Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2660 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Giovanna Monaco come da procura in Parte_1
atti ;
-ricorrente-
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Sebastiano Maugeri come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: accertamento postumi invalidanti malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere attualmente collocato in pensione e di avere svolto dal 1978 la professione di infermiere, dapprima presso l'Ospedale Vittorio Emanuele e dal 1990 presso la divisione di chirurgia plastica, trasferita dal
1995 presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania esponeva:
- che, in particolare, con istanza del 27/10/2004 n 504531325, veniva riconosciuta come dipendente dall'attività lavorativa svolta la seguente patologia: “in corrispondenza del dorso di entrambe le mani, con maggiore prevalenza a destra, area di ipercheratosi e secchezza cutanea con plurime fessurazioni secernenti. Tumefazione al dorso della mano destra” ;
Veniva, pertanto, accertata una menomazione dell'integrità psicofisica del 6%;
- che con successiva domanda del 23/07/2007, il ricorrente richiedeva il riconoscimento delle patologie a carico dell'apparato osteo-articolare (ernie discali C4-C5, C5-C6, C6- C7, L4-L5; gonartrosi bilaterale, cervico-brachialgia bilaterale con marcata riduzione dei movimenti articolari della spalla destra) quali contratte a causa e durante l'attività lavorativa, ricevendo, tuttavia il rigetto dell'istanza; di avere proposto innanzi al Tribunale di Catania ricorso per il riconoscimento delle patologie denunciate quali malattie professionale e che, con sentenza n.
615/2015- n. 953/2009 R.G; il Tribunale adito riconosceva le patologie spondiloartrosi lombare con ernie discali multiple a modesta incidenza funzionale, dipendenti dall'attività lavorativa svolta e quindi malattia professionale, con una percentuale di postumi permanenti pari al 12% con decisione confermata dalla Corte d'Appello di Catania – sez. Lavoro, con la sentenza n. 188/2016 ;
- che con provvedimento del 24/11/2016, l' , comunicava al ricorrente, ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 13 D.LGS 38/2000 e D.M. 12/7/2000 la costituzione in favore dello stesso di una rendita con decorrenza dal 30/11/2007 in quanto, a seguito del riconoscimento della malattia professionale a cui residuavano postumi permanenti pari al 12% ed alla precedente malattia professionale riconosciuta con un grado di inabilità pari al 6%, veniva riconosciuto il grado di inabilità del 16%;
- che in data 22/11/2022 l'istante veniva sottoposto ad accertamento medico legale espletato dall' in sede di revisione attiva ai sensi dell'art. 137 T.U. e con provvedimento datato CP_1
21/12/2022 l' resistente comunicava al ricorrente la cessazione della rendita dalla data CP_1
del 01.12.2022 con la seguente motivazione: “i postumi sono risultati migliorati e il grado di menomazione risulta diminuito dal 16% al 12%”, poiché, in seguito all'accertamento medico legale, veniva accertata e confermata la menomazione relativa alla malattia professionale
“Spondiloartrosi lombare con ernie discali multiple a modesta incidenza funzionale, grado
12%”; invece, con riferimento alla malattia professionale nr 50431325 “dermatite cronica”, riconosciuta il 27.10.2007 con postumi pari al 6%, veniva invece ritenuta con postumi 0;
- di avere proposto, in data 3/03/2023, opposizione avverso il provvedimento di revoca e che il successivo 14/03/2023 comunicava il rigetto della predetta opposizione. CP_1 Tanto premesso, lamentava l'erroneità della valutazione espressa dall' , diversamente CP_1 sostenendo che la patologia “Dermatite cronica lichenificante” (nr. Malattia Professionale
504531325 del 27/10/2004) al momento della visita di revisione attiva ed ancora oggi era causa di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6%.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ Ritenere, accertare e dichiarare che il ricorrente a causa della malattia professionale contratta nel e per l'attività lavorativa svolta, già riconosciuta dall' dal 27/10/2004 (MP.n. CP_1
507464361- Dermatite cronica lichenificante) ha riportato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti pari al 6%; Ritenere, accertare e dichiarare che alla data della visita di revisione del 22/11/2022, la patologia dermatite cronica lichenificante è causa di postumi permanenti quantificabili nella misura del 6% e per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di cessazione della rendita a decorrere dal 01/12/2022; Ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16%, nonché il diritto del ricorrente ad ottenere il rispristino della rendita a decorrere dalla data del 1.12.2022; E per gli effetti: Condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente della rendita a decorrere dalla data della revoca (1/12/2022), oltre interessi e rivalutazione come per legge. Quale mezzo al fine chiede disporsi CTU medico –legale. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto difensore ex art. 93 C.P.C”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta dal ricorrente di preteso ripristino rendita in misura complessiva del 16%, perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art.13 D.Lgs.n.38/2000, in ordine alla valutazione complessiva, in conglobamento Cont Contr con il 12% da del 30.11.2007, del danno biologico da el 27.10.2004 ( valutato in revisione da 6% a 0%) residuato all'assicurato alla data di ultima revisione attiva ex art. 137 comma 6° T.U.
( ossia i soli postumi cristallizzati entro il quindicennio dalla data di decorrenza rendita unificata), con decorrenza, come per legge ex art.84 T.U. 1124/65, dall'01.12.2022 data di diminuzione postumi dal 16% al 12% e conseguente cessazione rendita con successiva liquidazione indennizzo in capitale.
Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113 T.U.
1124/65”.
La causa veniva istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico legale. Sostituita l'udienza del 18 marzo 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento circa la sussistenza dei postumi invalidanti permanenti ricollegabili alla già riconosciuta malattia professionale “Dermatite cronica lichenificante”.
2. Tanto premesso , nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di verificare l'esistenza di postumi invalidanti derivanti dalla malattia professionale dedotta in ricorso è stata disposta CTU medico legale.
All'esito degli accertamenti peritali espletati il consulente ha concluso ritenendo: “ il sig.
[...]
, ex infermiere in atto in pensione dal 2019, per quanto riscontrato in occasione della Pt_1
presente ATP e consistenti in: “Anamnestica dermatite irritativa alle mani in atto in assenza di segni clinici e limitazioni funzionali apprezzabili tali da produrre danno biologico inteso come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona, conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale.” , tenuto conto delle tabelle valutative adottate, presenti in atto e anche a far data della cessazione della rendita a decorrere dal 01/12/2022; un danno biologico valutabile nella misura dello 0% (zeropercento)”.
In particolare, in sede di considerazioni diagnostiche e medico legali, il consulente ha evidenziato :
“ Scopo del mandato è quello di accertare se per effetto delle malattie denunciate ed accertate in sede amministrativa e giudiziaria e successivi aggravamenti o infermità successivamente insorte, accerti se in atto e a decorrere da quando le patologie descritte in ricorso possono dirsi causa di postumi permanenti e in quale misura;
visto l'articolo 193, comma 2 c.p.c ai sensi del T.U. e inail Cont Decreto Legislativo 38/ 2000 relativo la valutazione degli infortuni sul lavoro e Alla visita medica attuale disposta dal Giudice Istruttore al ricorrente non è stata riscontrata alcuna lesione apprezzabile, né sintomi ascrivibili alla patologia di cui si richiede la quantificazione in percentuale del danno ascrivibile a Malattia Professionale. Se pur vero è che a suo tempo (2004 e revisione del
2019) l' , pur in assenza di individuazione di una specifica noxa che possa giustificare e CP_1
motivare l'attribuzione della lamentata dermatite come contratta a causa e durante l'attività lavorativa per esposizione ad un agente utilizzato o/e facente parte della lavorazione a cui il lavoratore era dedito, abbia riscontrato lesività cutanee alle mani del ricorrente tali da aver determinato un grado di inabilità valutabile in termini di danno biologico (cfr: "In corrispondenza del dorso di entrambe le mani, con maggiore prevalenza a dx, area di ipercheratosi e secchezza cutanea con plurime fissurazioni secernenti. Tumefazione al dorso della mano dx, difficoltosa la formazione del pugno. Nulla agli avambracci e agli arti inf. Indenni le regioni palmari - provvedimento 26.03.2020) , in atto non si sono apprezzati lesività o limitazioni funzionali CP_1
quantificabili come danno biologico In presenza quanto in atti e di quanto scaturito dall'attuale accertamento obiettivo, occorre fare delle brevi considerazioni cliniche e medico legali al fine di poter stabilire con la più elevata probabilità se la infermità di cui il ricorrente è affetto e di cui richiede il riconoscimento di un grado percentuale di danno biologico come malattia Professionale, sia correlabile alle condizioni di lavoro a cui lo stesso negli anni fu esposto, se i fattori di esposizione al rischio previste dal documento valutazione rischi inerenti al tipologia di lavorazione, siano qualitativamente e quantitativamente idonei a produrre la malattia, quindi stabilire con elevata probabilità un nesso causale tra esposizione a detti fattori di rischio e la manifestazione della patologia denunciata. Nel caso che ci riguarda non abbiano agli atti elementi etiopatologici che possano oggi farci conoscere quale sostanza o agente presente nella lavorazione a cui il sig. Pt_1 fu dedito, tale da permetterci di poter comprendere l'origine e quindi la possibile evoluzione della allora riscontrata dermatite. Se pur vero è che ulteriori manifestazioni furono riscontrate al paziente in occasione di due accertamenti dermatologici (uno nel gennaio e uno del febbraio del 2024) ovvero ben oltre i 15 anni dalla cessazione delle mansioni di infermiere e dopo circa 5 anni dalla cessazione del lavoro, risulta estremamente difficile poter determinare sia qualitativamente che quantitativamente il fattore morbigeno allora presente nell'ambito della lavorazione a cui possa essere specificatamente assegnata l'azione patogena a carico dell'apparato tegumentario del lavoratore. E se valida è l'affermazione che un eczema irritativo cronico in assenza di esposizione alla noxa che lo ha determinato evolve ad “restitutio in integrum” delquadro disfunzionale;
qualora il ricorrente dovesse manifestare i sintomi di un quadro dermatologico irritativo al di fuori dell'ambiente di lavoro, la noxa patogena responsabile della manifestazione dermatologica non è più in quel caso da considerare di natura professionale. Orbene, soprassedendo nella determinazione della ricerca del nesso causale, stante che a suo tempo tale elemento medico legale fu accertato dall' , oggi, in assenza di lesività anatomo-funzionali medico-legalemente accertabili, il danno CP_1
biologico valutabile equivale alla misura del 0% (zeropercento)”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Non ostano in tal senso i rilievi formulati da parte ricorrente nelle note scritte da ultimo depositate in data 14 marzo 2025 atteso che, dalla lettura della consulenza, si evince come il CTU abbia esaminato e valutato sia la documentazione medica del 29/01/2024 sia la documentazione del 08/02/2024 ( pag. 8 e 9 della relazione peritale in atti). Neppure appare significativa la documentazione medica successiva del 7 gennaio 2025 depositata unitamente alle medesime note di trattazione scritta, nella quale le patologie già esaminate dal CTU sono confermate senza nessun ulteriore elemento di novità
o attestante un intervenuto aggravamento.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
2. Le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c in atti.
Per le medesime ragioni le spese di CTU devono porsi a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
Catania 18/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso