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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17502/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. VENERI EMANUELA e dall' Parte_1 avv. PAOLIZZI GIUSEPPE, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 4.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 10.03.2022, inoltrava domanda all' , per il pagamento del TFR a carico CP_1 del Fondo di Garanzia;
che la domanda rimaneva inevasa;
che, in data 25.01.2023 depositava, presso il Tribunale di Napoli, ricorso per decreto ingiuntivo – rubricato al n. r.g. 1511/2023 – con il quale chiedeva la condanna dell' quale CP_1 gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al sig. il Tribunale rigettava il ricorso in quanto “il credito Parte_1 involge particolari questioni interpretative sulla normativa di riferimento;
considerato...opportuno che la determinazione dell'ammontare del credito vantato avvenga in sede di cognizione integrale, così da garantire una delibazione nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti”; che in data 17 gennaio 2014 la AP
s.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli e lo stesso si insinuava nel passivo del fallimento;
che il 22.06.2017, il suddetto Tribunale emetteva decreto di non farsi luogo a procedere ed in data 24.09.2018 veniva chiuso il fallimento;
che il 29 ottobre 2018, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della AP
s.r.l. ed il suddetto titolo veniva munito di formula esecutiva il 23 febbraio 2022; che, con il predetto decreto ingiuntivo n. 1751/2018, n. R.G. 20774/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, la AP Srl veniva condannata a pagare all' odierno ricorrente la somma di € 43.687,36 di cui € 32.700,42 a titolo di tfr ed €
10.986,94 a titolo di ultime tre mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
che risulta ampiamente decorso il termine di legge, richiesto per l'esperimento del procedimento amministrativo, essendo stata presentata la domanda di pagamento a carico del fondo in data 10.03.2022.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare il diritto del ricorrente
a ricevere il pagamento della somma di € 32.700,42, a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché degli interessi di mora, ai sensi dell' art. 5 com. II del D.lgs n. 231/02 e succ. modif. a decorrere dal giorno 10.03.2022, data di presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale;
nonché l'incompetenza territoriale e dichiarare la nullità del presente ricorso giudiziario nonché dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della stessa e, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' in quanto l'art. 413 c.p.c., dispone che il giudice competente sia quello CP_1 nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o dove l'azienda ha la sua sede principale o la sede secondaria presso la quale è impiegato il dipendente o dove questi prestava attività lavorativa al momento in cui il rapporto è terminato.
I criteri su indicati sono tra di loro concorrenti e la norma precisa, al secondo comma, che la competenza così stabilita permane anche in caso di trasferimento o cessazione d'azienda, purché la causa sia promossa entro i sei mesi successivi dal trasferimento o dalla cessazione.
Sul punto la Suprema di Corte di cassazione con ordinanza n. 21648 dell'8 ottobre
2020 ha, infatti, ribadito il consolidato orientamento secondo il quale: "nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. Civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha sempre carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi”.
Pertanto, decorso il termine di sei mesi la causa dovrà essere presentata innanzi al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto, avendo questo criterio carattere duraturo.
Ed invero, nel caso di specie, la sede della AP Srl era in Portici alla Via
Bagnara n. 8, per cui, la competenza territoriale è del Tribunale di Napoli.
In merito alla eccezione di improponibilità del ricorso per la mancata prova della presentazione della domanda amministrativa, si evidenzia che allegata al ricorso vi è la ricevuta telematica di presentazione della domanda di Intervento al Fondo di Garanzia emessa dall' (cfr. doc. 1). Per cui anche tale eccezione non può CP_1 essere accolta.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in quanto si CP_1 evidenzia che il rapporto di lavoro è terminato in data 16.05.2013, il 17.01.2014 la AP S.r.l. è stata dichiarata fallita e si è aperta la procedura di ammissione delle domande al passivo del fallimento;
tale procedura si è definitivamente chiusa nel settembre 2018 con il ritorno in bonis della società. Il 29 ottobre 2018, l'istante ottiene il decreto ingiuntivo nei confronti della AP S.r.l. che nel febbraio
2022 diventa esecutivo. In data 10.03.2022 viene depositata la domanda amministrativa presso l' e, non avendo ricevuto risposta, il 25.01.2023 viene CP_1 deposita ricorso per decreto, per cui, il credito non è prescritto, non essendo decorsi i cinque anni dal gionro in cui il diritto poteva essere fatto valere ( ovvero dal febbraio del 2022 avendo ricevuto il titolo in forma esecutiva solo in quella data).
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
E' opportuno precisare al riguardo che il ricorrente invoca l' intervento del Fondo per la liquidazione delle competenze di fine rapporto, nei confronti del datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali per cui sia dato seguito inutilmente all' azione esecutiva e le garanzie patrimoniali risultino insufficienti.
Nel dare attuazione alla direttiva ( n. 80/987), il legislatore italiano ( l. 29 maggio
1982, n. 297art. 2, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), infatti ha istituito presso l' il fondo di garanzia – gestito dall' CP_1 istituto medesimo – per assicurare al lavoratore, nel caso di insolvenza del datore di lavoro- di soggezione- cioè a fallimento o ad altra procedura concorsuale-la soddisfazione effettiva del credito – non contemplato dalla direttiva ( che ne risulta, quindi, derogata in melius, a favore dei lavoratori) – a titolo trattamento di fine rapporto ( sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 18481/2007, 1885/2005 cit., anche in motivazione).
Ne risulta quindi, stabilito che, il Fondo di garanzia – nelle prospettate ipotesi di insolvenza del datore di lavoro – assicura- “ il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati” - in coerenza con la direttiva comunitaria – identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano ( trattamento di fine rapporto appunto).
La direttiva comunitaria, stabilisce, contestualmente ( comma 5), che qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali (di cui al R.D. 16 marzo
1942 n. 267) “ il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Nell' estendere poi la garanzia del Fondo- ai “ crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, che risultano tutelati dalla direttiva ( n. 80/987 cit.) “in caso di insolvenza del datore di lavoro” - la successiva disciplina nella materia de qua
( D.Lgs 27 gennaio 1992 n.80 art. 1 e 2 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) ribadisce esplicitamente ( articolo I comma 2) che il lavoratore o i lavoratori aventi diritto, possono chiedere il pagamento-( anche) di detti crediti di lavoro- al
Fondo di garanzia- parimenti- “ sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito, relativo a detto trattamento , le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto od in parte insufficienti”.
La procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto al Fondo di garanzia – nel caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali – si articola nella insinuazione del credito del lavoratore ( e degli accessori relativi) nello stato passivo del fallimento ( o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro- reso esecutivo o, comunque, divenuto “ definitivo” ( a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) – e nella successiva presentazione al Fondo – una volta che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio ( di quindici giorni) – della domanda di pagamento.
Il diritto alla prestazione da parte del Fondo non nasce direttamente dal rapporto di lavoro, ma dal distinto rapporto assicurativo – previdenziale ( cfr, Cass., n.
27917/2005) e nella concorrenza dei presupposti previsti dalla legge, costituiti ( sempre con riferimento all' ipotesi qui presa in esame) dall' insolvenza del datore di lavoro e dell' accertamento del credito nell' ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di quest' ultima.
Le previsioni di cui alle norme che le disciplinano escludono che il Fondo debba intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere;
dall' altro non dettano alcuna disposizioni affinchè l' CP_1 venga informato degli elementi necessari per l' accertamento del diritto e della misura della prestazione, essendo sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo;
tal che è stato desunto “ che la verifica sull' esistenza del credito non compete all' istituto” ( Cfr, Cass., n. 3939/2014).
Ed invero, attesa la già rilevata autonomia dell' obbligazione dei Fondo rispetto a quella del datore di lavoro ( non trattandosi di un' una obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni, una nascente dal rapporto assicurativo – previdenziale, l' altra dal rapporto di lavoro), ne deriva l' inapplicabilità della disciplina relativa alle obbligazioni solidali, cosicchè deve escludersi che l' CP_1 sia abilitato, secondo le regole di queste ultime, a contestare l' esistenza e l' ammontare del credito retributivo, esprimendo invece la legge la regola opposta, vale a dire che il presupposto dell' obbligazione del Fondo è che sia stato accertato, nei modi tassativamente specificati, un credito nei confronti del datore di lavoro.
Tale conclusione non solo appare coerente con la procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quando dovuto dal Fondo di garanzia, ma risulta altresì funzionale allo scopo della norma di garantire al lavoratore proprio il pagamento di quel credito di lavoro ( TFR) che sia rimasto insoddisfatto per l' insolvenza del datore di lavoro.
Ne discende che il trattamento di fine rapporto e le ultime tre retribuzioni che il
Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, si identifica con l' oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento.
Nell' altra ipotesi, l' infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del titolo secondo del Libro terzo del codice di rito) intanto può legittimare l' azione nei confronti del Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione di ogni altro mezzo. In questo caso, la legge, prevede “ soltanto l' esperimento dell' esecuzione forzata” che presuppone un idoneo titolo esecutivo giudiziale.
Orbene, per ottenere la liquidazione del TFR dal Fondo di Garanzia dell' CP_1 pertanto, è necessario dimostrare la sussistenza congiunta di questi presupposti:
- cessazione del rapporto (a prescindere dalla causa);
- mancato pagamento da parte del datore di lavoro;
- l'apertura del fallimento o di un' altra procedura concorsuale;
- il tentativo di pignoramento non andato a buon fine nel caso in cui l'imprenditore non possa essere sottoposto a procedura concorsuale. Nel caso in esame, la AP S.r.l. era una società soggetta alle procedure concorsuali, tant'è che essa è stata dichiarata fallita in data 17 gennaio 2014 dal
Tribunale di Napoli e poi si è aperta la procedura di insinuazione al passivo, chiusasi con dichiarazione di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali, ai sensi dell'art. 102 L.F.. con ciò essendo palese l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.
Inoltre, la parte ricorrente ha prodotto il decreto ingiuntivo n. 1751/2018, divenuto esecutivo nel febbraio 2022, che consente la quantificazione del credito per cui oggi si agisce, e costituisce idoneo titolo esecutivo ai sensi dell' art. 472
c.c.
Pertanto, la parte ricorrente ha dimostrato documentalmente l'esistenza dei presupposti suddetti, posto che la AP s.r.l. veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Napoli e lo stesso si insinuava nel passivo del fallimento e tuttavia il
22.06.2017, il suddetto Tribunale emetteva decreto di non farsi luogo a procedere ed in data 24.09.2018 veniva chiuso il fallimento.
Sussistono, pertanto, le condizioni per l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito presso l' , tenuto a pagare il T.F.R. nel caso in cui l'azienda del CP_1 datore di lavoro è chiusa da oltre un anno ed il dipendente abbia eseguito un'azione esecutiva senza esito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale fondo di CP_1 garanzia, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
32.700,42 a titolo di TFR per la causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.500.00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 04/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 27.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17502/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. VENERI EMANUELA e dall' Parte_1 avv. PAOLIZZI GIUSEPPE, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 4.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 10.03.2022, inoltrava domanda all' , per il pagamento del TFR a carico CP_1 del Fondo di Garanzia;
che la domanda rimaneva inevasa;
che, in data 25.01.2023 depositava, presso il Tribunale di Napoli, ricorso per decreto ingiuntivo – rubricato al n. r.g. 1511/2023 – con il quale chiedeva la condanna dell' quale CP_1 gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto al sig. il Tribunale rigettava il ricorso in quanto “il credito Parte_1 involge particolari questioni interpretative sulla normativa di riferimento;
considerato...opportuno che la determinazione dell'ammontare del credito vantato avvenga in sede di cognizione integrale, così da garantire una delibazione nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti”; che in data 17 gennaio 2014 la AP
s.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli e lo stesso si insinuava nel passivo del fallimento;
che il 22.06.2017, il suddetto Tribunale emetteva decreto di non farsi luogo a procedere ed in data 24.09.2018 veniva chiuso il fallimento;
che il 29 ottobre 2018, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della AP
s.r.l. ed il suddetto titolo veniva munito di formula esecutiva il 23 febbraio 2022; che, con il predetto decreto ingiuntivo n. 1751/2018, n. R.G. 20774/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, la AP Srl veniva condannata a pagare all' odierno ricorrente la somma di € 43.687,36 di cui € 32.700,42 a titolo di tfr ed €
10.986,94 a titolo di ultime tre mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
che risulta ampiamente decorso il termine di legge, richiesto per l'esperimento del procedimento amministrativo, essendo stata presentata la domanda di pagamento a carico del fondo in data 10.03.2022.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare il diritto del ricorrente
a ricevere il pagamento della somma di € 32.700,42, a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché degli interessi di mora, ai sensi dell' art. 5 com. II del D.lgs n. 231/02 e succ. modif. a decorrere dal giorno 10.03.2022, data di presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale;
nonché l'incompetenza territoriale e dichiarare la nullità del presente ricorso giudiziario nonché dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della stessa e, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' in quanto l'art. 413 c.p.c., dispone che il giudice competente sia quello CP_1 nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o dove l'azienda ha la sua sede principale o la sede secondaria presso la quale è impiegato il dipendente o dove questi prestava attività lavorativa al momento in cui il rapporto è terminato.
I criteri su indicati sono tra di loro concorrenti e la norma precisa, al secondo comma, che la competenza così stabilita permane anche in caso di trasferimento o cessazione d'azienda, purché la causa sia promossa entro i sei mesi successivi dal trasferimento o dalla cessazione.
Sul punto la Suprema di Corte di cassazione con ordinanza n. 21648 dell'8 ottobre
2020 ha, infatti, ribadito il consolidato orientamento secondo il quale: "nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. Civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha sempre carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi”.
Pertanto, decorso il termine di sei mesi la causa dovrà essere presentata innanzi al giudice del luogo in cui è sorto il rapporto, avendo questo criterio carattere duraturo.
Ed invero, nel caso di specie, la sede della AP Srl era in Portici alla Via
Bagnara n. 8, per cui, la competenza territoriale è del Tribunale di Napoli.
In merito alla eccezione di improponibilità del ricorso per la mancata prova della presentazione della domanda amministrativa, si evidenzia che allegata al ricorso vi è la ricevuta telematica di presentazione della domanda di Intervento al Fondo di Garanzia emessa dall' (cfr. doc. 1). Per cui anche tale eccezione non può CP_1 essere accolta.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in quanto si CP_1 evidenzia che il rapporto di lavoro è terminato in data 16.05.2013, il 17.01.2014 la AP S.r.l. è stata dichiarata fallita e si è aperta la procedura di ammissione delle domande al passivo del fallimento;
tale procedura si è definitivamente chiusa nel settembre 2018 con il ritorno in bonis della società. Il 29 ottobre 2018, l'istante ottiene il decreto ingiuntivo nei confronti della AP S.r.l. che nel febbraio
2022 diventa esecutivo. In data 10.03.2022 viene depositata la domanda amministrativa presso l' e, non avendo ricevuto risposta, il 25.01.2023 viene CP_1 deposita ricorso per decreto, per cui, il credito non è prescritto, non essendo decorsi i cinque anni dal gionro in cui il diritto poteva essere fatto valere ( ovvero dal febbraio del 2022 avendo ricevuto il titolo in forma esecutiva solo in quella data).
Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
E' opportuno precisare al riguardo che il ricorrente invoca l' intervento del Fondo per la liquidazione delle competenze di fine rapporto, nei confronti del datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali per cui sia dato seguito inutilmente all' azione esecutiva e le garanzie patrimoniali risultino insufficienti.
Nel dare attuazione alla direttiva ( n. 80/987), il legislatore italiano ( l. 29 maggio
1982, n. 297art. 2, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), infatti ha istituito presso l' il fondo di garanzia – gestito dall' CP_1 istituto medesimo – per assicurare al lavoratore, nel caso di insolvenza del datore di lavoro- di soggezione- cioè a fallimento o ad altra procedura concorsuale-la soddisfazione effettiva del credito – non contemplato dalla direttiva ( che ne risulta, quindi, derogata in melius, a favore dei lavoratori) – a titolo trattamento di fine rapporto ( sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 18481/2007, 1885/2005 cit., anche in motivazione).
Ne risulta quindi, stabilito che, il Fondo di garanzia – nelle prospettate ipotesi di insolvenza del datore di lavoro – assicura- “ il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati” - in coerenza con la direttiva comunitaria – identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano ( trattamento di fine rapporto appunto).
La direttiva comunitaria, stabilisce, contestualmente ( comma 5), che qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali (di cui al R.D. 16 marzo
1942 n. 267) “ il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Nell' estendere poi la garanzia del Fondo- ai “ crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, che risultano tutelati dalla direttiva ( n. 80/987 cit.) “in caso di insolvenza del datore di lavoro” - la successiva disciplina nella materia de qua
( D.Lgs 27 gennaio 1992 n.80 art. 1 e 2 Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) ribadisce esplicitamente ( articolo I comma 2) che il lavoratore o i lavoratori aventi diritto, possono chiedere il pagamento-( anche) di detti crediti di lavoro- al
Fondo di garanzia- parimenti- “ sempre che, a seguito dell' esperimento dell' esecuzione forzata per la realizzazione del credito, relativo a detto trattamento , le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto od in parte insufficienti”.
La procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto al Fondo di garanzia – nel caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali – si articola nella insinuazione del credito del lavoratore ( e degli accessori relativi) nello stato passivo del fallimento ( o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro- reso esecutivo o, comunque, divenuto “ definitivo” ( a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) – e nella successiva presentazione al Fondo – una volta che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio ( di quindici giorni) – della domanda di pagamento.
Il diritto alla prestazione da parte del Fondo non nasce direttamente dal rapporto di lavoro, ma dal distinto rapporto assicurativo – previdenziale ( cfr, Cass., n.
27917/2005) e nella concorrenza dei presupposti previsti dalla legge, costituiti ( sempre con riferimento all' ipotesi qui presa in esame) dall' insolvenza del datore di lavoro e dell' accertamento del credito nell' ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di quest' ultima.
Le previsioni di cui alle norme che le disciplinano escludono che il Fondo debba intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere;
dall' altro non dettano alcuna disposizioni affinchè l' CP_1 venga informato degli elementi necessari per l' accertamento del diritto e della misura della prestazione, essendo sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia la dimostrazione che il credito sia stato ammesso al passivo;
tal che è stato desunto “ che la verifica sull' esistenza del credito non compete all' istituto” ( Cfr, Cass., n. 3939/2014).
Ed invero, attesa la già rilevata autonomia dell' obbligazione dei Fondo rispetto a quella del datore di lavoro ( non trattandosi di un' una obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni, una nascente dal rapporto assicurativo – previdenziale, l' altra dal rapporto di lavoro), ne deriva l' inapplicabilità della disciplina relativa alle obbligazioni solidali, cosicchè deve escludersi che l' CP_1 sia abilitato, secondo le regole di queste ultime, a contestare l' esistenza e l' ammontare del credito retributivo, esprimendo invece la legge la regola opposta, vale a dire che il presupposto dell' obbligazione del Fondo è che sia stato accertato, nei modi tassativamente specificati, un credito nei confronti del datore di lavoro.
Tale conclusione non solo appare coerente con la procedura per l' accertamento ed il conseguimento di quando dovuto dal Fondo di garanzia, ma risulta altresì funzionale allo scopo della norma di garantire al lavoratore proprio il pagamento di quel credito di lavoro ( TFR) che sia rimasto insoddisfatto per l' insolvenza del datore di lavoro.
Ne discende che il trattamento di fine rapporto e le ultime tre retribuzioni che il
Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, si identifica con l' oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento.
Nell' altra ipotesi, l' infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del titolo secondo del Libro terzo del codice di rito) intanto può legittimare l' azione nei confronti del Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione di ogni altro mezzo. In questo caso, la legge, prevede “ soltanto l' esperimento dell' esecuzione forzata” che presuppone un idoneo titolo esecutivo giudiziale.
Orbene, per ottenere la liquidazione del TFR dal Fondo di Garanzia dell' CP_1 pertanto, è necessario dimostrare la sussistenza congiunta di questi presupposti:
- cessazione del rapporto (a prescindere dalla causa);
- mancato pagamento da parte del datore di lavoro;
- l'apertura del fallimento o di un' altra procedura concorsuale;
- il tentativo di pignoramento non andato a buon fine nel caso in cui l'imprenditore non possa essere sottoposto a procedura concorsuale. Nel caso in esame, la AP S.r.l. era una società soggetta alle procedure concorsuali, tant'è che essa è stata dichiarata fallita in data 17 gennaio 2014 dal
Tribunale di Napoli e poi si è aperta la procedura di insinuazione al passivo, chiusasi con dichiarazione di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali, ai sensi dell'art. 102 L.F.. con ciò essendo palese l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.
Inoltre, la parte ricorrente ha prodotto il decreto ingiuntivo n. 1751/2018, divenuto esecutivo nel febbraio 2022, che consente la quantificazione del credito per cui oggi si agisce, e costituisce idoneo titolo esecutivo ai sensi dell' art. 472
c.c.
Pertanto, la parte ricorrente ha dimostrato documentalmente l'esistenza dei presupposti suddetti, posto che la AP s.r.l. veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Napoli e lo stesso si insinuava nel passivo del fallimento e tuttavia il
22.06.2017, il suddetto Tribunale emetteva decreto di non farsi luogo a procedere ed in data 24.09.2018 veniva chiuso il fallimento.
Sussistono, pertanto, le condizioni per l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito presso l' , tenuto a pagare il T.F.R. nel caso in cui l'azienda del CP_1 datore di lavoro è chiusa da oltre un anno ed il dipendente abbia eseguito un'azione esecutiva senza esito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale fondo di CP_1 garanzia, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
32.700,42 a titolo di TFR per la causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.500.00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 04/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo