CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2149/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240028058158501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato con pec del 17 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1, quale erede di Ricorrente_1
(fratello), impugnava il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate (n. 2024/250293) nonché la successiva cartella di pagamento n° 0142024002805815850, notificata in data 29/07/2025, con richiesta di pagamento di €. 5.812,59, a lui notificata in qualità di “Erede di Ricorrente_1”, recante la causale “Controllo IVA anno 2019”.
Il Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo.
In sede di costituzione in giudizio 09/12/2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel dare atto di aver verificato la documentazione prodotta dal ricorrente, comunicava l'avvenuto sgravio integrale del carico iscritto a ruolo con la cartella opposta, sgravio (a suo dire) avvenuto in data 1° settembre 2025, e concludeva, dunque, per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 12 dicembre 2025, si costituiva in giudizio anche l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Bari, rimettendosi alle determinazioni dell'Agente della Riscossione, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
precisava che, pur sollecitata dal contribuente con istanza di autotutela, l'unico effettivo contraddittore era l'Agenzia delle entrate Riscossione.
All'odierna udienza, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, per effetto dello sgravio (fatto non controverso fra le parti), cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Ricorrente_1 insiste nel chiedere la condanna delle resistenti affermando: “Tra la data di notifica del ricorso alle resistenti (16 ottobre 2025) e l'iscrizione a ruolo (avvenuta il 22 ottobre 2025), sono trascorsi ulteriori giorni” e, se lo sgravio della cartella fosse stato comunicato (quanto meno) in detto arco temporale, “il ricorrente avrebbe ben potuto evitare sia l'ulteriore onere del contributo unificato sia l'iscrizione a ruolo con coinvolgimento dell'Autorità adita”.
Orbene, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, intervenuto (con comunicazione avvenuta solo lite pendente) dopo la proposizione del ricorso in autotutela ante causam, inizialmente disatteso, non costituisce giusto motivo di compensazione delle spese, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale nei rapporti con ADE-Riscossione.
Le spese di lite vanno, invece, compensate nei confronti di Agenzia delle entrate, direzione prov. di Bari, e ciò tenendo conto del principi affermati dalla Corte di legittimità in subiecta materia (“In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta ‒ secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. ‒, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato” (Cass. Sez. 5 -,
Sentenza n. 17992 del 02/07/2025).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla rifusione, in favore dei Ricorrente_1, delle spese di lite, che liquida in €. 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti;
compensa tra le altre parti le spese di lite. Bari, 30/1/2026 Il Presidente Salvatore
Casciaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2149/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240028058158501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato con pec del 17 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1, quale erede di Ricorrente_1
(fratello), impugnava il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate (n. 2024/250293) nonché la successiva cartella di pagamento n° 0142024002805815850, notificata in data 29/07/2025, con richiesta di pagamento di €. 5.812,59, a lui notificata in qualità di “Erede di Ricorrente_1”, recante la causale “Controllo IVA anno 2019”.
Il Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo.
In sede di costituzione in giudizio 09/12/2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel dare atto di aver verificato la documentazione prodotta dal ricorrente, comunicava l'avvenuto sgravio integrale del carico iscritto a ruolo con la cartella opposta, sgravio (a suo dire) avvenuto in data 1° settembre 2025, e concludeva, dunque, per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 12 dicembre 2025, si costituiva in giudizio anche l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Bari, rimettendosi alle determinazioni dell'Agente della Riscossione, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
precisava che, pur sollecitata dal contribuente con istanza di autotutela, l'unico effettivo contraddittore era l'Agenzia delle entrate Riscossione.
All'odierna udienza, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, per effetto dello sgravio (fatto non controverso fra le parti), cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Ricorrente_1 insiste nel chiedere la condanna delle resistenti affermando: “Tra la data di notifica del ricorso alle resistenti (16 ottobre 2025) e l'iscrizione a ruolo (avvenuta il 22 ottobre 2025), sono trascorsi ulteriori giorni” e, se lo sgravio della cartella fosse stato comunicato (quanto meno) in detto arco temporale, “il ricorrente avrebbe ben potuto evitare sia l'ulteriore onere del contributo unificato sia l'iscrizione a ruolo con coinvolgimento dell'Autorità adita”.
Orbene, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, intervenuto (con comunicazione avvenuta solo lite pendente) dopo la proposizione del ricorso in autotutela ante causam, inizialmente disatteso, non costituisce giusto motivo di compensazione delle spese, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale nei rapporti con ADE-Riscossione.
Le spese di lite vanno, invece, compensate nei confronti di Agenzia delle entrate, direzione prov. di Bari, e ciò tenendo conto del principi affermati dalla Corte di legittimità in subiecta materia (“In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta ‒ secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. ‒, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato” (Cass. Sez. 5 -,
Sentenza n. 17992 del 02/07/2025).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla rifusione, in favore dei Ricorrente_1, delle spese di lite, che liquida in €. 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti;
compensa tra le altre parti le spese di lite. Bari, 30/1/2026 Il Presidente Salvatore
Casciaro