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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA AR, nella causa iscritta al N. 17850/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MARONE GUIDO Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in IR
AT
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in
IR AT
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2024 la ricorrente in epigrafe - dipendente dell'Amministrazione convenuta - conveniva in giudizio il
[...]
per sentire dichiarare il proprio diritto Controparte_1
al riconoscimento ai fini giuridici, nella ricostruzione della propria carriera, dell'anno di servizio 2013, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche dell'anno di servizio 2013, modificando e/o correggendo il relativo decreto di ricostruzione della carriera;
chiedeva di conseguenza la condanna, altresì, dell'Amministrazione resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive e contributive derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre agli interessi, con vittoria di spese;
segnatamente, a sostegno delle superiori domande la parte ricorrente deduceva l'illegittimità del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, in verità unicamente in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, senza nulla dedurre in merito alla ricostruzione della carriera ai soli fini economici.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa a seguito di udienza sostituita con note scritte - cui la causa veniva rinviata a tal fine, per consentire alle parti di dedurre sulla più recente giurisprudenza di legittimità, -, con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, che viene depositata nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto, quanto al solo riconoscimento ai fini giuridici, sulla scorta della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione - che si condivide e richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. - la quale ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma
23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate”
e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost.
n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (cfr. sentenza n. 13618/2025 del 21/05/2025).
Il ricorso, pertanto, va accolto, limitatamente alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, con conseguente compensazione fra le parti delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti anche molto di recente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 8/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
PA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA AR, nella causa iscritta al N. 17850/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MARONE GUIDO Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in IR
AT
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in
IR AT
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2024 la ricorrente in epigrafe - dipendente dell'Amministrazione convenuta - conveniva in giudizio il
[...]
per sentire dichiarare il proprio diritto Controparte_1
al riconoscimento ai fini giuridici, nella ricostruzione della propria carriera, dell'anno di servizio 2013, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche dell'anno di servizio 2013, modificando e/o correggendo il relativo decreto di ricostruzione della carriera;
chiedeva di conseguenza la condanna, altresì, dell'Amministrazione resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive e contributive derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre agli interessi, con vittoria di spese;
segnatamente, a sostegno delle superiori domande la parte ricorrente deduceva l'illegittimità del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, in verità unicamente in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, senza nulla dedurre in merito alla ricostruzione della carriera ai soli fini economici.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa a seguito di udienza sostituita con note scritte - cui la causa veniva rinviata a tal fine, per consentire alle parti di dedurre sulla più recente giurisprudenza di legittimità, -, con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, che viene depositata nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto, quanto al solo riconoscimento ai fini giuridici, sulla scorta della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione - che si condivide e richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. - la quale ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma
23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate”
e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost.
n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (cfr. sentenza n. 13618/2025 del 21/05/2025).
Il ricorso, pertanto, va accolto, limitatamente alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, con conseguente compensazione fra le parti delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti anche molto di recente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 8/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
PA AR