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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data13.6.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Giuseppe Parisi attore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 con l'avv. Alberto Amariti convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra indicato, il signor ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il signor affinché fosse condannato al pagamento della CP_1 somma di euri 12.500,00, oltre rivalutazione ed interessi, quale restituzione di un prestito.
Si costituiva il signor con comparsa 18.10.2022 chiedendo che le domande CP_1 formulate nei propri confronti fossero rigettate e che l'attore fosse condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura di euro 1.000,00 o di quella diversa formulata in via equitativa.
Disposta la procedura della negoziazione assistita, veniva escusso un teste.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attore non merita accoglimento.
Dall'esame delle risultanze istruttorie non risulta che l'attore abbia fornito adeguata prova circa l'esistenza del rapporto di mutuo che a suo dire si sarebbe instaurato con il convenuto. L'attore sostiene di aver prelevato direttamente dal bancomat collegato al suo conto corrente somme di denaro che venivano consegnate in contanti brevi manu al convenuto con l'intendimento che quest'ultimo, non appena ne avesse avuto la possibilità, avrebbe restituito l'intero importo mutuato.
Lo stesso attore sostiene di aver consegnato al convenuto somme di denaro per l'importo complessivo di euro 12.500,00 e di aver annotato ogni singolo prelievo su una apposita agendina.
Ciò posto, la consegna al convenuto delle somme di denaro indicate sull'agendina non ha trovato alcun riscontro probatorio.
L'unico testimone escusso, , ha riferito di aver assistito personalmente Testimone_1 4/5 volte a prelievi al bancomat effettuati dall'attore e alla successiva consegna del denaro al signor ma di non ricordare né l'ammontare delle somme prelevate in sua CP_1 presenza e poi consegnate al convenuto né in quale periodo fossero stati effettuati tali prelievi. Lo stesso teste ha riferito di aver visto l'agendina del signor nel Parte_1 periodo in cui erano stati effettuati i prelievi, ma di non essere stato presente quando l'attore aveva eseguito le relative annotazioni sull'agendina.
Neppure il contenuto delle annotazioni riportate nell'agendina, documento di provenienza unilaterale attorea, ha avuto conferma probatoria. Alcun riscontro esterno è stato fornito in merito al momento in cui sono state effettuate le annotazioni, che per come appaiono – stessa penna, grafia uniforme e assenza di qualsiasi segno che possa attestare la loro autenticità temporale - sembrano il frutto di una ricostruzione ex post e non apposte contestualmente ai prelievi. Annotazioni, peraltro, apposte su un'agendina del 2020 quando gli asseriti prestiti di denaro si sarebbero verificati nel 2019.
Inoltre l'analisi degli estratti conto bancari del signor dimostra come Parte_1 quest'ultimo fosse privo delle disponibilità economiche necessarie per erogare prestiti significativi. Risulta, infatti, che i saldi del conto corrente dell'attore, relativi al periodo dei prelievi in oggetto, fossero spesso negativi o comunque, se positivi, di ammontare irrisorio, ben lontani da quanto sarebbe richiesto per giustificare una dazione complessiva di denaro di euro 12.500,00. I prelievi effettuati dall'attore, di ammontare di media modesto, ben si inseriscono in una pratica personale di gestione economica finalizzata a coprire spese ordinarie e quotidiane, già iniziata in epoca precedente ai fatti di causa.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass.
8.10.2021 n. 27372).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova né della consegna del denaro, stante la genericità e la lacunosità delle dichiarazioni rese dal teste escusso, e l'inidoneità dell'agendina a fungere da valido elemento probatorio, né del titolo da cui deriva l'obbligo della restituzione, stante l'assenza di prova scritta idonea a rendere verosimile l'esistenza di una dazione di denaro, soggetta a restituzione.
Ne consegue, pertanto, che la domanda formulata dall'attore, stante la sua infondatezza ed inconsistenza, deve essere rigettata.
Da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta la domanda formulata dal signor;
Parte_1
2) Condanna il signor al pagamento in favore del signor Parte_1 CP_1 della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso il 26 maggio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data13.6.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Giuseppe Parisi attore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 con l'avv. Alberto Amariti convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra indicato, il signor ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il signor affinché fosse condannato al pagamento della CP_1 somma di euri 12.500,00, oltre rivalutazione ed interessi, quale restituzione di un prestito.
Si costituiva il signor con comparsa 18.10.2022 chiedendo che le domande CP_1 formulate nei propri confronti fossero rigettate e che l'attore fosse condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura di euro 1.000,00 o di quella diversa formulata in via equitativa.
Disposta la procedura della negoziazione assistita, veniva escusso un teste.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attore non merita accoglimento.
Dall'esame delle risultanze istruttorie non risulta che l'attore abbia fornito adeguata prova circa l'esistenza del rapporto di mutuo che a suo dire si sarebbe instaurato con il convenuto. L'attore sostiene di aver prelevato direttamente dal bancomat collegato al suo conto corrente somme di denaro che venivano consegnate in contanti brevi manu al convenuto con l'intendimento che quest'ultimo, non appena ne avesse avuto la possibilità, avrebbe restituito l'intero importo mutuato.
Lo stesso attore sostiene di aver consegnato al convenuto somme di denaro per l'importo complessivo di euro 12.500,00 e di aver annotato ogni singolo prelievo su una apposita agendina.
Ciò posto, la consegna al convenuto delle somme di denaro indicate sull'agendina non ha trovato alcun riscontro probatorio.
L'unico testimone escusso, , ha riferito di aver assistito personalmente Testimone_1 4/5 volte a prelievi al bancomat effettuati dall'attore e alla successiva consegna del denaro al signor ma di non ricordare né l'ammontare delle somme prelevate in sua CP_1 presenza e poi consegnate al convenuto né in quale periodo fossero stati effettuati tali prelievi. Lo stesso teste ha riferito di aver visto l'agendina del signor nel Parte_1 periodo in cui erano stati effettuati i prelievi, ma di non essere stato presente quando l'attore aveva eseguito le relative annotazioni sull'agendina.
Neppure il contenuto delle annotazioni riportate nell'agendina, documento di provenienza unilaterale attorea, ha avuto conferma probatoria. Alcun riscontro esterno è stato fornito in merito al momento in cui sono state effettuate le annotazioni, che per come appaiono – stessa penna, grafia uniforme e assenza di qualsiasi segno che possa attestare la loro autenticità temporale - sembrano il frutto di una ricostruzione ex post e non apposte contestualmente ai prelievi. Annotazioni, peraltro, apposte su un'agendina del 2020 quando gli asseriti prestiti di denaro si sarebbero verificati nel 2019.
Inoltre l'analisi degli estratti conto bancari del signor dimostra come Parte_1 quest'ultimo fosse privo delle disponibilità economiche necessarie per erogare prestiti significativi. Risulta, infatti, che i saldi del conto corrente dell'attore, relativi al periodo dei prelievi in oggetto, fossero spesso negativi o comunque, se positivi, di ammontare irrisorio, ben lontani da quanto sarebbe richiesto per giustificare una dazione complessiva di denaro di euro 12.500,00. I prelievi effettuati dall'attore, di ammontare di media modesto, ben si inseriscono in una pratica personale di gestione economica finalizzata a coprire spese ordinarie e quotidiane, già iniziata in epoca precedente ai fatti di causa.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass.
8.10.2021 n. 27372).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova né della consegna del denaro, stante la genericità e la lacunosità delle dichiarazioni rese dal teste escusso, e l'inidoneità dell'agendina a fungere da valido elemento probatorio, né del titolo da cui deriva l'obbligo della restituzione, stante l'assenza di prova scritta idonea a rendere verosimile l'esistenza di una dazione di denaro, soggetta a restituzione.
Ne consegue, pertanto, che la domanda formulata dall'attore, stante la sua infondatezza ed inconsistenza, deve essere rigettata.
Da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta la domanda formulata dal signor;
Parte_1
2) Condanna il signor al pagamento in favore del signor Parte_1 CP_1 della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso il 26 maggio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia