza dei periodi di sospensione delle lezioni come previsti dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di lezione.
L'indennità dovuta sarà quindi quella risultante dal numero dei giorni decorrenti dal primo giorno successivo al termine finale delle lezioni e il 30 giugno moltiplicato per l'importo giornaliero indicato nel ricorso introduttivo (il quale risulta debitamente motivato e non contestato dall'Amministrazione contumace), detratti da tale calcolo gli eventuali giorni di ferie già fruiti a richiesta.
In relazione anni scolastici in cui parte ricorrente non aveva un contratto a tempo pieno bensì a orario di servizio settimanale ridotto, l'esatta quantificazione economica delle ferie spettanti, sulla base di quanto in precedenza statuito, andrà proporzionata e adattata in considerazione dell'orario di servizio ridotto ed effettivamente svolto.
Sull'importo così determinato dovrà essere applicata la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, decorrenti dal momento del dovuto fino al saldo, ai sensi dell'art. 22 della legge 724/1994, norma applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. N.
13624/2020).
Le spese di lite, stante il solo parziale accoglimento della domanda, sono per un terzo compensate, ponendo i residui due terzi liquidati come da dispositivo, tenendo anche conto della maggiorazione fino al 30% ai sensi
Pag. 9 di 10 dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 introdotto dal DM 37/2018, a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 306/2025 R.G.L.:
1) Condanna il a corrispondere alla Controparte_1
parte ricorrente l'indennità sostitutiva di ferie non godute per il solo periodo decorrente dal primo giorno successivo al termine delle lezioni e il
30 giugno, scomputando gli eventuali giorni di ferie fruiti a domanda del ricorrente e le festività soppresse, in considerazione dell'orario di servizio effettivamente svolto, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori sino al soddisfo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_2
rifondere alla parte ricorrente la residua parte, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate in euro 750,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” così Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 2861 del 31 gennaio 2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 306/2025 R.G.L. proposta da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio C.F._2
in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, 88 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Indennità sostitutiva ferie non godute”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07.03.2025, parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023, in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità CP_1
pari alla somma di euro € 5.176,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si costituisce e CP_1
viene dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
24.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso va parzialmente accolto.
È preliminarmente necessario ricostruire la normativa vigente in materia.
Al riguardo assume particolare rilievo l'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12, il quale dispone che:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche… sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
…Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino
Pag. 2 di 10 al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, con l'entrata in vigore della norma in esame, il legislatore ha espressamente stabilito che i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con la conseguente cessazione di applicazione delle precedenti disposizioni legislative o contrattuali di contenuto più favorevole.
Tuttavia, il medesimo quadro normativo prevede una specifica eccezione in favore del personale con contratto fino a termine delle attività didattiche, per il quale è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra
i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Tale previsione trova la propria ratio nell'esigenza di evitare che il suddetto personale risulti, di fatto, impossibilitato a godere integralmente delle ferie maturate, a causa della cessazione del rapporto di lavoro al 30 giugno, con la conseguente mancanza di disponibilità sufficienti utili al loro effettivo godimento.
In aggiunta, assume rilievo la legge n. 228/2012 ai commi 54, 55, 56 dell'art.1 in cui si prevede che:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che
Pag. 3 di 10 se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Sicché, ai sensi del citato comma 54, il legislatore ha previsto, per tutto il personale docente, l'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con l'espressa esclusione di quelli destinati allo svolgimento degli scrutini, degli esami di
Stato e delle attività valutative.
Per la restante parte dell'anno scolastico, il godimento delle ferie è comunque consentito, ma nei limiti di un periodo non superiore a sei giornate lavorative, in coerenza con la finalità della norma di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Concordando con l'orientamento espresso dalle pronunce del Tribunale di
Milano e del Tribunale di Torino (Trib. Milano, R.G. 3230/2025, 10/06/25;
Trib. Torino, R.G. 1387/2025, 29/05/2025) in fattispecie analoghe, anche ai
Pag. 4 di 10 sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att.cpc 1, questo Giudice ritiene che debba essere operata una netta distinzione tra i periodi di chiusura della scuola (ossia i periodi di Natale, Pasqua, Carnevale e gli altri disciplinati dall'autonomia scolastica), come individuati nei calendari scolastici regionali, e il periodo intercorrente tra la conclusione delle lezioni
(solitamente intorno al 10 giugno) e il 30 giugno, data coincidente con la cessazione delle attività didattiche.
Tale distinzione appare necessaria al fine di delineare correttamente l'ambito temporale entro il quale il personale docente è tenuto a fruire delle ferie, secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento.
Orbene, l'art. 1 comma 54, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, ha espressamente destinato i giorni di sospensione delle lezioni al godimento delle ferie del personale docente, impiegando, a tal fine, il verbo all'indicativo presente “fruisce”. L'utilizzo di tale forma verbale, priva di ambiguità, non lascia margini di scelta né di discrezionalità nell'attuazione della previsione normativa, che si impone pertanto in termini vincolanti.
Ne consegue che, mentre per i primi (ossia i giorni di sospensione delle lezioni) sussiste un'espressa previsione normativa che impone al personale docente la fruizione delle ferie, presumendo in tali giornate una loro inattività didattica, per i secondi (dal 10 al 30 giugno) analoga previsione non è rinvenibile. Ne deriva che tale arco temporale non può essere automaticamente destinato alle ferie, né qualificato come periodo di
Pag. 5 di 10 inattività, salvo che il datore di lavoro non disponga diversamente, invitando espressamente i docenti a collocarvi le ferie residue.
L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (Cass.
14268/2022).
Non essendosi costituito il e dunque fornito prova né dell'istanza CP_1
del docente volta a collocare in ferie il periodo successivo alla chiusura della scuola, né, d'altra parte, dell'avvenuto invito specifico a fruire delle ferie maturate, corredato dall'avviso circa la possibile perdita delle stesse in caso di mancata fruizione, deve escludersi che parte ricorrente possa essere considerata in ferie nel lasso temporale intercorrente tra la chiusura della scuola e il 30 giugno.
Per di più, giova ricordare che il docente non si limita allo svolgimento della mera attività di insegnamento frontale, ma è tenuto anche a compiere attività funzionali all'insegnamento, le quali non sempre richiedono la presenza fisica a scuola e possono essere svolte con significativi margini di autonomia spazio-temporale (Cass. N. 23934/2020).
Nondimeno, in determinati periodi l'obbligo di disponibilità è espressamente previsto, come nel caso delle sostituzioni durante lo svolgimento degli esami di Stato. Pertanto, al di fuori dei periodi che la legge destina in modo vincolante alla fruizione delle ferie, il docente deve considerarsi a tutti gli effetti in servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, poiché impegnato in attività diverse dall'insegnamento ovvero comunque a disposizione del datore di lavoro, salvo che non abbia espressamente richiesto la fruizione del congedo ordinario.
È infatti soltanto durante il periodo di ferie, formalmente richiesto e concesso, che il docente – al pari di ogni altro lavoratore dipendente – può
Pag. 6 di 10 dirsi libero di autodeterminare l'organizzazione del proprio tempo, laddove invece, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (quali scrutini, programmazione, ecc…), lo stesso può essere legittimamente richiamato in servizio (Cass. n. 28587/2024).
Alla luce di quanto sinora esposto, può dunque concludersi che la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dai calendari scolastici regionali, alla fruizione delle ferie, ai sensi dell'art. 1 comma 54, comporta l'insorgenza di una presunzione relativa di godimento delle ferie, in detti periodi, da parte del personale docente.
Tale presunzione può essere superata esclusivamente mediante prova contraria specifica, consistente nella dimostrazione che il docente e il dirigente scolastico abbiano concordato che uno o più giorni di sospensione fossero destinati allo svolgimento di attività lavorativa, ovvero, quantomeno, che il docente sia stato vincolato allo svolgimento di attività lavorativa in tale periodo per ragioni di inderogabile necessità.
Il Tribunale di Milano, nella pronuncia richiamata (R.G. 3230/2025,
10/06/25), ha evidenziato come, nei periodi di sospensione delle lezioni, la scuola risulti effettivamente chiusa, analogamente a quanto accade la domenica e negli altri giorni festivi. Ne consegue che il docente può ritenersi destinatario del riposo spettante, il quale compensa l'eventuale mancata fruizione delle ferie;
diversamente, si realizzerebbe un ingiusto arricchimento dell'interessato, il quale potrebbe beneficiare sia del riposo dovuto sia dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. Anche in tale contesto, la predetta pronuncia riconosce la possibilità per il docente di fornire prova contraria, dimostrando l'effettiva prestazione lavorativa
Pag. 7 di 10 durante il periodo di sospensione e le ragioni per cui tale attività non poteva essere svolta in periodi diversi da quelli destinati per legge alla fruizione delle ferie.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità relativa ai giorni di ferie residui, detraendo già in atto di ricorso i giorni di sospensione delle lezioni, come da calendario regionale prodotto.
I conteggi allegati dall'istante fanno dunque riferimento ai giorni di ferie non fruiti, detratti quelli di sospensione delle lezioni, più le festività soppresse.
Per quanto riguarda le festività soppresse, il mancato godimento delle stesse non può essere parificato a quello delle ferie, in quanto le festività soppresse hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta.
Infatti, l'art. 1 della legge n. 937/1977 prevede che le 4 giornate di festività soppresse debbano essere richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel lasso di tempo che va dal termine delle lezioni e degli esami all'inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Nel caso in cui non vengano fruite per fatto derivante da esigenze organizzative del servizio, tali giornate sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera.
Di conseguenza, per accedere all'indennità sostitutiva per le festività soppresse è necessario che tali giornate siano state richieste dal docente e non siano state concesse per ragioni organizzative.
Nel caso di specie, parte ricorrente non fornisce alcuna prova in tal senso.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Pag. 8 di 10 Alla luce dei principi illustrati, parte ricorrente ha quindi diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, nella misura corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico e i giorni effettivamente fruiti, sia su richiesta del docente sia in corrispondenza dei periodi di sospensione delle lezioni come previsti dai calendari regionali tra il primo e l'ultimo giorno di lezione.
L'indennità dovuta sarà quindi quella risultante dal numero dei giorni decorrenti dal primo giorno successivo al termine finale delle lezioni e il 30 giugno moltiplicato per l'importo giornaliero indicato nel ricorso introduttivo (il quale risulta debitamente motivato e non contestato dall'Amministrazione contumace), detratti da tale calcolo gli eventuali giorni di ferie già fruiti a richiesta.
In relazione anni scolastici in cui parte ricorrente non aveva un contratto a tempo pieno bensì a orario di servizio settimanale ridotto, l'esatta quantificazione economica delle ferie spettanti, sulla base di quanto in precedenza statuito, andrà proporzionata e adattata in considerazione dell'orario di servizio ridotto ed effettivamente svolto.
Sull'importo così determinato dovrà essere applicata la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, decorrenti dal momento del dovuto fino al saldo, ai sensi dell'art. 22 della legge 724/1994, norma applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. N.
13624/2020).
Le spese di lite, stante il solo parziale accoglimento della domanda, sono per un terzo compensate, ponendo i residui due terzi liquidati come da dispositivo, tenendo anche conto della maggiorazione fino al 30% ai sensi
Pag. 9 di 10 dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 introdotto dal DM 37/2018, a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 306/2025 R.G.L.:
1) Condanna il a corrispondere alla Controparte_1
parte ricorrente l'indennità sostitutiva di ferie non godute per il solo periodo decorrente dal primo giorno successivo al termine delle lezioni e il
30 giugno, scomputando gli eventuali giorni di ferie fruiti a domanda del ricorrente e le festività soppresse, in considerazione dell'orario di servizio effettivamente svolto, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori sino al soddisfo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_2
rifondere alla parte ricorrente la residua parte, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate in euro 750,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” così Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 2861 del 31 gennaio 2019