Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 6747/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 21/5/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. GAETANO GIULIANO BERTONE;
Per la parte opposta è comparso l'avv. CONCETTA AMORE per delega dell'avv. MARCO
ROSSI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, ai verbali di causa e alle note depositate.
L'avv. BERTONE insiste nei motivi di opposizione e, in particolare, nell'eccezione di intervenuta prescrizione del credito (cfr. Trib. CT n. 3288/2020, dott.ssa Salamone);
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6747 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GAETANO GIULIANO BERTONE per procura in atti opponente
e
(P.I. ) e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ROSSI per procura in atti opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 10.5.2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 894/2021, emesso da questo Tribunale il 5.3.2021, notificato in data 10.4.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.509,80,
pagina 2 di 7 oltre interessi e spese della procedura, in favore di , quale credito Controparte_2 residuo, derivante dalla posizione debitoria n° 6977 0101 0151 3997, ceduto a . CP_1
S.p.A. da con atto del 10.09.2018. Parte_2
A sostegno dell'opposizione formulava i seguenti motivi: 1) Parte_1 intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
2) mancanza di prova del credito, per la mancata allegazione dell'estratto conto integrale;
3) nullità del contratto di carta revolving per difetto di forma scritta;
4) nullità del contratto di carta revolving per indeterminatezza dell'oggetto.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_2 opposizione e, in via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 20.12.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e veniva assegnato all'opposta il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 7.3.2022 – sostituita dal deposito di note – visto l'esito negativo della mediazione per mancata adesione della parte chiamata (opponente), venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. All'udienza del 5.7.2022, anch'essa sostituita dal deposito di note, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.3.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 18.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 21.5.2025, alla quale viene decisa.
*****
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Al riguardo si richiama il costante orientamento della Suprema Corte, condiviso dal
Giudice, in virtù del quale la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della
pagina 3 di 7 sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento (cfr., ex plurimis, C. Cass., Sez. II, n. 7892/1994; n.
19126/2004). Nella presente fase di opposizione, dunque, occorre vagliare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta.
Ebbene, il contratto oggetto di causa è il contratto di apertura credito intercorso con la avente ad oggetto un fido massimo concesso di Lire 30.000.000 su carta Parte_2
“TORNACONTO”, con un rimborso mensile non inferiore a quello riportato sull'estratto conto mensile indicato dalla Banca finanziatrice.
L'opponente ha eccepito l'adempimento, in virtù dell'ultimo pagamento eseguito il
17.9.2008, a saldo della posizione, nonché la prescrizione del credito e la mancata prova del credito azionato.
Per converso, l'opposta ha eccepito l'interruzione della prescrizione mediante la notifica della cessione del credito eseguita da . in data 29.11.2018, recapitata al CP_1 CP_2 in data 10.12.2018. Parte_1
Il motivo di opposizione, con il quale il ha eccepito l'intervenuta prescrizione Parte_1 del diritto dell'opposta, è fondato.
Con riferimento al rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving, è stato osservato che il termine prescrizionale deve individuarsi nell'ultima attività del debitore, ovvero nell'ultimo pagamento (cfr. Trib.
Torino, n. 4551/23).
Mancando l'allegazione dell'estratto conto, sulla base della produzione in atti, il “dies a quo” del termine prescrizionale deve individuarsi nella data dell'ultimo bollettino postale prodotto dall'opponente, risalente al 17.9.2008 (cfr.doc.4).
Pertanto, il termine prescrizionale ordinario decennale, decorrente dal 17.9.2018, era già spirato all'atto della notifica della cessione del credito, eseguita da . in data CP_1 CP_2
10.12.2018.
pagina 4 di 7 La fondatezza del motivo in esame conduce per ciò solo all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ad abundantiam, risulta, altresì, fondato il motivo con il quale l'opponente ha lamentato la mancata prova del credito.
Com'è noto, nel giudizio a cognizione piena che segue alla opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur assumendo la veste formale di convenuto, mantiene quella sostanziale di attore, dunque è gravato dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c..
Ebbene, l'opposta ha omesso di produrre gli estratti conto relativi all'apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving, avendo depositato solo la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB.
È noto che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che parte opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (cfr. Cass. n.
14640/2018).
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della banca/cessionaria, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella non recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la
pagina 5 di 7 posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”.
Ed invero, l'opposta ha agito in via monitoria per il recupero del saldo passivo finale del rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, mediante concessione di una carta di credito revolving, la attendibile rideterminazione del saldo presuppone che risultino acquisiti al processo gli estratti conto integrali. Tali estratti conto non risultano depositati nel presente giudizio di opposizione e, come chiarito, la prova del credito non può fondarsi sulla certificazione ex art 50 TUB in quanto priva di qualsivoglia indicazione dell'andamento del rapporto.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, all'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Sono assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opposta è condannata al pagamento delle stesse in favore dell'opponente.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 1.200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.400,00, oltre € 145,50 per esborsi.
Visto l'art. 8, comma 4 bis, d. lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, l'opponente, che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza fornire alcuna giustificazione, va pagina 6 di 7 condannato al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 6747/2021, vertente tra
(opponente) e e per essa in qualità di Parte_1 Controparte_1 mandataria la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 894/2021;
2. Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo corrispondente al contributo unificato.
Così deciso in Catania il 21/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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