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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2385/2013 R.G.A.C. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Emanuele Barbanente C.F._2
ATTORI
C o n t r o
(C.F.; ), in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3 Persona_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Sibio. C.F._4
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“CONDANNARE 1. il convenuto in proprio e quale erede di , CP_2 Persona_1
in ragione della subita evizione da parte degli attori e dei Parte_1 Parte_3 terreni oggetto dell'atto di divisione a rogito Notaio 08/10/88 rep. 37809 e di cui in atti, a Per_2 pagare ad essi attori in solido la somma di € 60.995,2 o della minor somma di € 49.000,00 o di quella minore che sarà ritenuta dovuta per i titoli per cui è causa;
ovvero, CONDANNARE 2. il convenuto
in proprio e quale erede di per i medesimi titoli, a pagare: CP_2 Persona_1
a) a la somma di € 30.497,60, o la minor somma di € 24.500,00 ovvero quella Parte_1 minore che sarà ritenuta dovuta per i titoli per cui è causa b) a la somma di € Parte_3
30.497,60, o la minor somma di € 24.500,00 ovvero quella minore che sarà ritenuta dovuta per i titoli per cui è causa. Oltre, in ogni caso, su dette somma. la rivalutazione monetaria e gli interessi a far data dalla data della subita evizione al saldo effettivo, o dalla data meglio vista. Con vittoria di compensi professionali ed esborsi, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande formulate in giudizio da e Condannare gli attori alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONECP_ e (per la quota indivisa di 12/18) ed e (per la restante Pt_1 Pt_2 Persona_1 quota indivisa di 6/18) sono stati comproprietari degli immobili all'epoca censiti al Catasto Terreni del Comune di Brugnato al foglio 4, mappali 11, 32, 34, 37, 527, 530 e 531.
Lo scioglimento della comunione è avvenuto con atto di divisione a rogito del Notaio Persona_3 in data 8.10.1988; per l'effetto, agli odierni attori sono stati assegnati i terreni di cui ai
[...] mappali 11, 32, 34, 527 e 530, all'altra parte quelli di cui ai mappali 37 e 531.
La Corte di Appello di Genova, con le sentenze nn. 1200/2008 (non definitiva) e 1072/2011, in riforma del provvedimento (n. 402/2002) del Tribunale della Spezia, ha dichiarato: , e Pt_4 Per_1
proprietari, per intervenuta usucapione, di una porzione delle particelle 32, 530 e 856 Persona_4
(ex 11) già in comproprietà tra le parti (porzione identificata catastalmente, a seguito di apposito
CP_ frazionamento, con i mappali 1084, 1085, 1089, 1090, 1091 e 1093 del solito foglio 4); e
[...]
tenuti a garantire e per la subita evizione (l'usucapione accertato Persona_1 Pt_1 Pt_2
essendosi compiuto prima della divisione di cui sopra).
Il presente giudizio è stato introdotto da e per ottenere la condanna dei convenuti al Pt_1 Pt_2
pagamento delle somme corrispondenti al valore, pro quota (pari a 1/3 complessivamente), dei beni evitti, ai sensi dell'art. 759 c.c.; valore stimato in atto di citazione, sulla scorta della relazione tecnica di parte allegata sub 6, in 222.456,00 euro (tenuto conto sia del valore dei terreni fabbricabili, sia di quello dei fabbricati esistenti).
Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, sostenendo che il valore dei beni evitti andrebbe ripartito tra i condividenti proporzionalmente al valore dei beni e non delle quote;
dovendo quindi tenersi conto del fatto che agli attori fu assegnato un lotto della superficie di mq 14.470, maggiore di mq 2.290 mq rispetto a quanto corrispondente alla quota indivisa di spettanza e che quindi la loro quota indivisa sarebbe comunque garantita dalle superfici assegnate, pur al netto di quelle evitte, pari a circa mq 2.111.
Sono stati in ogni caso contestati i conteggi ex adverso effettuati per la quantificazione degli importi asseritamente dovuti.
In corso di istruttoria è stata disposta CTU, al fine di determinare il valore dei beni di interesse (di quelli assegnati a ciascuna parte in sede di divisione e di quelli evitti).
L'elaborato peritale, a firma del geom. è stato depositato in data 14.4.2016. CP_3
Sono, poi, in atti i due supplementi d'indagine, depositati, a seguito di apposite richieste di integrazione da parte del giudice, rispettivamente in data 23.5.2022 e 5.4.2023.
La prima questione controversa concerne l'individuazione del momento a cui dover far riferimento per l'effettuazione delle stime in oggetto.
Le legge indica all'uopo il “momento dell'evizione”. Ora, secondo parte convenuta andrebbe presa in considerazione la natura dichiarativa della sentenza della Corte di Appello qui in rilievo, tale da provocare un effetto retroattivo del riconoscimento della proprietà dei beni di interesse in capo ai succitati a un momento antecedente alla divisione Per_4
stessa.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
L'evizione, ai sensi di legge, è sempre quella derivante da cause anteriori al trasferimento o all'assegnazione pregiudicati;
così, espressamente, l'art. 758 c.c.
Deve allora ritenersi - conformemente alla ratio di quanto previsto dal successivo art. 759 c.c., laddove sono indicati criteri di calcolo volti ad evitare le possibili sperequazioni dovute all'oscillazione nel valore dei beni dal momento della divisione a quello, appunto, dell'evizione - che ai nostri fini a venire in rilievo sia il momento in cui sopravviene la pronuncia giudiziale di accertamento dei diritti del terzo.
Nella specie, dunque, occorre aver riguardo alla sentenza non definitiva della C.d.A. del 24.10.2008, in forza della quale è stata dichiarata fondata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata in quel giudizio da , e Pt_4 Per_1 Persona_4
Quanto alla data del passaggio di giudicato di tale pronuncia, si ritiene che essa corrisponda all'8.12.2009, tenuto conto dell'ordinario termine di legge, c.d. lungo, applicabile ratione temporis alla fattispecie e decorrente dalla data di pubblicazione: non vi è, infatti, idonea prova in giudizio che quel provvedimento possa essere stato oggetto, come da ultimo pur sostenuto dal convenuto, di dichiarazione di impugnazione differita.
La data dell'8.12.2009 è stata quindi in modo corretto presupposta dal CTU nell'elaborato del
23.5.2022, in particolare per individuare la normativa urbanistica di riferimento e l'evoluzione della stessa nel corso del tempo.
E' altresì discussa tra le parti la possibile rilevanza ai fini di stima di alcuni fabbricati/manufatti presenti nei terreni di causa.
In quelli oggetto di evizione il CTU ha in particolare descritto un “pollaio e fienile” e una “legnaia, mulino, deposito” (mappali 109 e 1093).
Si tratta delle strutture all'epoca realizzate dai terzi che hanno poi usucapito quei beni.
Ebbene, si ritiene che debba essere preso in considerazione anche il valore di tali beni, in quanto pacificamente già esistenti in loco quando le parti procedettero con la divisione del compendio;
tanto a prescindere dal fatto che degli stessi nel rogito del 1988 non sia fatta espressa menzione.
Ai sensi di legge, del resto, gli immobili di interesse devono essere valutati “tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione” (previsione finalizzata a scongiurare il rischio della possibile incidenza di successivi miglioramenti o deterioramenti fatti o cagionati dai condividenti) Stessa soluzione va adottata relativamente agli otto piccoli fabbricati con tipologia bungalow presenti nella particella ex 37 (attuale mappale 1124), pure non contemplati in sede di rogito ma realizzati, come verificato dal CTU, in epoca precedente al 1967.
Per il resto, si condividono i criteri di calcolo utilizzati dal CTU, puntualmente motivati anche in risposta alle osservazioni critiche dei CC.TT.PP.
Può per esempio qui richiamarsi quanto in particolare argomentato in ordine alla scelta, contestata da di non assegnare ai terreni evitti alcuna suscettività edificatoria. Parte_5
Va solo precisato, quanto alla stima dei bungalows, che non è qui presa in alcuna considerazione l'ulteriore stima effettuata nel supplemento d'indagine del 5.4.2023; stima che la stessa difesa attorea negli ultimi scritti conclusionali ha ritenuto fondata su dati obbiettivamente non corretti.
Può, pertanto, anche prescindersi da ogni valutazione sulla questione relativa all'utilizzabilità o meno nel processo degli atti a rogito del 18/02/2012 e del 1/03/2012. CP_4
Concludendo, si accertano, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 759 c.c. e delle risultanze peritali: un valore dei beni attribuiti in sede di divisione agli odierni attori pari a 215.745,00 euro;
un valore dei beni facenti parte dell'altro lotto di 163.826,00 euro;
un valore dei beni evitti di 48.720,00 euro.
Poiché la norma prevede che il valore del bene evitto ai fini di garanzia debba essere ripartito in proporzione di quello dei beni attribuiti a ciascun condividente e poiché il lotto di parte convenuta corrisponde al 43% del totale (379.571:100=163.826:X), la somma che (anche quale CP_2 erede dell'altra originaria convenuta) deve essere condannato a pagare in favore degli attori, in solido tra di loro, è di 20.949,60 euro (pari al 43% di 48.720,00); oltre a rivalutazione e interessi, dal momento dell'evizione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 26.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le fasi di studio e introduttivo e un aumento secondo giustizia di quelli previsti per le fasi istruttoria e decisionale.
I costi di CTU, come liquidati con appositi decreti in data 12.7.2016 e 15.4.2023, sono posti nei rapporti interni tra le parti in ragione di ¾ a carico di parte convenuta e per il restante quarto a carico degli attori, considerando, da un lato, l'esito del giudizio, dall'altro, l'attività svolta in particolare con l'ultimo supplemento di perizia, rivelatasi inutile ai fini dell'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - condanna , in proprio e quale erede di , per le causali CP_2 Persona_1
di cui in parte motiva, a pagare in favore di parte attrice la somma di 20.949,60 euro, oltre rivalutazione e interessi dal momento dell'evizione al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in 691,68 euro per esborsi e 5.850,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e CPA;
- pone il costo delle CTU a carico di parte convenuta in ragione dei ¾ e a carico di parte attrice per il restante quarto.
La Spezia, 13.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2385/2013 R.G.A.C. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Emanuele Barbanente C.F._2
ATTORI
C o n t r o
(C.F.; ), in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3 Persona_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Sibio. C.F._4
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“CONDANNARE 1. il convenuto in proprio e quale erede di , CP_2 Persona_1
in ragione della subita evizione da parte degli attori e dei Parte_1 Parte_3 terreni oggetto dell'atto di divisione a rogito Notaio 08/10/88 rep. 37809 e di cui in atti, a Per_2 pagare ad essi attori in solido la somma di € 60.995,2 o della minor somma di € 49.000,00 o di quella minore che sarà ritenuta dovuta per i titoli per cui è causa;
ovvero, CONDANNARE 2. il convenuto
in proprio e quale erede di per i medesimi titoli, a pagare: CP_2 Persona_1
a) a la somma di € 30.497,60, o la minor somma di € 24.500,00 ovvero quella Parte_1 minore che sarà ritenuta dovuta per i titoli per cui è causa b) a la somma di € Parte_3
30.497,60, o la minor somma di € 24.500,00 ovvero quella minore che sarà ritenuta dovuta per i titoli per cui è causa. Oltre, in ogni caso, su dette somma. la rivalutazione monetaria e gli interessi a far data dalla data della subita evizione al saldo effettivo, o dalla data meglio vista. Con vittoria di compensi professionali ed esborsi, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande formulate in giudizio da e Condannare gli attori alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONECP_ e (per la quota indivisa di 12/18) ed e (per la restante Pt_1 Pt_2 Persona_1 quota indivisa di 6/18) sono stati comproprietari degli immobili all'epoca censiti al Catasto Terreni del Comune di Brugnato al foglio 4, mappali 11, 32, 34, 37, 527, 530 e 531.
Lo scioglimento della comunione è avvenuto con atto di divisione a rogito del Notaio Persona_3 in data 8.10.1988; per l'effetto, agli odierni attori sono stati assegnati i terreni di cui ai
[...] mappali 11, 32, 34, 527 e 530, all'altra parte quelli di cui ai mappali 37 e 531.
La Corte di Appello di Genova, con le sentenze nn. 1200/2008 (non definitiva) e 1072/2011, in riforma del provvedimento (n. 402/2002) del Tribunale della Spezia, ha dichiarato: , e Pt_4 Per_1
proprietari, per intervenuta usucapione, di una porzione delle particelle 32, 530 e 856 Persona_4
(ex 11) già in comproprietà tra le parti (porzione identificata catastalmente, a seguito di apposito
CP_ frazionamento, con i mappali 1084, 1085, 1089, 1090, 1091 e 1093 del solito foglio 4); e
[...]
tenuti a garantire e per la subita evizione (l'usucapione accertato Persona_1 Pt_1 Pt_2
essendosi compiuto prima della divisione di cui sopra).
Il presente giudizio è stato introdotto da e per ottenere la condanna dei convenuti al Pt_1 Pt_2
pagamento delle somme corrispondenti al valore, pro quota (pari a 1/3 complessivamente), dei beni evitti, ai sensi dell'art. 759 c.c.; valore stimato in atto di citazione, sulla scorta della relazione tecnica di parte allegata sub 6, in 222.456,00 euro (tenuto conto sia del valore dei terreni fabbricabili, sia di quello dei fabbricati esistenti).
Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, sostenendo che il valore dei beni evitti andrebbe ripartito tra i condividenti proporzionalmente al valore dei beni e non delle quote;
dovendo quindi tenersi conto del fatto che agli attori fu assegnato un lotto della superficie di mq 14.470, maggiore di mq 2.290 mq rispetto a quanto corrispondente alla quota indivisa di spettanza e che quindi la loro quota indivisa sarebbe comunque garantita dalle superfici assegnate, pur al netto di quelle evitte, pari a circa mq 2.111.
Sono stati in ogni caso contestati i conteggi ex adverso effettuati per la quantificazione degli importi asseritamente dovuti.
In corso di istruttoria è stata disposta CTU, al fine di determinare il valore dei beni di interesse (di quelli assegnati a ciascuna parte in sede di divisione e di quelli evitti).
L'elaborato peritale, a firma del geom. è stato depositato in data 14.4.2016. CP_3
Sono, poi, in atti i due supplementi d'indagine, depositati, a seguito di apposite richieste di integrazione da parte del giudice, rispettivamente in data 23.5.2022 e 5.4.2023.
La prima questione controversa concerne l'individuazione del momento a cui dover far riferimento per l'effettuazione delle stime in oggetto.
Le legge indica all'uopo il “momento dell'evizione”. Ora, secondo parte convenuta andrebbe presa in considerazione la natura dichiarativa della sentenza della Corte di Appello qui in rilievo, tale da provocare un effetto retroattivo del riconoscimento della proprietà dei beni di interesse in capo ai succitati a un momento antecedente alla divisione Per_4
stessa.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
L'evizione, ai sensi di legge, è sempre quella derivante da cause anteriori al trasferimento o all'assegnazione pregiudicati;
così, espressamente, l'art. 758 c.c.
Deve allora ritenersi - conformemente alla ratio di quanto previsto dal successivo art. 759 c.c., laddove sono indicati criteri di calcolo volti ad evitare le possibili sperequazioni dovute all'oscillazione nel valore dei beni dal momento della divisione a quello, appunto, dell'evizione - che ai nostri fini a venire in rilievo sia il momento in cui sopravviene la pronuncia giudiziale di accertamento dei diritti del terzo.
Nella specie, dunque, occorre aver riguardo alla sentenza non definitiva della C.d.A. del 24.10.2008, in forza della quale è stata dichiarata fondata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata in quel giudizio da , e Pt_4 Per_1 Persona_4
Quanto alla data del passaggio di giudicato di tale pronuncia, si ritiene che essa corrisponda all'8.12.2009, tenuto conto dell'ordinario termine di legge, c.d. lungo, applicabile ratione temporis alla fattispecie e decorrente dalla data di pubblicazione: non vi è, infatti, idonea prova in giudizio che quel provvedimento possa essere stato oggetto, come da ultimo pur sostenuto dal convenuto, di dichiarazione di impugnazione differita.
La data dell'8.12.2009 è stata quindi in modo corretto presupposta dal CTU nell'elaborato del
23.5.2022, in particolare per individuare la normativa urbanistica di riferimento e l'evoluzione della stessa nel corso del tempo.
E' altresì discussa tra le parti la possibile rilevanza ai fini di stima di alcuni fabbricati/manufatti presenti nei terreni di causa.
In quelli oggetto di evizione il CTU ha in particolare descritto un “pollaio e fienile” e una “legnaia, mulino, deposito” (mappali 109 e 1093).
Si tratta delle strutture all'epoca realizzate dai terzi che hanno poi usucapito quei beni.
Ebbene, si ritiene che debba essere preso in considerazione anche il valore di tali beni, in quanto pacificamente già esistenti in loco quando le parti procedettero con la divisione del compendio;
tanto a prescindere dal fatto che degli stessi nel rogito del 1988 non sia fatta espressa menzione.
Ai sensi di legge, del resto, gli immobili di interesse devono essere valutati “tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione” (previsione finalizzata a scongiurare il rischio della possibile incidenza di successivi miglioramenti o deterioramenti fatti o cagionati dai condividenti) Stessa soluzione va adottata relativamente agli otto piccoli fabbricati con tipologia bungalow presenti nella particella ex 37 (attuale mappale 1124), pure non contemplati in sede di rogito ma realizzati, come verificato dal CTU, in epoca precedente al 1967.
Per il resto, si condividono i criteri di calcolo utilizzati dal CTU, puntualmente motivati anche in risposta alle osservazioni critiche dei CC.TT.PP.
Può per esempio qui richiamarsi quanto in particolare argomentato in ordine alla scelta, contestata da di non assegnare ai terreni evitti alcuna suscettività edificatoria. Parte_5
Va solo precisato, quanto alla stima dei bungalows, che non è qui presa in alcuna considerazione l'ulteriore stima effettuata nel supplemento d'indagine del 5.4.2023; stima che la stessa difesa attorea negli ultimi scritti conclusionali ha ritenuto fondata su dati obbiettivamente non corretti.
Può, pertanto, anche prescindersi da ogni valutazione sulla questione relativa all'utilizzabilità o meno nel processo degli atti a rogito del 18/02/2012 e del 1/03/2012. CP_4
Concludendo, si accertano, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 759 c.c. e delle risultanze peritali: un valore dei beni attribuiti in sede di divisione agli odierni attori pari a 215.745,00 euro;
un valore dei beni facenti parte dell'altro lotto di 163.826,00 euro;
un valore dei beni evitti di 48.720,00 euro.
Poiché la norma prevede che il valore del bene evitto ai fini di garanzia debba essere ripartito in proporzione di quello dei beni attribuiti a ciascun condividente e poiché il lotto di parte convenuta corrisponde al 43% del totale (379.571:100=163.826:X), la somma che (anche quale CP_2 erede dell'altra originaria convenuta) deve essere condannato a pagare in favore degli attori, in solido tra di loro, è di 20.949,60 euro (pari al 43% di 48.720,00); oltre a rivalutazione e interessi, dal momento dell'evizione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 26.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le fasi di studio e introduttivo e un aumento secondo giustizia di quelli previsti per le fasi istruttoria e decisionale.
I costi di CTU, come liquidati con appositi decreti in data 12.7.2016 e 15.4.2023, sono posti nei rapporti interni tra le parti in ragione di ¾ a carico di parte convenuta e per il restante quarto a carico degli attori, considerando, da un lato, l'esito del giudizio, dall'altro, l'attività svolta in particolare con l'ultimo supplemento di perizia, rivelatasi inutile ai fini dell'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - condanna , in proprio e quale erede di , per le causali CP_2 Persona_1
di cui in parte motiva, a pagare in favore di parte attrice la somma di 20.949,60 euro, oltre rivalutazione e interessi dal momento dell'evizione al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in 691,68 euro per esborsi e 5.850,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e CPA;
- pone il costo delle CTU a carico di parte convenuta in ragione dei ¾ e a carico di parte attrice per il restante quarto.
La Spezia, 13.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto