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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3582/2024 vertente
TRA
, nata nella Federazione Russa, il 27.2.1993 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. David Conti;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] (C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Ariano;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli CP_1
(Tivoli il 29.07.2014), (Tivoli, 16.09.2015) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(Tivoli, 06.04.2020), riconosciuti da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione dei minori con i genitori, oltre che il contributo economico per il loro sostentamento.
In data 30.12.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con la ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 22.09.2025, sono comparse personalmente le parti, le quali si sono riportate all'accordo cui sono giunte, integrato come in atti, ed il
Giudice delegato, preso atto dell'accordo sottoscritto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. La casa sita in Castel Madama, Via della Libertà n. 121, condotta in locazione, rimane assegnata alla moglie, essendosi il IG. già allontanato portando CP_1 con sé i propri effetti personali;
2. I Figli vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso la madre ed il padre potrà vederli ed averli con sé secondo il piano genitoriale e quindi, salvo diverso accordo tra le parti, da concordarsi il giorno precedente alla visita, i figli staranno con il padre a settimane alterne dal sabato dalle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:00 con pernotto e due pomeriggi durante la settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 (o dall'uscita di scuola se postuma) sino 20:00. Avuto riguardo alle visite infrasettimanali le parti, se impedite da motivi di lavoro, potranno delegare i rispettivi nonni dei minori e, segnatamente, la IG.ra , madre della Persona_4
IG.ra e i IGg.ri e , genitori Parte_1 CP_2 Persona_5 del IG. ; CP_1
- I figli, nei giorni concordati di visita del padre verranno prelevati dallo stesso, o presso
l'abitazione familiare o presso i rispettivi plessi scolastici. Il giorno precedente alla visita, le parti concorderanno il luogo di prelievo dei minori;
- Salvo diverso accordo tra le parti, durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni: il 24 dicembre, con relativo pernotto, con uno dei genitori ed il 25 con
l'altro; la cena del 31 dicembre, dalle ore 19,00 e s.s. con relativo pernotto, con uno dei genitori ed il primo gennaio con l'altro; il 6 gennaio sarà trascorso ad anni alterni con uno e con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua, con relativo pernotto, sarà passato con un genitore mentre il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
e ciò ad anni alternati;
- Durante le vacanze estive, i minori e trascorreranno due Per_1 Per_2 Persona_3 settimane non consecutive con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
laddove un genitore intendesse trascorrere con i minori due settimane consecutive occorrerà l'assenso dell'altro genitore;
- I minori e trascorreranno i ponti e le festività civili e Per_1 Per_2 Persona_3 religiose riconosciute dal comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno,1novembre, 8 dicembre) alternando i giorni, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Salvo diverso accordo tra le parti;
- Entrambi i genitori, avranno la facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi, o qualsiasi altro evento riguardante i minori, a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore. Salvo diverso accordo tra le parti;
- Il giorno della festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, i minori lo trascorreranno con il genitore di riferimento compreso il pernotto della giornata stessa a prescindere dal calendario ordinario. Salvo diverso accordo tra le parti;
3 - Il padre verserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 mensile, indicizzata ogni anno, come per legge, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. e le spese scolastiche, ludiche e ricreative come da protocollo del
Tribunale di Tivoli;
”
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze dei minori, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente dei minori. Il Tribunale ritiene quindi che le statuizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse dei minori, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento dei minori (Tivoli il 29.07.2014), Persona_1 Per_2
(Tivoli, 16.09.2015) e (Tivoli, 06.04.2020), alle condizioni di cui
[...] Persona_3 all'accordo indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
SC IA.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa SC IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3582/2024 vertente
TRA
, nata nella Federazione Russa, il 27.2.1993 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. David Conti;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] (C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Ariano;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli CP_1
(Tivoli il 29.07.2014), (Tivoli, 16.09.2015) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(Tivoli, 06.04.2020), riconosciuti da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione dei minori con i genitori, oltre che il contributo economico per il loro sostentamento.
In data 30.12.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con la ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 22.09.2025, sono comparse personalmente le parti, le quali si sono riportate all'accordo cui sono giunte, integrato come in atti, ed il
Giudice delegato, preso atto dell'accordo sottoscritto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. La casa sita in Castel Madama, Via della Libertà n. 121, condotta in locazione, rimane assegnata alla moglie, essendosi il IG. già allontanato portando CP_1 con sé i propri effetti personali;
2. I Figli vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso la madre ed il padre potrà vederli ed averli con sé secondo il piano genitoriale e quindi, salvo diverso accordo tra le parti, da concordarsi il giorno precedente alla visita, i figli staranno con il padre a settimane alterne dal sabato dalle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:00 con pernotto e due pomeriggi durante la settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 (o dall'uscita di scuola se postuma) sino 20:00. Avuto riguardo alle visite infrasettimanali le parti, se impedite da motivi di lavoro, potranno delegare i rispettivi nonni dei minori e, segnatamente, la IG.ra , madre della Persona_4
IG.ra e i IGg.ri e , genitori Parte_1 CP_2 Persona_5 del IG. ; CP_1
- I figli, nei giorni concordati di visita del padre verranno prelevati dallo stesso, o presso
l'abitazione familiare o presso i rispettivi plessi scolastici. Il giorno precedente alla visita, le parti concorderanno il luogo di prelievo dei minori;
- Salvo diverso accordo tra le parti, durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni: il 24 dicembre, con relativo pernotto, con uno dei genitori ed il 25 con
l'altro; la cena del 31 dicembre, dalle ore 19,00 e s.s. con relativo pernotto, con uno dei genitori ed il primo gennaio con l'altro; il 6 gennaio sarà trascorso ad anni alterni con uno e con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua, con relativo pernotto, sarà passato con un genitore mentre il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
e ciò ad anni alternati;
- Durante le vacanze estive, i minori e trascorreranno due Per_1 Per_2 Persona_3 settimane non consecutive con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
laddove un genitore intendesse trascorrere con i minori due settimane consecutive occorrerà l'assenso dell'altro genitore;
- I minori e trascorreranno i ponti e le festività civili e Per_1 Per_2 Persona_3 religiose riconosciute dal comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno,1novembre, 8 dicembre) alternando i giorni, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Salvo diverso accordo tra le parti;
- Entrambi i genitori, avranno la facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi, o qualsiasi altro evento riguardante i minori, a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore. Salvo diverso accordo tra le parti;
- Il giorno della festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, i minori lo trascorreranno con il genitore di riferimento compreso il pernotto della giornata stessa a prescindere dal calendario ordinario. Salvo diverso accordo tra le parti;
3 - Il padre verserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 mensile, indicizzata ogni anno, come per legge, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. e le spese scolastiche, ludiche e ricreative come da protocollo del
Tribunale di Tivoli;
”
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze dei minori, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente dei minori. Il Tribunale ritiene quindi che le statuizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse dei minori, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento dei minori (Tivoli il 29.07.2014), Persona_1 Per_2
(Tivoli, 16.09.2015) e (Tivoli, 06.04.2020), alle condizioni di cui
[...] Persona_3 all'accordo indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
SC IA.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa SC IA