Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00950/2025REG.PROV.COLL.
N. 01098/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2023, proposto da
Associazione Società Polisportiva Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Gabriella Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;
nei confronti
Centro Ortopedico Fisioterapico S.r.l., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3362 del 15 novembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Salute;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. SE CH e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. 3362 del 15 novembre 2023 il TAR Sicilia ha in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, proposto dalla odierna appellante per l’annullamento del D.A. n. 825 del 19 settembre 2022, avente ad oggetto “ Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anni 2020-2023 - per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione ” nonché della deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Palermo n. 296 del 2 marzo 2023, avente ad oggetto “ Specialistica Convenzionata Esterna presa atto D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, determinazione degli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anni 2020 – 2023 e approvazione budget Medicina Nucleare anni 2020-2023, budget Strutture ex GSA anni 2020-2023, budget Radiologia anni 2022-2023 e budget Medicina Fisica e Riabilitazione anni 2022-2023 ”.
2. Tale sentenza è appellata, per la integrale riforma, dalla Associazione soccombente nel primo giudizio, la quale formula le doglianze così rubricate:
I) Contraddittorietà della sentenza – Inutilità dell’esame nel merito della censura relativa alla tardività e retroattività – Violazione del principio della prevalenza della pronuncia di rito su quella di merito ;
II) Omessa valutazione degli atti e fatti di causa. Omessa valutazione dell’interesse pubblico e dei L.E.A .;
III) Violazione dei principi di cui al decreto presidenziale n. 162/2023 e dell’ordinanza collegiale n. 214/2023 del C.G.A. – Omesso esame della censura come formulata in ricorso – Illogicità e contraddittorietà della motivazione .
Con lo stesso mezzo, parte appellante ha fatto istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza gravata.
3. Per resistere all’atto di gravame si è costituito nel secondo grado di giudizio l’Assessorato Regionale della Salute con atto di mera forma in data 30 novembre 2023.
4. Con il decreto del Presidente del C.G.A.R.S. n. 406 del 1° dicembre 2023 è stata concessa parzialmente – sino alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale - la richiesta tutela cautelare con specifico riferimento alle clausole di salvaguardia di cui agli allegati all’impugnato D.A. n. 825 del 2022.
5. Con l’ordinanza collegiale n. 11 del 22 gennaio 2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata limitatamente alle clausole di salvaguardia di cui ai menzionati allegati al D.A. n. 825 del 2022.
6. Con atto depositato in data 19 settembre 2024, ha spiegato intervento ad adiuvandum la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
7. Sia parte appellante che Amministrazione appellata ha depositato ulteriori scritti difensivi prima dell’udienza pubblica del 20 novembre 2024, segnatamente memorie ex art. 73 c.p.a. in data 18 ottobre 2024.
8. Con ordinanza collegiale n. 919 del 25 novembre 2024, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, onerando dell’adempimento la competente Direzione generale dell’Assessorato Regionale della Salute.
Tale ordinanza non è stata adempiuta nei termini concessi all’Amministrazione.
9. In prossimità della nuova udienza pubblica fissata per la discussione del gravame, soltanto parte appellante ha depositato scritti difensivi, segnatamente memoria in data 29 ottobre 2025.
10. Alla udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. L’appello si palesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, il difensore di parte appellante ha dichiarato a verbale che non residua alcun interesse alla decisione del proposto gravame. Ha, pertanto, richiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del grado.
Il difensore dell’Amministrazione appellata ha preso atto della dichiarazione di parte appellante, rimettendosi al Collegio per la regolazione delle spese del grado.
13. Ciò posto, in conformità alla predetta dichiarazione il Collegio deve dichiarare improcedibile l’appello.
14. In ossequio alla espressa richiesta di parte appellante, le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de AN, Presidente
SE CH, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE CH | NO de AN |
IL SEGRETARIO