Sentenza 17 febbraio 1983
Massime • 4
La sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione del bonum sacramenti da parte di uno degli sposi contiene Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e quindi non può essere dichiarata esecutiva ai sensi dello art. 1 della legge n. 810 del 1929 e dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, quali risultano dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza costituzionale n. 18 del 1982, se l'esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore; non contiene Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e quindi può essere dichiarata esecutiva, ai sensi delle norme citate, se l'esclusione sia stata manifestata all'altro coniuge, tanto se costui si sia limitato a prenderne atto, quanto se abbia consentito positivamente a tale difformità fra volontà e dichiarazione, mentre è irrilevante, al fine di escludere la delibazione, la circostanza che lo stesso soggetto che abbia posto in essere la nullità del matrimonio chieda, a tutela dello affidamento dell'altro sposo, la dichiarazione di validità del vincolo, in quanto, in Sede di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità, l'affidamento incolpevole può trovare tutela solo ad istanza della parte che eccepisca il proprio affidamento, quale risulta dalla sentenza canonica da eseguire. ( Conf 5026/82, mass n 422952, sulla prima parte).*
Nello speciale procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio non è previsto il riesame nel merito della concreta vicenda matrimoniale; ne' questo esame può ripetersi sotto Forma di controllo del fatto, essendo la relativa valutazione limitata al rispetto del diritto di agire e di resistere o dei principi di ordine pubblico.*
La Corte d'appello per accertare - nel giudizio di delibazione della pronunzia ecclesiastica di nullità del matrimonio a norma dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 - se risultino salvaguardati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio nei limiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, deve attenersi alle risultanze certificate dal decreto della segnatura apostolica, salvo che la parte interessata, in contrasto con questa certificazione, deduca precisi elementi di fatto o di diritto tali da costituire denunzia di un vizio determinato, controllabile in concreto. A tale fine la Corte d'appello non può svolgere una nuova e completa istruttoria ne' ordinare all'organo che ha emanato la sentenza da eseguire l'esibizione degli Atti del processo canonico, ma è la parte che, al fine di provare o contestare la violazione dei diritti di difesa o altri principi di ordine pubblico, può produrre ogni documento che ritenga rilevante e quindi anche copie autentiche degli Atti canonici. ( V 3024/82, mass n 420953).*
A seguito della sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale per la quale il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al livello di principio supremo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, la Corte d'appello, chiamata a dare esecutività alle sentenze ecclesiastiche, in materia matrimoniale, deve controllare non se il processo canonico in sè violi il principio della tutela giurisdizionale o se i singoli istituti processuali di detto ordinamento corrispondono a quelli del nostro sistema, ma se siano stati in concreto rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere a difesa dei propri diritti e che vanno individuati nei principi sulla Competenza del giudice, sulla regolarità della citazione, sulla legittimità della rappresentanza e sulla declaratoria di contumacia delle parti. ( V 3024/82, mass n 420953).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/1983, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1983 |
Testo completo
Nello speciale procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio non è previsto il riesame nel merito della concreta vicenda matrimoniale;
ne' questo esame può ripetersi sotto Forma di controllo del fatto, essendo la relativa valutazione limitata al rispetto del diritto di agire e di resistere o dei principi di ordine pubblico.*